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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5289/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5289/2019 R.G. promossa con ricorso da
, c.f. , rappresentata ed assistita dall'Avv. Pierluigi Di Fresco, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Mestrina n. 33;
RICORRENTE
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Vianello, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Mirano (VE), via Barche n. 27;
RESISTENTE
Con l'intervento dell'avv. ELENA DONI, quale CURATORE SPECIALE dei minori R_
(C.F. ) e (C.F. ;
[...] C.F._3 Persona_2 C.F._4
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
“Nel merito - Dichiararsi la separazione personale, anche con eventuale pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, tra i coniugi sig.ra e sig. con addebito a quest'ultimo, per le plurime violazioni dei doveri Parte_1 Controparte_1 coniugali tutti di cui in atti e in narrativa e comunque emersi in corso di causa.
- Disporsi, previa revoca dell'affido dei figli minori e al Servizio Sociale del Comune di Persona_1 Persona_2
Spinea, l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente dei figli minori Persona_1 Persona_2 presso l'abitazione della madre, con contestuale conferma, per opportuno scrupolo e per quanto occorrer possa, dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente.
- Regolamentare la frequentazione dei figli minori da parte del padre nella misura minima ritenuta congrua e previo accordo con la madre collocataria, anche in considerazione degli impegni dei figli minori, secondo la modalità di visita almeno per due giorni nel fine-settimana, a fine-settimana alternati rispetto alla madre, ovvero, in ogni caso, nelle modalità ritenute confacenti ed opportune nell'esclusivo interesse dei figli.
- In ogni caso, disporsi a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra di un Controparte_1 Parte_1 assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo prudenzialmente quantificato in € 300,00 per ciascuno
e così complessivamente di € 600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che sarà ritenuta congrua e dovuta, oltre al rimborso nella misura quantomeno del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia, disponendosi, in considerazione dei ripetuti inadempimenti del resistente, il versamento diretto (del caso ex art. 156 c.c. ratione temporis applicabile) da parte del datore di lavoro, in attualità c.f. , ovvero dell'eventuale Parte_2 P.IVA_1 nuovo e/o diverso e/o subentrante datore di lavoro del sig. Controparte_1
- Disporsi l'attribuzione per l'intero del cd. Assegno Unico Universale, per entrambi i figli, in favore della sig.ra Pt_1
Per_
quale genitore collocatario di e
[...] Persona_2
- Disporsi a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della medesima dell'importo di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, ovvero nella misura, anche maggiore, che sarà ritenuta congrua e dovuta, disponendosi, in considerazione dei ripetuti inadempimenti del resistente, il versamento diretto (el caso ex art. 156 c.c. ratione temporis applicabile) da parte del datore di lavoro, in attualità c.f. ovvero dell'eventuale nuovo e/o diverso Parte_2 P.IVA_1
e/o subentrante datore di lavoro del sig. Controparte_1
In via istruttoria …
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Il resistente ha così concluso: “Nel merito: accertato che la fine del rapporto coniugale va ricondotta in via esclusiva ai comportamenti tenuti dalla ricorrente, sig.ra e meglio descritti negli atti depositati nell'interesse del sig. nell'ambito della Parte_1 CP_1 presente procedura;
In via principale
1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi ed addebitandola a quest'ultima, per Controparte_1 Parte_1
i fatti e le plurime violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio meglio descritti negli atti depositati nell'interesse del sig. nell'ambito della presente procedura;
CP_1
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_1 Controparte_1 con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e regolamentarsi la frequentazione dei minori con il padre con le modalità che il Tribunale riterrà congrue, nell'esclusivo interesse dei bambini;
3) disporsi a carico del sig. ed a favore della sig.ra un contributo mensile per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori dell'importo di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, o del diverso importo, anche maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
4) nella denegata ipotesi in cui non fossero ritenute abbandonate, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le domande formulate dalla ricorrente nell'ultimo punto delle conclusioni di merito del ricorso introduttivo (settimo punto a pag. 5 del ricorso) e, in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta loro trattabilità nel presente giudizio, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto;
in ulteriore ed estremo subordine, fermo restando il rigetto delle domande avversarie tese ad ottenere la restituzione di importi asseritamente versati e/o pignorati dalla/alla ricorrente fino al momento dello scioglimento della comunione dei coniugi, contenersi nella misura del 50% la quota a carico del resistente dei debiti residui che risulteranno gravare sulla comunione legale al momento del suo scioglimento, con rigetto di ogni diversa domanda avversaria;
5) respingersi ogni diversa e/o contraria domanda avversaria.
In ogni caso: Competenze e spese di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: …”
Il Curatore speciale dei minori ha concluso:
“revocarsi l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale di Spinea e disporsi l'affidamento condiviso Persona_1 Per_2 dei predetti minori ad entrambi i genitori, con residenza prevalente di questi ultimi presso la casa materna in Spinea;
- regolamentare la frequentazione dei figli minori da parte del padre prevedendo quantomeno un pomeriggio a settimana tenuto conto delle esigenze scolastiche e/o sportive e/o ricreative dei minori e degli impegni lavorativi del padre, e disporsi la frequentazione tra gli stessi a week-end alternati, ovvero, in ogni caso, nelle modalità ritenute congrue ed opportune nell'esclusivo interesse dei minori;
- disporsi che il padre tenga con sé i figli il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni e così le ulteriori festività dell'anno.
Il padre, durante le vacanze estive, avrà la facoltà di tenere con sé i figli due settimane, anche non continuative, e, durante le vacanze invernali, 5 giorni sempre previo accordo con la madre;
Per_
- porsi a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli e per un importo pari alle Controparte_1 Per_2 esigenze di vita dei minori e tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'adito Tribunale;
- porsi a favore della sig.ra l'erogazione per intero dell'eventuale assegno unico erogato dall'Inps a favore dei Parte_1 figli minori. La scrivente, in subordine, si rimette al Tribunale per ogni diversa e più opportuna valutazione e statuizione”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “voglia il Tribunale emettere sentenza di separazione, confermando le condizioni di affido della prole di cui al provvedimento del dicembre 2023”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1
ed esponeva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in data 19.08.2006 in Controparte_1
Oredo (Nigeria), trascritto poi nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 19/p.2/s.C/uff.
10/2007; che dall'unione erano nati i figli in data 02.09.2008 e in data 27.11.2012; che la R_ Per_2 comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi;
che il padre era sempre stato poco partecipe alla vita dei figli tanto era vero che ella si era occupata, in via pressoché esclusiva, della gestione della famiglia, dei figli e della casa, avvalendosi anche per alcuni periodi del sostegno dei Servizi sociali;
che il mancato sostegno, materiale e morale, del sig. alla vita familiare integrava una grave violazione dei doveri coniugali CP_1 che giustificavano l'addebito della separazione a suo carico.
Ciò premesso in sintesi, la ricorrente chiedeva: la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'assegnazione dell'abitazione familiare condotta in locazione;
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo;
la previsione a carico del sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1 minore mediante il versamento di un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo del sig. di concorrere altresì al mantenimento della coniuge mediante la corresponsione di un assegno CP_1 mensile nella misura di euro 200,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT); la previsione dell'obbligo sempre a carico del resistente di concorrere al pagamento di metà della quota del canone mensile di locazione della casa familiare.
