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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Piero Viola -Presidente
2. Dott. Maria Teresa Gentile -Giudice Est.
3. Dott. Marta Speciale -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1459 dell'anno 2023 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv.
Concetto Pirrottina, presso il cui studio in Palmi è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Carlo Oliva, presso il cui studio in Palmi è elettivamente domiciliata;
-resistente -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 19.6.2024, per il ricorrente: “(Il
Tribunale Voglia) A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Bagnara Calabra in data 08/06/1996, tra i signori e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. B) Disporre il pagamento di un assegno di mantenimento direttamente in favore della sola figlia e di € 250,00, fin tanto che la stessa Persona_1
non sarà autosufficiente e, revocare per il resto le disposizioni economiche poste a carico del con la sentenza di separazione. C) Rigettare la domanda riconvenzionale ex Parte_1
adverso spiegata, diretta ad ottenere un assegno divorzile in favore della signora , CP_1
poiché assolutamente destituita di ogni fondamento sia in punto di fatto che diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 19.6.2024, per la resistente: “Voglia
l'On Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bagnara Calabra l'8 giugno 1996 tra i signori e - in via riconvenzionale: - porre a carico Parte_1 Controparte_1 del signor l'assegno divorzile in favore della signora nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 300,00 mensili;
- assegnare la casa coniugale alla signora perché Controparte_1
possa abitarla con i figli conviventi ed - porre a carico del signor R_ Per_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei signori ed , Persona_3 Persona_1 nella misura di € 250,00 mensili ciascuno. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e
CPA come per legge.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 22.11.2023, - premesso di aver Parte_1 contratto nel 1996 matrimonio concordatario con;
che dall'unione coniugale Controparte_1
sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni, (n. 1999) e (n. 2000); che R_ Per_1
con sentenza del 19/12/2022 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, stabilendo a carico di esso ricorrente un contributo mensile al mantenimento dei due figli, pari ad euro 500,00 (250,00 per ciascuno) ed un assegno di mantenimento in favore della pari ad euro 300,00 mensili;
che dalla comparizione dei coniugi dinanzi al CP_1
Presidente del Tribunale sono trascorsi più di tre anni senza che si sia ricostituita la comunione materiale o spirituale tra essi;
che le proprie condizioni reddituali sono peggiorate dalla separazione, perché egli, maresciallo dei carabinieri (non più comandante di stazione, attualmente in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina), con uno stipendio mensile percepito di € 1500,00 circa, deve sborsare l'importo di € 500,00 a titolo di mantenimento per i figli, di cui uno, , autosufficiente (percepisce mensilmente, R_
quale operaio-corsista della Medcenter Container di Gioia Tauro, la somma di € 700,00), e quello di € 300,00 per l'ex moglie che, oltre ad essere assegnataria della casa familiare, mensilmente guadagna più dell'obbligato, in quanto è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato, quale istruttore amministrativo contabile, dal Comune di Bagnara Calabra, percependo di fatto uno stipendio pari circa a € 2.200,00 al mese.
Aggiunge di spendere mensilmente le somme necessarie a pagare i debiti contratti in costanza di matrimonio (mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale sita in Gioia Tauro e finanziamenti vari ancora in corso contratti per il ménage familiare).
Chiede quindi la revoca immediata dell'obbligo di corresponsione di qualsivoglia emolumento in favore della moglie e del figlio , entrambi autosufficienti, R_ mantenendo invece l'obbligo di mantenimento solo nei riguardi della figlia per € Per_1
250,00.
