Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Il delitto di sequestro di persona è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15443 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3382
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 14876/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.D. , nata a (OMISSIS) ;
A.A. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 04/11/2013 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. M.D. ed A.A. ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delle ricorrenti in ordine ai reati d cui ai capo c) ed e) perché estinti per prescrizione, rideterminato la pena nei confronti di M.D. in anni due di reclusione e di
A.A. in anni uno e mesi otto di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Per quanto qui interessa, a M.D. erano contestati il reato (capo a) previsto dall'art. 609 bis cod. pen. perché, con violenza ed abusando della propria autorità di datore di lavoro della cittadina rumena P.M. , costringeva la predetta a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti della schiena e dei glutei;
del reato (capo b) previsto dall'art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perché al fine di continuare a commettere i reati di abuso sessuale e di garantire a sè e alla A. l'impunità dei reati commessi, privava P.M. della libertà personale rinchiudendola a chiave per oltre due ore all'interno della propria abitazione.
Ad A.A. era contestato il reato (capo d) previsto dall'art. 609 bis c.p., u.c. poiché con violenza consistita nell'afferrare P.M. per un braccio, trattenendola a sè, costringeva quest'ultima a subire atti sessuali consistiti in un bacio lascivo, realizzato passandole la lingua sul collo e dietro l'orecchio. Tutti i fatti contestati risultavano commessi in (OMISSIS).
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, M.D. ed A.A. articolano, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. La M. , con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), con particolare riferimento alle norme di cui all'artt. 12 e 530 cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della connessione tra reati.
Sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la mancanza di procedibilità per la condotta contestata al capo A) del capo d'imputazione per mancanza di querela, e, quindi, giudicare la sig.ra M. solo per la fattispecie di cui al capo B).
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), con particolare riferimento agli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché agli artt. 133 e 605 cod. pen. in relazione al contenuto delle prove testimoniali assunte ed al giudizio sul quale è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato di sequestro di persona nonché per contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti del giudizio.
Assume come non fosse affatto configurabile il reato di sequestro di persona avendo la P. una copia delle chiavi di casa che le erano state fornite dalla stessa ricorrente. Ella poteva comunque aprire dall'interno la porta di ingresso non ha invocato aiuto pur potendo agevolmente farlo uscendo fuori al balcone dell'appartamento, con la conseguenza che per le suddette ragioni comunque sarebbe insussistente l'elemento soggettivo del reato in capo alla ricorrente;
ne' la Corte ha considerato la sussistenza del consenso dell'avente diritto.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), con particolare riferimento agli artt.
192,5 100 e 503 cod. proc. pen. per vizio logico della motivazione circa la credibilità dei testi nonché l'illogicità della motivazione quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen. con particolare riferimento agli artt. 530, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché agli artt. 133 e 609 bis cod. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale nonché per travisamento del fatto e delle prove ed infine per omessa motivazione su punti decisivi per il giudizio circa la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3. Sostiene come nel caso di specie sia evidente l'errore nel quale sono incorsi i giudici del merito laddove hanno ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale dal momento che mai è stata posta in pericolo la libertà di autodeterminazione per la persona offesa, la quale in qualsiasi momento avrebbe potuto sottrarsi alle presunte avances dell'imputata, ciò in modo rapido, semplice ed efficace. Si assume che pertanto non è stato mai messo in pericolo il bene giuridico protetto dall'art. 609 bis cod. pen. e che, in mancanza del requisito dell'abuso di autorità che implica una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico nella specie insussistente, l'elemento oggettivo del reato sarebbe parimenti non configurabile. Peraltro, non sarebbero stati compiuti "atti sessuali", richiedendo questi il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale, anale od orale del partner, con la conseguenza che gli episodi contestati non possono essere ricondotti alle previsioni dell'art. 609 bis cod. pen.. La Corte territoriale non avrebbe poi preso in considerazione l'applicazione della circostanza attenuante dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. e del fatto che la stessa persona offesa ha chiarito che in palpeggiamenti sono avvenuti solo in un episodio e peraltro in un arco temporale di pochi minuti.
