Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa nei confronti di una dipendente con mansioni di segretaria mediante abuso dell'autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro).
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- 1. "Abuso di autorità" nella violenza sessuale: la questione alle SSUUhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza emessa dalle Sezioni Unite in data 16.07.2020, n. 27326, depositata in data 01.10.2020, ha posto fine al precedente contrasto giurisprudenziale relativo al concetto di “abuso di autorità” di cui all'art. 609 bis co. 1 c.p., affermando che deve essere interpretato come una forma di abuso che “presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”. Normativa di riferimento: Art. 609 bis co. 1 c.p. Il fatto. La pronuncia delle Sezioni Unite, oggetto della presente trattazione, trae origine da una serie di condotte, poste in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 49990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49990 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1169
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 18419/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1238/2012 della Corte di appello di Lecce del 6 luglio 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione del fatto di minore gravità e il rigetto nel resto;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Stefano MAGGIO, del foro di Lecce, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 luglio 2012, ha confermato, quanto all'accertamento della penale responsabilità in ordine al reato a lui ascritto, la sentenza del Tribunale di Lecce emessa a carico di G.A. , riformandola con esclusivo riguardo alla concessione, negata dal giudice di prime cure, delle attenuanti generiche in favore del prevenuto ed alla conseguente determinazione della pena.
La contestazione mossa al G. aveva ad oggetto la violazione dell'art. 609 bis c.p., per avere questi, con abuso di autorità, compiuto atti sessuali in danno di P.D. , consistenti nell'essersi accostato alle spalle di lei, appoggiandosi quindi alla medesima da dietro con il proprio bacino, toccandola con le mani sui fianchi e con una di essa giungendo sino al pube.
La Corte territoriale, confutando i motivi di appello formulati dalla difesa del prevenuto aveva osservato:
- quanto alla inconfigurabilità del reato contestato, che non vi era dubbio che il G. fosse di fatto superiore gerarchico della P. , dipendente della ditta ove anche questi operava, e quindi in condizione di poter esercitare l'abuso di autorità, intesa quest'ultima come indifferentemente derivante da rapporti di diritto pubblico come di diritto privato, e che, comunque, nella condotta del prevenuto, come sopra sommariamente descritta, era certamente ravvisabile il carattere della violenza;
- quanto alla attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, che esse apparivano pienamente attendibili ed erano state riscontrate ab externo da ulteriori elementi di prova, sicché ben poteva ritenersi effettuato il penetrante controllo che il giudice di merito deve esercitare sulle dichiarazioni rese dalla vittima del reato al fine di potere legittimamente assumere queste quali fonti, anche esclusive, del suo convincimento.
In particolare la Corte di appello, oltre a mettere in evidenza la assenza di motivi tali da giustificare una situazione di rancore fra la parte offesa e l'imputato, sino all'epoca dei fatti estranei fra loro, osservava come le dichiarazioni della P. avessero trovato un sostanziale riscontro sia in quelle rese da un'amica di costei sia da un altro dipendente della ditta ove la P. lavorava, sia, infine, in quello che viene definito "il fallimento della prova d'alibi" addotta del G. , del quale, è precisato in sentenza, risulta accertata, nel luogo e nel momento in cui si sarebbero svolti i fatti, la presenza unitamente alla sola parte offesa.
Quanto al motivo di appello avente ad oggetto la asserita eccessività della pena irrogata dal giudice di prime cure, sia con riferimento al mancato riscontro della ipotesi delittuosa attenuata dalla minora gravità del fatto ai sensi dell'art. 609 bis c.p., comma 3, sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la
Corte territoriale, osservava che "il contesto (lavorativo e con chiaro approfittamento della posizione di sovraordinazione gerarchica) entro il quale i fatti sono maturati", la pervicacia della condotta posta in essere dal G. , deporrebbero nel senso della impossibilità di ravvisare nel caso in questione quella non grave compromissione della libertà sessuale della parte offesa nonché quella modestia del danno, anche in termini psichici da costei patito, tali da consentire la individuazione della fattispecie attenuata invocata dall'appellante.
