Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
I reati di violenza sessuale sono procedibili senza necessità di querela anche nell'ipotesi di collegamento investigativo rilevante a norma dell'art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. con altra fattispecie procedibile di ufficio. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale soluzione si fondi su di un'analogia "in malam partem", trattandosi invece di una interpretazione estensiva della situazione di connessione indicata dall'art. 609 septies n. 4 cod. proc. pen., giustificata dal venir meno, con l'avvio delle indagini sul reato collegato, delle esigenze di riservatezza della persona offesa).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2013, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 3039
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 9102/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.V. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 787/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 13/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 29 giugno 2011, il Gup del Tribunale di Caltanissetta ha, per quanto qui rileva, condannato l'imputato odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., perché, con violenza consistita nello strapparle i vestiti di dosso, costringeva una donna, straniera clandestina che aveva saltuariamente lavorato come badante ed esercitato la prostituzione, a subire un rapporto sessuale completo. In parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 dicembre 2012, riconosceva la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. e riduceva di conseguenza la pena, applicando il beneficio della sospensione condizionale. La vicenda è emersa, come episodio di contorno, nel quadro di un'indagine relativa all'immigrazione clandestina di stranieri, favorita da una pluralità di soggetti.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si eccepisce l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela. Si lamenta, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente una connessione investigativa fra il reato di violenza sessuale per il quale si procede e altri reati perseguibili d'ufficio. Secondo la difesa, ai fini della procedibilità d'ufficio per il reato di violenza sessuale, è necessario che detto reato e quelli perseguibili d'ufficio ritenuti ad esso connessi siano posti in essere dal medesimo soggetto;
circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata. Secondo la difesa, inoltre, la procedibilità d'ufficio della violenza sessuale è esclusa nel caso in cui il procedimento penale per il connesso reato perseguibile d'ufficio non sia stato ancora definito, come nel caso di specie.
2.2. - Con un secondo motivo di ricorso, si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa rese in sede di sommarie informazioni, perché non si sarebbe considerato che tali dichiarazioni e le individuazioni fotografiche effettuate erano difformi e contraddittorie. In particolare, non vi sarebbe prova dei vestiti lacerati al momento della pretesa violenza sessuale;
mancherebbe il referto medico e non vi sarebbe prova della telefonata effettuata effettuata dopo la pretesa violenza sessuale dall'imputato al soggetto proprietario del bar nel quale egli era prima entrato con la vittima. Sarebbe, inoltre, incompatibile con l'ipotesi di violenza sessuale l'uso del preservativo. Secondo la ricostruzione della difesa, la persona offesa sarebbe salita nella macchina dell'imputato in mancanza di coercizione, pur essendo conscia della volontà di quest'ultimo di condurla in un luogo appartato al fine di consumare un rapporto sessuale. Non si sarebbe considerato inoltre che le contraddizioni insite nella deposizione della persona offesa avevano portato all'assoluzione del coimputato, in assenza di sufficienti elementi probatori a suo carico. 2.3. - Si deduce, in terzo luogo, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, perché il consenso della vittima ad intrattenersi anche intimamente con l'imputato emergerebbe dalle dichiarazioni rese dalla stessa e sarebbe idonea ad escludere quanto meno il dolo del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso non è fondato.
3.1. - Il primo motivo di gravame - con cui si sostiene che la connessione investigativa tra il reato di violenza sessuale e altri reati perseguibili d'ufficio, commessi da altri soggetti, non sarebbe sufficiente a rendere perseguibile d'ufficio anche il reato di violenza sessuale - non è fondato.