2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), con particolare riferimento agli artt. 507, 530, 533, 546 e 603 c.p.p. in relazione alla mancata ammissione del teste Pa.Ro. da parte del tribunale a seguito dell'ordinanza emessa in data 19 marzo 2010. 2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), con particolare riferimento agli artt. 336 e 337 c.p.p. per la mancanza di una regolare querela sporta dalla persona offesa per la fattispecie prevista dall'art. 609 bis cod. pen. e per la mancata . identificazione della querelante.
2.7. Con il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché il principio di proporzionalità dalla pena con riferimento alla eccessività della condanna comminata ed alla mancata concessine delle attenuanti generiche.
3. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, A.A.
affida il gravame ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze articolate con i motivi di appello, assumendo di aver chiesto l'assoluzione della ricorrente sul rilievo che le incertezze e le incongruenze tra il racconto reso dalla P. alla Polizia nell'immediatezza dei fatti e quello reso in sede di incidente probatorio costituissero prova dell'inattendibilità della persona offesa senza che la Corte territoriale avesse motivato su tale decisivo punto. La presenza di tale Pa.Ro. , altra amica della M. che in base ad un primo racconto della P. avrebbe avvicinato la stessa nel tentativo di sedurla, in sede di sommarie informazioni, sarebbe stata smentita senza una congrua giustificazione e anche tale motivo, secondo la ricorrente, è stato rigettato senza adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza ed in quanto proposti nei casi non consentiti.
2. Il primo ed il sesto motivo del gravame proposto dalla M. sono tra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati. In ordine alla procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale, questa Corte ha affermato che, in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2876 del 21/12/2006,(dep. 25/01/2007, P.G. in proc. Crudele, Rv. 236098). Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile e recentemente ribadito da questa Sezione (Sez. 3, n. 2856 del 16/10/2013, dep. 22/01/2014, B., Rv. 258583), la quale ha precisato che i reati di violenza sessuale sono procedibili senza necessità di querela anche nell'ipotesi di collegamento investigativo rilevante a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2 con altra fattispecie procedibile di ufficio sul rilievo che "la ragione della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale non risiede nel disinteresse dello Stato al perseguimento degli stessi, ma nella necessità di bilanciare l'esigenza del perseguimento dei colpevoli con l'esigenza della riservatezza delle persone offese, data la particolarissima natura di tali reati, in relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli stessi possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio nel caso in cui le indagini su fatti perseguibili d'ufficio abbiano attinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati sessuali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, ovvero - e questo è il caso più frequente - se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza o se la prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa fonte".
Nel caso di specie, la connessione teleologia tra il reato di sequestro di persona e quello di violenza sessuale deriva dalla stessa formulazione dell'accusa.
Esclusa pertanto la perseguibilità a querela, la doglianza formulata con il sesto motivo di gravame deve ritenersi del tutto assorbita, essendo irrilevante qualsiasi irregolarità eventualmente compiuta nella presentazione dell'atto di querela.
3. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del gravame M. e l'unico motivo proposto dalla A. possono parimenti essere congiuntamente trattati, essendo tra loro collegati.
