Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5905
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Sentenza 23 aprile 2002

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Perché sia valida la rinuncia agli atti del giudizio, non è necessario che la sottoscrizione del rinunciante sia autenticata dal difensore. L'autentica, infatti, non è imposta dall'art. 306 cod. proc. civ., ne' può desumersene la necessità in via di interpretazione sistematica, posto che, per un verso, il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale (potendo esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste - artt. 83 e 390 cod. proc. civ.) e, per altro verso, la certezza della riferibilità della dichiarazione di rinuncia al titolare della posizione sostanziale controversa può essere diversamente acquisita anche con atto scritto extraprocessuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5905
    Data del deposito : 23 aprile 2002

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