Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Casa di Cura Villa Serena del Dottor Leonardo Petruzzi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, non costituita in giudizio;
per la declaratoria di nullità o l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di GRA n. 220 del 23 aprile 2024, avente ad oggetto “TAR Abruzzo L’Aquila sentenza n. 107/2024 – contenzioso Società Casa di Cura privata Villa Serena del Dr. L. Petruzzi s.r.l. c- Regione Abruzzo. Accreditamento Struttura Sant’Agnese in Pineto – TE per diagnostica per immagini – Determinazioni”, comunicata alla Casa di Cura Villa Serena in data 07 maggio 2024, con nota prot. n. 0185653/24;
- della nota assunta dal Servizio di Programmazione Socio-Sanitaria della Regione Abruzzo, prot. n. RA/0125500/24 del 22 marzo 2023, ivi richiamata e allo stato non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\9\2024 :
- della delibera di GRA n. 220 del 23 aprile 2024, avente ad oggetto “TAR Abruzzo L’Aquila sentenza n. 107/2024 – contenzioso Società Casa di Cura privata Villa Serena del Dr. L. Petruzzi s.r.l. c- Regione Abruzzo. Accreditamento Struttura Sant’Agnese in Pineto – TE per diagnostica per immagini – Determinazioni”, comunicata alla Casa di Cura Villa Serena in data 07 maggio 2024, con nota prot. n. 0185653/24,
- della nota assunta dal Servizio di Programmazione Socio-Sanitaria della Regione Abruzzo, prot. n. RA/0125500/24 del 22 marzo 2024, ivi richiamata;
- della nota assunta dalla ASL di Teramo e indicata dalla Regione Abruzzo come “prot. RA/512878” del 1° dicembre 2022, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
2) ordinare alla Regione Abruzzo, in osservanza delle pronunce di codesto On.le TAR n. 182/2002 e n. 107/2024, di procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1- bis , della LRA n. 32/2007, al rilascio dell’accreditamento definitivo /istituzionale del Centro di riabilitazione S. Agnese relativamente alle prestazioni in regime ambulatoriale di diagnostica per immagini, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 5.10.2009, previo esperimento delle incombenze istruttorie indicate nelle previsioni legislative e regolamentari vigenti;
3) in via subordinata, ordinare alla Regione Abruzzo, sempre in osservanza delle pronunce di codesto On.le TAR n. 182/2002 e n. 107/2024, di provvedere sull’istanza di accreditamento della ricorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LRA n. 32/2007, previa verifica del fabbisogno assistenziale di diagnostica per immagini e dell’accertamento dei requisiti tecnici e organizzativi di accreditamento della Struttura, e con pubblicazione del bando.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa MA LA;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
La ricorrente è titolare di autorizzazione ad erogare prestazioni sanitarie, in regime di libero mercato nella Regione Abruzzo.
In data 5.10.2009 ha presentato istanza di accreditamento per l’esercizio di attività ambulatoriale di diagnostica per immagini in convenzione con il servizio sanitario della Regione Abruzzo, rimasta priva di riscontro.
Su ricorso della ricorrente, il TAR Abruzzo – L’Aquila ha prima ordinato alla Regione di dar seguito all’istanza (sentenza nn. 368/2017), quindi ne ha annullato il rigetto per difetto di istruttoria (sentenza n. 182/2022) e, in sede di ottemperanza, ne ha disposto il riesame (sentenza n. 107/2024).
Con il ricorso introduttivo la casa di cura ricorrente impugna la deliberazione della Giunta regionale n. 200/2024 e la nota 22 marzo 2024 del Servizio regionale di programmazione socio-sanitaria, prot. n. 0125500 di riesame dell’istanza che è stata dichiarata improcedibile, in quanto presentata “ in assenza del bando regionale, in mancanza, dunque, dei presupposti delineati dalla LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii .”.
