Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Perché sia valida la rinuncia agli atti del giudizio, non è necessario che la sottoscrizione del rinunciante sia autenticata dal difensore. L'autentica, infatti, non è imposta dall'art. 306 cod. proc. civ., ne' può desumersene la necessità in via di interpretazione sistematica, posto che, per un verso, il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale (potendo esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste - artt. 83 e 390 cod. proc. civ.) e, per altro verso, la certezza della riferibilità della dichiarazione di rinuncia al titolare della posizione sostanziale controversa può essere diversamente acquisita anche con atto scritto extraprocessuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAMIRA 31, presso l'avvocato DOMENICO PERNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrenti -
contro
RA NT, LU AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso l'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO TERESI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1814/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato TERESI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14 gennaio 1991 la sig.ra GA NE espose che la nonna paterna, OS D'ON, deceduta il 21 gennaio 1981, disponendo delle sue sostanze in favore dei due figli, CO e NI nonché del coniuge OM GO, aveva trascurato i diritti successori delle altre due figlie, AN e IG. E convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, quali aventi causa dalla testatrice, i sig.ri OM GO, NI NT, NI GO, nonché LU, AR RA, IU, OM NF, e GN e RO NE, invocando la dichiarazione di nullità del testamento e l'apertura della successione in favore dei legittimari e dei loro successori. Dei nove convenuti si costituirono i soli OM GO e NI NT.
All'udienza del 22 novembre 1996 il procuratore dei convenuti produsse atto del 23 settembre 1995 con cui la NE aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, nonché atto del 19 settembre 1995, con cui l'attrice aveva revocato il mandato al proprio difensore.
Il GO e la NT dichiararono di accettare la rinuncia e il loro procuratore chiese che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c. Nella stessa udienza del 22 novembre 1996 si costituì in giudizio NI GO, che chiese l'accertamento della validità del testamento della D'ON, opponendosi alla richiesta di estinzione del giudizio.
Dichiarata la estinzione (9 aprile 1997), la relativa ordinanza fu impugnata con reclamo, ai sensi degli artt. 178 e 308 c.p.c. Con sentenza del 25 settembre 1997 il Tribunale rigettò il reclamo.
Avverso questa sentenza la GO propose appello, chiedendo che si dichiarasse non estinto il giudizio.
Si costituirono la GO e la NT, resistendo alla impugnazione.
Con sentenza depositata il 15 luglio 1999 la Corte territoriale rigettò l'appello. La Corte osservò:
- che la rinuncia agli atti del giudizio con atto stragiudiziale del 23 settembre 1995, sottoscritto dalla NE, essendo stata portata a conoscenza delle parti costituite con atto notificato in data 30 settembre 1995 (e da queste accettato), e del giudice mediante deposito in udienza, era valida, pur in mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione della NE;
- che, infatti, l'atto di revoca della procura ad litem della NE al proprio difensore (comunicatagli con raccomandata del 26 settembre 1995, prodotto in udienza dai convenuti) conteneva la chiara manifestazione di volontà di abbandonare il giudizio ed assicurava la certezza della contestuale provenienza delle dichiarazioni di rinuncia e di revoca del mandato dalla NE;
- che la rinuncia retroagiva al momento della notificazione alle parti costituite e non doveva essere notificata anche ai convenuti contumaci, e pertanto la GO, essendosi costituita quando il giudizio era già estinto, non aveva diritto alla notifica della rinuncia.
Avverso questa sentenza la sig.ra NI GO ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi e lo ha illustrato con memoria. Hanno resistito con controricorso i sig.ri OM GO ed NI NT GO.
Motivi della decisione
Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 306 e 137 c.p.c. e vizi di motivazione. La ricorrente deduce che, mancando nell'atto di rinuncia l'autentica del difensore, il giudice era tenuto ad accertarne la provenienza e il relativo accertamento doveva avvenire attraverso la richiesta di notifica dell'atto fatta personalmente dalla parte. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 117 c.p.c. e vizi di motivazione. La ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la necessità dell'autentica di firma del rinunciante, contraddittoriamente argomentando dalla lettera di revoca dall'incarico al proprio difensore l'accertamento della rinuncia. I resistenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
L'eccezione deve essere disattesa, in quanto l'interesse alla impugnazione nasce dalla soccombenza della parte ricorrente nel giudizio di appello e dalla condanna alle spese pronunziata nei suoi confronti.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Nell'ordine logico deve essere prima esaminata la censura con la quale si prospetta la necessità che per la validità della rinuncia la sottoscrizione del rinunciante sia autenticata dal difensore. Questione che deve essere risolta in senso negativo perché l'rt. 306 c.p.c., che regola la rinuncia agli atti del giudizio nel processo di cognizione, non esige tale requisito.
Esso prevede, infatti, al secondo comma, che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione possono essere rese verbalmente all'udienza oppure con atti sottoscritti e notificati alle altre parti;
ne' la necessità dell'autentica può desumersi in via di interpretazione sistematica, in quanto, per un verso, il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale (Cass. S.U. 22 novembre 1994, n. 9869), e può esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste (cfr. artt. 83, comma, 3^ e art. 390, comma 2^ c.p.c.); per altro verso (e correlativamente), non si esclude che la certezza della riferibilità della dichiarazione di rinuncia al titolare della posizione sostanziale controversa possa essere acquisita diversamente, essendo del tutto pacifico, in dottrina e in giurisprudenza. che la rinuncia possa essere utilmente compiuta con atto scritto extraprocessuale (Cass. 13 agosto 1997, n. 7565; Cass. 7 marzo 1984, n. 1581; Cass. 27 maggio 1980, n. 3463; Cass. 11 maggio 1977, n. 1809; Cass. 14 novembre 1973, n. 3018; nonché, con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. 6 febbraio 1979, n. 57). Neanche sussistono gli altri vizi denunciati dalla ricorrente. La Corte d'appello ha, infatti, corretta mente verificato la validità della rinuncia agli atti del giudizio effettuata dall'attrice, avendo accertato che essa aveva dichiarato espressamente di voler porre fine al processo, senza pervenire ad una pronuncia di merito;
che tale dichiarazione era stata portata a conoscenza sia delle parti costituite (mediante notificazione), sia del giudice (mediante deposito in udienza); e stabilito, infine, secondo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, la certezza (che la stessa GO non aveva contestato) della provenienza della dichiarazione di rinuncia dall'attrice, confermata dalla contestuale revoca da parte della NE della procura ad litem al proprio difensore (comunicata dall'attrice con raccomandata del 26 settembre 1995 prodotta in giudizio dai convenuti), e dalla mancata partecipazione del difensore revocato all'udienza del 22 novembre 1996 e di quella successiva.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessive euro 1.670,50, di cui euro 1.600,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 14 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002