Riguardo, invece, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevava la Corte di appello che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sussistono giustificate ragioni per il loro riconoscimento, desumibili sia dal corretto comportamento tenuto del prevenuto, il quale ha provveduto a risarcire il danno patito dalla parte offesa, che aveva perciò revocato la propria costituzione di parte civile, sia dalla vetustà del precedente penale su di lui gravante, con le conseguenti statuizioni sia in merito alla dosimetria della pena principale che alla natura di quelle accessorie.
Avverso detta sentenza ha formulato ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, il G. , affidando le sue doglianze a 8 distinti motivi di impugnazione.
La sentenza della Corte di appello di Lecce è impugnata in quanto avrebbe riconosciuto l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 609 bis c.p., anche nel caso in cui l'abuso di autorità sia riconducibile non all'esercizio di un potere autoritativo di tipo formale e pubblicistico ma ad una potestà privata.
Osservava, peraltro, il ricorrente con secondo motivo che la conclusione cui la sentenza gravata giunge, cioè che "G. .A. fosse un superiore gerarchico della P. " è del tutto apodittica ed immotivata;
la Corte, infatti, come anche il Tribunale, non avrebbe fornito alcuna indicazione degli elementi di fatto da cui trarre questa convinzione;
anzi nella sentenza è ben chiaro che il G. non era il titolare effettivo della ditta, essendolo semmai il di lui padre. D'altra parte, prosegue il ricorrente, ai fini della dimostrazione dell'abuso di autorità non è sufficiente che sia provata la posizione di supremazia, essendo anche necessario che sia data la prova, carente nel caso che interessa, della strumentalizzazione al fine criminoso della detta posizione. Con riferimento al terzo motivo di ricorso il G. , ricordato che le diverse condotte di estrinsecazione del delitto di cui all'art. 609 bis c.p., costituiscono modalità autonome e non sovrapponibili del fatto reato, rileva che la contestazione a lui mossa concerne solo la costrizione attraverso l'abuso dell'autorità e non anche quella attraverso la violenza o la minaccia;
sarebbe, pertanto, viziata la motivazione della sentenza, data la mancata correlazione fra la contestazione e l'accertamento operato ridondante sul corretto esercizio del diritto di difesa, nella parte in cui afferma, che, a prescindere dall'abuso di autorità, nell'operato del ricorrente sarebbe comunque ravvisabile un'ipotesi di condotta violenta, rilevante ai sensi dell'art. 609 bis c.p.. Aggiunge, ancora, il ricorrente che nella motivazione della sentenza si da per acquisito che la condotta ascritta al G. avesse i caratteri della violenza rilevante ai sensi della indicata norma incriminatrice, solo per il fatto che essa avrebbe comportato un "contatto corporeo con la vittima, (...) finalizzato a soddisfare l'impulso sessuale del reo"; tale rappresentazione, rileva il ricorrente, non descrive, secondo la giurisprudenza, il concetto di violenza ma, semmai, fornisce una della possibili nozioni dell'atto sessuale. Affinché si abbia condotta violenta, prosegue il ricorrente, è necessario che la parte offesa sia posta, anche a causa della repentinità del gesto del reo, nella impossibilità di difendersi. Nel caso di specie tale impossibilità non si sarebbe verificata, avendo potuto la P. , in ipotesi, allontanarsi immediatamente dal G. , sicché, in assenza di condotta violenta il reato non sarebbe configurabile o, al massimo, potrebbe essere configurabile solo l'ipotesi del tentativo. Ulteriore motivo di doglianza del ricorrente è dato dalla insufficiente motivazione in ordine alla "attendibilità oggettiva" delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, attendibilità messa in discussione, ad avviso del ricorrente, dalla mancanza di coerenza, linearità e spontaneità delle stesse;
pone in luce il ricorrente, come già dedotto nei motivi di appello, la diversità delle versioni rese dalla parte offesa, diversità illogicamente minimizzate dalla Corte territoriale.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste C. , singolarmente la Corte indica queste come riscontro delle dichiarazioni della parte offesa, quando, invece, il teste di riferimento sostiene che la P. gli riferì l'episodio in termini assai diversi rispetto a quelli successivamente dalla medesima riportati.