3.1.1. - Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, la ragione della perseguibilità d'ufficio dei reati sessuali risiede nell'esigenza di tutelare la riservatezza della persona offesa. Questa esigenza viene meno quando il reato perseguibile d'ufficio con il quale il reato sessuale è connesso sia stato oggetto delle indagini preliminari, perché tali indagini fanno necessariamente venire meno la riservatezza posta a fondamento della perseguibilità querela. In altri termini, poiché alla base della previsione della procedibilità a querela vi è l'intento di evitare alla vittima il cd. strepitus fori e poiché l'avvio d'ufficio dell'indagine penale comporta necessariamente l'accertamento dei fatti integranti la violenza sessuale e la diffusione della notizia, vengono meno in tale caso i presupposti per l'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa. Ne consegue che perfino l'eventuale estinzione per prescrizione con la successiva abrogazione del commesso reato procedibile d'ufficio, quando quest'ultimo è stato oggetto delle indagini preliminari, è ininfluente ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale (sez. 3, 29 novembre 2011, n. 1190/2012, rv. 251908; sez. 3, 19 marzo 2009, n. 17846 , rv. 243759; sez. 3, 21 dicembre 2006, n. 2876/2007, rv. 236098). Ciò comporta che, ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale per connessione con altro reato procedibile d'ufficio, non è necessario che per quest'ultimo sia stata preventivamente esercitata l'azione penale, operando la connessione anche in caso di contestazione suppletiva dello stesso (sez. 3, 22 giugno 2011, n. 616/2012, rv. 252118; sez. 3, 20 maggio 2008, n. 27068 , rv. 240260). Più in generale, deve osservarsi che l'ipotesi di connessione rilevante ai sensi della perseguibilità d'ufficio non è solo quella processuale disciplinata dall'art. 12 cod. proc. pen. ma anche quella materiale, che si ha ogniqualvolta l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro, oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati dall'art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate (sez. 5, 12 dicembre 2012, n. 14692/2013, rv. 255438). Nè può essere condiviso il diverso orientamento di questa stessa Corte (sez. 2, 13 luglio 2011, n. 31604 , rv. 250894) secondo cui la procedibilità d'ufficio dei reati di violenza sessuale, per connessione con altro reato procedibile d'ufficio, presuppone l'esistenza di un collegamento reale secondo la previsione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., e non meramente processuale che si ha quando in un medesimo contesto investigativo si abbia la scoperta di altro reato, "perché il riferimento a ogni forma "atipica" di connessione si risolve in una interpretazione "in malam partem", esclusa in campo penale".
A tale orientamento deve in primo luogo obiettarsi che - come sopra evidenziato - la ragione della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale non risiede nel disinteresse dello Stato al perseguimento degli stessi, ma nella necessità di bilanciare l'esigenza del perseguimento dei colpevoli con l'esigenza della riservatezza delle persone offese, data la particolarissima natura di tali reati,in relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli stessi possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio nel caso in cui le indagini su fatti perseguibili d'ufficio abbiano attinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati sessuali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, ovvero - e questo è il caso più frequente - se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza o se la prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa fonte.
Deve poi osservarsi, sul piano strettamente letterale, che l'art. 609 septies cod. pen. non richiama espressamente l'art. 12 cod. proc. pen., con la conseguenza che non vi è la necessità che il riferimento alla "connessione" in esso contenuto sia interpretato in senso restrittivo.