Il ricorso si articola in censure di:
1- nullità per violazione e/o elusione del giudicato ; la Regione, nel dichiarare improcedibile l’istanza per “ assenza del bando di concorso ”, non avrebbe verificato, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, come prescritto dal giudicato, la compatibilità di un nuovo accreditamento con il fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini e il possesso da parte della struttura dei requisiti tecnici e organizzativi per ottenerlo;
2 - violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007; violazione dell’art. 8-quater del D.lgs. n. 502/1992 e dei Piani operativi regionali; eccesso di potere per errata motivazione; carenza e/o errata istruttoria; errore sui presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ;
3 - violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della Cost., disparità di trattamento; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ;
4 - violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007; violazione dell’art. 8-quater del D.lgs. n. 502/1992 e dei Piani operativi regionali; eccesso di potere per errata motivazione; carenza e/o errata istruttoria; errore sui presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ;
L’operato della Regione è considerato illegittimo perché l’ente:
- avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti per accogliere l’istanza della ricorrente facendo riferimento al comma 1 bis della l.r. n. 32/2007, anziché respingerla ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
- nonostante l’esito dell’istruttoria condotta in sede di verifica del fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini, da cui è emersa la necessità di autorizzare cinque punti di erogazione e fra questi la “tendenziale ammissibilità ” di accreditamento di “ 1 ulteriore punto erogativo per il territorio della ASL di Teramo ”, invece di adottare l’atto di fabbisogno e pubblicare il bando per accreditare nuovi operatori, come già aveva fatto in un caso analogo, in esecuzione alla sentenza n. 49/2022 del TAR L’Aquila, ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza della ricorrente perché il bando non risultava ancora pubblicato;
- avrebbe agito in contrasto con la d.G.R. n. 500/2022 in cui si dà atto che “ la ASL di Teramo prot. n. 0063542 del 12.5.2022 ha rappresentato la necessità di incrementare sul proprio territorio l’acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia per le prestazioni di diagnostica per immagini sia per le prestazioni di fisiochinesiterapia ”; tanto dimostrerebbe che l’accreditamento di un solo punto di erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini è insufficiente per soddisfare l’effettivo fabbisogno a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- tramite il Servizio regionale di programmazione socio- sanitaria, in sede di accertamento del fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini, con la nota del 22.3.2024, richiamata nella d.G.R. n. 200/2024, ha stimato “ un margine aggiuntivo, tipicamente di autorizzazione (parte del quale può essere convertito in fabbisogno di accreditamento), per nuovi erogatori: 5 per la provincia di Teramo ”, esprimendo l’avviso di riservarne solo uno a nuovi accreditamenti, senza indicare le ragioni della scelta di far fronte al nuovo fabbisogno prevalentemente con l’autorizzazione di nuove strutture operanti in regime di libero mercato.
Con atto di motivi aggiunti gli atti impugnati sono stati sottoposti ad ulteriori censure di:
5 - violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007; violazione dell’art. 8-quater del D.lgs. n. 502/1992 e dei Piani operativi regionali; carenza e/o errata e/o contraddittoria istruttoria; errore sui presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; carente e/o errata motivazione ; la decisione di dotare il distretto della ASL di Teramo di un solo punto convenzionato di erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini, sul presupposto che la stessa ASL (nota del 1.12.2022) avrebbe confermato “ un recupero post covid della performance erogativa ed un conseguente assottigliamento del gap tra domanda e offerta ”, sarebbe viziata da carenza d’istruttoria in quanto:
- la stessa nota avrebbe evidenziato differenziali significativi per alcune prestazioni ecografiche;
- gli accertamenti condotti sono limitati alle prime visite da sistema CUP, con esclusione delle visite successive e delle prestazioni dirottate verso altre ASL o altre regioni a causa dell’insufficienza dell’offerta aziendale, come confermato nella riunione del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 19 luglio 2023, ove è emerso che la ASL di Teramo, per soddisfare il proprio fabbisogno, si avvale di strutture esterne che le remunera al di fuori dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992;
- la decisione di accreditare un solo punto di erogazione è giustificata con il mero il rinvio al d.m. 19.12.2022 che sottopone a limiti rigorosi i nuovi accreditamenti e i rinnovi di quelli in corso, ma non considera che il comma 3 dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992 ammette l’accreditamento di nuovi soggetti “ in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate ”;
6 - violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007; violazione dell’art. 8-quater del D.lgs. n. 502/1992 e dei Piani operativi regionali; carenza e/o errata e/o contraddittoria istruttoria; errore sui presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; carente e/o errata motivazione ; la Regione, nonostante l’autovincolo assunto con la nota del 22.3.2024 di “ rinviare alle prime sedute utili l’approvazione di un motivato atto di fabbisogno di accreditamento di radiologia diagnostica, plausibilmente per l’intero territorio regionale ”, ad oggi ancora non vi provvede.
