Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2002, n. 14832
CASS
Sentenza 18 ottobre 2002

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Massime1

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, comportando, di per sè, lesione del prestigio dell'ordine giudiziario ed implicando violazione di specifiche norme che impongono al riguardo l'osservanza di tempi precisi, vale ad integrare gli estremi obiettivi dell'illecito, salvo che risulti che il ritardo non sia il frutto di mancanza di operosità e di negligenza, ma trovi giustificazione in situazioni particolari, collegate allo stato di salute dell'incolpato o agli eccessivi carichi di lavoro al medesimo assegnati. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M., la quale - accertati i sistematici e notevoli ritardi, in taluni casi superiori all'anno, nel deposito dei provvedimenti civili - aveva escluso, nell'irrogare la sanzione disciplinare, che la quantità dell'attività in concreto svolta dal magistrato incolpato fosse espressiva di una resa del servizio capace di giustificare la condotta ascrittagli).

Commentario1

  • 1Lavoro, controllo occulto, dipendente, investigatore privato, illeciti, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 aprile 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2002, n. 14832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14832
Data del deposito : 18 ottobre 2002

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