Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. Relatore
Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere
Dott. Paolo STILE Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSAL VALIGE DI OL E TI s.n.c., in persona dei legali rappresentanti e soci IC CE e IN CE, elettivamente domiciliati in Roma, via G. B. Vico n. 31, presso lo studio dell'avv. Enrico Scoccini, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. Massimo Bianchi e Sandro Turini, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, unitamente agli avv. Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti, che lo rappresentano e difendono come da procura per notar Lupo di Roma del 22 aprile 1996 rep. n. 27176;
- costituito con sola procura -
avverso la sentenza Tribunale di Rimini n. 550/94 depositata il 19 dicembre 1994 R.G. n. 1564/1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
uditi l'avv. Massimo Bianchi e, per delega dell'avv. Correra, l'avv. Fabio Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Universal Valige di IC e IN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore di Rimini su istanza dell'INPS per l'importo di L. 3.086.000, oltre somme aggiuntive ed interessi legali, per mancati versamenti contributivi.
L'opposizione veniva rigettata dal giudice adito con sentenza n. 41/93, confermata dal Tribunale di Rimini, a seguito di appello della società, con sentenza 7 luglio 1994-19 dicembre 1994. Il giudice del gravame riteneva che, dovendo la società essere inquadrata nel settore industriale e non artigiano, la stessa era tenuta non solo al pagamento dei contributi secondo il diverso inquadramento (cosa alla quale aveva già provveduto), ma anche di quelli derivanti dalla differenze retributive dovute per effetto di quell' inquadramento.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società con tre motivi, illustrati da memoria e da note di udienza.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società si duole per la violazione dell'art. 2070 e delle norme che regolano l'ambito di efficacia dei contratti collettivi post-corporativi, in relazione all'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153. Assume, infatti, di non essere obbligata a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione prevista dal c.c.n.l. del settore industria, per non essere questo vincolante nei suoi confronti, essendo iscritta alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato ed avendo sempre riservato ai suoi dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. delle imprese artigiane operanti nel settore dell'abbigliamento. Partendo da tale premessa, sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe confuso tra inquadramento ai fini contributivi e trattamento da corrispondere ai dipendenti, non considerando poi che, non essendo iscritta alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo dell'industria, non poteva essere tenuta alla osservanza dello stesso e, di conseguenza, a versare contributi sulla base di una retribuzione non corrisposta.
Con il secondo motivo, denunziando omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene la società che il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione circa l' applicabilità del contratto collettivo dell'industria, non essendo rilevante a tal fine il richiamo alla impossibilità di un doppio inquadramento ai fini contributivi.
Con il terzo motivo sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e da vizio di motivazione per aver ritenuto applicabile il c.c.n.l. del settore industria in mancanza di qualsiasi prova - il cui onere ricadeva sull'INPS - circa obbligo di uniformarsi a tale disciplina contrattuale.
2.Occorre premettere che nel presente giudizio non è in contestazione 11 inquadramento - che il Tribunale ha dato per acquisito - della società ricorrente nel settore industria, per cui la richiesta di rinvio, formulata con le note di udienza, per la riunione ad altra causa, vertente tra le parti, ed avente appunto ad oggetto l'inquadramento dovuto, non può essere accolta, stante il limite di quanto costituisce 11 oggetto di questo giudizio.
3.Passando al merito del ricorso, il collegamento esistente tra i tre motivi di ricorso ne consiglia l'esame congiunto.
La questione, sottoposta all'esame di questa Corte, è se, ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali, occorra tener conto delle retribuzioni dovute in forza della disciplina - legale o collettiva - applicabile al rapporto di lavoro, in relazione al quale quella obbligazione viene ad esistenza, ovvero di quella minore di fatto corrisposta dal datore di lavoro. All'interrogativo va data risposta nei sensi della prima alternativa, in conformità a precedenti decisioni di questa Corte. È da tempo orientamento non controverso nella giurisprudenza di legittimità (tra le varie conformi Cass. 26 giugno 1990 n. 6434, 20 gennaio 1993 n. 677, 13 maggio 1993 n. 5547, 4 marzo 1997 n. 1898) che alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non già quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione contenuta nell'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro....") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo, che ad esso è connesso, sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti. In altri termini, ai fini del calcolo dell'obbligazione contributiva la retribuzione rileva non come elemento di fatto ma come dato giuridico, ossia come retribuzione dovuta nella misura determinata dalla legge o dal contratto individuale di lavoro o da quello collettivo, se questo sia applicabile o per l'iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti, o per esplicita adesione o implicita recezione della relativa disciplina.
Tutto ciò sta a significare che, nel caso risulti corrisposta una retribuzione inferiore a, quella cui il lavoratore ha diritto, i contributi assicurativi vanno comunque determinati in relazione alla maggiore retribuzione dovuta e non a quella in effetti versata. In contrario non rileva - appunto perché estranea al rapporto assicurativo-contributivo - la circostanza che la retribuzione corrisposta al lavoratore sia inferiore a quella dovutagli per patto individuale o per l'applicazione di una disciplina collettiva impropria, che ha comportato un trattamento economico inferiore a quello dovuto ai sensi dell' art. 36 Cost. (v., in particolare, Cass. 1898/1997). Del resto l'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l.7 dicembre 1989 n. 389 (entrata in vigore in un tempo successivo al periodo di contribuzione, al quale si riferisce la presente controversia), che è stato inteso da questa Corte (Cass. 5547/1993) come confermativo di una interpretazione già acquisita, ha espressamente disposto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Ed è il caso di aggiungere che il dubbio di legittimità di tale normativa, per contrasto con 11 art. 39 Cost., è stato dichiarato infondato da Corte cost. 20 luglio 1992 n. 342, la quale ha precisato che non sarebbe sufficiente alla realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore.
Con riferimento al caso di specie, va precisato che una tale conclusione non si pone in contrasto con l'altra affermazione, che ha avuto avallo dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. 26 maggio 1997 n. 2665), secondo la quale l'applicabilità del contratto collettivo di diritto comune non può essere più determinata ai sensi dell'art. 2070 cod. civ. (c. d. criterio ontologico), ma in forza dell'adesione (esplicita o implicita) alle associazioni stipulanti, per farne discendere la conseguenza. prospettata nel ricorso, che, essendo la società iscritta alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato ed avendo, di conseguenza, sempre applicato il c.c.n.l. per le imprese artigiane operanti nel settore dell'abbigliamento, non poteva essere tenuta a calcolare i contributi sulla base delle retribuzioni previste in un diverso contratto collettivo.
Ed infatti, premesso che la pretesa dell'INPS trae origine dal diverso inquadramento nel settore industria - che, per quanto si è detto in precedenza, non risulta sia oggetto della contestazione nel presente giudizio da parte della ricorrente - e che, secondo quello che costituisce jus receptum, il contratto collettivo di diritto comune, pur se non direttamente applicabile, costituisce il parametro al quale di regola il giudice deve riferirsi per determinare la retribuzione conforme all'art. 36 Cost., alla luce di quanto si è detto in precedenza, va ribadito che non conta quale sia stato il regime retributivo riservato ai dipendenti, bensì quello dovuto in forza delle regole già richiamate, cosi che risulta di tutta evidenza come le argomentazioni variamente poste a fondamento dei tre motivi non sono idonee a mettere in discussione il risultato, al quale è pervenuto il giudice del gravame con la sentenza impugnata.
3.Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del presente giudizio sono a carico della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell' attività difensiva svolta dall'INPS.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in L.10.000 e degli onorari in L. unmilione. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999