Deduceva inoltre la ricorrente che, a seguito di procedura di sfratto per morosità relativa a precedente abitazione familiare condotta in locazione, ella era stata costretta ad accendere un finanziamento personale con contestuale cessione del quinto dello stipendio per reperire, nell'interesse comune della famiglia, una nuova abitazione;
che per tale prestito doveva corrispondere mensilmente all'istituto di credito la somma di euro 130,00; che, in relazione allo sfratto, il locatore aveva avviato un procedimento esecutivo per il recupero dei canoni pregressi non pagati, sottoponendo a pignoramento lo stipendio di essa ricorrente, con conseguente ulteriore riduzione delle entrate per circa euro 200,00 mensili;
che il sig. non si era impegnato a contribuire a tale spese. Domandava, pertanto, che fosse disposto l'obbligo CP_1 del resistente di corrispondere, in suo favore, la somma di euro 130,00 mensili quale rata del piano di rientro del finanziamento, nonché l'importo corrispondente alla quota di retribuzione mensilmente pignorata, ovvero eventualmente trattenuta dal t.f.r., in ragione del procedimento esecutivo, con l'ulteriore statuizione a carico del sig. dell'obbligo di restituire la quota parte di propria competenza delle CP_1 rate pregresse di finanziamento sostenute dalla coniuge, nonché la quota di pertinenza del pregresso pignorato in forza della detta esecuzione.
Il resistente costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e Controparte_1 chiedeva, a sua volta, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con regolamentazione dei tempi di frequentazione padre/figli secondo il calendario indicato in comparsa di costituzione e risposta. Domandava, poi, che la casa familiare fosse assegnata alla ricorrente;
che fosse previsto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minore mediante il versamento di un assegno mensile pari ad euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che venisse respinta la richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento;
che, infine, venissero dichiarate inammissibili le ulteriori domande di carattere economico articolate in atti dalla controparte.
All'udienza del 24.10.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., autorizzava le parti a vivere separate, libera ciascuna di fisare la propria residenza;
disponeva l'affidamento condiviso dei minori e R_ ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a Persona_2 quest'ultima della casa familiare;
concedeva termine sino all'8.11.2019 al sig. per il rilascio della CP_1 casa familiare;
rinviava per verificare l'ipotesi conciliativa all'udienza del 05.12.2019.
All'esito di tale udienza, con ordinanza d.d. 05.12.2019, il Presidente f.f., ad integrazione dei provvedimenti assunti a verbale dell'udienza del 24.10.2019, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé e quando lo volesse, salvo il necessario preavviso e Persona_1 Persona_2 coordinamento con la madre e, in ogni caso, due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale od il Capodanno;
un periodo di 3 giorni comprensivo di
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di 15 giorni da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
disponeva che il sig. fosse tenuto a versare a favore di CP_1 la somma mensile di euro 350,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di anno in anno Parte_1
e da versarsi, a mezzo di bonifico, assegno o vaglia postale, o comunque mezzo tracciabile, entro il giorno
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e che contribuisse al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
Le parti venivano quindi rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento.
All'udienza che si celebrava in data 16.07.2020 il giudice disponeva che il Servizio Sociale del Comune di
Spinea prendesse in carico il nucleo familiare composto da e dai minori Parte_1 Controparte_1
e segnalasse eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e, avvalendosi R_ Persona_2 eventualmente dell'ausilio del Consultorio Familiare, predisponesse un programma di sostegno alla genitorialità e rinviava la causa per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 03.12.2020, poi differita d'ufficio al 02.02.2021 ed ulteriormente rinviata al 13.04.2021 a fronte di trattative pendenti tra le parti per un bonario componimento della lite.
A seguito del deposito in data 15.03.2021 da parte dei Servizi sociali di Spinea di una segnalazione urgente riguardante il minore nella quale si rappresentava che il ragazzo, durante l'orario Persona_2 scolastico aveva abbassato la mascherina evidenziando un livido sulla guancia e che aveva narrato che la madre si era arrabbiata con lui perché non voleva dormire, colpendolo sul viso con il manico della scopa, il giudice istruttore fissava udienza di discussione al 30.03.2021.
All'udienza indicata il Tribunale, preso atto del deposito da parte del resistente di una memoria difensiva nella quale era stata formulata una domanda ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., rinviava la causa per discussione nonché per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 13.04.2021 all'esito della quale il giudice si riservava per le proprie determinazioni.
Con ordinanza di data 09.07.2021, il giudice istruttore, richiamato quanto relazionato dai Servizi sociali territorialmente incaricati in merito all'episodio riferito dal minore considerato che la parte Per_2 resistente aveva denunciato altri episodi di violenza che erano stai perpetrati dalla madre nei confronti dei figli (nei quali asseritamente ella aveva per ben due volte frustato il figlio maggiore con il cavo di R_ alimentazione del televisore, cagionandogli estese abrasioni alla gamba sinistra;
aveva percosso e graffiato sempre provocandogli delle escoriazioni lineari laterocervicali a destra;
aveva afferrato nella R_ R_ parte posteriore del collo, spingendolo poi a terra;
aveva assunto ulteriori condotte violente anche all'indirizzo del figlio più piccolo , considerato che erano emersi elementi univoci che facevano Per_2 ritenere che le condotte violente assunte dalla madre-ricorrente contro i figli fossero realmente accadute e non episodiche o fortuite (tenuto conto anche che le lesioni fisiche erano state accertate dal Pronto
Soccorso nei diversi episodi e che gli agiti violenti erano stati accertati anche dai Carabinieri) nonché preso atto che la sig.ra aveva rifiutato ogni forma di supporto dai Servizi e che il sig. aveva Pt_1 CP_1 manifestato gravi carenza genitoriali, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 24.10.2019, come integrata da quella del 05.12.2019: a) affidava e ai Servizi sociali del R_ Persona_2 Parte_3 demandando al medesimo l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle
[...] questioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza dei minori, nonché il compito di attivare, nell'interesse dei ragazzi, un servizio educativo domiciliare;
b) disponeva che il Consultorio Familiare dell' n. 3 prendesse in carico i genitori, proponendo loro un percorso Pt_4 di sostegno alla genitorialità; c) autorizzava i competenti Servizi territoriali ad attivarsi prontamente per trovare una soluzione collocativa extrafamiliare per i minori laddove si fossero verificati ulteriori episodi di violenza;
d) ammetteva le prove orali richieste dalla parte convenuta;
e) rinviava la causa all'udienza del
30.11.2021 per lo svolgimento della istruttoria orale.
Espletate le prove orali, la causa veniva differita all'udienza del 14.12.2021 per esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi territoriali. A tale udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022, poi differita al 23.02.2023 per consentire il deposito delle relazioni conclusive a cura dei Servizi territoriali incaricati.
Con decreto d.d. 30.01.2023 il giudice fissava udienza per il 02.02.2023 a seguito di segnalazioni urgenti pervenute dai Servizi sociali di Spinea nelle quali veniva riferito all' che in data 19.12.2022, in Pt_5 seguito ad un'importante lite fra la sig.ra ed il figlio , alla quale aveva assistito anche l'altro Pt_1 R_ figlio durante la quale entrambi erano arrivati a mettersi le mani addosso, era uscito di Per_2 R_ casa ed era andato a vivere in un primo momento dal padre e successivamente presso gli zii paterni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.02.2023 il giudice: ratificava l'operato dei Servizi sociali laddove aveva disposto la collocazione di presso gli zii paterni;
disponeva che il Servizio di R_
Neuropsichiatria infantile dell' n. 3 valutasse la presa in carico del minore ed offrisse Pt_4 Persona_1 allo stesso adeguato supporto psicologico anche in prospettiva del superamento dei problemi relazionali con la madre;
revocava il contributo dovuto da a per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 del minore rinviava nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Persona_1
16.05.2023.