Resiste la Regione Abruzzo opponendo alla tesi della ricorrente i seguenti argomenti:
- “ le esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento ”, di cui al comma 1 bis dell’art 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, impongono, in particolare alle regioni in piano di rientro come l’Abruzzo, di potenziare le strutture pubbliche, prima di accedere a nuovi convenzionamenti;
- la periodicità dei bandi, che l’art 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 prescrive senza ulteriori dettagli temporali, non può non tenere conto delle aspettative di quanti, già accreditati, avendo fatto investimenti per mantenere e migliorare gli standard dell’accreditamento debbano recuperare i relativi costi di ammortamento;
- l’art 8 quater d.lgs. n. 502/1992 e l’art 9 comma1 lettera a) l. r. Abruzzo n. 32/2007 condizionano il convenzionamento con i privati al rispetto delle “ risorse regionali disponibili ”;
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione.
1. Non sono fondate le censure di nullità degli atti impugnati per contrasto con la sentenza di questo Tribunale n. 182/2022 del 17 maggio 2022, che ha annullato la delibera giuntale n. 600/2019 “ per difetto d’istruttoria nella parte in cui ha omesso di accertare se sussistevano le condizioni poste dalla l.r. n. 32/2007 per accogliere la domanda della ricorrente di accreditamento ex novo della struttura ‘S. Agnese’ per l’esercizio di attività di diagnostica per immagini ”.
La Regione pertanto era tenuta a vagliare l’istanza di accreditamento attraverso il filtro della l.r. n. 32/2007.
La d.G.R. impugnata ha respinto l’istanza perché “ presentata in assenza del bando regionale ed in mancanza, dunque, dei presupposti delineati dalla L.R. n. 32/2007 ”, adeguandosi formalmente al giudicato.
2.Venendo all’esame della domanda di annullamento per vizi di legittimità, non è fondato il primo motivo che censura la d.G.R. impugnata nella parte in cui stabilisce che “ l’istanza di accreditamento della Struttura Sant’Agnese….. non è riconducibile alle fattispecie di cui al comma 1 bis dell’art. 6, non derivando da processi di riconversione della rete assistenziale, né dall'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali ”.
Il citato comma 1 bis prevede che “ Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge ”.
La ricorrente sostiene genericamente che la Regione avrebbe approvato, per le prestazioni di diagnostica per immagini, cinque piani operativi dal 2019 al 2024, con d.G.R. nn. 265/2019, 170/2022, 392/2023, 601/2023 e 154/2024, senza però allegare elementi che consentano di qualificarli “ specifici ”, come richiesto dalla disposizione in rassegna e pedissequamente riportato nell’atto impugnato a motivo del rigetto dell’istanza.
Al contrario, le deliberazioni citate prevedono misure organizzative non strutturali per il recupero, senza distinzioni di tipologia e in via transitoria, delle prestazioni sanitarie non erogate durante la pandemia sars-covid.
Non sussiste poi la disparità di trattamento che la ricorrente lamenta perché la Regione ha accolto un’istanza di accreditamento qualche settimana dopo aver respinto la sua.
In quel caso, come affermato dalla stessa ricorrente, “ il Piano Operativo approvato per questa tipologia di assistenza ” (pag. 25 del ricorso) ha certamente il carattere della specificità.
3. Sono invece fondate le censure che contestano la legittimità del diniego in quanto la presentazione e procedibilità dell’istanza di accreditamento non è subordinata alla preventiva pubblicazione del relativo bando.
Occorre preliminarmente tracciare il quadro normativo nel quale deve essere iscritto il caso in questione.
Ai sensi dell’art. 8 quater , comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 “ L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 ”.
L’art. 6 comma 1 l.r. 32/2007 dispone: “ I soggetti privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) ”.
Dalla lettura coordinata delle due disposizioni deriva che le regioni sono tenute ad indire periodicamente procedure di accreditamento di strutture sanitarie private; la periodicità delle procedure è strettamente correlata all’aggiornamento della programmazione sanitaria nazionale e regionale della attività di prevenzione, cura e riabilitazione, dalla quale dipende la definizione del fabbisogno, inteso come volume di prestazioni sanitarie comprese nei LEA.
