Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
Il concetto di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 è più ampio rispetto al concetto di retribuzione generalmente applicabile ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La disposizione dianzi citata, infatti, ha adottato il principio di causalità - il cui ambito applicativo supera quello del principio di corrispettività - che porta ad escludere dalla nozione di retribuzione utile ai fini contributivi esclusivamente le erogazioni derivanti da causa autonoma rispetto al rapporto di lavoro le quali sono tassativamente elencate dalla disposizione stessa(sicché non sono ammissibili al riguardo analogie ed equiparazioni se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni). Ne consegue che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo sono assoggettate a contribuzione assicurativa se siano corrisposte ad integrazione del trattamento di fine rapporto e non sia dimostrato che esse sono state determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 2120 cod. civ. e a completamento dell'insufficiente liquidazione del trattamento di fine rapporto operata in precedenza, mentre le erogazioni stesse non sono assoggettabili a contribuzione assicurativa qualora il titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore sicché il nesso che collega gli emolumenti al rapporto di lavoro si configura come di mera occasionalità e non di "dipendenza".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1999, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EL AZ S.P.A - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MILESI CACCIAMALI, ALCIDE VILLANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO BALDASSARRE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta procura speciale Notaio Franco Lupo di Roma del 17/3/97, rep. N^28795;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 1432/96 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 19/12/96, 2304/95 RG;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato GREGORI;
udito l'Avvocato MACRO per delega Baldassarre;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, depositato l'8 febbraio 1994, il sig. RI BL esponeva:
a) di essere stato - dal 1971 al 31 dicembre 1991 - dipendente, in qualità di ispettore, della società IS F.LI AM;
b) di avere usufruito - nel corso del rapporto di lavoro - di "fringe benefits" a vario titolo per complessive L. 38.150.000, e di avere ricevuto - all'atto di risoluzione del rapporto medesimo - la somma di L. 50.000.000 a titolo di liberalità, in aggiunta al T.F.R. Tanto premesso, il BL conveniva in giudizio sia la società datrice di lavoro, sia l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, chiedendo la condanna della prima al pagamento della somma di L. 13.037.501, corrispondente all'incidenza del "fringe benefits" sulle mensilità aggiuntive, nonché al versamento dei contributi tanto sulle somme corrisposte a titolo di benefici, quanto sulla cifra erogatagli a titolo di liberalità, e la condanna dell'Ente previdenziale alla conseguente ricostruzione del trattamento pensionistico.
La società AM si opponeva all'accoglimento della domanda del ricorrente, mentre l'INPS sollecitava, in caso di accoglimento della domanda medesima, la condanna di essa società al versamento dei contributi dovuti per legge.
Con sentenza non definitiva del 6 aprile 1995, il giudice adito, dichiarata la propria incompetenza territoriale con riguardo alla domanda relativa ai "fringe benefits" per essere, invece, competente il Pretore di Milano, condannava la società convenuta a versare all'INPS i contributi sulla somma di L. 50.000.000, ritenutane la natura retributiva e, conseguentemente, l'Istituto previdenziale alla ricostruzione ed alla corresponsione delle prestazioni pensionistiche, spettanti al BL per effetto di quell'incremento contributivo.
Con sentenza definitiva in data 23 novembre 1995, lo stesso giudice, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente "al versamento dei contributi previdenziali sulla somma di L. 13.037.501", condannava, quindi, la società F.LI AM al rimborso, in favore del ricorrente, di metà delle spese di lite, compensando tra le parti la residua metà, ed, in favore dell'INPS, delle intere spese.
Entrambe le sentenze erano impugnate - con separati appeLI dalla società soccombente.
Con decisione del 5 dicembre 1996, il Tribunale di Bergamo, rigettato il gravame avverso la sentenza non definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza definitiva, che riformava in parte qua, compensava le spese del giudizio di primo grado tra la società appellante e l'INPS.
Avverso la sentenza di appello, la S.p.A. IS F.LI AM ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, cui resiste, con controricorso, il sig. RI BL. L'INPS ha depositato soltanto procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando insufficienza,
contraddittorietà e omissioni della motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la società ricorrente, nel riportarsi al testo della dichiarazione sottoscritta dal BL in data 9 dicembre 1991 in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, contestualmente al ricevimento della somma di L. 50 milioni, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che:
a) il BL non aveva contestato che la corresponsione di una somma "una tantum" in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non era prevista dal c.c.n.l., ne' dagli usi aziendali;
b) tale somma non era stata corrisposta al lavoratore ne' in relazione all'andamento aziendale, ne' in relazione al rendimento del lavoratore stesso;
c) essa non costituiva neppure un premio di anzianità e/o fedeltà; d) il BL aveva prodotto una lettera dell'11 marzo 1992, con cui aveva avanzato rivendicazioni di natura retributiva per L. 25.121.890.