All'udienza da ultimo indicata il giudice si riservava l'assunzione delle decisioni ritenute opportune nell'interesse del minore , a fronte del mancato deposito della relazione del Servizio di NPI e della R_ segnalazione a cura del procuratore della ricorrente di forti segnali di disagio del ragazzo.
Con ordinanza pronunciata in data 30.06.2023, il Tribunale, preso atto delle comunicazioni urgenti dei
Servizi territoriali datate 25.05.2023 e 29.06.2023, nelle quali veniva rappresentato che gli zii paterni non erano più disponibili ad accogliere presso di loro il minore e che era stata perciò reperita la R_ disponibilità all'accoglienza del ragazzo da parte di una Comunità educativa, così provvedeva: autorizzava la collocazione temporanea di in una comunità educativa;
nominava curatrice speciale di e R_ R_
l'avv. Elena Doni, assegnando termine per la costituzione in giudizio della stessa;
Persona_2 disponeva l'ascolto dei minori e fissando per l'incombente l'udienza del 03.10.2023. R_ Per_2
All'esito dell'ascolto dei minori, il procuratore del ricorrente chiedeva che il Tribunale valutasse l'opportunità di revocare la collocazione di dalla comunità nonché l'eventuale revoca Persona_1 dell'affidamento ai servizi sociali. Al contempo, chiedeva l'attivazione degli strumenti ritenuti più idonei di supporto per agevolare il reinserimento del minore nel nucleo familiare con la madre e il fratello come espresso direttamente dai minori. Domandava, infine, che fosse ripristinato a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento dei figli, tenuto conto che continuava a restare Per_2 dalla madre.
Il procuratore del resistente, invece, chiedeva l'acquisizione di una relazione aggiornata dei Servizi sociali;
mentre il Curatore speciale dei minori e alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi, R_ Per_2 domandava che il Tribunale convocasse a chiarimenti l'assistente sociale dott.ssa per valutare Tes_1 la sussistenza delle condizioni per un ricollocamento di presso la residenza materna. R_
Con ordinanza pronunciata in data 31.10.2023 il giudice istruttore disponeva la convocazione a chiarimenti della dott.ssa fissando per l'incombente udienza al 16.11.2023, all'esito della quale Tes_1 si riservava per la decisione in ordine alla revoca del collocamento di in Comunità. R_
Con ordinanza di data 14.12.2023 il giudice revocava per le motivazioni indicate (alle quali per ragioni di sintesi occorre fare integrale rinvio) la collocazione di dalla comunità educativa;
disponeva il suo R_ collocamento presso la casa della madre;
confermava l'affidamento di e al Servizio R_ Persona_2 sociale del Comune di Spinea con le prerogative già indicate dal Tribunale con ordinanza del 14.07.2023; disponeva che i Servizi sociali provvedessero ad attivare un servizio di assistenza educativa domiciliare con cadenza settimanale tanto presso l'abitazione materna quanto presso quella paterna al fine di monitorare le condizioni di vita del minore , nonché di monitorare il contegno tenuto dai genitori R_ innanzi al minore, con obbligo di segnalare all'intestato Tribunale la ricorrenza di eventuali situazioni pregiudizievoli;
disponeva la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico intrapreso da R_ con il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ULSS n. 3 ed in particolare con la dott.ssa ; Per_3 disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio dell' per l'avvio di un Pt_6 percorso di supporto alla genitorialità che ambo le parti erano tenute ad intraprendere;
disponeva che entrambi i genitori contribuissero al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
accordava termine ai Servizi territoriali per il deposito di relazioni sull'attività e i compiti ad essi demandati;
rinviava per esame delle relazioni e per la eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.04.2024.
All'udienza da ultimo indicata, le parti precisavano le conclusioni come riportare in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero depositava le sue conclusioni con nota telematica di data 15.04.2024.
Motivi della decisione
La domanda di separazione personale dei coniugi e è fondata e deve Parte_1 Controparte_1 pertanto trovare accoglimento. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, derivante dalla crisi del rapporto coniugale, emerge con chiarezza dalla determinazione espressa dalle parti di addivenire all'odierna pronuncia nonché dalla circostanza, pacifica agli atti, che le stesse, dalla data dell'udienza che si è svolta nella fase presidenziale, vivono stabilmente separate.
Sussistendo pertanto i requisiti previsti dall'art. 152, comma 1°, c.c., va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne la reciproca richiesta di addebito formulata dalle parti, giova anzitutto rammentare che, sul piano generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è sempre onerato di provare che una simile condotta è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: in altri termini, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. n.
32837/2022; Cass. n. 25843/2013); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, ovvero qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 9074/2011 e Cass. n. 2059/2012), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Sulla scorta dei principi che precedono, osserva il Collegio che, al di là delle reciproche accuse mosse dalla parti circa la violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 pone a carico dei coniugi, non sono state acquisite in giudizio prove concrete e di spessore a comprova del fatto che la crisi coniugale – e, pertanto,
l'intollerabilità della convivenza nell'habitat familiare – sia dipesa in via esclusiva da comportamenti ascrivibili al resistente piuttosto che alla ricorrente, e di gravità tali da porsi come causa efficiente della rottura matrimoniale. Emerge piuttosto dalle allegazioni delle parti – peraltro rimaste a mere asserzioni di parte ex adverso contestate – un contesto di una crisi matrimoniale nel quale è venuta meno l'affectio coniugalis da entrambe le parti, senza che sia identificabile la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio a colpa esclusiva di una delle parti. Le domande di addebito vanno pertanto entrambe respinte.
Passando ora all'esame delle statuizioni non economiche da assumere nell'interesse della prole minore, osserva il Collegio come sussistano i presupposti per disporre la revoca dell'affido dei minori e R_ ai Servizi sociali del Comune di Spinea in favore della previsione di un affidamento congiunto ad Per_2 entrambi i genitori;
ciò alla stregua delle ragioni appresso evidenziate.
Giova in limine ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass.
n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023), ovvero anche l'affidamento del minore ai Servizi Sociali richiamato dalla legge n. 184/1983, che tuttavia costituisce – assieme ai provvedimenti de potestate – sempre l'extrema ratio, traducendosi in una decisione adottabile qualora la condotta del genitore o dei genitori si traduca in un grave pregiudizio per la prole minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei, nell'ottica della gradualità e della proporzionalità delle misura in concreto adottabili, a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultima a crescere sana nel contesto familiare d'origine.
Nel solco tracciato dai principi appena menzionati, è doveroso evidenziare che il presente giudizio si è contraddistinto, rispetto alla posizione della prole minore, per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento dei Servizi territoriali (Servizi Sociali, Servizio di N.P.I. e Consultorio Familiare), ai quali è stata affidata dapprima la presa in carico del nucleo e poi
(anche) l'esercizio delle responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, ragion per cui ogni decisione del Collegio non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai medesimi Servizi incaricati.