Nel caso in decisione la Regione Abruzzo ha opposto alla ricorrente l’assenza del bando per la selezione delle nuove strutture da accreditare, sebbene disponesse dell’esito dell’istruttoria di stima del fabbisogno delle prestazioni di diagnostica per immagini, risultato in aumento, cui far fronte con l’istituzione nel territorio della ASL di Teramo di cinque punti di erogazione, uno dei quali ritenuto tendenzialmente accreditabile.
Ebbene, l’aumento del fabbisogno, e l’avvertita esigenza di accreditare uno fra i cinque punti di nuova erogazione necessari per soddisfarlo, costituisce esattamente il presupposto per l’indizione della procedura selettiva, non solo per garantire agli operatori del settore pari opportunità di accesso alle concessioni del servizio sanitario pubblico, ma anche e soprattutto per garantire alle regioni la possibilità, tanto maggiore quanto più ampia è la platea dei soggetti accreditati, di scegliere gli operatori che garantiscono il miglior livello qualitativo delle prestazioni sanitarie.
È con questa finalità che il comma 2 dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502/ 1992 stabilisce che “ La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies ” e il successivo comma 3 lett. b) prevede che le regioni stabiliscano i “ limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate ”.
Sulla questione il Tribunale si è già pronunciato affermando i seguenti principi;
- “ L’inerzia sulle istanze di accreditamento impedisce dunque l’ingresso di nuovi operatori nel mercato delle prestazioni sanitarie che la Regione acquisisce in regime di concessione e viola pertanto un preciso obbligo di legge – l’adozione di un provvedimento espresso per ragioni di giustizia insite nell’obbligo di imparzialità – perché, ove sussistano le condizioni per l’ingresso di nuovi operatori, produce l’effetto di perpetuare la rendita di posizione maturata dai soggetti già accreditati ai quali le barriere all’ingresso nella categoria dei concessionari del servizio sanitario, conseguenti al silenzio su dette istanze, recano un indubbio, ma ingiustificato vantaggio .” (in termini, TAR Abruzzo – L’Aquila n. 429/2022, che richiama TAR Abruzzo - L’Aquila n. 141/2014);
- “ Non può escludersi la pretesa della ricorrente alla valutazione della propria istanza sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 32 del 2007, sol perché non si sarebbe provveduto alla pubblicazione del bando (originariamente semestrale, prima della modifica di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2016), che invece è imposto dalla medesima norma; e che peraltro di per sé non dovrebbe subire ritardi dovendo garantire la continuità assistenziale, e con essa il rispetto dei termini di attesa massimi, in funzione del bisogno assistenziale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1354 del 2015; Tar L’Aquila sentenza 141 del 2014 ….. l’esigenza di pubblicare i nuovi bandi per nuovi accreditamenti non è in relazione solo con l’aumento del fabbisogno e con le prospettate esigenze di riduzione della spesa sanitaria, atteso che v’è comunque l’esigenza di garantire ciclicamente l’accesso di nuovi operatori nel mercato sia per rispettare il principio della concorrenza sia per rendere sempre più verificata (cioè controllata nella sua efficienza ed efficacia), aggiornata e rinnovata l’offerta sanitaria ” (TAR Abruzzo – Pescara n. 249/2020).
Pertanto la presentazione della richiesta di accreditamento dà impulso ad un procedimento nel quale il potere discrezionale della Regione in materia di convenzionamento di strutture private è condizionato da esigenze di tutela della concorrenza, garanzia dei livelli essenziali e uniformi di assistenza ed efficiente impiego delle risorse che richiedono la revisione periodica del fabbisogno e sono perseguite dal d.lgs. n. 502/1992 attraverso uno schema regolatorio ad alto grado di procedimentalizzazione, a garanzia del corretto esercizio del potere di gestione di così rilevanti interessi.
Ammettere invece che la Regione possa paralizzare l’istanza di accreditamento allegando l’assenza del bando, senza aver prima monitorato il fabbisogno o tenuto conto degli esiti del monitoraggio già effettuato al fine di gestirne l’impatto sui LEA, avrebbe l’effetto di abrogare il comma 1 dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 secondo il quale il procedimento di rilascio dell’accreditamento prende avvio con la richiesta delle strutture sanitarie ed è subordinato alla “ loro [riferito all’attività delle strutture] funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ”, per la cui verifica “ la regione definisce il fabbisogno di assistenza ”.
Pertanto, poiché per quanto detto al precedente punto n. 2, il caso in decisione è riconducibile all’ipotesi del comma 1 dell’art. 6 della l.r. n. 32/2007, il procedimento avviato su istanza della ricorrente avrebbe dovuto essere concluso - con l’indizione del bando o con il rigetto – solo dopo aver:
- deciso se approvare l’aumento del fabbisogno rilevato in fase istruttoria;
- se fare ricorso, dopo aver approvato il nuovo fabbisogno, all’accreditamento di nuovi operatori la cui attività si presume ex lege funzionale all’attuazione della programmazione regionale nel caso in cui le strutture pubbliche non siano in grado di assorbirlo;
La pronuncia soprassessoria di improcedibilità dell’istanza di accreditamento, che ha omesso ognuno dei descritti sub - procedimenti, realizza invece un illegittimo arresto del procedimento e pertanto la d.G.R. n. 200/2024 deve essere annullata.
4. Non possono essere invece accolti i motivi di gravame della nota del Servizio di programmazione socio - sanitaria del 23.3.2024 presentati con il ricorso e i motivi aggiunti in quanto la nota in questione:
- è un atto istruttorio adottato nel procedimento di verifica del fabbisogno, avviato dalla Regione con nota del 25.7.2023 e non ancora concluso;
- non ha stabilito di limitare l’accreditamento a un solo punto di erogazione per il territorio dell’ASL di Teramo sul totale di cinque evidenziati come fabbisogno aggiuntivo di prestazioni di diagnostica per immagini, ma ha rimesso la decisione alla Giunta regionale;
- il sindacato sulla legittimità del giudizio espresso nella citata nota di “ tendenziale ammissibilità ” di solo “ 1 ulteriore punto erogativo ”, sui cinque evidenziati come fabbisogno aggiuntivo, è precluso dal divieto posto dal comma 2 dell’art. 34 del codice del processo amministrativo, perché presuppone l’approvazione del fabbisogno e si estenderebbe pertanto al potere non ancora esercitato dalla Giunta regionale di deliberare sul punto e di decidere quanti accreditamenti rilasciare sulla base del fabbisogno aggiuntivo rilevato in fase istruttoria.
5. L’ultimo motivo aggiunto, con il quale la ricorrente lamenta l’inerzia della Regione nella conclusione del procedimento di approvazione del fabbisogno di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini, è ammissibile in quanto, pur trattandosi di domanda da qualificarsi come accertamento del silenzio inadempimento, soggetta al rito camerale ex art. 117 c.p.a., ben può essere esaminata nel merito unitamente, alla domanda di annullamento con il rito dell’udienza pubblica.
Il procedimento di revisione del fabbisogno delle prestazioni sanitarie di diagnostica per immagini avviato con nota del 25.7.2023, che avrebbe dovuto concludersi con decisione della Giunta regionale sugli esiti dell’istruttoria riferiti dal Servizio di programmazione socio – sanitaria, è ancora pendente come riferito dalla ricorrente e non contestato ex adverso .
Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 31/2013, che stabilisce i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza legislativa della Regione Abruzzo, l’istanza della ricorrente di accreditamento istituzionale avrebbe dovuto essere riscontrata, ex art. 6 della l.r. n. 32/2007, con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni, o al massimo, di centoventi giorni come espressamente ammesso per i procedimenti di competenza della Giunta regionale dall’art. 8 l. r. 31/2013.
Deve pertanto ordinarsi alla Regione Abruzzo di concludere, con un provvedimento espresso il procedimento avviato con nota del 25.7.2023 entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione di questa ordinanza.
6. Non possono essere accolte le domande con le quali la ricorrente chiede che il Tribunale di ordinare alla Regione Abruzzo di procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l.r. n. 32/2007, al rilascio in suo favore dell’accreditamento definitivo/istituzionale per prestazioni in regime ambulatoriale di diagnostica per immagini, in accoglimento dell’istanza del 5.10.2009.
Per quanto diffusamente spiegato al precedente punto 3, il rilascio dell’accreditamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale, quali l’accertamento dei requisiti a tal fine necessari previa approvazione del fabbisogno, non incisa dai precedenti giudicati di questo Tribunale.
Le spese in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti spiegati in motivazione e per l’effetto:
- annulla la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 200/2024;
- ordina alla Regione Abruzzo di concludere il procedimento avviato con nota del Servizio di programmazione socio – sanitaria del 25.7.2023, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza;
- respinge le altre domande;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IE RP, Presidente FF
MA LA, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA LA | AR IE RP |
IL SEGRETARIO