Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, comportando, di per sè, lesione del prestigio dell'ordine giudiziario ed implicando violazione di specifiche norme che impongono al riguardo l'osservanza di tempi precisi, vale ad integrare gli estremi obiettivi dell'illecito, salvo che risulti che il ritardo non sia il frutto di mancanza di operosità e di negligenza, ma trovi giustificazione in situazioni particolari, collegate allo stato di salute dell'incolpato o agli eccessivi carichi di lavoro al medesimo assegnati. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M., la quale - accertati i sistematici e notevoli ritardi, in taluni casi superiori all'anno, nel deposito dei provvedimenti civili - aveva escluso, nell'irrogare la sanzione disciplinare, che la quantità dell'attività in concreto svolta dal magistrato incolpato fosse espressiva di una resa del servizio capace di giustificare la condotta ascrittagli).
Commentario • 1
- 1. Lavoro, controllo occulto, dipendente, investigatore privato, illeciti, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2002, n. 14832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14832 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA NOME2 n. 43, presso lo studio dell'avvocato NOME3
rappresentato e difeso dall'avvocato NOME4, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministero pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 68/00 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 12/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. NOME5;
udito l'Avvocato NOME4;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME6che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dr. NOME1, magistrato in servizio, con funzioni di giudice, presso il Tribunale di LOCALITA1, a seguito di azione promossa dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, venne tratto al giudizio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per rispondere di una "violazione dell'art. 18 del r.d.l. 31.5.1946 n. 511" concretatasi, fra l'altro, nell'aver depositato "nel corso degli anni 1997 - 1998 con sistematici, ingiustificati, notevoli ritardi, spesso superiori all'anno, 94 sentenze civili", nonché nell'aver provveduto "con altrettanti abituali ritardi, talvolta superiori ad un anno e mezzo, a sciogliere le riserve relative a 276 controversie civili e a 161 procedimenti di espropriazione immobiliare", con tale "condotta, caratterizzata da negligenza, difetto di operosità e di correttezza" rendendosi "immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere" e "compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate". Il giudice disciplinare, con sentenza del 12 maggio 2000, depositata il 12 ottobre 2000, dichiarò il Dr. NOME1 responsabile dell'incolpazione come sopra ascrittagli e gli infisse la sanzione dell'ammonimento.
Il giudice anzidetto, per motivare la pronuncia resa, osservò, innanzi tutto, che l'esame degli atti "evidenzia, quanto alle sentenze, che ne furono regolarmente depositate entro il termine di legge 17, per altre 7 il deposito avvenne entro novanta giorni e per ulteriori 13 entro centoventi giorni", altre 7 sempre entro centoventi giorni, "e che debbono essere considerate depositate oltre tale termine n. 50 sentenze, spesso con ritardi di diversi mesi e in due casi con deposito avvenuto oltre l'anno"; rilevò, quindi, che "per quanto concerne le 106 ordinanze assunte a riserva nel corso del 1997 nell'ambito di procedimenti diversi da quelli di esecuzione, tre risultano depositate entro dieci giorni 15 entro trenta giorni, 49 non oltre sessanta, 17 non oltre i novanta e le restanti oltre i 90 giorni, talvolta anche con ritardi di alcuni mesi", e che "delle 160 ordinanze assunte a riserva nel corso del 1998, otto risultano depositate nel termine di legge, 8 entro dieci giorni, 17 entro trenta giorni, 39 entro sessanta giorni, 15 entro novanta giorni e 34 oltre tale termine", mentre "le altre 39 ordinanze assunte a riserva fra il 17 settembre e il 28 ottobre 1998 non risultavano ancora depositate alla data dell'1 dicembre 1998"; pose in risalto, ancora, che "con riferimento alle 161 ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti di espropriazione immobiliare, ne sono state depositate entro cinque giorni dalla data della riserva, 9, 6 entro trenta giorni, 16 entro sessanta giorni, 21 entro 90 giorni, 12 entro 120 giorni, 87 oltre 120 giorni e 10 con ritardi superiori all'anno". Lo stesso giudice, sulla base dei dati in questione, considerò che "indubbiamente il Dr. NOME1, nello svolgimento della propria attività giurisdizionale, è incorso in numerosi e ripetuti ritardi caratterizzati (con particolare frequenza per quanto concerne il deposito di ordinanze) da evidente ed obiettiva gravità", e che, pur tenendo conto della circostanza che il predetto "dovette far fronte ad un carico di lavoro sicuramente superiore a quello degli altri colleghi del settore civile", che "in più occasioni venne applicato alla Corte d'appello di LOCALITA1 per svolgere funzioni di giudice del dibattimento penale", anche per processi impegnativi, nonché "cumulando in taluni periodi la attività penale con l'esercizio delle funzioni civili", e che, per di più, "si trovò ad affrontare una mole rilevante di processi esecutivi, la gran parte dei quali pendente da molti anni sul ruolo", era da escludere che "ritardi così sistematici e quantitativamente elevati nel deposito dei provvedimenti" potessero essere ravvisati giustificati, anche perché "non sembra proprio che la quantità dei provvedimenti depositati sia espressiva di una resa del servizio capace di giustificare ritardi per un numero così elevato di provvedimenti". La Sezione disciplinare concluse affermando che i ripetuti "ritardi, proprio per il loro carattere di reiterata elusione dell'attesa degli utenti ad una sollecita trattazione dei processi non possono non aver esposto (a discredito) l'immagine personale del magistrato e la credibilità dell'ordine giudiziario", e vanno ritenuti integranti risultante di "una condotta che si è mantenuta al di sotto della soglia di diligenza e di operosità concretamente esigibile dal magistrato".
Il Dr. NOME1 ricorre, con articolate censure, per la cassazione della sentenza surrichiamata, notificatagli il 7 novembre 2000.
Il ricorso è stato notificato, il 4 gennaio 2001, al
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema. Queste Sezioni Unite, con ordinanza dell'8 giugno - 24 luglio 2001, hanno disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia.
Il ricorrente ha dato corso all'incombente di cui trattasi notificando a detta p.a., in data 4 ottobre 2001, atto di integrazione del contraddittorio che ha poi depositato il 18 ottobre 2001.
Il ministero intimato resiste al ricorso con controricorso del 5 novembre 2001.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dr. NOME1, con il ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati resa nei suoi confronti dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura andrebbe ravvisata passibile di cassazione in quanto inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31.5.1946 n. 518, nonché (da) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)". Il ricorrente, più specificamente, sulla premessa che il giudice disciplinare "accerta che" egli "ha prodotto più sentenze degli altri colleghi addetti al civile.... ha tenuto 4 udienze settimanali su sei giorni lavorativi.... (e), in forza di una errata distribuzione del carico di lavoro, affrontava da solo il 50% del lavoro del civile", gestendo "oltre il 50% delle cause a ruolo ordinario e il 70% delle esecuzioni immobiliari", nonché rendendo "un numero di provvedimenti superiore a quello degli altri giudici della sezione", denuncia rivelarsi contraddittoria rispetto all'accertamento dei dati di fatto considerati, che, a suo dire, "depone per sfibrante attività tesa al soddisfacimento della domanda di giustizia", la declaratoria del giudice anzidetto che lo ha ritenuto responsabile di "una persistente elusione delle aspettative dell'utenza"; puntualizza, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il presupposto della configurazione dell'illecito disciplinare in questione è costituito da negligenza e da assenza di laboriosità e va ravvisato in concreto nella realtà operativa del Magistrato", e che tale presupposto non sarebbe riscontrabile, e sarebbe stato in concreto incongruamente riscontrato, nel caso in esame, in cui sarebbe provato che egli avrebbe finito per trovarsi nella condizione di dover sopportare carichi di lavoro oggettivamente sproporzionati e avrebbe, comunque, avuto una resa superiore a quella degli altri colleghi;
soggiunge, sul tema, che "il dato della laboriosità non può prescindere dalla contestualizzazione in loco e deve essere rapportato a quello degli altri giudici di quella sezione", ed altresì che "la sua acotestualizzazione, come sembra fare la decisione impugnata, è del tutto inconferente alla decisione assunta"; assume, ancora, che il suo comportamento, di cui all'incolpazione ascrittagli, avrebbe dovuto essere valutato in correlazione con il fatto che gli era stato assegnato un carico di lavoro del tutto sproporzionato per effetto di una distribuzione degli affari civili del tutto irrazionale (da lui opportunatamente e tempestivamente segnalata al capo dell'ufficio) che aveva ridotto al minimo il tempo a sua disposizione da dedicare alla stesura dei provvedimenti.
Le così articolate doglianze sono immeritevoli di ingresso. A) - In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, comportando, di per sè, lesione del prestigio dell'ordine giudiziario (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 1039 del 22.11.2000) ed implicando violazione di specifiche norme che impongono al riguardo osservanza di tempi precisi - anche se non perentoriamente -, vale, di massima, ad integrare gli estremi obiettivi dell'illecito.
B) - È ben vero che l'esistenza di tale illecito deve essere esclusa tutte le volte in cui risulti che i ritardi non siano il frutto di mancanza di operosità e di negligenza, ma trovino giustificazione in particolari ragioni, quali lo stato di salute dell'incolpato o gli eccessivi carichi di lavoro al medesimo assegnati (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 195 del 12.5.2001). C) - Sul punto, peraltro, è da dire che la sentenza qui impugnata, con declaratoria costituente risultante di un apprezzamento di fatto sindacabile nella presente sede di legittimità solo con riferimento alla sufficienza e alla non contraddittorietà della motivazione addotta per suffragarlo, ha accertato non poter essere ravvisati scriminati i ritardi ascritti al Dr. NOME1 dal carico di lavoro che lo stesso venne incaricato di affrontare - sia pure nel quadro di una discutibile organizzazione dell'ufficio di appartenenza -, non risultando che "la quantità dei provvedimenti depositati sia espressiva di una resa del servizio capace di giustificare". la condotta ascrittagli.
D) - Le doglianze articolate nel ricorso, per come reso manifesto dal loro tenore dianzi riassunto, appaiono intese, non già ad evidenziare insufficienze ed incongruenze intrinseche della ratio decidendi della pronuncia contestata suscettibili di rilevare in cassazione a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. (dovendosi puntualizzare, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata appare senz'altro sufficiente in rapporto alla effettiva portata sanzionatoria del relativo dictum, risoltosi nell'irrogazione della sanzione minima edittalmente prevista), o, tanto meno, a lamentare violazione di norme giuridiche deducibile in sede di legittimità ex art. 360, comma 1 n. 3, del codice di rito ma, a denunciare, nella realtà, una, presunta, erroneità sostanziale della pronuncia ridetta: perciò, impingendo patentemente nel merito, vanno senz'altro ritenute prospettate inutiliter nella presente fase del processo.
E) - Corollario delle considerazioni di cui alle lettere precedenti è che il ricorso non puo non essere disatteso. Le spese vengono compensate fra il ricorrente e l'intimato Ministero della giustizia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra il ricorrente e il Ministero della giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002