Per quel che qui interessa, mette conto in primo luogo osservare che con provvedimento a verbale dell'udienza del 16.07.2020 veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Spinea per la predisposizione di un programma di supporto alla genitorialità e per una valutazione della situazione dei minori e R_ Per_2
Con istanza urgente fatta pervenire all'Ufficio in data 15.03.2021 i Servizi sociali incaricati segnalavano che durante l'orario scolastico del giorno 23.02.2021, quando aveva abbassato la mascherina, Per_2 presentava sulla guancia un livido e che il minore stesso aveva riferito agli insegnanti che tale livido gli era stato provocato dalla madre, che si era arrabbiata con lui perché non voleva dormire, per cui lo aveva colpito con il manico di scopa. E chiedevano pertanto l'adozione di provvedimenti limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della madre.
Con note di trattazione scritta (in sostituzione dell'udienza del 30.03.2021) parte resistente, a sua volta, denunciava altri episodi di violenza perpetrati dalla sig.ra contro i figli i minori lamentando in Pt_1 particolare che: in data 18.01.2020, ella per ben due volte aveva frustato il figlio maggiore con il R_ cavo di alimentazione del televisore, cagionandogli estese abrasioni alla gamba sinistra;
in data 27.03.2020,
a seguito di un diverbio con il minore , la madre lo aveva percosso e graffiato provocandogli delle R_ escoriazioni lineari laterocervicali a destra;
in data 16.04.2020, la madre aveva ancora una volta tenuto un comportamento violento nei confronti del figlio , afferrandolo nella parte posteriore del collo, poi R_ spingendolo a terra.
Alla luce delle suddette circostanze, il resistente domandava fosse disposto, in via principale, l'affido esclusivo dei figli minori e al padre. R_ Per_2
All'esito di apposita udienza svoltasi nel contraddittorio delle parti, il giudice istruttore con ordinanza d.d.
09.07.2021, sul rilievo della sussistenza di elementi di prova univoci e concordanti (meglio richiamati nella citata decisione) a comprova del fatto che gli agiti violenti della sig.ra in pregiudizio dei figli fossero Pt_1 reali e non a carattere episodico o fortuito, e considerata la circostanza che profili di carenza genitoriale del padre erano stati parimenti segnalati dai Servizi territoriali, affidava e ai Servizi R_ Persona_2 sociali del ai quali attribuiva l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con Parte_3 riferimento alle questioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza dei minori, nonché il compito di attivare un Servizio educativo domiciliare;
e disponeva che il
Consultorio Familiare dell' n. 3 prendesse in carico i genitori, proponendo loro un percorso di Pt_4 sostegno alla genitorialità.
A seguito del deposito da parte dei Servizi territoriali incaricati (Servizi sociali e Consultorio Familiare) di alcune relazioni di aggiornamento circa l'andamento del percorso di supporto alla genitorialità e le condizioni dei figli minori, in data 05.01.2023 veniva depositata a cura dei Servizi sociali una relazione urgente nella quale veniva segnalato al Tribunale: che in data 19.12.2022, a seguito di una lite importante fra la sig.ra ed il figlio , durante la quale entrambi erano arrivati a mettersi le mani addosso, Pt_1 R_
era uscito di casa per trasferirsi dal padre presso il Centro Don Vecchi di Mestre;
che a causa della R_ lite la sig.ra si era recata in Pronto Soccorso mentre il ragazzo aveva riportato qualche escoriazione Pt_1 senza necessità di cure mediche;
che il figlio aveva assistito alla lite tra il fratello e la mamma, Per_2 spaventandosi molto e andando in cerca di aiuto dalla vicina di casa.
Con successiva comunicazione depositata il 20.01.2023 i Servizi sociali, in qualità di servizio affidatario, disponevano in via temporanea ed urgente che il minore rimanesse accolto in modalità Persona_1 residenziale presso gli zii paterni, fino a nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Celebratasi l'udienza del 02.02.2023 il giudice, con ordinanza assunta in pari data, preso atto delle comunicazioni urgenti pervenute dai Servizi sociali, ratificava la decisione degli stessi di collocare R_ presso gli zii paterni;
assegnava ai medesimi Servizi il compito di valutare quale fosse l'opzione più stabile nel preminente interesse dei minori e con riguardo all'affidamento, collocazione R_ Persona_2 prevalente e frequentazione con i genitori;
disponeva che il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell' n.3 valutasse la presa in carico del minore al fine di offrire a costui un adeguato supporto Pt_4 R_ psicologico, anche in prospettiva del superamento dei problemi relazionali con la madre;
chiedeva infine ai Servizi sociali e al Consultorio familiare di relazionare sull'attività svolta entro il 08.05.2023 e revocava il contributo dovuto da a per il mantenimento del figlio , rinviando Controparte_1 Parte_1 R_ per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2023.
In data 08.05.2023 veniva depositata una nuova relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali con la quale: segnalavano come non vi fossero gli estremi per un rientro in famiglia di , dati i rischi R_ evolutivi del ragazzo e le carenze educative riscontrate nei genitori, inidonee a riconoscere i bisogni del figlio;
proponevano l'inserimento in comunità educativa residenziale del ragazzo, quale occasione per accompagnarlo nel suo sviluppo evolutivo;
rappresentavano infine preoccupazione anche per le condizioni del minore rilevando la necessità che allo stesso venisse garantito un sostegno alla sua Per_2 crescita evolutiva pur nell'ambito dell'ambiente di vita materno.
In data 16.05.2023 veniva depositata la relazione clinica di valutazione psicologica di nella quale si R_ dava atto che il ragazzo appariva consapevole degli avvenimenti accaduti alla sua famiglia;
che il predetto non presentava aspetti psicopatologici significativi bensì problematiche comportamentali legate a modelli familiari non sempre adeguati e alle caratteristiche dell'età adolescenziale;
che era comunque consigliabile un percorso di supporto psicologico come aiuto nel suo processo evolutivo.
Con successiva comunicazione urgente di data 25.05.2023 i Servizi sociali rappresentavano al Tribunale la impossibilità per il nucleo familiare affidatario (gli zii paterni) di proseguire ulteriormente con l'accoglienza di , evidenziando altresì come non vi fossero le condizioni per un ricongiungimento R_ del minore con il madre o il padre. Seguiva in data 29.06.2023 il deposito di una ulteriore comunicazione di aggiornamento con la quale i Servizi incaricati davano atto del reperimento della disponibilità all'accoglienza di in una comunità educativa;
e chiedevano l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria R_ per procedere all'inserimento del ragazzo nella stessa.
Con ordinanza del 30.06.2023 il giudice istruttore, considerato che i Servizi sociali affidatari dei minori potevano esercitare, sentiti i genitori, la responsabilità genitoriale anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse riguardanti i minori;
ritenuto che
i minori dovessero essere ascoltati all'interno del procedimento e che dovessero avere adeguata rappresentazione processuale dei loro interessi tramite la nomina di un curatore speciale, autorizzava la collocazione temporanea di in una struttura R_ educativa, disponeva che i Servizi sociali del Comune di Spinea depositassero una relazione riassuntiva di aggiornamento sull'attività svolta entro il 25.09.2023, nominava l'avv. Elena Doni curatore speciale di e e rinviava per l'ascolto dei minori all'udienza del 03.10.2023. R_ Persona_2
In data 24.08.2023 veniva depositata relazione dei Servizi sociali, i quali riferivano che era stato R_ accolto nella comunità educativa “Punto a Capo” di Mirano (Ve) e relazionavano al Tribunale in merito all'inserimento in comunità del minore.
