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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC MI Presidente dott.ssa LA MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5498/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefania Mannino, rappresentante e difensore;
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Mariangela Spadafora, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente 21-25/11/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/12/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 452/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con successiva ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e
1 rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (19/3/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 452/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 19/11/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di AM nella Via Palermo n. 2 rimane assegnata al marito, avendo la moglie già trasferito la propria residenza, unitamente a quella della figlia Per_1 nell'immobile di cui ella è esclusiva proprietaria sita in Palermo nella Via Giovanni Dotto n. 12.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e, considerato che la stessa Per_1 ha già 17 anni, il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che ne farà richiesta, compatibilmente con la volontà e le esigenze della stessa;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari Parte_1 Per_1 ad € 275,00 #, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'assegno unico, così come i contributi pubblici erogati in dipendenza della figlia verranno Per_1
2 richiesti integralmente nella misura del 100% direttamente dalla sig.ra ; Controparte_1
7. Le spese straordinarie – personali, scolastiche o mediche non mutuabili, sportive, ecc.- che si dovessero rendere necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
In caso di contrasto in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, ovvero all'eventuale necessità del previo accordo tra i genitori, si farà riferimento al protocollo sottoscritto dal C.O.A. di Palermo n.
23059 del 04 luglio 2019 che le parti dichiarano di averne preso visione”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AM (PA) il 21/10/1993 da , nato a [...] il Parte_1
5/10/1965, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di AM (Pa) al n. 11, parte II, serie A dell'anno 1993);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
1/12/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA MM NC MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC MI Presidente dott.ssa LA MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5498/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefania Mannino, rappresentante e difensore;
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Mariangela Spadafora, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente 21-25/11/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/12/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 452/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con successiva ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e
1 rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (19/3/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 452/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 19/11/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di AM nella Via Palermo n. 2 rimane assegnata al marito, avendo la moglie già trasferito la propria residenza, unitamente a quella della figlia Per_1 nell'immobile di cui ella è esclusiva proprietaria sita in Palermo nella Via Giovanni Dotto n. 12.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e, considerato che la stessa Per_1 ha già 17 anni, il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che ne farà richiesta, compatibilmente con la volontà e le esigenze della stessa;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari Parte_1 Per_1 ad € 275,00 #, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'assegno unico, così come i contributi pubblici erogati in dipendenza della figlia verranno Per_1
2 richiesti integralmente nella misura del 100% direttamente dalla sig.ra ; Controparte_1
7. Le spese straordinarie – personali, scolastiche o mediche non mutuabili, sportive, ecc.- che si dovessero rendere necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
In caso di contrasto in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, ovvero all'eventuale necessità del previo accordo tra i genitori, si farà riferimento al protocollo sottoscritto dal C.O.A. di Palermo n.
23059 del 04 luglio 2019 che le parti dichiarano di averne preso visione”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AM (PA) il 21/10/1993 da , nato a [...] il Parte_1
5/10/1965, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di AM (Pa) al n. 11, parte II, serie A dell'anno 1993);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
1/12/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA MM NC MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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