3.1. Va chiarito che, secondo la doppia conforme ricostruzione dei fatti operata con le sentenze di primo e di secondo grado, la vicenda processuale è stata ricostruita nel senso che E.D. ,
cugina della P. , presentò nell'(OMISSIS) la ragazza, da poco in Italia, alla M. , separata con un figlio di circa sei anni, alla ricerca di una baby sitter. Appena assunta, la M. disse alla P. che avrebbe dormito nel letto grande assieme a lei e al bambino. La seconda o terza notte la M. , che era uscita e rincasata tardi, dopo che la P. e il bambino erano andati a dormire, si avvicinò e cominciò a carezzarle la schiena ed i glutei. La P. , spaventata, restò immobile come fingendo di dormire e la M. dopo un paio di minuti desistette dal proseguire. Il giorno dopo, mentre era in casa, subito dopo il rientro del bambino da scuola intenta a fare le pulizie, un'amica della M. , tale "A. ", riconosciuta poi in udienza nell'imputata A. , l'aveva fermata nel corridoio tirandola per un braccio e repentinamente l'aveva baciata sul collo e sulle orecchie mettendole la lingua dentro. Inizialmente la ragazza indicò come partecipe del gesto anche altra amica della M. ,
identificata in Pa.Ro. , ma in sede di incidente probatorio chiarì che l'azione era stata posta in essere dalla "A. ". La P. comunque respinse questo approccio e corse a chiudersi nel bagno. Successivamente la P. venne accompagnata assieme al bambino presso l'abitazione della cugina, E.D. , dovendo le due imputate sbrigare degli affari e la P. rivelè gli episodi alla cugina, dichiarando di non volere più continuare a lavorare dalla M. . Tornata a casa, aveva iniziato a fare le valige spiegando alla M. di volere andare via e questa, alterata, aveva chiamato la D. intimandole di non farsi più vedere. Poi la P. era andata a dormire e la mattina dopo la M. non le aveva permesso di accompagnare a scuola il bambino, le aveva sottratto il telefonino e, andando via, aveva anche chiuso la porta a chiave. Aveva preferito non tentare di scappare dal balcone, troppo alto ed anche per la presenza del bambino. Nel frattempo la cugina E. non riuscendo a mettersi in contatto con la P. denunciò l'accaduto alla Polizia. A quel punto la M. venne rintracciata ed invitata a portarsi negli uffici. Assieme alla A. fecero salire in macchina la P.
lasciandola nei pressi della Questura;
le dissero anche che, se sentita dalla Polizia, avrebbe dovuto dichiarare che si trovava bene con la M. e voleva continuare a stare in casa da lei,
altrimenti le sarebbe successo qualcosa di male. La P. invece denunciò i fatti.
3.2. La Corte territoriale, nel valutare l'attendibilità della persona offesa, ha affermato come fosse estremamente significativo sul piano probatorio rilevare che l'avvio dell'indagine non nacque da una denuncia della vittima degli abusi sessuali, ma le investigazioni presero l'avvio dall'allarme dato alla Polizia di Stato dalla cugina E.D. , che non era riuscita a mettersi in contatto con la P. (vittima del sequestro di persona) e che, preoccupata, ne denunciò la scomparsa.
La P. venne quindi "trovata" sull'autovettura ove viaggiavano le imputate ed arrivò in Questura insieme alla M. e alla A. , alle quali la Polizia chiese spiegazioni dopo la denuncia di scomparsa sporta dalla D. .
È solo in questo momento che, secondo la logica ricostruzione della Corte territoriale, la P. trovò la forza di denunciare i fatti.
Nessun sospetto poteva dunque muoversi in merito al racconto della D. e anche il fatto che inizialmente la stessa avesse indotto la P. a ritornare a casa della M. , nonostante la persona offesa avesse confidato alla cugina la sua intenzione di interrompere il rapporto in quanto scossa dall'atteggiamento assunto dalla datrice di lavoro, è stato agevolmente spiegato con l'esigenza di conservare il posto di lavoro nella prospettiva che i problemi si risolvessero. La D. si rivolse quindi alla Polizia solo il giorno dopo quando non riuscì a mettersi in contatto con la cugina ed era preoccupata per le minacce telefoniche che la M. le aveva rivolto. La Corte territoriale ha perciò desunto come le critiche in ordine ad una presunta strumentante della denuncia fossero del tutto infondate. Al contrario l'interesse della ragazza e della cugina era all'opposto inizialmente quello di mantenere, in mancanza di mezzi, una preziosa occupazione conseguita poco dopo l'arrivo in Italia.