Con memoria depositata in data 02.10.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori il quale riferiva di aver incontrato i due minori e si riservava di rassegnare le proprie conclusioni.
All'udienza del 03.10.2023 il giudice procedeva all'ascolto dei minori;
in particolare, riferiva che Per_2 il rapporto con la mamma era buono così come quello con il padre, e manifestava il desiderio che il fratello di cui sentiva forte la mancanza potesse rientrare a casa presto. , invece, per quel che R_ R_ più interessa, dichiarava che si trovava in Comunità a causa del litigio avvenuto con la madre, nel corso del quale erano giunti alle mani;
che dopo un mese dal litigio il rapporto era comunque tornato normale;
che la madre era venuta spesso a trovarlo in Comunità; che con la stessa andava d'accordo e che non si erano più verificati problemi o litigi;
che anche con il padre il rapporto era buono;
che era suo desiderio rientrare a casa presso la madre anche per ricongiungersi con il fratello più piccolo che era Per_2 disponibile a continuare ad avere un supporto psicologico, proseguendo gli incontri con la psicologa;
che laddove fosse rientrato a casa si sarebbe sentito molto più felice e sereno;
di voler superare il passato e riprendere un pieno rapporto con i genitori;
che egli da quando si trovava in Comunità non riusciva a dormire, si sentiva triste e in conflitto con i Servizi sociali, posto che era oltre 10 mesi che era lontano da casa, tenuto conto anche del periodo di collocamento trascorso presso gli zii paterni.
In data 16.10.2023 veniva depositata una relazione dei Servizi sociali e con ordinanza del 31.10.2023 il giudice, tenuto conto della risultanze della stessa e di quanto emerso in sede di audizione dei minori, disponeva la convocazione a chiarimenti dell'Assistente sociale, dott.ssa , ai fini della Testimone_2 valutazione nel contraddittorio di tutte le parti dell'opportunità di favorire un prudente e graduale ricollocamento di preso i genitori, sia pur nella continuazione di un percorso di supporto R_ psicologico e sostegno alla genitorialità e fissava per l'incombente l'udienza del 16.11.2023.
A tale udienza veniva sentita l'Assistente sociale, la quale dichiarava: i) che si stava comportando R_ bene in comunità; ii) che ciò malgrado risultava prematuro un rientro del predetto presso la madre alla luce delle criticità emerse in passato e comunque della conflittualità dei genitori;
iii) che, a fronte del venir meno del rapporto di fiducia di con la madre nonché del venir meno del rapporto di fiducia tra gli R_ stessi Servizi sociali e la sig.ra il ragazzo doveva necessariamente proseguire il suo percorso in Pt_1
Comunità, non risultando percorribili soluzioni alternative, quali il collocamento diurno del minore in
Comunità piuttosto che il suo collocamento presso la madre con un monitoraggio da parte dei Servizi e la prosecuzione di un percorso di supporto psicologico per;
che per i ragazzi adolescenti il progetto R_ di recupero doveva durare almeno un anno.
Con ordinanza datata 14.12.2023 il giudice istruttore revocava il collocamento di in Comunità, R_ sulla base delle considerazioni di seguito indicate:
1) nella relazione di aggiornamento datata 25.09.2023 della equipe educativa della Comunità ove R_ era collocato veniva indicato che: “il ragazzo è educato e rispettoso dell'ambiente e delle persone con cui vive;
l'inserimento in struttura non ha evidenziato difficoltà dal punto di vista dell'adattamento e del rispetto delle regole;
non ci sono state situazioni in cui ha manifestasse fatica nel rispetto dei confini (…) non si sono viste situazione di difficoltà; (…) attualmente lo si vede sereno e ben inserito all'interno del contesto (…) nelle autonomie quotidiane si presenta come un ragazzo capace di porre attenzione alla cura di sé e degli spazi in cui vive;
per quanto riguarda le relazioni familiari (…)
i genitori si mostrano disponibili e collaborativi;
partecipano a tutti gli incontri e rispettano le indicazioni che gli vengono date;
la mamma non ha mostrato rigidità nei confronti della struttura (…) durante le chiamate e le visite ad ora non si Per_ segnalano tensioni particolari e si riscontra un buon interesse a come sta;
(…) in tutte le visite svolte dalla signora è Per_ sempre stato presente anche il fratellino più piccolo con il quale dimostra di avere un forte legame affettivo;
Per_2
Per_ Per_ anche il padre si mostra interessato al percorso di in comunità: per quanto visto finora riesce a vivere positivamente i momenti di incontro con entrambi i genitori, chiedendo settimanalmente agli educatori quando saranno le visite successive”; dalla suddetta relazione non emergevano dunque criticità degne di nota nel comportamento di , né risultavano riferite situazioni di tensione e conflittualità nel rapporto con i R_ genitori (soprattutto con la madre) durante gli incontri organizzati presso la struttura;
2) se era indubbio che nell'ambiente genitoriale, in particolare quello materno, si erano verificate situazioni di conflittualità pregiudizievoli per , culminate in particolare nella accesa lita del ragazzo con la R_ madre avvenuta nel mese di dicembre 2022, e che avevano reso opportuno in via provvisoria un suo allontanamento dal contesto familiare ed il suo collocamento dapprima dagli zii paterni e poi presso la comunità educativa, non poteva trascurarsi di considerare che era ormai trascorso quasi un anno da tale episodio, periodo durante il quale non solo aveva avuto modo di maturare una consapevolezza R_ critica verso il comportamento tenuto nei confronti della madre, ma in cui vi era stata anche una evoluzione positiva del rapporto madre/figlio; rispetto al primo profilo, infatti, nella relazione di valutazione psicologica del minore del Servizio UOC Infanzia Adolescenza Famiglia dell'ULSS 3 (a firma della dott.ssa ), veniva dato atto di come avesse riferito “di essere dispiaciuto per quanto Per_3 R_ accaduto con la madre e di sentirsi combattuto sul fatto di aver agito nel modo corretto”, inoltre veniva R_ rappresentato dalla dott.ssa come “un ragazzo consapevole degli avvenimenti accaduti alla sua famiglia Per_3
(…) nel corso degli incontri ha sempre dato una spiegazione ragionata e logica agli episodi avvenuti negli ultimi anni, da cui emerge un senso di colpa significativo;
dalla valutazione, inoltre, non emergono aspetti psicopatologici significativi”; quanto invece al rapporto madre/figlio, che vi fosse stata un riappacificazione di con la madre lo R_ si evinceva in parte dalla relazione di aggiornamento richiamata al punto che precede, in parte da quanto dichiarato dallo stesso ragazzo in sede di audizione: “ dopo un mese dal litigio era tutto tornato come prima;
mia mamma in questo periodo è venuta spesso a trovarmi e sempre volentieri;
adesso con mia mamma vado d'accordo, non ci sono problemi e non litighiamo;
lo stesso vale per mio papà”;
3) il (solo) timore che si potessero creare nuove situazioni di conflitto nel rapporto tra e i genitori R_