Errata sarebbe, poi, la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza della ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, desumendo tale esclusione da elementi non rilevanti al fine di cui sopra ma, semmai, utilizzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena in concreto fra il minimo ed il massimo edittale;
con particolare riferimento poi al fatto che la Corte ha ritenuto di dovere escludere l'ipotesi di minore gravità in quanto i fatti si sarebbe verificati in un contesto lavorativo, la difesa del ricorrente rileva che tale motivazione è illogica in quanto porterebbe, in sostanza, ad escludere la individuabilità della ipotesi attenuata di reato ogniqualvolta questo si sia realizzato attraverso l'abuso di autorità derivante dal potere gerarchico connesso al rapporto di lavoro.
L'ipotesi attenuata sarebbe, viceversa ravvisabile nel caso in questione, attese:
la qualità della condotta contestata al G. - non particolarmente invasiva -, il grado di coartazione esercitato - così modesto che la parte offesa sarebbe immediatamente riuscita a sfuggire all'approccio -, la condizione psicofisica della persona offesa - perfettamente consapevole di comprendere il valore della condotta compiuta, in ipotesi, ai suoi danni -, la esiguità del danno patito - del quale è sicuro indice la modestia della somma accettata dalla parte offesa per ritirare la sua costituzione di parte civile.
Infine la difesa del ricorrente lamenta il fatto che nella sentenza di appello non sia affatto motivato il rigetto del suo gravame in ordine alla revoca della ammissione della testimonianza di un teste a discarico, disposta con ordinanza dibattimentale dal Tribunale, teste che quindi non è stato sentito nel corso del giudizio di primo grado, ne' sulla sua richiesta di esame del medesimo teste nel corso del giudizio di appello, previa riapertura dell'istruttoria, nonostante fossero stati posti in luce i temi decisivi sui quali il teste avrebbe potuto rendere le sue dichiarazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che saranno di seguito precisati.
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso secondo il loro ordine di logica priorità, ritiene il Collegio di dovere prendere le mosse dalla censura avente ad oggetto la motivazione della sentenza in ordine alla oggettiva attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa.
Queste, infatti, ad avviso del ricorrente difetterebbero di coerenza, linearità, costanza e spontaneità, elementi questi finalizzati alla valutazione della attendibilità oggettiva delle dichiarazioni della P. .
Al riguardo, osserva la Corte che la doglianza è inammissibile sotto più profili.
Essa è, infatti, inammissibile, quanto alla dedotta violazione di legge, essendo a tale proposito richiamati l'art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), atteso che, avendo la mancata osservanza di una norma processuale in tanto rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione anche all'art. 546 c.p.p., lett. e), con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale 16 novembre 2012, n. 44901 ; idem, Sezione 6^ penale, 20 novembre 2012, n. 45249 ). Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, è il motivo di impugnazione laddove esso sia riferito ad un preteso vizio di motivazione della impugnata sentenza al riguardo, posto che la Corte leccese ha compiuto una valutazione della attendibilità delle teste di accusa che non è certamente contraddittoria ne' manifestamente illogica, ma che anzi è stata corroborata, dalla ricerca, coronata da successo, di diversi riscontri che ne avvalorano la credibilità. Passando, a questo punto, al primo motivo di impugnazione, con il quale è censurata la sentenza per avere ritenuto integrato il reato di cui all'art. 609 bis c.p., anche nel caso in cui il soggetto attivo abbia realizzato la condotta tipica del reato in questione abusando di una posizione di autorità che gli deriva non da un rapporto di carattere pubblicistico ma da una relazione inter privatos, osserva la Corte che nella sua giurisprudenza sono rinvenibili decisioni espressive sia dell'orientamento più ampio, fatto proprio anche dalla Corte salentina, sia di un orientamento, invece, più restrittivo in base al quale, come è dato leggere con estrema nettezza, "in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, derivante dal pubblico ufficio ricoperto dall'agente" (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 10 dicembre 2012, n. 47869 ). Orientata nello stesso senso è la decisione della Corte n. 2681 del 2012, nella quale, oltre ad affermarsi che "l'espressione abuso di autorità che costituisce (...) una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis c.p., non include la violenza sessuale commessa abusando della potestà di genitore o di altra potestà privata", si precisa, nel motivare il riportato principio, che a ritenere diversamente, resterebbe inapplicabile l'art. 609 quater c.p., comma 2, che presuppone l'inapplicabilità delle ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p., tra cui rientra, appunto, anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autorità (Corte di cassazione Sezione 3^ penale, 23 gennaio 2012 n. 2861 ). Analogo principio è, infine, rinvenibile anche in un, non recentissimo per la verità, arresto delle Sezioni unite di questa Corte, peraltro originato da un provvedimento di rimessione a detto consesso avente ad oggetto un contrasto relativo ad una questione diversa da quella ora in discorso, ove si è osservato che "l'abuso di autorità di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico" (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 luglio 2000, n. 13 ). In particolare nella motivazione di questa ultima sentenza la Corte sostenne che "il delitto di violenza sessuale introdotto dall'art. 609 bis c.p., consiste in uno o più atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima, con violenza, minaccia o abuso d'autorità da parte dell'agente (comma 1). (...) Se si considera che la fattispecie di cui al comma 1, ha sostituito quella prevista dall'abrogato art. 519, comma 1, e art. 520 (nonché dall'art. 521), se ne deve concludere che l'abuso d'autorità previsto dalla norma vigente coincide con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all'art. 520, e comunque presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico".
