Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 14/03/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2025, proposto da
Domenica Scostini, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiarina Ianni e Sara Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di GG, non costituito in giudizio;
nei confronti
GG CE S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 20 ottobre prot. n. 12296, ai sensi degli artt. 22 e segg. legge 1990 n. 241, inerente gli atti urbanistici presentati dalla GG CE SR e i titoli rilasciati dal Comune di GG relativamente all’immobile denominato “Palazzo GG” ex Palazzo della Fonte, dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2020.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa SA AL FA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di GG sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 20.10.2025, prot. N. 12296, ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 1990 n. 241 , relativa ai documenti come in epigrafe specificati, al fine di vedere riconosciuto il suo diritto ad accedere ai documenti richiesti.
Il Comune intimato, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
In vista della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha affermato il positivo riscontro della sua istanza da parte del Comune di GG, insistendo per la condanna alle spese dell’Amministreazione, poiché l’ostensione è avvenuta a seguito della proposizione del presente ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Ai sensi dell’art.92 comma 2 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 34 D.lgs. n. 104/2010, la dichiarazione di cessata materia del contendere, analogamente a quella di improcedibilità, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 02/10/2024, n. 1776).
Nel caso di specie le spese processuali, sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, devono essere poste a carico del Comune di GG e sono liquidate come in dispositivo, in quanto la pretesa, pur fondata, è stata soddisfatta dall’Amministrazione solo dopo la notifica del ricorso, quando si era ormai formato il provvedimento tacito di diniego.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di GG al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES SI MM IS, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA AL FA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AL FA BE | ES SI MM IS |
IL SEGRETARIO