In calce alla medesima, egli aveva precisato di avere inviato alla società altra lettera di identico oggetto (datata 2 novembre 1991) anteriore, quindi, alla transazione.
La somma di L. 50 milioni aveva, quindi, la duplice finalità di tacitare le rivendicazioni del dipendente e di prevenirne le future. La sentenza impugnata è, invece, contraddittoria nella parte in cui ha affermato che la dichiarazione rilasciata dal BL non costituiva prova certa della transazione, in quanto gravava sullo stesso BL l'onere di dimostrare che in realtà l'accordo transattivo non era stato concluso.
Il primo motivo è infondato.
L'attuale resistente, producendo in atti il documento di cui si discute, ha indubbiamente assolto all'onere probatorio di sua competenza, ed i giudici di merito, con accertamento in fatto compiutamente motivato ed esente da vizi logici od error in procedendo, hanno correttamente interpretato tale documento, pervenendo alla conclusione, basata sia sulla lettera della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore, sia sul palese significato logico e razionale delle stesse, che detta dichiarazione (del 16 marzo 1992, in cui si parla - a proposito della somma di L. 50 milioni - di "regalia") "non può rappresentare la prova inequivoca di un intervenuto negozio ai sensi dell'art. 1965 c.c.". Ciò in quanto non soltanto le espressioni adoperate, appaiono come "clausole di stile", prive, quindi, di riferimenti specifici "idonei ad individuare l'ambito dell'aliquid datum et aliquid retentum", ma soprattutto perché "non è dato ravvisare, nei rapporti fra il BL e la società . . . qualsivoglia indizio circa la concreta sussistenza di divergenze", ossia quella "res dubia cui l'asserita transazione avrebbe dovuto ovviare".
Come è stato esattamente osservato dal controricorrente (RI BL), la statuizione del Tribunale, che ha negato, fornendo validi elementi di supporto, la ricorrenza - nella specie - di un negozio transattivo, non è censurabile in questa sede di legittimità, poiché, con le censure dedotte con il primo motivo, la società ricorrente tende in realtà non a denunciare la violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e seg. cod. civ., ma a prospettare - con le critiche della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di appello - una diversa interpretazione, non consentita in tema di interpretazione dei contratti (le cui regole dettate dal citato art. 1362 e seg. cod. civ. sono applicabili ex art. 1324 cod. civ. anche agli atti unilaterali), atteso che l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito (Cass. n. 7540/92; n. 4577/90; n. 7738/97 ed altre). Con il secondo motivo, la società ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e cioè:
a) dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto, avendo le parti qualificato l'erogazione della somma di L. 50 milioni come "atto di liberalità", il Tribunale non poteva disattendere - in assenza di elementi contrari - la qualificazione data dalle parti stesse;
b) dell'art. 4 decreto legge n. 173 del 1988, convertito in legge n. 291 del 1988 (anche per omessa motivazione), in quanto il citato art. 4, che ha interpretato autenticamente (quindi, con efficacia retroattiva) l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ha escluso dal concetto di retribuzione imponibile le somme, comunque denominate, che il datore di lavoro eroga al dipendente per incentivarlo a risolvere il rapporto.
Il Pretore aveva disatteso la deduzione di essa società, attuale ricorrente, perché l'esonero avrebbe dovuto essere riconosciuto solo a "somme non versate per erroneo conteggio del T.F.R.". Ma, nonostante, sul punto, la società avesse dedotto uno specifico motivo di appello, il Tribunale ha omesso qualsiasi pronuncia.
Anche il secondo motivo è infondato.
Va premesso, a proposito del profilo di cui sub b), che, con l'atto di appello, la società AM non ha dedotto "uno specifico motivo", essendosi, invece, limitata a rafforzare la propria tesi difensiva, con il richiamo all'art. 4 D.L. n. 173 del 1988, sicché nessuna omessa pronuncia è addebitabile al Tribunale.
Va altresì premesso che il giudice di appello - confermando la decisione del primo giudice - ha ritenuto il carattere tassativo delle eccezioni contenute nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, eccezioni che escludono l'assoggettamento a contribuzione di alcune somme erogate al lavoratore.
