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Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Stefano Polizzotto, REGINDE; Palermo, via Torquato Tasso n. 4;
contro
Comune di Villabate in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ingiunzione di demolizione n.-OMISSIS- del 19 aprile 2017, notificata in data 3 maggio 2017, avente ad oggetto delle opere abusive eseguite in assenza di concessione edilizia nell’immobile sito in -OMISSIS- piano terzo, foglio di mappa -OMISSIS-del N.C.E.U. di Villabate, particella Urbana-OMISSIS- ed in particolare: “cambio di destinazione d’uso di un sottotetto situato al piano terzo di un edificio esistente (4° elevazione ft.) del locale di sgombero, di esclusiva pertinenza dell’unità abitativa sottostante, ad appartamento di civile abitazione completo in ogni sua parte reso abitabile e funzionale e costituente unica unità abitativa con il piano secondo sottostante, della superficie di mq. 63,00 e composto da n. 3 camere da letto, piccolo vano adibito a ripostiglio e cabina armadio, servizio, igienico sanitario completo di doccia, corridoio di disimpegno e terrazzino già previsto nel progetto originario. Al piano secondo si riscontra la variazione di destinazione d’uso di due vani interni, da camere da letto, precedentemente indicati in progetto, a salotto il primo e studio il secondo. Inoltre lo spazio cucina viene estrapolato dal contesto interno dell’appartamento e trasferito all’esterno in corrispondenza della veranda coperta, occupando una parte di essa per una superficie di circa 2,30 x3,50 costituendo di fatto ampliamento dell’appartamento in termini di superficie” ;
- del provvedimento del Comune di Villabate/Ufficio Tecnico IV Settore Sviluppo del territorio e cura della città avente ad oggetto: “Diniego definitivo relativo alla richiesta di concessione edilizia, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 pratica n. -OMISSIS-— protocollo n. -OMISSIS-del 17.02.2017, per la realizzazione di lavori edili, senza la necessaria autorizzazione, std1”; U.I. ubicata al 3° piano di un fabbricato urbano sito in via -OMISSIS-, consistenti nel cambio di destinazione d’uso di un sottotetto da locale non abitabile a locale abitabile. La U.I. è annotata al catasto urbano di Villabate nel foglio di mappa -OMISSIS-” ;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota, con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego della richiesta di concessione edilizia ai sensi dell’art. 36 del D.PR. 380/2001;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n. 84-OMISSIS-del 16 gennaio 2017 dell’Ufficio Tecnico - Settore V — Urbanistica — Servizio Repressione abusivismo edilizio del Comune di Villabate, notificata in data 24 gennaio 17 avente ad oggetto: “Comunicazione Avvio procedimento Repressione Abusivismo edilizio ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e ss.mm.ii. (L.R. 10/91 art. 9)” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le ordinanze nn. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito il difensore di parte ricorrente, avvocato Borgia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe, lamentando mercé un unico ed articolato motivo di gravame la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, legge reg. n. 4/2003; nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001; la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, d.P.R. n. 380/2001 così come modificato dall’art. 5, legge reg. n. 16/2016; la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, legge reg. n. 16/2016; l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e grave travisamento dei fatti; l’erroneità della motivazione; il difetto di istruttoria .
1.2) Per quanto concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere la proprietaria di un’unità immobiliare nel territorio del Comune di -OMISSIS- piano terzo, accatastata al foglio di mappa -OMISSIS-, del Catasto comunale.
Ha aggiunto di aver proceduto nel 2014 - senza aver ottenuto prima alcun titolo edilizio - al recupero a fini abitativi dell’area di sottotetto – fino a quel momento mero volume tecnico - ubicata al piano quarto del fabbricato, realizzandovi un appartamento destinato a civile abitazione di superficie pari a mq 63,00.
A seguito di un accertamento di avvenuta realizzazione di abuso edilizio effettuato dalla Polizia Municipale il 16.11.2016, il Comune di Villabate ha adottato l’ingiunzione di demolizione impugnata, non senza aver prima espresso parere negativo sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 14, legge reg. n. 16/2016 (di recepimento in Sicilia di quanto disposto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001) e dell’art. 18 della legge reg. n. 4/2003, il 17.02.2017.
1.3) In punto di diritto la signora-OMISSIS-ha lamentato l’illegittimità del diniego di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, dato che mercé l’art. 18, legge reg. 4/2003 (disposizione successivamente trasfusa nell’art. 5 della legge reg. n. 16/2016) l’intervento edilizio consistente nel recupero a fini abitativi dei sottotetti dei fabbricati è assentibile da parte della P.A.
Di talché la motivazione addotta dal Comune di Villabate per rigettare la sua richiesta di sanatoria, vale a dire la mancanza del requisito della doppia conformità del manufatto edilizio – doppia in quanto sussistente sia con riferimento alla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione sia rispetto a quella in vigore alla data del rilascio della sanatoria – sarebbe in realtà errata. Come detto, secondo quanto prospettato in riscorso sin dall’anno 2003 non sussisterebbero più impedimenti al recupero a fini abitativi dei sottotetti dei fabbricati.