Nel costituirsi in giudizio, non si oppone al divorzio, ma contesta le Controparte_1 richieste economiche del ricorrente, affermando che quest'ultimo “non svolge la propria attività lavorativa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, bensì svolge l'attività di Comandante di Stazione dei Carabinieri di Castanea delle Furie (ME), presso la quale risulta, tra l'altro, assegnatario dell'alloggio di servizio” e, sin dal 1° gennaio 2021,
“ricopre il grado di Luogotenente e non quello subalterno di ”. Contesta inoltre Parte_2
l'imputabilità al ménage familiare delle trattenute effettuate sulla busta paga a titolo di rimborso di finanziamenti erogati allo stesso. Afferma che il miglioramento delle proprie condizioni reddituali, a seguito della sua assunzione a tempo pieno dal mese di agosto 2023, con un reddito mensile pari a circa € 1.300,00, non può assurgere a fondamento del diniego dell'assegno divorzile, dal momento che è necessario riconoscere e dare valore al contributo fornito alla conduzione della vita familiare, frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, incidenti sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Invero, ella è stata assunta solo all'età di 49 anni, con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, con decorrenza dal mese di settembre 2019, e solo all'età di 52 anni è divenuta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, dal mese di agosto 2023: l'essersi dedicata alla famiglia per ben 24 anni, seguendo il marito nelle sedi che gli venivano assegnate e dovendo dedicarsi alla cura dei figli, mentre il marito era “assente a causa di orari e ritmi di lavoro incompatibili con una costante presenza a casa”, ha comportato per essa resistente la possibilità di ricercare un'opportunità lavorativa solo dopo la crescita dei figli ed il rientro a Gioia Tauro, con una diretta incidenza sulla sua posizione economico- reddituale, perché l'inserimento nel mondo del lavoro a cinquant'anni comporta non solo un ridimensionamento degli incrementi retributivi legati agli scatti di anzianità, ma anche una riduzione delle possibilità di una progressione di carriera verticale, nonostante la laurea in giurisprudenza, ed infine un'incidenza sulla posizione previdenziale di essa resistente, che al raggiungimento dell'età pensionabile non avrà una contribuzione sufficiente al conseguimento di un trattamento previdenziale adeguato;
al contrario, il , grazie Parte_1 all'impegno esclusivo della moglie nella gestione del nucleo familiare e dei figli in particolare, ha potuto dedicarsi al lavoro e, quindi, alla progressione della propria carriera militare, iniziata con il grado di vice brigadiere fino al conseguimento del grado attuale di Luogotenente, con un reddito di gran lunga superiore rispetto ai 1.500,00 euro mensili dichiarati, considerato anche che le buste paga allegate al ricorso si riferiscono al breve periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, e non comprendono voci ed indennità spettanti per le funzioni, attualmente svolte, di Comandante di Stazione.
Dichiara inoltre di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, versando la sua quota di € 300,00 mensili e chiede, in riconvenzionale, che venga determinato un assegno in suo favore, quantificato in € 300,00 mensili.
Quanto alle determinazioni relative al mantenimento dei figli, ha dedotto che non R_
è autonomo economicamente, in quanto egli è semplicemente beneficiario di un progetto formativo di tirocinio della durata di sei mesi, prorogato di ulteriori sei mesi (con scadenza al
30.4.2023), presso la Medcenter Container Terminal S.p.A. quale soggetto ospitante e non, quindi, quale datore di lavoro.
Ha chiesto quindi che l'assegno di mantenimento in favore dei figli sia confermato nella misura di € 250,00 ciascuno.
Conclude come trascritto in epigrafe.
Alla prima udienza del 27.02.2023, sentite le parti e constatata l'impossibilità di riconciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di separazione e rigettando le richieste di prova costituenda formulate dalla resistente, in quanto in parte non contestate e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Quindi, all'udienza del 24 settembre 2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. Ricorrono i presupposti per la chiesta pronuncia sullo status.
Il ricorrente ha prodotto la sentenza con cui è stata pronunciata la separazione, resa da questo
Tribunale in data 19 dicembre 2022, n. 1176/2022, da cui risulta che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 9.3.2021. Risulta inoltre prodotto in atti l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di Bagnara
Calabra, da cui risulta che l'8.6.1996 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto agli atti di quel Comune al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera
B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio. Il tempo ormai trascorso dalla separazione e le stesse difese delle parti convincono il
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Bagnara Calabra l'8.6.1996 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel
Comune al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996.
3. Per ciò che concerne le questioni di natura economica, premesso che i figli della coppia,
ed sono entrambi maggiorenni, va in primo luogo esaminata – essendo R_ Per_4
controversa tra le parti – la questione dell'eventuale raggiunta indipendenza economica del figlio . R_
In punto di fatto, è pacifico – e dedotto dalla stessa resistente – che quest'ultimo, oggi prossimo a compiere 26 anni di età, ha atteso per un anno, a decorrere dal 31.5.2022, ad un tirocinio formativo per l'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere le mansioni di
“operatore per la conduzione e manovra di mezzi di sollevamento e/o traino”, che lo ha impegnato per sei giorni alla settimana e per sei ore al giorno presso la società MedCenter, percependo un'indennità mensile lorda pari a euro 800,00 (v. contratto del 31.5.2022, nel fascicolo di parte resistente, la quale ha anche dichiarato che l'iniziale periodo di sei mesi è stato prorogato di ulteriori sei mesi); non è noto, per contro, se il figlio svolga o abbia svolto altre attività dopo la fine del tirocinio, risalente al maggio 2023.
Ciò posto, deve osservarsi in diritto che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di dimostrare le ragioni che impediscono al figlio maggiorenne di rendersi autonomo economicamente grava sul genitore che invoca il diritto al mantenimento.