Accanto a tale impostazione, come dianzi accennato, è dato ritrovarne un'altra, di segno diametralmente opposto, dichiaratamente propugnata - come nella sentenza n. 19419 del 2012, la quale si esprime nel senso che "l'espressione abuso di autorità che costituisce (...) una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis c.p., va intesa come supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 22 maggio 2012, n. 19419 ) - ovvero più o meno implicitamente sostenuta nei fatti - come nella sentenza n. 2019 del 2009, nella quale è stata ritenuta correttamente contestata la violazione dell'art. 609 bis c.p., in relazione alla condotta di violenza sessuale commessa con abuso di autorità in danno della figlia della propria convivente, sulla base della considerazione che "il rapporto di convivenza tra imputato e la minore aveva determinato una situazione di autorità del primo sulla seconda, accentuata dalla posizione dell'imputato che era convivente della madre della minore e che quindi si collocava all'interno di una famiglia di fatto ricomposta" (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 20 gennaio 2009, n. 2119 ), o come nella sentenza n. 23873 del 2009, in cui si è osservato che, a seguito della complessiva riforma dei reati afferenti alla violenza sessuale, che aveva sul punto modificato la previgente disciplina, doveva ritenersi che anche l'abuso dell'autorità genitoriale (evidentemente autorità di carattere privatistico) e non solo quello di una posizione di tipo formale o pubblicistico potesse costituire fattore integrativo del reato in questione (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 1 giugno 2009, n. 23873 ), ovvero, infine, nella più recente sentenza n. 37135 del 2013, ove l'abuso di autorità è stato riscontrato nel compimento di atti sessuali da parte dell'istruttore di arti marziali nei confronti dei propri allievi (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 19 settembre 2013, n. 37135 ). Ritiene il Collegio di dovere preferire tale secondo indirizzo, peraltro confortato dalla adesione della prevalente dottrina, secondo la quale il concetto di abuso di autorità va inteso in senso lato e non restrittivo.
In tal senso militano argomenti sia di carattere letterale che di carattere sistematico, peraltro già ampiamente e proficuamente scandagliati dalla citata sentenza n. 19419 del 2012 di questa Corte. Invero non può trascurarsi il dato letterale costituito dal fatto che la testuale espressione abuso di autorità sia già utilizzata dal legislatore penale nello scolpire, all'art. 61 c.p., n. 11, come aggravata la condotta di chi commetta un reato, appunto, "con abuso di autorità".
