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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3750/2024 promossa da con l'avv. MESSORA MARIA CHIARA Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 03/05/1998 in Reggio Emilia, e che dall'unione matrimoniale non erano figli ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e porsi a proprio carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica, e alla prima udienza parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione Sussistono i presupposti della separazione atteso che la stessa condotta tenuta dal coniuge contumace – il quale si è del tutto disinteressato del giudizio - dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione
Come da lui richiesto, il dovrà versare alla moglie, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT
Le spese vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della condotta processuale di parte convenuta che non ha inteso resistere alla domanda
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordina che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune di Reggio Emilia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396
(atto n. 51, parte I, serie /, anno 1998 ) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 400,00 euro al mese, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3750/2024 promossa da con l'avv. MESSORA MARIA CHIARA Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 03/05/1998 in Reggio Emilia, e che dall'unione matrimoniale non erano figli ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e porsi a proprio carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica, e alla prima udienza parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione Sussistono i presupposti della separazione atteso che la stessa condotta tenuta dal coniuge contumace – il quale si è del tutto disinteressato del giudizio - dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione
Come da lui richiesto, il dovrà versare alla moglie, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT
Le spese vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della condotta processuale di parte convenuta che non ha inteso resistere alla domanda
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordina che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune di Reggio Emilia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396
(atto n. 51, parte I, serie /, anno 1998 ) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 400,00 euro al mese, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Parisoli