3.3. L'attendibilità della P. è stata pertanto ritenuta sulla base di una congrua e logica motivazione, perciò non censurabile in sede di sindacato di legittimità, e la Corte territoriale ha opportunamente sottolineato, sotto il profilo probatorio, come le poche imprecisioni di parte del racconto, sulle quali fondano le critiche delle ricorrenti in punto di attendibilità della persona offesa, non siano tali da compromettere la genuinità della testimonianza, che si verifica solo nei casi in cui la parte del racconto ritenuta inattendibile interferisca logicamente con le rimanenti parti o sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 3, n. 21640 del 11/05/2010, P., Rv. 247644).
Infatti la valutazione sull'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, quale che sia la formale posizione processuale del dichiarante, non può essere, in linea di principio e salvo motivato diverso apprezzamento, che complessiva e d'insieme, dovendo l'attendibilità essere valutata globalmente e tenendosi conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi processualmente utilizzabili.
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi sicché le censure circa il lamentato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono apparse anche riscontrate da quelle della D. e dall'evoluzione storica dei fatti, devono ritenersi manifestamente infondate.
Non ha dunque alcun rilievo il fatto che la P. non abbia chiesto aiuto o non abbia tentato vie di fuga nei frangenti del sequestro in quanto la presunta facilità con la quale la P. avrebbe potuto forzare la porta o chiedere aiuto dal balcone devono tenere conto che l'elemento materiale del reato di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione sicché non si richiede una privazione assoluta, essendo sufficiente anche una relativa impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento;
ne' alcun rilievo assume, da una parte, la maggior o minore durata della limitazione, purché questa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, e, dall'altra parte, la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi (Sez. 5, n. 5443 del 15/11/1999,dep. 04/02/2000, Pinco, Rv. 215253). Come hanno correttamente ritenuti i giudici del merito, non può di certo giovare all'autore del reato la circostanza che la vittima abbia la possibilità di sottrarsi in qualche modo alla segregazione, laddove possono scoraggiare qualunque azione non soltanto le difficoltà materiali (saltare dal balcone, forzare la porta, ecc.), ma anche i timori di reazioni violente del reo.
Sul punto, la sentenza di primo grado ha dato atto che la vittima ha ritenuto di non accedere a tentativi di fuga sia perché ha considerato rischioso saltare dal balcone dell'abitazione ubicata al secondo piano dello stabile e sia per non abbandonare il piccolo bambino affidatole.
L'assunto secondo il quale la porta fosse apribile facilmente dall'interno costituisce argomento nuovo e questio facti inammissibile nel giudizio di legittimità.
L'indicazione da subito del nome "A. " e il riconoscimento in udienza non hanno lasciato ai giudici del merito dubbi sulla identificazione della ricorrente e hanno reso, all'evidenza, superflua l'audizione della Pa. anche in considerazione dei chiarimenti forniti dalla persona offesa in sede di incidente probatorio.
Tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte alcun dubbio sussiste sulla qualifica di "atti sessuali" quanto alle condotte addebitate alle ricorrenti posto che rientrano in tale nozione tutti quegli atti che esprimono l'impulso sessuale dell'agente e che comportano una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, inclusi, pertanto, i toccamenti, i palpeggiamenti, i baci libidinosi e gli sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali da suscitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e per un tempo di breve durata (Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 23/01/2008, P., Rv. 238739). Ad entrambe le ricorrenti il tribunale ha riconosciuto la diminuente del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis cpv. cod. pen., con la conseguenza che manifestamente infondata, oltre che non consentita perché nuova, la doglianza della M. che si è doluta reclamando l'applicazione della diminuente.
Quanto al contestato abuso d'autorità, questa Corte ha recentemente ribadito che, in tema di violenza sessuale, l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. 3, n. 49990 del 30/04/2014, G., Rv. 261594).
4. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo di gravame della M. per la genericità della sua proposizione e per il suo carattere di novità non essendo stata la censura dedotta con i motivi di appello.
Sia per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dai precedenti penali e dalla gravità del fatto, che sono state reclamate nell'epigrafe di taluni motivi e sia per quanto riguarda la commisurazione della pena, non si rinvengono nel ricorso elementi specifici di critica mancando una chiara e precisa indicazione degli elementi sui quali fonderebbero le censure dedotte.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186 , e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015