Invero, l'obbligo del genitori di concorrere al mantenimento dei figli, sebbene non cessi ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, e la sua persistenza va verificata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario
(nel senso che “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento”: Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021), alla cura nell'acquisizione di competenze professionali e tecniche ed all'impegno posto nel reperire una occupazione lavorativa: pertanto, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così Cassazione civile, sez. I,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), considerato anche che, nel caso il figlio abbia
“ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente”, egli non potrà “soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (in tal senso, v. Cass. civile, Sez. I,
Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024).
Nel caso che occupa, nessuna prova è stata articolata sul fatto che (il quale ha R_ terminato gli studi da circa sei anni ed ha atteso fino al 2023 ad un'attività formativa che gli ha consentito di acquisire una competenza lavorativa specifica) abbia speso la qualificazione acquisita per ricercare un'occupazione sul mercato del lavoro: non è dunque provato il presupposto del diritto al mantenimento, sicchè la domanda proposta dalla resistente va per questa parte rigettata.
Con riferimento alla figlia di anni 24, invece, le parti concordano sulla sua non Per_1
autosufficienza economica, essendo ella ancora impegnata negli studi universitari, sicchè va determinata la misura della contribuzione del padre al mantenimento, in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c..
Nel caso che occupa, il reddito imponibile lordo del , Luogotenente dei Carabinieri Parte_1
(come dallo stesso ammesso all'udienza del 27.2.2024), negli anni 2022 - 2023, si aggirava rispettivamente intorno a 46-43 mila euro (v. modello 730/2023, per i redditi dichiarati relativi all'anno 2022, e CUD 2024, inerente ai redditi da lavoro percepiti nel 2023); dal reddito lordo vanno detratte le imposte ed i contributi pagati, nonché le somme necessarie al rimborso mensile delle rate di mutuo (circa euro 300, per la quota di competenza) ed il finanziamento
Findomestic (254,80), mentre – come già rilevato nella sentenza che ha pronunciato la separazione tra i coniugi, allegata al ricorso - non possono essere detratte le somme trattenute in stipendio in relazione a due cessioni (TA e Bibanca, per complessivi 710 euro circa),
“essendo ignote le causali ed il tempo di assunzione dei debiti;
più in generale, si osserva che,
a fronte dell'espressa contestazione mossa da parte resistente, il non ha assolto Parte_1 all'onere della prova, sullo stesso gravante, in ordine alla riconducibilità degli esborsi (diversi dal mutuo per la casa e dal finanziamento Findomestic di 20.000 euro nel 2019) a spese fatte per esigenze della famiglia: sicchè non è possibile tener conto del debito accumulato (si noti anche che la carta Findomestic, reca poste tutte successive ad agosto 2020, epoca dell'abbandono della casa familiare, mentre non è nota l'epoca e la causale delle spese effettuate con carta GO)”. Considerazioni confermate anche nel presente giudizio, poiché dall'estratto conto depositato dal ricorrente risulta che il prestito TA è stato acceso nel
2021 (con bonifico del 20.4.2021 da parte di TA) e quello di GO CA nel 2022
(bonifico del 31.10.2022), quindi in date successive a quella di deposito del ricorso per separazione (del 13.10.2020).
Pertanto, lo stipendio netto mensile su cui calcolare la capacità paterna di contribuire al mantenimento dei figli deve considerarsi, ai fini che occupano, superiore a quello risultante dalle buste paga allegate al ricorso, peraltro relative solo a tre mensilità (gennaio – marzo
2023), e non indicative del reddito annuale, considerato che anche dall'esame dell'estratto conto emergono, per il periodo dal 2020 al 2022, accrediti mensili, a titolo di stipendio, di cifre molto diverse (da 1.500 a oltre 4000 euro al mese); dai modelli fiscali sopra indicati si ricava invece un reddito pari, in media e al netto, a circa 2.500 euro al mese (per tredici mensilità) nel 2023, senza contare gli incrementi retributivi collegati all'assunzione delle funzioni di Comandante di Stazione, sopravvenuta solo il 20 novembre 2023 (come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 27.2.2024).
In ultima analisi, pur detratte dalle entrate mensili nette, pari a oltre euro 2.500,00, le spese per mutuo (300, per la quota di competenza) e finanziamento Findomestic (254,80), appare proporzionato, in relazione alla capacità di lavoro, al reddito complessivo, alle esigenze della figlia, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore (la ragazza vive con la madre e non risulta che trascorrano del tempo con il padre), determinare il contributo paterno al mantenimento di studentessa universitaria, nella somma di euro 350,00 mensili, Per_4
annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versare al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
4. Deve inoltre stabilirsi che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) necessarie nell'interesse dei figli.