(in particolare la madre) una volta che il minore avesse fatto rientro nel nucleo familiare, non poteva costituire ragione giustificativa di una permanenza del minore nella comunità educativa, sol che si consideri, peraltro, che sussistevano strumenti di intervento anche incisivi che potevano assicurare un valido sostegno e supporto al nucleo familiare (monitoraggio, programmi di supporto alla genitorialità, educativa familiare ecc.);
4) parimenti la sussistenza di difficoltà comunicative con la sig.ra e l'assenza di un rapporto di Pt_1 reciproca fiducia lamentato dai Servizi sociali – aspetti che rendevano a loro dire faticoso e forse scarsamente proficuo un programma di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare all'esito del ricollocamento di – non poteva assumere rilievo (dirimente) ai fini di una eventuale permanenza R_ di presso la comunità educativa, giacché il collocamento extra-familiare era misura funzionale a R_ disinnescare e/o superare una situazione di conflittualità tra i genitori ovvero tra genitore/figlio che fosse foriera di un grave pregiudizio per lo sviluppo equilibrato del minore, e non poteva invece tradursi in una opzione rimediale atta a disinnescare sul nascere potenziali conflitti tra i genitori ed il personale dei Servizi sociali nell'ambito dell'attuazione di programmi di recupero della genitorialità condotti in ambito domestico-familiare;
5) rilievo centrale andava attribuito alla volontà del minore tenuto conto della sua età e del grado di maturità raggiunto, il quale, a distanza di un anno dalla interruzione della collocazione presso la madre, aveva diritto a riattivare rapporti equilibrati con i genitori oltre che con il fratello a cui è molto Per_2 legato;
in tale prospettiva, andava dato atto che in sede di audizione aveva manifestato il forte R_ desiderio di fare rientro a casa presso la madre e il fratello (piuttosto che con il padre con cui il Per_2 rapporto in ogni caso era buono); aveva inoltre dichiarato di sentirsi a volte a disagio per la situazione ed a tratti malinconico, oltre che triste, per non poter frequentare i genitori e soprattutto il fratellino;
aveva altresì soggiunto “di essere convinto che la sua vita cambierebbe tantissimo se tornasse a casa perché ciò lo renderebbe di nuovo felice e più sereno”; aveva infine affermato di voler continuare ad interagire con la psicologa che lo seguiva e di essere disponibile ad intraprendere un percorso di supporto ove avesse fatto rientro in casa;
dalla memoria depositata dal curatore speciale dei minori (del 01.12.2023), emergeva poi come R_ avesse: i) ribadito la propria volontà di uscire dalla Comunità e far rientro a casa, ritenendo che il percorso psicologico che egli stava affrontando con la dott.ssa fosse sufficiente e comunque utile;
ii) Per_3 riferito di aver affrontato con la madre quanto accaduto nel mese di dicembre 2022 e che entrambi avevano concordato che un simile episodio non dovesse più ripetersi;
iii) dichiarato di essere disposto ad impegnarsi al massimo per evitare il ripetersi di episodi di tal genere pur di far rientro a casa;
a questa stregua doveva ritenersi rispondente al best interest di una soluzione che prediligesse un R_ reinserimento del ragazzo nel contesto familiare, sia pur con l'attivazione di canali di supporto e di aiuto da parte dei Servizi sociali;
6) la misura del collocamento extra-familiare costituiva opzione rimediale residuale che doveva risultare proporzionata alla situazione da affrontare e conforme al rispetto del principio del “minimo mezzo”; in questa prospettiva, l'assenza di nuovi episodi di conflittualità nel rapporto genitori/figlio, la consapevolezza maturata dal ragazzo sulla propria situazione e su quanto accaduto, il disagio manifestato dal minore nell'eventuale prosecuzione del percorso in comunità, la disponibilità manifestata dai genitori
(nei rispettivi atti difensivi) ad intraprendere un programma di sostegno alla genitorialità nonché la disponibilità manifestata dallo stesso circa la prosecuzione degli incontri con la dott.ssa , R_ Per_3 rendevano percorribile una soluzione (maggiormente proporzionata) che favorisse sin da subito il rientro di presso i genitori, sia pur con l'attivazione di strumenti di sostegno adeguati. R_
Veniva stabilita inoltre dal giudice la collocazione del ragazzo presso la madre, stante la vicinanza della casa materna ai luoghi di interesse di e l'importanza del ricongiungimento con il fratello R_ Per_2 confermando l'affidamento dei minori ai Servizi sociali del Comune di Spinea, con onere di riattivare un servizio di assistenza educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, monitorando il contegno tenuto dai genitori innanzi al minori, con obbligo di segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, disponendo altresì la prosecuzione del percorso di supporto terapeutico intrapreso da con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell' e in particolare con la dott.ssa , R_ Pt_7 Per_3 nonché la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio dell' . Pt_8
Con relazione di data 14.03.2024 i Servizi sociali di Spinea hanno relazionato in merito alla attività svolta in esecuzione dell'ordinanza sopra cita rappresentando, in particolare, che non sussistono più difficoltà e tensioni tra i membri della famiglia;
che le condizioni dei minori appaiono serene e il contegno dei genitori adeguato;
che i genitori si sono dimostrati collaborativi e organizzati nella gestione dei figli, dividendosi i compiti e le responsabilità. I Servizi incaricati pertanto hanno concluso deducendo che non vi sono più
i presupposti per la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare;
che non vi sono nemmeno più le condizioni per il mantenimento dell'affido dei minori ai Servizi sociali, tenuto conto che i genitori si organizzano e gestiscono i figli in autonomia collaborando e dividendosi compiti e responsabilità.
In data 18.03.2024 è stata depositata dal Consultorio Familiare una relazione finale sull'attività svolta a seguito del rientro d nel domicilio materno, dalla quale emerge come non vi sia più la necessità di R_ continuare nel percorso di sostegno alla genitorialità.
Da ultimo, in data 19.03.2024, è stata depositata la relazione conclusiva da parte del
[...] nella quale si attesta che: ha proseguito il percorso di Controparte_2 R_ supporto psicologico mostrando motivazione e interesse a svolgerlo;
che il ragazzo si è sempre presentato puntuale agli appuntamenti, che non sono emersi aspetti psicopatologici ma solo problematiche comportamentali legate alla sua crescita tipiche dell'età adolescenziale;
che risulta R_ ora sereno, ha preso consapevolezza delle dinamiche familiari ed appare capace di controllare alcuni scatti d'ira alle provocazione della madre del fratello;
infine che sta lavorando sulla gestione delle sue R_ emozioni, sull'importanza della socializzazione con i parti e sul mantenimento di un clima familiare il più possibile sereno;
che il percorso di supporto psicologico dovrebbe proseguire con l'obiettivo di fornire offrire al ragazzo uno spazio di pensiero per elaborare gli ultimi avvenimento familiari successi e la difficile separazione avvenuta tra i suoi genitori.