Al riguardo - oltre al rilievo che lo stesso art. 61 c.p., n. 11, nell'elencare altre analoghe situazioni il cui abuso costituisce elemento di aggravamento comune in linea di principio a tutti i reati, enumera l'abuso di "relazioni domestiche, (...) di relazioni di ufficio, di prestazioni di opera di coabitazione o di ospitalità", quindi tutte situazioni caratterizzate dall'essere pertinenti a rapporti di diritto privato, mentre al numero 9 della stessa disposizione legislativa, laddove disciplina l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto asservendo a ciò la pubblica funzione o il pubblico servizio svolti, parla di abuso dei poteri connessi a tale qualifica (peraltro in coerenza con la terminologia riscontrabile in numerose altre norme che prevedono la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo all'agente come elemento costitutivo del reato) - va osservato che l'interpretazione che la giurisprudenza ha fatto di detta disposizione è stata nel senso che "l'abuso di relazioni di autorità, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 n. 11 cod.pen., riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale 26 novembre 2003, n. 45742 ). Con riferimento all'argomento di carattere sistematico appare significativo rilevare che ove il legislatore ha inteso riferirsi ad una posizione autoritativa di tipo pubblicistico l'ha indicato espressamente. Così, ad esempio, all'art. 608 c.p., (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) che fa espresso riferimento, come possibile soggetto attivo del reato, al "pubblico ufficiale". La conferma di tale impostazione si ricava proprio dall'abrogato art. 520 c.p.; questo prevedeva come figura autonoma di reato la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Il primo comma sanzionava "il pubblico ufficiale che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente.."; il comma 2 della medesima disposizione affermava che "la stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette". La norma era, quindi, chiarissima nel ritenere che la congiunzione con "abuso di autorità" non potesse che essere commessa da un pubblico ufficiale.
La L. n. 66 del 1996, con la quale è stata radicalmente riformata la disciplina dei reati afferenti alla sfera sessuale dell'individuo, nell'abrogare il capo 1^ del titolo 4^ del cod. pen., ha riunito nell'art. 609 bis c.p., comma 1, le ipotesi della violenza e minaccia (previste dall'abrogato art. 519 c.p.) e l'ipotesi dell'abuso di autorità (prevista dal precedente art. 520 c.p.). Significativamente, però, con l'espressione "abuso di autorità" non ha fatto più alcun riferimento ad una posizione di preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni. Tale mancato riferimento non può essere frutto di una mera trascuratezza del legislatore, dovendosi, al contrario, ritenere che in tal modo abbia inteso sanzionare qualsiasi soggetto che, dotato di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali;
si è, cosi, voluto far rientrare nella norma, ad evitare che rimanessero aree di impunità, tutte quelle ipotesi in cui la vittima sia costretta a subire atti sessuali o contro la sua volontà o perché il suo consenso è viziato stante la impossibilità di esprimerlo in termini di effettiva consapevolezza e libertà di autodeterminazione.
Nè vale osservare che una siffatta interpretazione del concetto di abuso di autorità di cui all'art. 609 bis c.p., colliderebbe con la disposizione di cui all'art. 609 quater c.p., comma 2, rendendo di fatto inapplicabile siffatta seconda disposizione di legge (così:
Corte di cassazione Sezione 3^ penale, 23 gennaio 2012, n. 2681 );
infatti - al di là del pur esistente dato offerto dalla diversità dell'espressione usata posto che in un caso, art. 609 bis c.p., il legislatore parla di abuso di autorità, mentre nell'altro, art. 609 quater c.p., parla di abuso dei poteri, in tal senso apparendo che nella seconda ipotesi è richiesta una più diretta ed effettiva strumentalizzazione della posizione rivestita - l'elemento che caratterizza l'illecito delineato dalla seconda fra le disposizioni citata e che, pertanto, ne segnala l'ambito di perdurante autonomia rispetto alla prima, è l'assenza di costrizione, essendo, invece, questa presente nell'ipotesi di cui al 609 bis c.p.. Tanto osservato in diritto, rileva la Corte che il giudice di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto che l'imputato rivestisse, nell'ambito della impresa ove anche la P. operava come segretaria, peraltro in condizioni di assoluta precarietà e debolezza non essendo stata la sua posizione lavorativa contrattuale ancora perfezionata, la qualifica di superiore gerarchico della medesima, essendone egli di fatto il contitolare, e che in tale veste egli avesse abusato della sua autorità all'interno della impresa per commettere il reato a lui ascritto, non foss'altro che nel creare le condizioni che gli avevano permesso di trovarsi da solo nell'ufficio con la P. ,
situazione evidentemente necessaria per la perpetrazione dello stesso reato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla posizione di superiore gerarchico rivestita dal G. , in maniera del tutto coerente ed invero logicamente inattaccabile, la Corte salentina fa derivare tale qualità dal fatto, non contestato se non in termini di assoluta genericità, che l'imputato fosse sostanzialmente una dei contitolari della impresa ove la P. prestava il suo servizio e che egli in tale veste operava all'interno della ditta. Il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso rendono non necessario l'esame del terzo motivo, col quale si deduce in sostanza una sorta di mancata correlazione fra il fatto contestato e la sentenza, essendo questa relativa anche ad una condotta di violenza che si assume non essere stata prevista nella rubrica elevata a carico del G. ; infatti il rigetto del motivo di impugnazione relativo alla inconfigurabilità dell'abuso di autorità, rende irrilevante l'esame del descritto motivo di impugnazione, stante il fatto che, in ogni caso, sussiste, quanto meno con riferimento alla condotta posta in essere con abuso di autorità, la piena corrispondenza fra il fatto contestato e la condanna. Analogo ragionamento vale per il quarto motivo, relativo alla configurabilità della violenza nella condotta del G. , essendo anche tale tema d'indagine non più significativo attesa la affermata piena integrazione del reato de quo a seguito dell'accertato abuso di autorità.