5. Va anche accolta la domanda, proposta dalla resistente, di assegnazione alla stessa della casa familiare di Gioia Tauro, via Madame Curie s.n.c., ove attualmente la abita CP_1
con la figlia maggiorenne ma pacificamente non ancora economicamente Per_4 indipendente, ricorrendo il presupposto stabilito dall'art. 337 sexies c.c.. 6. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, per il riconoscimento del proprio diritto a percepire un assegno divorzile, a titolo perequativo – compensativo, in relazione alle rinunce fatte nel corso del rapporto matrimoniale ed alle conseguenti ripercussioni sul suo attuale assetto professionale e reddituale e sulle future aspettative pensionistiche, si osserva quanto segue.
E' noto che, in materia di assegno divorzile, l'interpretazione giurisprudenziale del disposto dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stata profondamente rivisitata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della S.C., n. 18287 dell'11 luglio 2018, che - sulla base di un'approfondita analisi del testo normativo, adeguata all'attuale contesto sociale e ispirata ai superiori principi di solidarietà derivanti dagli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (in termini, v. Cass. civile, Sez. Un., 11 luglio 2018,
n. 18287).
In particolare, la motivazione della pronuncia citata chiarisce che l'assegno ha una funzione strettamente assistenziale, “qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro” nè possa procurarseli per ragioni obiettive.
Ove, invece, entrambe le parti siano titolari di redditi propri, ma esista una sensibile sperequazione nelle loro condizioni economico-patrimoniali, potrà farsi applicazione del cd. criterio compensativo, che consente di tener conto del contesto sociale del richiedente, “un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”: in tal caso, dunque, l'adeguatezza dei mezzi andrà valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”.
Nel caso che occupa, deve riconoscersi che la possiede oggi una buona capacità CP_1
di lavoro, che le restituisce la possibilità di procurarsi un reddito annuale lordo pari a euro
25.397,11 (v. modello CUD 2024, relativo ai redditi da lavoro percepiti nel 2023), da cui vanno detratte le imposte ed i contributi pensionistici e TFS, pervenendosi così ad uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00, sicchè non ricorre la condizione dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarsi i mezzi adeguati per vivere.
D'altra parte, risultando dimostrato il divario reddituale con le entrate mensili del marito
(oltre 2.500 euro), occorre stabilire se la condizione di squilibrio professionale e reddituale, in favore del marito, dipenda dalle scelte operate dalla coppia in costanza di matrimonio.
Sul punto, non appare specificamente contestata l'allegazione secondo la quale la resistente ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare, con l'attività di cura della casa e di crescita dei figli, tralasciando o rallentando gli studi, che ha potuto ultimare solo in età matura;
il sostegno, apportato dall'attività della moglie in ambito domestico, ha consentito al ricorrente di occuparsi a tempo pieno della propria attività lavorativa, consentendogli di conseguire così una realizzazione professionale e reddituale, di cui la non ha potuto CP_1
godere, almeno finchè i figli non sono cresciuti e la famiglia – che seguiva il nei Parte_1
trasferimenti di sede - è rientrata a vivere in Gioia Tauro: disparità che permane, peraltro, anche dopo l'assunzione della resistente presso il comune di Bagnara, non solo per il divario reddituale, conseguente alla giovane anzianità di servizio, ma anche per la proiezione della posizione previdenziale – pensionistica, potendo presumersi – allo stato della vigente legislazione - che al momento del raggiungimento dell'età pensionabile la non CP_1
avrà i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o, comunque, avrà accumulato uno scarso ammontare contributivo.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, reputa dunque il Collegio che nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta e complessiva valutazione delle risultanze processuali, sussistano i presupposti di legge per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta dalla parte resistente, trovando applicazione, nel caso di specie, il criterio compensativo.
Quanto alla misura dell'assegno, ritiene il Collegio che, in considerazione di tutti gli elementi sin qui esaminati - compresa la durata del matrimonio, la situazione abitativa e familiare dei coniugi ed il reddito dichiarato – la somma da corrispondersi vada determinata in euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versare al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
7. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
8. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1
depositato in Cancelleria il 22.11.2023, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in
Bagnara Calabra in data 8 giugno 1996, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 1996, atto n. 3, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia quantificato in € Per_4
350,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, con l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie effettuate in favore della stessa figlia;
- assegna alla la casa familiare di Gioia Tauro, Via Madame Curie, snc;
CP_1
- condanna altresì il ricorrente al pagamento, nei confronti della e a titolo di CP_1
assegno divorzile, di una somma mensile pari ad euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il Giudice estensore
Maria Teresa Gentile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Piero Viola -Presidente
2. Dott. Maria Teresa Gentile -Giudice Est.
3. Dott. Marta Speciale -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1459 dell'anno 2023 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv.