A ciò deve aggiungersi, in terzo luogo, che la connessione investigativa cui la giurisprudenza maggioritaria fa riferimento non rappresenta una forma "atipica" di connessione, essendo essa compiutamente disciplinata dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e c). In altri termini, l'interpretazione della giurisprudenza maggioritarie non si fonda su di un'analogia in malam partem, ma sul richiamo operato dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4) all'art.371 cod. proc. pen., nella parte in cui quest'ultimo individua le ipotesi di connessione investigativa. Si tratta, se mai, dell'interpretazione estensiva del concetto di connessione - concetto già interamente espresso dal richiamato n. 4) del quarto comma dell'art. 609 septies cod. pen. - fino a ricomprendervi il
"collegamento investigativo" di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2. Nè la ricostruzione di una tale operazione in termini di interpretazione estensiva e non di analogia in malam partem trova ostacolo nel fatto che l'art. 371 richiamato utilizza il termine "collegamento" e non il termine "connessione", perché l'interpretazione estensiva non deve necessariamente avere carattere letterale, ma ben può avere, come nel caso di specie, carattere teleologico-sistematico. Che non si tratti di analogia in malam partem - come invece ritenuto nella citata sentenza n. 31604 del 2011 - emerge anche dalla considerazione che l'operazione interpretativa di cui sopra non è diretta a colmare alcuna lacuna dell'ordinamento. La materia risulta, infatti, interamente e direttamente disciplinata dal legislatore, attraverso i richiamati art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4) e art. 371 cod. proc. pen., perché tali disposizioni si riferiscono - come visto -
proprio alla fattispecie della connessione del reato contro la libertà sessuale con un reato perseguibile d'ufficio. 3.1.2. - Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui l'esistenza di una connessione investigativa tra il reato per il quale qui si procede e altri reati per i per i quali si procede d'ufficio è pacificamente ammessa dallo stesso imputato e risulta che la conoscenza del reato di violenza sessuale è emersa proprio grazie alle indagini preliminari originariamente aperte per tali reati perseguibili d'ufficio. Essendo sufficiente a rendere perseguibile d'ufficio il reato ordinariamente perseguibile a querela la sola apertura delle indagini preliminari per i reati perseguibili d'ufficio con esso connessi, la circostanza che, nel caso di specie, per tali ultimi reati, non si sia ancora giunti a una sentenza definitiva e l'ulteriore circostanza che tali reati non siano attribuiti all'imputato ma da altri soggetti devono essere ritenute irrilevanti, perché inidonee ad influire sulla riscontrata connessione investigativa.
3.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa rese in sede di sommarie informazioni, perché non si sarebbe considerato che tali dichiarazioni e le individuazioni fotografiche effettuate erano difformi e contraddittorie - è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere, attraverso il giudizio di legittimità, una rivalutazione della responsabilità penale, ampiamente accertata in primo e secondo grado.
Su tali profili, del resto, entrambe le sentenze di merito recano motivazioni pienamente sufficienti e logicamente coerenti, perché evidenziano che: a) la persona offesa ha confermato con parole semplici, ma logiche, gli abusi subiti, riferendo che aveva avuto comunque, con diversi soggetti, anche rapporti protetti con il profilattico, distinguendo i rapporti consenzienti da quelli che non lo erano e specificando di essersi a volte prostituita sia per paura sia perché in stato di bisogno;
b) la persona offesa non aveva mostrato ragioni di risentimento verso l'imputato; c) le dichiarazioni rese trovano riscontro nei numeri delle utenze cellulari dei soggetti via via citati nel suo narrato e in alcune conversazioni intercettate nell'ambito delle più complesse indagini relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ad altri reati con esso collegati, dalle quali emerge che la persona offesa era stata fatta entrare illegalmente in Italia ed era a volte sfruttata come prostituta;
d) le presunte discrasie evidenziate dalla difesa circa il fatto se il bar presso il quale la persona offesa era stata raccolta e fatta salire in macchina fosse aperto o chiuso sono irrilevanti, perché non attengono al nucleo essenziale del fatto di reato;
e) la mancanza del certificato medico e la circostanza che la donna non avesse conservato i vestiti strappati, a distanza di tempo dal fatto, non sono decisive.
A fronte di una siffatta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono - come anticipato - nella richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che potrebbe al più concretizzarsi in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità. Deve, infatti, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. dalla L. 20 febbraio 2006, n.46: sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951 ; sez. 6, 20 aprile 2006, n.
14054 ; sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110 ; sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578 ; sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096 ). 3.3. - Per le stesse ragioni, oltre che per una evidente mancanza di specificità, deve essere ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso. Con esso si contesta, infatti, sotto l'apparenza della violazione di legge, la motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, senza però muovere puntuali critiche al percorso logico argomentativo della sentenza, dal quale emerge - come visto - la piena consapevolezza in capo all'imputato del diniego del consenso al rapporto sessuale manifestato dalla donna (pagina 13). 4. - Il ricorso deve perciò essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014