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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3749/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ELIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI EINAUDI N. 18 10128
TORINO presso il difensore avv. ELIA MASSIMILIANO
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRAGADIN Controparte_1 C.F._1 IS NE e dell'avv. SPADAFORA RACHELE ( ) C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 16 40125 BOLOGNA CP_2 presso il difensore avv. BRAGADIN IS NE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-10-2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_1 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 4 Affermava di avere concluso con il convenuto, in data 07-06-2013, un contratto di agenzia relativo alla promozione finanziaria, avente ad oggetto l'incarico di promuovere la conclusione di contratti finanziari inerenti i prodotti della Banca, secondo le regole disciplinate dall'accordo contrattuale. Affermava poi che, in data 27-06-2019, il signor aveva comunicato alla Controparte_1
Banca ricorrente, il proprio recesso ante tempus dal contratto di agenzia, asseritamente per giusta causa, lamentando di avere proposto alla Banca mandataria, clienti con elevato portafoglio, non accettati dalla stessa. CP_3
Precisava di avere contestato la sussistenza di giusta causa di recesso in capo all'agente, e di avergli quindi intimato di corrispondere le somme di Euro 15.901,08 e di Euro 95.199,38 a titolo rispettivamente di Indennità Sostitutiva di Preavviso e di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “ Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, mediante due diffide, la prima in data 02-10-2019 e la seconda in data 01-10-2024. Precisava poi che il signor non aveva adempiuto alla richiesta, e chiedeva che il CP_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertata l'insussistenza di giusta causa di recesso in capo al signor condannasse il convenuto al pagamento CP_1 delle predette somme, per i titoli esposti, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio , affermando l'infondatezza delle domande di Controparte_1 parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Eccepiva in primo luogo il decorso della prescrizione, rilevando che la Banca convenuta aveva richiesto le predette somme, unicamente con diffida del 02-10-2019, mentre la seconda diffida, asseritamente del 01-10-2024, non era mai stata ricevuta dal convenuto. Eccepiva poi la sussistenza di giusta causa di recesso, dal momento che, nel corso del rapporto di agenzia, lo stesso aveva proposto alla Banca ricorrente alcuni clienti CP_1 di primaria importanza per entità di portafoglio, che non erano stati accettati dalla Banca mandataria, privando in tal modo il signor delle provvigioni che avrebbe potuto CP_1 incassare. Eccepiva infine la non debenza in ogni caso, della somma di Euro 95.199,38 a titolo di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “ Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, posto che la clausola in esame era contenuta in un allegato al contratto non sottoscritto specificamente dall'agente, e mancava altresì la prova che la banca avesse erogato al signor somme a tale titolo, nel periodo dal 01-06-2018 CP_1 al 31-05-2019, mentre le somme erogate a tale titolo negli anni precedenti, sarebbero state recuperabili solo ove l'agente fosse receduto entro il 31-12-2018. Il processo si svolgeva alle udienze del 03-02-2025, 17-02-2025 e 26-05-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rifermento alla problematica inerente la sussistenza o meno della giusta causa di recesso in capo all'agente, osserva il Tribunale che parte convenuta ha affermato la sussistenza della giusta causa di recesso, allegando che, nel corso del rapporto di agenzia, lo stesso aveva proposto alla Banca ricorrente alcuni clienti di primaria CP_1 importanza per entità di portafoglio, che non erano stati accettati dalla Banca mandataria, privando in tal modo il signor delle provvigioni che avrebbe potuto CP_1 incassare. In particolare ha allegato, del tutto genericamente, che la Banca mandataria non aveva accettato le operazioni proposte dal signor con il Gruppo Rossetti Tyche, con la CP_1 società J-Invest e con la società Bloom.