E, con specifico riferimento alla somma di cui si discute, ha posto in evidenza che "la consistente dazione in oggetto non poteva pacificamente imputarsi al T.F.R. (essendo stata corrisposta aggiuntivamente ad esso per un titolo "atipico"), mentre . . . il riferimento rinvenibile negli scritti provenienti e comunque predisposti dalla F.LI AM a varie cause giustificative ("elargizione", "aggiunta", "regalia", "liberalità") non consente di per sè di palesare l'ipotetico titolo di gratificazione "una tantum" per scopo di munificenza per eventi eccezionali e non ricorrenti senza collegamento, anche solo indiretto, al rendimento del lavoratore ed all'andamento aziendale". Con la conseguenza che il difetto di prova "da parte delle IS odierna appellante" circa l'imputabilità di quella somma ad una voce contrattuale di fine rapporto ovvero ad un atto di liberalità svincolato ad ogni riferimento al contesto delle prestazioni lavorative, imponeva - secondo il Tribunale l'assoggettamento della somma anzidetta a contribuzione.
L'opinione del giudice di appello va mantenuta ferma, perché conforme a costanti principi di diritto, affermatesi nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione.
È noto che l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, considerato in una prospettiva più generale, rilevante agli effetti delle assicurazioni sociali, differenziandosi dall'art. 29 del precedente T.U. del 1965, appare sostanzialmente conforme alla tendenza giurisprudenziale, dottrinale ed anche legislativa di pervenire ad una nozione di retribuzione (utile ai fini contributivi) sempre più comprensiva delle assai diverse e numerose erogazioni che, a vario titolo, sono corrisposte dal datore di lavoro. A norma di detto art. 12, che si caratterizza - rispetto all'art. 29 del T.U. - soprattutto, se non esclusivamente, per le varie erogazioni escluse agli effetti previdenziali, sono, quindi, escluse dalla retribuzione ai fini contributivi le somme erogate a titolo di: 1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare;
2) rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) indennità di anzianità;
4) indennità di cassa;
5) indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;
6) gratifica ed elargizione concessa "una tantum" a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento dell'azienda; emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari. Premesso che la retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, non coincide con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 c.c.), tant'è che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell'art. 12 usa l'espressione "si considera retribuzione") - con la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro" - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poiché il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti causa autonoma (Cass. Sez. Un. N. 3292 del 1985) va puntualizzato che: nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccettuative, per modo che al di fuori di esse non ne sono ammesse altre. Infatti, l'elencazione da parte dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni, quali l'art. 9 ter del D.L. n. 103 del 1991, introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991, che, con disposizione interpretativa (salve le deroghe alla sua retroattività previste dall'art. 4 quater del D.L. n. 6 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 1993) ha equiparato alle indennità di trasferta - ai fini dell'esenzione dalla contribuzione nella misura del cinquanta per cento - le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da queLI della sede aziendale (Cass. n. 6923/96; n. 2968/94 ed altre). Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita ex lege mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta dall'emolumento.
È stato, perciò, ritenuto, per quel che ora rileva, che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi dell'art 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 (Cass. n. 49/1997;
n. 6923/96). Alla quale soggiacciono, invece, le somme corrisposte, secondo lo stesso titolo suindicato, "ad integrazione del trattamento di fine rapporto", ove non sia dimostrato che esse sono state determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 2120 cod. civ. ed a completamento dell'insufficiente liquidazione del medesimo trattamento operata in precedenza (Cass. n. 4999/92). Ed alla quale non sono, peraltro, assoggettati gli importi erogati una tantum se sono stati concessi a titolo di liberalità e senza collegamento con il rendimento del lavoratore o l'andamento aziendale (Cass. n. 6923 del 1996). Data, quindi, la necessaria opera interpretativa del giudice, si deve - nel caso in esame - escludere l'opponibilità all'INPS della disciplina individuale, come configurata dalle parti, avendo, come già precisato, il Tribunale negato - con accertamento di fatto, che, adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità qualsiasi collegamento dell'erogazione della somma di 50 milioni con l'integrazione del T.F.R., con l'accordo transattivo mai realizzatosi, o con la gratificazione (una tantum) a titolo di liberalità "per eventi eccezionali e non ricorrenti senza collegamento, anche solo indiretto, con il rendimento del lavoratore" o con l'andamento aziendale della società attuale ricorrente. In definitiva, la sentenza impugnata - essendo in linea con i principi di diritto in precedenza enunciati - deve essere confermata ed il ricorso, conseguentemente, va rigettato.
Sussistono giusti motivi, stante la complessità delle questioni trattate, per compensare tra la società ricorrente e RI BL le spese di questo giudizio di legittimità, mentre nessuna statuizione, in ordine alla regolamentazione delle spese nei confronti dell'INPS, deve essere adottata, non avendo l'Istituto previdenziale svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione fra la società ricorrente e RI BL. Nulla per le spese nei confronti dell'INPS.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999