Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1999, n. 7552
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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Il concetto di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 è più ampio rispetto al concetto di retribuzione generalmente applicabile ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La disposizione dianzi citata, infatti, ha adottato il principio di causalità - il cui ambito applicativo supera quello del principio di corrispettività - che porta ad escludere dalla nozione di retribuzione utile ai fini contributivi esclusivamente le erogazioni derivanti da causa autonoma rispetto al rapporto di lavoro le quali sono tassativamente elencate dalla disposizione stessa(sicché non sono ammissibili al riguardo analogie ed equiparazioni se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni). Ne consegue che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo sono assoggettate a contribuzione assicurativa se siano corrisposte ad integrazione del trattamento di fine rapporto e non sia dimostrato che esse sono state determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 2120 cod. civ. e a completamento dell'insufficiente liquidazione del trattamento di fine rapporto operata in precedenza, mentre le erogazioni stesse non sono assoggettabili a contribuzione assicurativa qualora il titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore sicché il nesso che collega gli emolumenti al rapporto di lavoro si configura come di mera occasionalità e non di "dipendenza".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1999, n. 7552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7552
    Data del deposito : 16 luglio 1999

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