TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6451/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BALATRONI MARIA CARLOTTA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BALATRONI MARIA CARLOTTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/12/2006 tra i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...] Pt_1 Parte_2
(TV) il 03/01/1981, matrimonio e trascritto al n. 44, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RONCADE, alle seguenti condizioni:
1. I signori e , essendo al momento della sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2
accordo economicamente autosufficienti, si esonerano dal reciproco mantenimento;
2. I genitori intendono confermare il regime di affidamento congiunto dei figli minori e di regolamentare le modalità di visita e soggiorno degli stessi già concordati in sede di separazione.
Pertanto, confermano di voler prevedere i turni di responsabilità verso i figli minori con la massima flessibilità, considerando i desiderata dei ragazzi e gli impegni lavorativi, scolastici ed extra sia loro che dei figli e stabiliscono che i figli risiedano, a settimane alterne dalla domenica sera alle ore 21 sino alla domenica successiva alla medesima ora, presso ciascun genitore, così da consentire il più possibile un ampio, paritario ed effettivo esercizio della bigenitorialità. Entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che i figli risiedano presso di loro, provvederanno e si daranno reciproca assistenza in modo da assicurare e garantire che i figli possano frequentare la scuola e le attività extrascolastiche e sportive.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, in
2 periodi da concordarsi entro il mese di giugno.
I figli trascorreranno metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, con alternanza annuale tra i genitori anche con riferimento ai giorni di Natale e Pasqua. Fatti ampiamente salvi i diversi accordi che di volta in volta i coniugi adotteranno tra di loro, assecondando quanto più possibile la volontà e le richieste dei figli.
3. In ragione dell'equa ripartizione del tempo che i figli trascorreranno con ciascun genitore e della rispettiva capacità reddituale, i signori e rinunciano a pretendere, reciprocamente, Pt_1 Pt_2
qualsivoglia contributo ai fini del mantenimento dei figli.
4. I Signori e concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che Pt_1 Pt_2
riguardano i figli secondo le regolamentazioni previste dal Protocollo in uso presso Per_1 Per_2
questo Tribunale di Treviso, sia in ordine alla loro necessaria concertazione, che in ordine al quantum ed alle modalità di rimborso al genitore che se ne renderà anticipatario.
5. La signora incasserà l'intera somma derivante dal cd. “Assegno Unico”. Pt_1
6. I coniugi confermano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio loro e dei figli minori.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
3