Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11163 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN1 1 63/02 IN NOME DEL POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resarcimento SEZIONE TERZA CIVILE dan i da circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stredelt Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 21119/99 - Rel. Consigliere Cron. 28770 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Rep. 2886 Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 16/04/02 Dott. Michele LO PIANO ConsigliereDott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUTEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE CASABURI VINCENZO, CASABURI MATTEO, elettivamente dal Sig. per diritti € 1,55 domiciliati in ROMA VLE CARSO 71, presso lo studio 129 LUG 2002 IL CANC E dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che li difende, giusta delega in atti;
077 11500 CANCELLERIA ricorrenti
contro
UNIPOL ASSICURATRICE SPA, in persona del suo procuratore dott. Paolo Morando, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la difende, 2002 giusta delega in atti;
- controricorrente 918 -1- nonchè
contro
LA NA;
- intimata avverso la sentenza n. 314/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione seconda civile emessa il 19/1/1999, depositata il 17/05/99; RG.438/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
OVANNIudito l'Avvocato GIOVANNIARIETA;
UDITO L'Avvocato ENRICO CAROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato nel giugno 1990 MA e EN CA, rispettivamente proprietario e conducente di una moto Kawasaki 750 scontratasi con una autovettura Seat Ibiza di proprietà e condotta da IN IN, convennero davanti al Tribunale di Paola la IN e la società OL s.p.a., assicuratrice della responsabilità civile della stessa, per sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro tra veicoli. La IN restò contumace, mentre la OL si costituì chiedendo che fosse accertata la concorrente responsabilità di EN CA. Il Tribunale adito, con la sentenza } depositata il 10 marzo 1997, accolse le domande degli attori, avendo accertato la esclusiva responsabilità della IN nella causazione dello scontro. La società OL propose appello principale ed i due attori appello incidentale in ordine alla determinazione dei danni, mentre la IN restò contumace. La Corte di appello di TA, con la sentenza depositata il 17 maggio 1999, riformò la sentenza di primo grado, dichiarando che il sinistro stradale si era verificato per colpa concorrente, in pari misura, della IN e di EN CA: la prima, “nell'intento di parcheggiare la propria autovettura sul lato sinistro della strada rispetto alla sua direzione di marcia, invase la corsia di marcia riservata alla moto condotta dal CA, che procedeva in senso contrario, violando così, oltre alle norme di comune prudenza il preciso disposto dell'art. 105 del vecchio codice della strada concernente l'obbligo di dare la precedenza"; il secondo, “nonostante la strada fosse rettilinea e gli consentisse di 3 4 vedere la IN intenta ad operare la manovra di cambio di direzione di marcia in modo lento e piuttosto indeciso", "non adeguò la propria condotta di guida alla contingenza del momento, quanto insistette nel procedere a velocità sicuramente superiore, e non di poco, a quella di 50 Km/h fissata come limite massimo per quel tratto di strada”, e quindi “continuò la sua marcia senza alcuna esitazione, ritenendo che la IN si fermasse per lasciarlo passare". La Corte, pertanto, condannò la società OL a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, a MA CA la somma di L.
3.077.500 ed a EN CA la somma di L.177.206.500, oltre gli interessi. Avverso la sentenza della Corte di appello di TA EN e $ MA CA hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui la Compagnia Assicuratrice OL ha resistito con controricorso. La IN non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 105 c.s., in relazione alle norme in tema di responsabilità civile esclusiva: n.3 e n.5 dell'art.360". I ricorrenti osservano che, avendo la Corte di appello accertato che l'autovettura deiia IN vioiò ii dovere di dare ia precedenza ai motoveicolo e non essendosi prospettata la tesi della c.d. precedenza di fatto, si pone "in evidente contrasto - giuridico, prima ancora che logico con tale accertamento" l'affermazione che il CA continuò la sua marcia senza esitazione, perché questi, avendo ia precedenza dei tutto 4 5 legittimamente ha proseguito la sua marcia”, e a tale condotta non può attribuirsi una efficacia causale del sinistro, il quale è da addebitarsi in via esclusiva alla accertata violazione dell'art. 105 del codice stradale. Il motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha più volte affermato il principio, richiamato anche dalla sentenza impugnata (alle pronunzie in essa indicate può aggiungersi la recente Cass. 5 maggio 2000 n.5671), che, nel caso di scontro di veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. La Corte di appello, applicando il richiamato principio giuridico, non si è limitata ad accertare la condotta colposa della IN, ma ha ritenuto che "il CA tenne nell'occasione un comportamento altrettanto grave e non rispettoso delle norme sulla circolazione (art. 102 del codice della strada, riguardante la velocità da tenere in relazione alle varie situazioni di luogo e di tempo) e di comune prudenza", pervenendo a tale conclusione sulla base di tre valutazioni di fatto di seguito elencate 5 6 in sentenza, tra le quali è sufficiente qui richiamare l'accertamento che il CA tenne una "velocità sicuramente superiore, e non di poco, a quella di 50 km/h fissata come limite massimo per quel tratto di strada”. Il giudice del merito, a cui spetta accertare la sussistenza del nesso di causalità, ha quindi motivatamente stabilito che l'incidente si verificò sia perché la IN non osservò l'obbligo di dare precedenza (art. 105 cod. stradale vigente all'epoca del fatto), sia perché il CA non rispettò le norme dello stesso codice (art. 102) sulla velocità da tenere. Non sussistono, pertanto, in relazione alla situazione di fatto accertata dal giudice del merito, le violazioni di legge denunziate dai ricorrenti. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti osservano che la Corte di appello "non ha dato conto....delle ragioni che sorreggono l'affermata pari responsabilità" dei due conducenti, poiché agli addebiti mossi al CA “non può riconoscersi una pari efficacia causale del sinistro, né la Corte è arrivata nemmeno a sostenere che un'eventuale manovra di emergenza, da parte del CA, sarebbe stata in grado di evitare la collisione, con omissione determinante un pari concorso causale del sinistro". Strettamente collegato è il terzo motivo del ricorso con si deduce che la sentenza impugnata si è discostata dalla conclusioni del consulente tecnico di ufficio senza indicare le ragioni critiche. I due motivi di ricorso sono infondati. La Corte di appello, dopo avere ricostruito in modo analitico la dinamica dell'incidente, desumendola da circostanze di fatto 6 7 diffusamente esposte ed elencate in otto punti, ha ritenuto che sussiste la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione. Trattasi di valutazione di fatto, rientrante nei poteri del giudice del merito, che di essa ha fornito una motivazione particolarmente ampia. Da essa si trae chiaramente la conclusione che il CA avrebbe potuto facilmente evitare lo scontro se egli, “forte del suo diritto di precedenza" non avesse continuato “la sua marcia senza esitazione, ritenendo che la IN si sarebbe fermata per lasciarlo passare". Per quanto attiene specificamente alla censura formulata con il terzo motivo, la Corte di appello ha condiviso l'accertamento del consulente tecnico di ufficio secondo cui il CA tenne una velocità "non certamente moderata" e quindi contribui alla causazione dello scontro, ma ha ritenuto che detto consulente avesse "minimizzato il contributo causale del CA", ricostruendo poi la dinamica dell'incidente ed attribuendo, come si è detto, un pari concorso di colpa alla condotta di guida del CA. Le censure formulate nei motivi di ricorso in esame non precisano in quale aspetto o per quale ragione la ricostruzione della dinamica dello scontro effettuata dal giudice del merito sia logicamente viziata ovvero in contrasto con elementi probatori, limitandosi a denunziare una assenza o insufficienza di motivazione, che chiaramente non sussistono, tenuto conto della particolare ampiezza che la sentenza impugnata presenta in ordine all'accertamento sulle responsabilità dello scontro. 3.- Con il quarto motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno 7 8 alla persona e di liquidazione del danno biologico". I ricorrenti censurano la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente subito da EN CA, osservando che la Corte di appello non ha indicato le ragioni del procedimento logico seguito, non ha proceduto all'autonoma liquidazione del danno alla vita di relazione, non ha adeguato la liquidazione al caso specifico (c.d. danno personalizzato). I ricorrenti lamentano, altresì, che la Corte di appello non ha "proceduto alla pur richiesta liquidazione dei danni non patrimoniali” e non ha tenuto conto della "definitiva compromissione di ogni prospettiva di carriera e (del) grave pregiudizio anche in termini economici" subiti dal CA. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto da MA р п CA, perché non concerne i danni liquidati al medesimo, ed è infondato in quanto proposto da EN CA. La Corte di appello ha effettuato una liquidazione personalizzata del danno biologico da invalidità permanente subito da EN CA perché ha tenuto conto della percentuale di invalidità (50 %) e della natura dei postumi permanenti residuati, nonché della età del medesimo (anni 26 e mesi quattro). Sulla base di tali elementi essa ha determinato equitativamente la somma corrispondente ad ogni punto di invalidità (L.4 milioni), pervenendo così all'ammontare complessivo di tale voce di danno determinata in L.200 milioni. Nella sentenza impugnata, quindi, contrariamente a quanto rileva il ricorrente, è indicato il procedimento di determinazione del danno biologico, in ordine al quale nessuna censura specifica è formulata nel ricorso. 8 Il danno biologico è comprensivo del danno alla vita di relazione, e cioè del danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto che incida negativamente sull'esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività sociali e quelle ricreative (Cass. 16 settembre 1996 n.8287; 16 aprile 1996 n.3564). Va rilevato, infine, che la sentenza impugnata ha liquidato al CA sia il danno morale (L.50 milioni, corrispondenti ad un quarto del danno biologico), sia il danno patrimoniale da postumi permanenti 109T 129,11 residuati alle lesioni personali (L.149.970.000), e che tali liquidazioni LAUST 30,99 non sono censurate in modo specifico nel motivo di ricorso. TOT. 160,12 4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno solidalmente condannati a pagare alla società resistente le spese del AC giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. #2817002 37356
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro.2564,0 dei quali euro 2.500 per onorari. 002 Così deciso a Roma il 16 aprile 2002. O R RATE T D Il Presidente Il Relatore-Estensore FiducanSavans Ежик ир # DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 29 2002 E N O I IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi,. T A S Umberto Cicero S A G 9