Orbene, osserva il Collegio che, alla luce dello sviluppo delle dinamiche del nucleo familiare delle quali si
è dato conto, considerato quanto emerge dalle relazioni depositate in atti dai Servizi territorialmente competenti, in particolare dalla relazione inviata al Tribunale successivamente alla pronuncia dell'ordinanza del 14.12.2023 con cui il giudice ha disposto la revoca del collocamento di dalla R_ comunità educativa, sussistono i presupposti per poter disporre un affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, come richiesto d'altro canto da tutte le parti in causa nonché dal curatore speciale dei minori, posto che:
- al di là delle criticità riscontrate e degli episodi di violenza anche fisica manifestatisi in particolare nel contesto abitativo materno dovuti ad una elevata conflittualità nel rapporto madre/figli, vi è stata una chiara evoluzione positiva nel rapporto tra genitori e figli e nelle dinamiche familiari;
- i genitori hanno saputo superare le proprie divergenze mostrandosi collaborativi ed organizzati nella gestione dei figli suddividendosi compiti e responsabilità, senza più alimentare continue futili tensioni;
- la madre e il minore hanno saputo superare le gravi tensioni, riappacificandosi e R_ raggiungendo un equilibrato rapporto improntato al reciproco rispetto nel contesto di una maturata consapevolezza critica verso i comportamenti pregiudizievoli assunti, che hanno reso opportuno l'allontanamento del minore dal contesto familiare ed il suo collocamento dapprima preso gli zii paterni e poi in comunità educativa;
- l'assenza di nuovi episodi di conflittualità nel rapporto genitori/figli, la consapevolezza maturata da sulla propria situazione e su quanto accaduto, la disponibilità manifestata dai genitori R_ ad assumere un pieno ruolo educativo verso la prole, pur nella gestione di tutte le difficoltà del caso, le conclusioni dei Servizi territoriali circa la non necessità di prosecuzione del percorso di sostegno al nucleo, portano ad escludere che un perdurante affido ai Servizi sociali sia rispondente al preminente interesse della prole;
- non sono emerse evidenti e significative criticità nel comportamento della madre a seguito del rientro di presso il domicilio materno, né sono sopravvenuti elementi che attestino una R_ comprovata inidoneità genitoriale della predetta, considerato il positivo rapporto di accudimento intrattenuto con entrambi minori;
- il rapporto tra i minori e la figura paterna risulta sereno e tranquillo, senza elementi di attuale criticità;
- non può essere trascurata la volontà espressa dai dei minori nel corso dell'audizione in sede di ascolto giudiziale di rimanere collocati presso la madre e di mantenere un pieno rapporto anche con il padre;
volontà che va necessariamente rispettata e valorizzata ai fini della decisione, posto che gli stessi hanno mostrato piena capacità di discernimento ed un adeguato grado di maturità in rapporto all'età, sicché essi appaiono in grado di rappresentare i loro interessi comprendendo la portata delle loro scelte e le conseguenze che esse comportano.
Per le ragioni esposte, va dunque disposto l'affido dei minori ad entrambi i genitori, e va altresì confermato – per le ragioni di cui alla ordinanza del 14.12.2023 alle quali si rinvia, e tenuto conto della convergente volontà delle parti in causa nonché del curatore speciale dei minori – il collocamento dei minori presso l'abitazione materna.
Vanno inoltre condivise le indicazioni dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell' n.3 circa Pt_4
l'opportunità di garantire a la prosecuzione del percorso di supporto psicologico che il minore sta R_ affrontando con la psicoterapeuta del Servizio Età Evolutiva-Polo Adolescenti di Mirano, dott.ssa
. A tal fine, i Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al giudice tutelare Per_3 competente in ordine allo stato di benessere dei minori (in particolare, di ) e all'andamento R_ dell'intervento psicologico in atto.
Con riguardo al regime di frequentazione, gli incontri padre/figli devono essere regolati disponendo che la prole minore trascorrerà con il resistente, salvo diversi accordi, due pomeriggi infrasettimanali (dopo scuola sino alla sera alle ore 21.00) in giorni individuarsi liberamente tra le parti (sentiti gli stessi minori, la volontà dei quali, per il grado di maturità raggiunto non può non essere presa in considerazione), ed a settimane alternate, il week-end dal sabato mattina (ad ore 10.00) sino alla domenica alle ore 21.00. Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, 06/01 dovranno essere trascorse alternativamente con ciascuno dei genitori. Nel periodo estivo, invece, e salvo diverso accordo, e potranno stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, R_ Per_2 compatibilmente con il loro periodo di ferie (periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, di almeno 30 giorni).
Passando ora alla trattazione dei profili economici, mette conto osservare che è tanto opportuno quanto necessario ai fini della valutazione delle domande formulate in atti procedere alla ricostruzione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il
Collegio che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la ricorrente sin dall'epoca del deposito del ricorso introduttivo del giudizio lavora presso la società Cooperativa “Colser” come addetta alle pulizia, con rapporto di lavoro a tempo parziale, e che dalla propria attività lavorativa ella ha percepito redditi da lavoro complessivi al netto d'imposta di circa euro 10.810,00 nell'anno 2022, euro 9.858,00 per l'anno 2021, euro 11.737,00 per l'anno 2020, (docc. 27, 31, 33b, 34b; ma cfr. anche i docc. 6 e 7 allegati al ricorso introduttivo attestanti redditi per lavoro dipendente presso altra Cooperativa sociale pari ad euro 10.840,00 per l'anno 2018, euro 11.174,00 nell'anno 2017); le buste paga depositate in atti relative alle mensilità percepite nel corso degli anni indicati riportano inoltre uno stipendio mensile mediamente compreso tra euro 800,00 ed euro 1.000,00 (docc. 29, 32 e 35).
Emerge altresì che la sig.ra dispone di un alloggio abitativo di edilizia residenziale pubblica Pt_1 assegnatole dalla Azienda territoriale per l'Edilizia residenziale della Provincia di Venezia, a far data dal
02.11.2022, per il quale paga un canone di locazione agevolato pari ad euro 73,24 mensili (doc. 37a allegato alle note del 30.01.2024). Ella, inoltre, è gravata del pagamento di un finanziamento di €130,00 mensili.
Quanto al sig. dalla copiosa documentazione dimessa in atti si evince che egli: a) ha Controparte_1 percepito redditi da lavoro pari ad euro 9.410,00 nel corso dell'anno 2016, ad euro 9.513,00 nel corso del
2017, ad euro 3.791,00 nel corso del 2018 (docc. 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione); b) ha avuto gravi problemi di salute nell'anno 2018 che ne hanno compromesso la piena capacità lavorativa, a fronte di una invalidità civile riconosciuta nella misura del 34% a seguito dei postumi di un delicato intervento chirurgico (doc. 6); c) è stato assunto dal 24.09.2018, con contratti di prestazione d'opera a tempo determinato, presso la società PSC Spa con sede in Maratea (PZ), percependo redditi di lavoro pari ad euro 8.441,25 nel 2019 (doc. 8 e 27); d) ha perso il lavoro presso la società menzionata al punto che precede a causa delle proprie condizioni precarie di salute e ha successivamente reperito una nuova occupazione presso la società far data dal mese di ottobre 2020 percependo nell'anno redditi CP_3 pari ad euro 3.131,00 (docc. da 37 a 45 e 54); f) sempre nel 2020 ha prestato attività lavorative a tempo determinato alle dipendenze delle società e (docc. 55 e 56); nel corso Controparte_4 CP_5 del 2021 ha trovato occupazioni a tempo determinato presso le società Controparte_6
[... e (docc. 66 e 67); g) ha percepito sulla base di quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi CP_7 relativa all'anno 2021 redditi pari ad euro 8.189,00 (doc. 75); f) ha dichiarato poi un reddito da lavoro lordo imponibile ai fini Irpef per l'anno 2022 pari ad euro 6.999,00 (doc. 77); h) risulta assunto a far data dal 09.12.2022 alle dipendenze della presso la quale tuttora svolge attività lavorativa, Parte_2 con una retribuzione media mensile da quanto emerge dalle buste paga relative al 2023, pari a circa 1.100 euro (doc. 79).