Concetto Pirrottina, presso il cui studio in Palmi è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Carlo Oliva, presso il cui studio in Palmi è elettivamente domiciliata;
-resistente -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 19.6.2024, per il ricorrente: “(Il
Tribunale Voglia) A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Bagnara Calabra in data 08/06/1996, tra i signori e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. B) Disporre il pagamento di un assegno di mantenimento direttamente in favore della sola figlia e di € 250,00, fin tanto che la stessa Persona_1
non sarà autosufficiente e, revocare per il resto le disposizioni economiche poste a carico del con la sentenza di separazione. C) Rigettare la domanda riconvenzionale ex Parte_1
adverso spiegata, diretta ad ottenere un assegno divorzile in favore della signora , CP_1
poiché assolutamente destituita di ogni fondamento sia in punto di fatto che diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 19.6.2024, per la resistente: “Voglia
l'On Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bagnara Calabra l'8 giugno 1996 tra i signori e - in via riconvenzionale: - porre a carico Parte_1 Controparte_1 del signor l'assegno divorzile in favore della signora nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 300,00 mensili;
- assegnare la casa coniugale alla signora perché Controparte_1
possa abitarla con i figli conviventi ed - porre a carico del signor R_ Per_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei signori ed , Persona_3 Persona_1 nella misura di € 250,00 mensili ciascuno. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e
CPA come per legge.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 22.11.2023, - premesso di aver Parte_1 contratto nel 1996 matrimonio concordatario con;
che dall'unione coniugale Controparte_1
sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni, (n. 1999) e (n. 2000); che R_ Per_1
con sentenza del 19/12/2022 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, stabilendo a carico di esso ricorrente un contributo mensile al mantenimento dei due figli, pari ad euro 500,00 (250,00 per ciascuno) ed un assegno di mantenimento in favore della pari ad euro 300,00 mensili;
che dalla comparizione dei coniugi dinanzi al CP_1
Presidente del Tribunale sono trascorsi più di tre anni senza che si sia ricostituita la comunione materiale o spirituale tra essi;
che le proprie condizioni reddituali sono peggiorate dalla separazione, perché egli, maresciallo dei carabinieri (non più comandante di stazione, attualmente in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina), con uno stipendio mensile percepito di € 1500,00 circa, deve sborsare l'importo di € 500,00 a titolo di mantenimento per i figli, di cui uno, , autosufficiente (percepisce mensilmente, R_
quale operaio-corsista della Medcenter Container di Gioia Tauro, la somma di € 700,00), e quello di € 300,00 per l'ex moglie che, oltre ad essere assegnataria della casa familiare, mensilmente guadagna più dell'obbligato, in quanto è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato, quale istruttore amministrativo contabile, dal Comune di Bagnara Calabra, percependo di fatto uno stipendio pari circa a € 2.200,00 al mese.
Aggiunge di spendere mensilmente le somme necessarie a pagare i debiti contratti in costanza di matrimonio (mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale sita in Gioia Tauro e finanziamenti vari ancora in corso contratti per il ménage familiare).
Chiede quindi la revoca immediata dell'obbligo di corresponsione di qualsivoglia emolumento in favore della moglie e del figlio , entrambi autosufficienti, R_ mantenendo invece l'obbligo di mantenimento solo nei riguardi della figlia per € Per_1
250,00.
