Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE S0 6958/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLO TALIANO Oggetto GIUDIZIO DI SEZIONE PRIMA CIVILE GRAVAME. VIOLAZIONE ARTT. 112 E 354 C.P.C. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3177/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 19646 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Rep. 1476 Consigliere Dott. Aniello NAPPI Ud. 06/02/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. I SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: ༡༡ ི་ HL HAE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GELA- IL CANCELLIERE DOMENICO COSENZA, che 10 89, presso l'avvocato CANCELLERIA rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
TO LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. PEREIRA 202, presso l'avvocato FRANCO BOFFA, che la R. difende, giusta procura speciale per rappresenta e Vassalli di Bovino rep. 4724 Notaio Gustavo 2002 dell' 08.02.2000; 265 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 3442/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cosenza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Boffa che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IN OL Santori, nella dichiarata qualità di procuratore speciale di CI OL, con citazione del 13.02.1992, convenne in giudizio dinanzi al Tribu- nale di Roma Hae Kahlun per sentirlo condanna al risar- cimento dei danni arrecati all'immobile già a lui loca- to, e rilasciato a seguito dell'esecuzione dello sfrat- to forzoso in data 30.05.1991, nonché a quelli deriva- ti dalla ritardata consegna dell'immobile. Il convenuto restò contumace. Il Tribunale, con sentenza del 20.07.1998, rigettò 2 la domanda avendo rilevato il difetto di legittimazione dell'attrice per mancanza di prova in ordine alla di- chiarata qualità di procuratore di CI OL. L'attrice propose appello, riproponendo le domande di merito. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 18.11.1999, dando atto dell'avvenuta produzione della procura speciale, accolse la domanda nel merito e con- dannò il convenuto al pagamento delle seguenti somme: lire 3.771.095 a titolo di spese sostenute dalla loca- trice per il procedimento di esecuzione forzata, lire 9.900.000 а titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile per il periodo di trentatré mesi, lire 10.000.000, in tal misura determinata in via equitati- va, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il sig. Hae Kahlun. Resiste la OL con controricorso e memoria. Motivi della decisione Omesso qualsiasi riferimento normativo, il ricor- rente addebita alla Corte di merito la " violazione del principio di legalità per essersi il giudice di appello sostituito al giudice di primo grado, violando 3 contemporaneamente tutti i principi che regolano i giu- dizi di impugnazione "1 Deduce in particolare a) ai punti n. 1 e 3 del ricorso, che 1'appellante abbia introdotto nel giudi- zio di appello domande nuove, ciò rilevandosi dalla di- versa formulazione delle conclusioni dell'atto di ap- pello rispetto a quelle precisate nella citazione in- troduttiva;
b) al punto n.2, che il giudice di ap- 1 pello avrebbe dovuto limitarsi alla rivalutazione del punto relativo all'esistenza ○ meno della legitimatio ' rimettendo la causa al giudice quando ad causam avesse ritenuto sussistente tale legittimazione;
ancora al punto n. 3, che l'attrice aveva richiesto nel primo grado del giudizio la pronuncia di una sentenza di accertamento e non una sentenza di condanna, pronun- ciata, invece, dalla Corte di Appello. Tutte le censure sono infondate. Le conclusioni formulate dall'attrice con l'atto iden-introduttivo del giudizio risultano testualmente tiche a quelle formulate con la citazione in grado di appello, salva l'indicazione specifica della misura del risarcimento richiesto per ciascuna delle singole voci di danno dedotte, indicazione che già risultava dal fo- glio di conclusioni allegate al verbale dell'udienza 07.03.1997 del giudizio di primo grado. E dunque non vi 4 fu introduzione di domande nuove nel giudizio di appel- lo. Verificata, sulla base della procura speciale esi- stente agli atti del giudizio, la legittimazione pro- cessuale della OL Santoni, correttamente il giudice di appello ha deciso la causa nel merito, non ricorren- do nessuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, quali sono indicate tassativamente dalle norme degli artt. 353 e 354 c.p.c. L'interpretazione, ad opera della Corte di merito, della domanda proposta dalla OL come di condanna • del convenuto al risarcimento del danno, piuttosto che di mero accertamento e di liquidazione dell'ammontare del danno per le singole causali precisate, risponde alla logica dell'azione proposta, onde non può addebi- tarsi alla stessa Corte di aver sostituito un'azione ad un'altra in tal modo incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la pronun- cia ( art. 112 c.p.c. ) . Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro.89, 41-.oltre euro 5 1.000,00 ( mille ) per onorario. Così deciso addì febbraio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter celentano Antonio Saggio Jutu Mzи S IL CANCELLIERE DEPOSITATA 14 MAG, 2002 Di NazioMane 2 бионо IL CANCELLIERE--- Oggi, DyNuzzo 109T12911 456T 20.66 TOT. 14977 NZIA DELLE EN 3634. (euro CENT 9