In linea di mero subordine la ricorrente ha dedotto inoltre l’illegittimità delle determinazioni gravate dal fatto che, nell’adottarle, l’Amministrazione intimata non avrebbe tenuto nella considerazione dovuta la circostanza che mercé il già richiamato art. 18, legge reg. n. 4/2003, sarebbe stata introdotta in ambito regionale una disciplina “di favore” per rilascio delle Concessioni edilizie (oggi Permessi di costruire) in sanatoria, non più fondata sul requisito della doppia conformità , ma unicamente sulla congruenza con la normativa in vigore al momento della presentazione dell’istanza di regolarizzazione; requisito, quello in discorso, senz’altro sussistente nel caso oggetto del decidere.
Pertanto, essendo il recupero abitativo dei sottotetti ormai ammesso dalla legge, il diniego di sanatoria risulterebbe illegittimo; ed in via derivata anche la pedissequa ordinanza di demolizione sarebbe da considerare illegittima, quindi meritevole di annullamento.
2) Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- questo Tribunale ha sollecitato la produzione in giudizio della documentazione afferente la notificazione del ricorso all’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio; incombente ritualmente adempiuto dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- sono stati richiesti all’Amministrazione comunale insieme con la produzione in giudizio del presupposto diniego di sanatoria edilizia, dei chiarimenti dettagliati sul regime urbanistico/edilizio dei luoghi; incombente istruttorio ribadito con l’ulteriore ordinanza n. -OMISSIS- e, nondimeno, rimasto inadempiuto.
Infine all’udienza pubblica del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il Tribunale ritiene opportuno fare una breve precisazione prima di esporre le ragioni dell’accoglimento del ricorso.
Come poc’anzi esposto, nel corso del giudizio sono state adottate due ordinanze istruttorie a carico dell’Amministrazione intimata – rimaste senza riscontro – resesi necessarie per acquisire contezza sul contenuto della documentazione afferente i fatti di causa, mai depositata dalla P.A., con particolare riguardo agli aspetti attinenti il contenuto e la data di comunicazione ovvero di notificazione del diniego di regolarizzazione edilizia.
Invero, entrambi gli aspetti non sono stati esplicitati nel testo del gravame.
Il Tribunale ritiene opportuno precisare inoltre che, nell’adottare la seconda delle ordinanze in discorso, ha dato espresso avviso al Comune di Villabate che avrebbe tratto argomenti di prova – ai sensi di quanto disposto dall’art. 64 cod. proc. amm. – dalla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori.
Stante il comportamento inerte dell’Amministrazione, la quale non soltanto non ha fornito al Tribunale quanto richiesto, ma neppure si è premurata di dare alcun riscontro sulle ragioni di tale omissione; ed in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 64, comma IV, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; il presupposto dell’odierna decisione sarà la ricostruzione dei fatti di causa esposta in gravame.
Pertanto l’impugnazione avverso il diniego di regolarizzazione edilizia sarà considerato come tempestivamente proposto; ed in ordine al regime urbanistico/edilizio dei luoghi sarà ritenuto come positivamente riscontrato quanto prospettato dalla ricorrente.
3.2) Entrando nel merito della res dubia , le deduzioni della signora-OMISSIS-sull’assentibilità degli interventi edilizi consistenti nel recupero a fini abitativi dei sottotetti dei fabbricati, sono fondate.
Come già chiarito da questo stesso Tribunale, con argomentazioni che il Collegio odierno condivide e fa proprie, mercé l’art. 18, legge reg. n. 4/2003 (poi trasfuso nell’art. 5 della legge reg. n. 16/2016) è stata espressamente consenta dal legislatore regionale la realizzazione di opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti; delle pertinenze; dei locali accessori; degli interrati e dei seminterrati; esistenti e regolarmente realizzati alla data di entrata in vigore della legge.
Il Tribunale ha avuto altresì cura di precisare che la disposizione in discorso ha “natura derogatoria” rispetto ad eventuali previsioni di piano urbanistico confliggenti; natura giustificata dalla finalità, enunciata al comma 1 del citato art. 18, “di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici”.
La realizzazione degli interventi edilizi in discorso è comunque subordinata al requisito della regolarità edilizia del fabbricato.
Sulla base di tali premessa è stato considerato applicabile al suddetto intervento anche l’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 (applicabile in Sicilia per effetto dell’art. 14, legge reg. n. 16/2016) e quindi assentibile la richiesta di rilascio di titolo edilizio in sanatoria (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. II, sent. 20.01.2020, n. 161).
3.3) Facendo applicazione dell’indirizzo interpretativo in discorso al caso oggetto del decidere, risultano fondati i profili di gravame attinenti l’erroneità del diniego di titolo edilizio in sanatoria per difetto del requisito della doppia conformità ; e di illegittimità consequenziale dell’ingiunzione di demolizione pedissequa.
Nel caso di specie è incontestato infatti che l’intervento edilizio realizzato dalla signora-OMISSIS-ricada entro i limiti normativi dettati dalla disposizione in esame. In particolare, non è controverso che l’immobile sia stato realizzato regolarmente, in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge reg. 4/2003.
Il ricorso è dunque fondato in parte qua e, di conseguenza meritevole di accoglimento, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame.
4) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico del Comune di Villabate e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO