TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 262
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per violazione e/o elusione del giudicato

    La Regione si è adeguata formalmente al giudicato annullando la precedente delibera per difetto di istruttoria e valutando l'istanza secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 LRA n. 32/2007; violazione art. 8-quater D.lgs. n. 502/1992; eccesso di potere

    La ricorrente non ha fornito elementi per qualificare i piani operativi citati come 'specifici' ai sensi della normativa, mentre le delibere citate prevedono misure organizzative transitorie per il recupero post-pandemia. Non sussiste disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 3 Cost.; eccesso di potere

    Non sussiste disparità di trattamento perché l'altra istanza accolta riguardava un caso con un Piano Operativo specifico, a differenza di quella della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 LRA n. 32/2007; violazione art. 8-quater D.lgs. n. 502/1992; eccesso di potere

    La presentazione dell'istanza di accreditamento non è subordinata alla preventiva pubblicazione del bando. L'aumento del fabbisogno e l'esigenza di accreditare nuovi punti erogativi costituiscono presupposto per l'indizione della procedura selettiva. La d.G.R. n. 200/2024 è annullata perché realizza un illegittimo arresto del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 LRA n. 32/2007; violazione art. 8-quater D.lgs. n. 502/1992; carenza istruttoria; eccesso di potere

    Le censure relative alla nota del Servizio di programmazione socio-sanitaria non possono essere accolte in quanto la nota è un atto istruttorio non conclusivo e il sindacato sulla sua legittimità è precluso dal divieto di cui all'art. 34 c.p.a. in quanto presuppone l'approvazione del fabbisogno da parte della Giunta regionale.

  • Accolto
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 LRA n. 32/2007; violazione art. 8-quater D.lgs. n. 502/1992; carenza istruttoria; eccesso di potere

    L'inerzia della Regione nel concludere il procedimento di revisione del fabbisogno è accertata. Deve essere ordinato alla Regione di concludere il procedimento entro 120 giorni.

  • Rigettato
    Ordine di rilascio accreditamento definitivo/istituzionale

    Il rilascio dell'accreditamento presuppone l'esercizio di attività discrezionale, quali l'accertamento dei requisiti e l'approvazione del fabbisogno, non incisa dai precedenti giudicati.

  • Rigettato
    Ordine di provvedere sull'istanza di accreditamento

    Il rilascio dell'accreditamento presuppone l'esercizio di attività discrezionale, quali l'accertamento dei requisiti e l'approvazione del fabbisogno, non incisa dai precedenti giudicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 262
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 262
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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