Fondato è, viceversa, il quinto motivo di ricorso.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, con riferimento alla configurabilità della attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, ha chiarito che ai fini dell'accertamento di detta diminuente, deve farsi riferimento a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, avendo rilievo, più che la quantità di violenza fisica, la qualità dell'atto compiuto, e, quindi, di grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima nonché il danno alla stessa concretamente provocato anche in termini psichici (Corte di cassazione, 12 febbraio 2014, n. 6623 ). La Corte ha, in particolare, posto l'accento, in relazione alla ricorrenza o meno della attenuante in questione, sul dato costituito dalla maggiore o minore gravità del danno patito dalla parte offesa (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 17 gennaio 2007, n. 1057 ). Facendo non corretta applicazione dei suesposti principi la Corte territoriale ha, invece, escluso la possibilità di riconoscere l'attenuante in questione in ragione di motivazioni che poco hanno a che vedere con le verifiche pertinenti al caso;
essa, infatti, ha ritenuto ostativo alla applicazione della attenuante il fatto che l'episodio de quo sia maturato nell'ambito lavorativo in cui operavano sia l'agente che la parte offesa, l'uno in rapporto di sovraordinazione gerarchica con la seconda, sia l'atteggiarsi della condotta del G. , definita "pervicace", caratterizzata, secondo la Corte territoriale da una "escalation" che andrebbe dai meri complimenti rivolti all'aspetto fisico della P. , alle avances verbali sino alle vie di fatto;
tal modo però per un verso è stata attribuita una inaccettabile rilevanza penale, attesi gli effetti che se ne fanno discendere sul piano della qualificazione penale del fatto, a fattori, quali la strumentalizzazione del rapporto gerarchico, già una prima volta valutati in sede di sussunzione del fatto in uno specifico paradigma penale, sia a condotte, i complimento e le avances, che sono, viceversa, penalmente del tutto irrilevanti, mentre è stata assolutamente pretermessa ogni valutazione del dato, che, come sopra è stato evidenziato, ha valenza centrale, della gravità del danno, psichico e fisico, patito dalla vittima.
Con riferimento al descritto punto, pertanto, la sentenza della Corte di appello di Lecce deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione, eventualmente distaccata, di tale Corte territoriale per un nuovo esame della concedibilità o meno della attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., che tenga conto degli esposti rilievi. I due restanti motivi di impugnazione, ambedue relativi alla valutazione delle risultanze probatorie emerse a seguito della istruttoria dibattimentale condotta in sede di merito ovvero alla opportunità di integrare siffatte risultanza, esulando rispetto ai poteri decisori di questa Corte in quanto monopolio della discrezionale valutazione dei giudici del merito, vanno dichiarati entrambi inammissibili.
In definitiva, la sentenza impugnata, ferma restando la dichiarazione di penale responsabilità del G. , deve essere annullata con esclusivo riferimento alla possibilità o meno di configurare nel caso di specie la attenuante della minore gravità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che, nell'esaminare nuovamente la questione, applicherà il principio di diritto enunziato al riguardo da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità del caso di minore gravità e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014