Sul punto osserva il Tribunale che le allegazioni del convenuto circa gli affari proposti e non accettati, sono del tutto vaghe e generiche, e non consentono di valutare l'entità e le implicazioni delle proposte medesime, e l'eventuale irragionevolezza del rifiuto della Banca mandataria, sul presupposto che rientrava nelle prerogative generali della stessa Banca mandataria, valutare la convenienza e congruità delle proposte contrattuali provenienti dalle società in questione, con la conseguenza che i fatti allegati dal convenuto, non integrano alcun inadempimento del contratto di agenzia tra le parti, né una violazione del vincolo fiduciario. Ne consegue che il recesso del signor dal contratto di agenzia, Controparte_1 comunicato in data 27-06-2019, non è stato assistito da giusta causa. Con rifermento alla problematica inerente l'asserita prescrizione, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata dalle parti ed acquisita dal Giudice ex art. 421 cpc, è emerso che la Banca ricorrente ha diffidato il signor mediante due CP_1 comunicazioni, la prima notificata in data 02-10-2019 e la seconda in data 01-10-2024. Non è quindi decorso il termine quinquennale di prescrizione ed è dovuta l'indennità di mancato preavviso, quantificata in Euro 15.901,08 come da conteggi depositati dalla Banca ricorrente. Tali somme sono dovute al Lordo, dal momento che il credito della Banca mandataria è anteriore al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. N°34/2020, e la Banca ricorrente dovrà poi versare all'Erario, la parte dovuta ed il recupero da parte del signor potrà avvenire con il meccanismo dell'onere deducibile, ex art. 10 Tuir. CP_1
Con rifermento alla problematica inerente la debenza o meno, della somma di Euro 95.199,38 a titolo di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, osserva il Tribunale che a prescindere da ogni altra considerazione, circa la necessità di sottoscrizione del documento separato ex art. 1341 e 1742 c.c., nel caso in esame difetta radicalmente la prova che la ricorrente CP_3 abbia erogato al signor somme a tale titolo, nel periodo dal 01-06-2018 al 31- CP_1
05-2019, unico periodo rilevante, poiché le somme erogate a tale titolo negli anni precedenti, sarebbero state recuperabili solo ove l'agente fosse receduto entro il 31-12- 2018.
pagina 3 di 4 La domanda di parte attrice sul punto, viene pertanto respinta. Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il recesso esercitato da dal rapporto di agenzia con Controparte_1 Parte_1
, in data 27-06-2019, non era assistito da giusta causa.
[...]
Condanna a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 15.091,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla data di recesso al saldo.
Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg 60 il deposito della motivazione.
Bologna 26-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3749/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ELIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI EINAUDI N. 18 10128
TORINO presso il difensore avv. ELIA MASSIMILIANO
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRAGADIN Controparte_1 C.F._1 IS NE e dell'avv. SPADAFORA RACHELE ( ) C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 16 40125 BOLOGNA CP_2 presso il difensore avv. BRAGADIN IS NE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-10-2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_1 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 4 Affermava di avere concluso con il convenuto, in data 07-06-2013, un contratto di agenzia relativo alla promozione finanziaria, avente ad oggetto l'incarico di promuovere la conclusione di contratti finanziari inerenti i prodotti della Banca, secondo le regole disciplinate dall'accordo contrattuale. Affermava poi che, in data 27-06-2019, il signor aveva comunicato alla Controparte_1
Banca ricorrente, il proprio recesso ante tempus dal contratto di agenzia, asseritamente per giusta causa, lamentando di avere proposto alla Banca mandataria, clienti con elevato portafoglio, non accettati dalla stessa. CP_3
Precisava di avere contestato la sussistenza di giusta causa di recesso in capo all'agente, e di avergli quindi intimato di corrispondere le somme di Euro 15.901,08 e di Euro 95.199,38 a titolo rispettivamente di Indennità Sostitutiva di Preavviso e di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “ Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, mediante due diffide, la prima in data 02-10-2019 e la seconda in data 01-10-2024. Precisava poi che il signor non aveva adempiuto alla richiesta, e chiedeva che il CP_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertata l'insussistenza di giusta causa di recesso in capo al signor condannasse il convenuto al pagamento CP_1 delle predette somme, per i titoli esposti, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio , affermando l'infondatezza delle domande di Controparte_1 parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Eccepiva