Nel costituirsi in giudizio, non si oppone al divorzio, ma contesta le Controparte_1 richieste economiche del ricorrente, affermando che quest'ultimo “non svolge la propria attività lavorativa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, bensì svolge l'attività di Comandante di Stazione dei Carabinieri di Castanea delle Furie (ME), presso la quale risulta, tra l'altro, assegnatario dell'alloggio di servizio” e, sin dal 1° gennaio 2021,
“ricopre il grado di Luogotenente e non quello subalterno di ”. Contesta inoltre Parte_2
l'imputabilità al ménage familiare delle trattenute effettuate sulla busta paga a titolo di rimborso di finanziamenti erogati allo stesso. Afferma che il miglioramento delle proprie condizioni reddituali, a seguito della sua assunzione a tempo pieno dal mese di agosto 2023, con un reddito mensile pari a circa € 1.300,00, non può assurgere a fondamento del diniego dell'assegno divorzile, dal momento che è necessario riconoscere e dare valore al contributo fornito alla conduzione della vita familiare, frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, incidenti sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Invero, ella è stata assunta solo all'età di 49 anni, con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, con decorrenza dal mese di settembre 2019, e solo all'età di 52 anni è divenuta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, dal mese di agosto 2023: l'essersi dedicata alla famiglia per ben 24 anni, seguendo il marito nelle sedi che gli venivano assegnate e dovendo dedicarsi alla cura dei figli, mentre il marito era “assente a causa di orari e ritmi di lavoro incompatibili con una costante presenza a casa”, ha comportato per essa resistente la possibilità di ricercare un'opportunità lavorativa solo dopo la crescita dei figli ed il rientro a Gioia Tauro, con una diretta incidenza sulla sua posizione economico- reddituale, perché l'inserimento nel mondo del lavoro a cinquant'anni comporta non solo un ridimensionamento degli incrementi retributivi legati agli scatti di anzianità, ma anche una riduzione delle possibilità di una progressione di carriera verticale, nonostante la laurea in giurisprudenza, ed infine un'incidenza sulla posizione previdenziale di essa resistente, che al raggiungimento dell'età pensionabile non avrà una contribuzione sufficiente al conseguimento di un trattamento previdenziale adeguato;
al contrario, il , grazie Parte_1 all'impegno esclusivo della moglie nella gestione del nucleo familiare e dei figli in particolare, ha potuto dedicarsi al lavoro e, quindi, alla progressione della propria carriera militare, iniziata con il grado di vice brigadiere fino al conseguimento del grado attuale di Luogotenente, con un reddito di gran lunga superiore rispetto ai 1.500,00 euro mensili dichiarati, considerato anche che le buste paga allegate al ricorso si riferiscono al breve periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, e non comprendono voci ed indennità spettanti per le funzioni, attualmente svolte, di Comandante di Stazione.
Dichiara inoltre di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, versando la sua quota di € 300,00 mensili e chiede, in riconvenzionale, che venga determinato un assegno in suo favore, quantificato in € 300,00 mensili.
Quanto alle determinazioni relative al mantenimento dei figli, ha dedotto che non R_
è autonomo economicamente, in quanto egli è semplicemente beneficiario di un progetto formativo di tirocinio della durata di sei mesi, prorogato di ulteriori sei mesi (con scadenza al
30.4.2023), presso la Medcenter Container Terminal S.p.A. quale soggetto ospitante e non, quindi, quale datore di lavoro.
Ha chiesto quindi che l'assegno di mantenimento in favore dei figli sia confermato nella misura di € 250,00 ciascuno.
Conclude come trascritto in epigrafe.
Alla prima udienza del 27.02.2023, sentite le parti e constatata l'impossibilità di riconciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di separazione e rigettando le richieste di prova costituenda formulate dalla resistente, in quanto in parte non contestate e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Quindi, all'udienza del 24 settembre 2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. Ricorrono i presupposti per la chiesta pronuncia sullo status.
Il ricorrente ha prodotto la sentenza con cui è stata pronunciata la separazione, resa da questo
Tribunale in data 19 dicembre 2022, n. 1176/2022, da cui risulta che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 9.3.2021. Risulta inoltre prodotto in atti l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di Bagnara
Calabra, da cui risulta che l'8.6.1996 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto agli atti di quel Comune al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera
B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio. Il tempo ormai trascorso dalla separazione e le stesse difese delle parti convincono il
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Bagnara Calabra l'8.6.1996 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel
Comune al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996.
3. Per ciò che concerne le questioni di natura economica, premesso che i figli della coppia,
ed sono entrambi maggiorenni, va in primo luogo esaminata – essendo R_ Per_4
controversa tra le parti – la questione dell'eventuale raggiunta indipendenza economica del figlio . R_
In punto di fatto, è pacifico – e dedotto dalla stessa resistente – che quest'ultimo, oggi prossimo a compiere 26 anni di età, ha atteso per un anno, a decorrere dal 31.5.2022, ad un tirocinio formativo per l'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere le mansioni di
“operatore per la conduzione e manovra di mezzi di sollevamento e/o traino”, che lo ha impegnato per sei giorni alla settimana e per sei ore al giorno presso la società MedCenter, percependo un'indennità mensile lorda pari a euro 800,00 (v. contratto del 31.5.2022, nel fascicolo di parte resistente, la quale ha anche dichiarato che l'iniziale periodo di sei mesi è stato prorogato di ulteriori sei mesi); non è noto, per contro, se il figlio svolga o abbia svolto altre attività dopo la fine del tirocinio, risalente al maggio 2023.
Ciò posto, deve osservarsi in diritto che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di dimostrare le ragioni che impediscono al figlio maggiorenne di rendersi autonomo economicamente grava sul genitore che invoca il diritto al mantenimento.
