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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9604/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
ZI Di IC 9 Catania - 93079890872
Email_3 elettivamente domiciliato presso
ZI Di IC IC ZI_1 - 93219370876
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2024/005283 CONTR. IRRIGUO 2022
- RUOLO n. 2024/005019 CONTR. CONSORT. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 22.10.2024 cartella di pagamento per contributo irriguo e contributo spese fisse anno 2022 di € 2544.00 ed € 2265.46 del ZI di IC n. 9 di Catania. Eccepiva che nessuna somma era dovuta atteso il giudicato inter partes di cui alla sentenza 4594/22. Eccepiva la assenza di benefici irrigui e della mancanza della prova di inclusione dei fondi del piano di classifica.
Non si costituiva il ZI di IC n. 9 di Catania.
Non si costituiva il ZI_1.
Non si costituiva AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A prescindere dal giudicato di cui alla sentenza 4594/22 (relativa a cartella riferita ad annualità
2015) si osserva quanto segue.
La determinazione dei contributi di bonifica avviene per mezzo di un atto generale, che deve essere adottato, per la Regione IC, nel rispetto delle forme di cui all'art. 10 della legge regionale n.45/95, che ne disciplina il procedimento e le modalità di partecipazione dei cittadini. In particolare, in esso sono contenute tutte le deliberazioni con cui vengono stabilite le spese per la manutenzione e la gestione delle reti irrigue poste a carico dei consorziati, in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti. Avverso il decreto con cui vengono approvati, chiunque vi abbia interesse può inoltrare, nei 30 giorni successivi al deposito, apposito ricorso. Ne consegue che la cartella di pagamento e l'iscrizione al ruolo con cui si richiede l'assolvimento dei contributi, non devono essere precedute da alcun atto di accertamento, essendo stato esercitato in sede di delibera generale il potere impositivo e prevedendo le legge stessa le modalità ed i termini attraverso i quali il contribuente può fare opposizione. Pertanto, nel caso di mancata emanazione dell'atto generale la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo sono nulli perché privi dell'atto presupposto per mezzo del quale viene esercitato il potere impositivo. Nel caso di specie, la ricorrente nega in radice il fatto che il proprio immobile rientrasse in un piano di classifica e, dalla documentazione versata in atti si ricava che la cartella impugnata non recava alcuno specifico riferimento al piano di classifica. Conseguentemente, tenuto conto del fatto che il ZI nulla ha comprovato in senso opposto (gravando sullo stesso l'onere della prova) il ricorso deve essere accolto. Segnatamente, atteso che l'inclusione nel piano di classifica costituisce uno dei presupposti indefettibili della pretesa impositiva in esame, spettava all'Ente, in ipotesi di contestazione, dimostrare la sussistenza in concreto di siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio (cfr.:
Cass. sez. Unite,14/10/1996, n. 8960 Cass., sez. trib., 29/09/2004, n. 19509).
In ogni caso la ricorrente si è anche fatta carico di comprovare – a mezzo perizia giurata in atti – la totale assenza di benefici irrigui al proprio fondo.
Le spese del giudizio – nei rapporti tra ricorrente e ZI – seguono la soccombenza.
Vanno invece integralmente compensate nei rapporti tra ricorrente e AD, atteso che i vizi lamentati attengono ad attività dell'ente impositore, nonché con il Consorizio di ZI_1 della IC
ZI_1, ente non inidcato in cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 ZI_1 contro di
ZI_2 ZI_1Catania, di Bonifca della IC e AD, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella opposta;
2. condanna il ZI di IC 9 di Catania al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 450.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge;
ZI_1
3. compensa le spese tra ricorrente e AD e ZI di IC della IC .
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione il 9.1.2026
IL GI ON
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9604/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
ZI Di IC 9 Catania - 93079890872
Email_3 elettivamente domiciliato presso
ZI Di IC IC ZI_1 - 93219370876
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2024/005283 CONTR. IRRIGUO 2022
- RUOLO n. 2024/005019 CONTR. CONSORT. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 22.10.2024 cartella di pagamento per contributo irriguo e contributo spese fisse anno 2022 di € 2544.00 ed € 2265.46 del ZI di IC n. 9 di Catania. Eccepiva che nessuna somma era dovuta atteso il giudicato inter partes di cui alla sentenza 4594/22. Eccepiva la assenza di benefici irrigui e della mancanza della prova di inclusione dei fondi del piano di classifica.
Non si costituiva il ZI di IC n. 9 di Catania.
Non si costituiva il ZI_1.
Non si costituiva AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A prescindere dal giudicato di cui alla sentenza 4594/22 (relativa a cartella riferita ad annualità
2015) si osserva quanto segue.
La determinazione dei contributi di bonifica avviene per mezzo di un atto generale, che deve essere adottato, per la Regione IC, nel rispetto delle forme di cui all'art. 10 della legge regionale n.45/95, che ne disciplina il procedimento e le modalità di partecipazione dei cittadini. In particolare, in esso sono contenute tutte le deliberazioni con cui vengono stabilite le spese per la manutenzione e la gestione delle reti irrigue poste a carico dei consorziati, in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti. Avverso il decreto con cui vengono approvati, chiunque vi abbia interesse può inoltrare, nei 30 giorni successivi al deposito, apposito ricorso. Ne consegue che la cartella di pagamento e l'iscrizione al ruolo con cui si richiede l'assolvimento dei contributi, non devono essere precedute da alcun atto di accertamento, essendo stato esercitato in sede di delibera generale il potere impositivo e prevedendo le legge stessa le modalità ed i termini attraverso i quali il contribuente può fare opposizione. Pertanto, nel caso di mancata emanazione dell'atto generale la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo sono nulli perché privi dell'atto presupposto per mezzo del quale viene esercitato il potere impositivo. Nel caso di specie, la ricorrente nega in radice il fatto che il proprio immobile rientrasse in un piano di classifica e, dalla documentazione versata in atti si ricava che la cartella impugnata non recava alcuno specifico riferimento al piano di classifica. Conseguentemente, tenuto conto del fatto che il ZI nulla ha comprovato in senso opposto (gravando sullo stesso l'onere della prova) il ricorso deve essere accolto. Segnatamente, atteso che l'inclusione nel piano di classifica costituisce uno dei presupposti indefettibili della pretesa impositiva in esame, spettava all'Ente, in ipotesi di contestazione, dimostrare la sussistenza in concreto di siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio (cfr.:
Cass. sez. Unite,14/10/1996, n. 8960 Cass., sez. trib., 29/09/2004, n. 19509).
In ogni caso la ricorrente si è anche fatta carico di comprovare – a mezzo perizia giurata in atti – la totale assenza di benefici irrigui al proprio fondo.
Le spese del giudizio – nei rapporti tra ricorrente e ZI – seguono la soccombenza.
Vanno invece integralmente compensate nei rapporti tra ricorrente e AD, atteso che i vizi lamentati attengono ad attività dell'ente impositore, nonché con il Consorizio di ZI_1 della IC
ZI_1, ente non inidcato in cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 ZI_1 contro di
ZI_2 ZI_1Catania, di Bonifca della IC e AD, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella opposta;
2. condanna il ZI di IC 9 di Catania al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 450.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge;
ZI_1
3. compensa le spese tra ricorrente e AD e ZI di IC della IC .
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione il 9.1.2026
IL GI ON
(dott. Giorgio Marino)