in primo luogo il decorso della prescrizione, rilevando che la Banca convenuta aveva richiesto le predette somme, unicamente con diffida del 02-10-2019, mentre la seconda diffida, asseritamente del 01-10-2024, non era mai stata ricevuta dal convenuto. Eccepiva poi la sussistenza di giusta causa di recesso, dal momento che, nel corso del rapporto di agenzia, lo stesso aveva proposto alla Banca ricorrente alcuni clienti CP_1 di primaria importanza per entità di portafoglio, che non erano stati accettati dalla Banca mandataria, privando in tal modo il signor delle provvigioni che avrebbe potuto CP_1 incassare. Eccepiva infine la non debenza in ogni caso, della somma di Euro 95.199,38 a titolo di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “ Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, posto che la clausola in esame era contenuta in un allegato al contratto non sottoscritto specificamente dall'agente, e mancava altresì la prova che la banca avesse erogato al signor somme a tale titolo, nel periodo dal 01-06-2018 CP_1 al 31-05-2019, mentre le somme erogate a tale titolo negli anni precedenti, sarebbero state recuperabili solo ove l'agente fosse receduto entro il 31-12-2018. Il processo si svolgeva alle udienze del 03-02-2025, 17-02-2025 e 26-05-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rifermento alla problematica inerente la sussistenza o meno della giusta causa di recesso in capo all'agente, osserva il Tribunale che parte convenuta ha affermato la sussistenza della giusta causa di recesso, allegando che, nel corso del rapporto di agenzia, lo stesso aveva proposto alla Banca ricorrente alcuni clienti di primaria CP_1 importanza per entità di portafoglio, che non erano stati accettati dalla Banca mandataria, privando in tal modo il signor delle provvigioni che avrebbe potuto CP_1 incassare. In particolare ha allegato, del tutto genericamente, che la Banca mandataria non aveva accettato le operazioni proposte dal signor con il Gruppo Rossetti Tyche, con la CP_1 società J-Invest e con la società Bloom.
Sul punto osserva il Tribunale che le allegazioni del convenuto circa gli affari proposti e non accettati, sono del tutto vaghe e generiche, e non consentono di valutare l'entità e le implicazioni delle proposte medesime, e l'eventuale irragionevolezza del rifiuto della Banca mandataria, sul presupposto che rientrava nelle prerogative generali della stessa Banca mandataria, valutare la convenienza e congruità delle proposte contrattuali provenienti dalle società in questione, con la conseguenza che i fatti allegati dal convenuto, non integrano alcun inadempimento del contratto di agenzia tra le parti, né una violazione del vincolo fiduciario. Ne consegue che il recesso del signor dal contratto di agenzia, Controparte_1 comunicato in data 27-06-2019, non è stato assistito da giusta causa. Con rifermento alla problematica inerente l'asserita prescrizione, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata dalle parti ed acquisita dal Giudice ex art. 421 cpc, è emerso che la Banca ricorrente ha diffidato il signor mediante due CP_1 comunicazioni, la prima notificata in data 02-10-2019 e la seconda in data 01-10-2024. Non è quindi decorso il termine quinquennale di prescrizione ed è dovuta l'indennità di mancato preavviso, quantificata in Euro 15.901,08 come da conteggi depositati dalla Banca ricorrente. Tali somme sono dovute al Lordo, dal momento che il credito della Banca mandataria è anteriore al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. N°34/2020, e la Banca ricorrente dovrà poi versare all'Erario, la parte dovuta ed il recupero da parte del signor potrà avvenire con il meccanismo dell'onere deducibile, ex art. 10 Tuir. CP_1
Con rifermento alla problematica inerente la debenza o meno, della somma di Euro 95.199,38 a titolo di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, osserva il Tribunale che a prescindere da ogni altra considerazione, circa la necessità di sottoscrizione del documento separato ex art. 1341 e 1742 c.c., nel caso in esame difetta radicalmente la prova che la ricorrente CP_3 abbia erogato al signor somme a tale titolo, nel periodo dal 01-06-2018 al 31- CP_1
05-2019, unico periodo rilevante, poiché le somme erogate a tale titolo negli anni precedenti, sarebbero state recuperabili solo ove l'agente fosse receduto entro il 31-12- 2018.
pagina 3 di 4 La domanda di parte attrice sul punto, viene pertanto respinta. Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il recesso esercitato da dal rapporto di agenzia con Controparte_1 Parte_1
, in data 27-06-2019, non era assistito da giusta causa.
[...]
Condanna a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 15.091,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla data di recesso al saldo.
Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg 60 il deposito della motivazione.
Bologna 26-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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