Invero, l'obbligo del genitori di concorrere al mantenimento dei figli, sebbene non cessi ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, e la sua persistenza va verificata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario
(nel senso che “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento”: Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021), alla cura nell'acquisizione di competenze professionali e tecniche ed all'impegno posto nel reperire una occupazione lavorativa: pertanto, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così Cassazione civile, sez. I,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), considerato anche che, nel caso il figlio abbia
“ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente”, egli non potrà “soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (in tal senso, v. Cass. civile, Sez. I,
Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024).
Nel caso che occupa, nessuna prova è stata articolata sul fatto che (il quale ha R_ terminato gli studi da circa sei anni ed ha atteso fino al 2023 ad un'attività formativa che gli ha consentito di acquisire una competenza lavorativa specifica) abbia speso la qualificazione acquisita per ricercare un'occupazione sul mercato del lavoro: non è dunque provato il presupposto del diritto al mantenimento, sicchè la domanda proposta dalla resistente va per questa parte rigettata.
Con riferimento alla figlia di anni 24, invece, le parti concordano sulla sua non Per_1
autosufficienza economica, essendo ella ancora impegnata negli studi universitari, sicchè va determinata la misura della contribuzione del padre al mantenimento, in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c..
Nel caso che occupa, il reddito imponibile lordo del , Luogotenente dei Carabinieri Parte_1
(come dallo stesso ammesso all'udienza del 27.2.2024), negli anni 2022 - 2023, si aggirava rispettivamente intorno a 46-43 mila euro (v. modello 730/2023, per i redditi dichiarati relativi all'anno 2022, e CUD 2024, inerente ai redditi da lavoro percepiti nel 2023); dal reddito lordo vanno detratte le imposte ed i contributi pagati, nonché le somme necessarie al rimborso mensile delle rate di mutuo (circa euro 300, per la quota di competenza) ed il finanziamento
Findomestic (254,80), mentre – come già rilevato nella sentenza che ha pronunciato la separazione tra i coniugi, allegata al ricorso - non possono essere detratte le somme trattenute in stipendio in relazione a due cessioni (TA e Bibanca, per complessivi 710 euro circa),
“essendo ignote le causali ed il tempo di assunzione dei debiti;
più in generale, si osserva che,
a fronte dell'espressa contestazione mossa da parte resistente, il non ha assolto Parte_1 all'onere della prova, sullo stesso gravante, in ordine alla riconducibilità degli esborsi (diversi dal mutuo per la casa e dal finanziamento Findomestic di 20.000 euro nel 2019) a spese fatte per esigenze della famiglia: sicchè non è possibile tener conto del debito accumulato (si noti anche che la carta Findomestic, reca poste tutte successive ad agosto 2020, epoca dell'abbandono della casa familiare, mentre non è nota l'epoca e la causale delle spese effettuate con carta GO)”. Considerazioni confermate anche nel presente giudizio, poiché dall'estratto conto depositato dal ricorrente risulta che il prestito TA è stato acceso nel
2021 (con bonifico del 20.4.2021 da parte di TA) e quello di GO CA nel 2022
(bonifico del 31.10.2022), quindi in date successive a quella di deposito del ricorso per separazione (del 13.10.2020).
Pertanto, lo stipendio netto mensile su cui calcolare la capacità paterna di contribuire al mantenimento dei figli deve considerarsi, ai fini che occupano, superiore a quello risultante dalle buste paga allegate al ricorso, peraltro relative solo a tre mensilità (gennaio – marzo
2023), e non indicative del reddito annuale, considerato che anche dall'esame dell'estratto conto emergono, per il periodo dal 2020 al 2022, accrediti mensili, a titolo di stipendio, di cifre molto diverse (da 1.500 a oltre 4000 euro al mese); dai modelli fiscali sopra indicati si ricava invece un reddito pari, in media e al netto, a circa 2.500 euro al mese (per tredici mensilità) nel 2023, senza contare gli incrementi retributivi collegati all'assunzione delle funzioni di Comandante di Stazione, sopravvenuta solo il 20 novembre 2023 (come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 27.2.2024).
In ultima analisi, pur detratte dalle entrate mensili nette, pari a oltre euro 2.500,00, le spese per mutuo (300, per la quota di competenza) e finanziamento Findomestic (254,80), appare proporzionato, in relazione alla capacità di lavoro, al reddito complessivo, alle esigenze della figlia, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore (la ragazza vive con la madre e non risulta che trascorrano del tempo con il padre), determinare il contributo paterno al mantenimento di studentessa universitaria, nella somma di euro 350,00 mensili, Per_4
annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versare al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
4. Deve inoltre stabilirsi che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) necessarie nell'interesse dei figli.
