Art. 9. (Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13) 1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)" sono inserite le seguenti: "o i centri di assistenza agricola (CAA)";
b) all'articolo 25, le parole: "del 21 ottobre 2001", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del 15 ottobre 2001".
a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)" sono inserite le seguenti: "o i centri di assistenza agricola (CAA)";
b) all'articolo 25, le parole: "del 21 ottobre 2001", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del 15 ottobre 2001".