5. Va anche accolta la domanda, proposta dalla resistente, di assegnazione alla stessa della casa familiare di Gioia Tauro, via Madame Curie s.n.c., ove attualmente la abita CP_1
con la figlia maggiorenne ma pacificamente non ancora economicamente Per_4 indipendente, ricorrendo il presupposto stabilito dall'art. 337 sexies c.c.. 6. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, per il riconoscimento del proprio diritto a percepire un assegno divorzile, a titolo perequativo – compensativo, in relazione alle rinunce fatte nel corso del rapporto matrimoniale ed alle conseguenti ripercussioni sul suo attuale assetto professionale e reddituale e sulle future aspettative pensionistiche, si osserva quanto segue.
E' noto che, in materia di assegno divorzile, l'interpretazione giurisprudenziale del disposto dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stata profondamente rivisitata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della S.C., n. 18287 dell'11 luglio 2018, che - sulla base di un'approfondita analisi del testo normativo, adeguata all'attuale contesto sociale e ispirata ai superiori principi di solidarietà derivanti dagli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (in termini, v. Cass. civile, Sez. Un., 11 luglio 2018,
n. 18287).
In particolare, la motivazione della pronuncia citata chiarisce che l'assegno ha una funzione strettamente assistenziale, “qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro” nè possa procurarseli per ragioni obiettive.
Ove, invece, entrambe le parti siano titolari di redditi propri, ma esista una sensibile sperequazione nelle loro condizioni economico-patrimoniali, potrà farsi applicazione del cd. criterio compensativo, che consente di tener conto del contesto sociale del richiedente, “un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”: in tal caso, dunque, l'adeguatezza dei mezzi andrà valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”.
Nel caso che occupa, deve riconoscersi che la possiede oggi una buona capacità CP_1
di lavoro, che le restituisce la possibilità di procurarsi un reddito annuale lordo pari a euro
25.397,11 (v. modello CUD 2024, relativo ai redditi da lavoro percepiti nel 2023), da cui vanno detratte le imposte ed i contributi pensionistici e TFS, pervenendosi così ad uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00, sicchè non ricorre la condizione dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarsi i mezzi adeguati per vivere.
D'altra parte, risultando dimostrato il divario reddituale con le entrate mensili del marito
(oltre 2.500 euro), occorre stabilire se la condizione di squilibrio professionale e reddituale, in favore del marito, dipenda dalle scelte operate dalla coppia in costanza di matrimonio.
Sul punto, non appare specificamente contestata l'allegazione secondo la quale la resistente ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare, con l'attività di cura della casa e di crescita dei figli, tralasciando o rallentando gli studi, che ha potuto ultimare solo in età matura;
il sostegno, apportato dall'attività della moglie in ambito domestico, ha consentito al ricorrente di occuparsi a tempo pieno della propria attività lavorativa, consentendogli di conseguire così una realizzazione professionale e reddituale, di cui la non ha potuto CP_1
godere, almeno finchè i figli non sono cresciuti e la famiglia – che seguiva il nei Parte_1
trasferimenti di sede - è rientrata a vivere in Gioia Tauro: disparità che permane, peraltro, anche dopo l'assunzione della resistente presso il comune di Bagnara, non solo per il divario reddituale, conseguente alla giovane anzianità di servizio, ma anche per la proiezione della posizione previdenziale – pensionistica, potendo presumersi – allo stato della vigente legislazione - che al momento del raggiungimento dell'età pensionabile la non CP_1
avrà i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o, comunque, avrà accumulato uno scarso ammontare contributivo.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, reputa dunque il Collegio che nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta e complessiva valutazione delle risultanze processuali, sussistano i presupposti di legge per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta dalla parte resistente, trovando applicazione, nel caso di specie, il criterio compensativo.
Quanto alla misura dell'assegno, ritiene il Collegio che, in considerazione di tutti gli elementi sin qui esaminati - compresa la durata del matrimonio, la situazione abitativa e familiare dei coniugi ed il reddito dichiarato – la somma da corrispondersi vada determinata in euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versare al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
7. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
8. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1
depositato in Cancelleria il 22.11.2023, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in
Bagnara Calabra in data 8 giugno 1996, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 1996, atto n. 3, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia quantificato in € Per_4
350,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, con l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie effettuate in favore della stessa figlia;
- assegna alla la casa familiare di Gioia Tauro, Via Madame Curie, snc;
CP_1
- condanna altresì il ricorrente al pagamento, nei confronti della e a titolo di CP_1
assegno divorzile, di una somma mensile pari ad euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il Giudice estensore
Maria Teresa Gentile