Emerge inoltre dagli atti di causa che il resistente è comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile sito in Jesolo (doc. 9) sul quale grava l'iscrizione di una ipoteca legale per euro 88.981,38; e che egli, dal mese di maggio 2020, vive in comodato presso un alloggio facente parte del complesso condominiale
“Centri Don Vecchi” a Venezia-Mestre per il quale sostiene oneri mensili pari a circa 300/315 euro (docc.
82 e 83).
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, in ordine agli aspetti strettamente economici, con riguardo alla domanda articolata dalla ricorrente avente ad oggetto la previsione di un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente in quanto genitore non collocatario, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori
a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza della stessa prole presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Tanto chiarito in tesi generale, nel caso di specie, alla luce di tutti i dati che precedono e di quanto evidenziato sulla attuale capacità economica di entrambi i genitori, nonché tenuto conto dell'età dei figli e e delle loro presumibili esigenze di vita (sul tema cfr. Cass. n. 400/2010), del fatto che R_ Per_2 essi vivono presso l'abitazione della madre e trascorrono la maggior parte del tempo con la stessa, il
Collegio ritiene congruo disporre a carico di l'obbligo di versare a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella somma di € 300,00 mensili (euro
150,00 a figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell' interesse della prole, come da protocollo in vigore del Tribunale.
In conseguenza dei pregressi inadempimenti del resistente all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole sussistono le condizioni per accogliere la domanda della ricorrente con la quale ha chiesto che ai sensi dell'art. 156 c.c. sia ordinato all'attuale datore di lavoro del sig. di provvedere al pagamento CP_1 diretto, mediante trattenuta sulle somme dovute al resistente, dell'assegno di mantenimento da lui dovuto alla sig.ra per il mantenimento dei figli e Pt_1 R_ Per_2
Alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, va inoltre devoluto, in via esclusiva, l'assegno unico universale per figli a carico.
Quanto ai rapporti tra i coniugi, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili, mentre il sig. ha CP_1 domandato che nulla sia riconosciuto alla coniuge a fronte della sua piena capacità lavorativa e autosufficienza economica.
In premessa, non è irrilevante rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno
(Cass. n. 34728/2023).
Per quantificare l'assegno di mantenimento occorre procedere per passaggi logico-consequenziali, accertando, in primo luogo, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti – che non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – non può prescindere da una considerazione, oltre che dei redditi del coniuge obbligato, anche della sua globale capacità economica, dovendo altresì tenersi conto di tutti quei fattori che, ancorché diversi dal reddito, risultano idonea ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cass. n. 605/2017; con particolare riferimento alla necessità di considerare anche la capacità lavorativa del coniuge richiedente Cass. n. 5817/2018).
L'onere di dimostrare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno grava – in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – sulla parte che chiede l'assegno (Cass. n. 4204/2006), la quale deve allegare e dimostrare la propria attuale condizione patrimoniale, il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, quest'ultima da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute (Cass. n. 25781/2017).
Nel solco tracciato da tutte le considerazioni che precedono, considerato quanto sopra evidenziato circa la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto che non vi è tra i coniugi una situazione di disparità reddituale e che la ricorrente ha sempre svolto regolare attività lavorativa anche in costanza di matrimonio – ancorché a carattere part-time – ed è titolare di redditi propri, disponendo di piena capacità lavorativa (diversamente dal resistente che risulta invalido civile al
60% con riduzione della capacità lavorativa e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge
104/1992), non ricorrono i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento della coniuge a carico del sig. di talché la domanda articolata dalla sig.ra va respinta. CP_1 Pt_1
Occorre infine osservare che in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente non ha insistito nelle domande a carattere economico formulate negli ultimi due punti delle conclusioni di merito di cui al ricorso introduttivo, sicché le stesse devono intendersi definitivamente rinunciate, non avendone fatto richiamo alle stesse nemmeno nelle memorie finali depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per disporre l' integrale compensazione delle stesse, alla luce della convergente volontà delle parti rispetto alla pronuncia di divorzio ed alla regolamentazione degli aspetti concernenti l'affidamento, il collocamento dei figli, nonché della reciproca soccombenza rispetto alle ulteriori domande formulate (in dettaglio, parte ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di addebito e di riconoscimento di un assegno per il suo mantenimento;
mentre parte resistente è soccombente rispetto alla domanda di addebito formulata, alla domanda di devoluzione dell'assegno unico universale, e parzialmente soccombente rispetto al profilo del quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre).
Ogni ulteriore profilo resta assorbito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 5289/2019 R.G. promossa da nei confronti di con l'intervento del curatore speciale dei minori Parte_1 Controparte_1 R_
e e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così Persona_2 provvede:
-dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
- rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
- revoca l'affido dei minori ai Servizi sociali del Comune di Spinea e dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso R_ Persona_2 la madre;
-dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo il regime di frequentazione indicato nella parte motiva della presente decisione;
-dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico del minore presso il Persona_1
Servizio di Età Evolutiva Polo Adolescenti di Mirano;
-dispone che il Servizio di Età Evolutiva Polo Adolescenti di Mirano per il tramite dell'UOC Infanzia
Adolescenza Famiglia dell' 3 riferisca, con cadenza semestrale, al giudice tutelare in ordine Pt_4 all'andamento dell'intervento di sostegno psicologico attuato in favore di ed alle sue Persona_1 condizioni;
- pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole minore mediante Controparte_1 il versamento di un assegno, in favore di entro il 10 di ogni mese, nella misura di euro Parte_1
300,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale;
- ordina ai sensi dell'art. 156, sesto comma, c.c. (ratione temporis applicabile) che Parte_2 con sede in Treviso, via Le Canevare 30, P.VA , provveda, entro il giorno 10 di ogni mese al P.IVA_1 pagamento diretto, mediante trattenuta sulle somme dovute a dell'assegno di Controparte_1 mantenimento da lui dovuto a per il mantenimento dei figli e Parte_1 R_ Per_2
-dispone che l'assegno unico universale per figli a carico sia attribuito in via esclusiva alla madre, Pt_1
-
[...]
-rigetta la domanda di avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno per il proprio Parte_1 mantenimento;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- si riserva di provvedere con separati decreti in ordine alle istanze di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato formulate dalla parte resistente e dal curatore speciale nominato;
-manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all' UOC Infanzia Adolescenza
Famiglia dell'ULSS 3, nonché al Giudice Tutelare competente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5289/2019 R.G. promossa con ricorso da
, c.f. , rappresentata ed assistita dall'Avv. Pierluigi Di Fresco, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Mestrina n. 33;
RICORRENTE
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Vianello, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Mirano (VE), via Barche n. 27;
RESISTENTE
Con l'intervento dell'avv. ELENA DONI, quale CURATORE SPECIALE dei minori R_
(C.F. ) e (C.F. ;
[...] C.F._3 Persona_2 C.F._4
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
“Nel merito - Dichiararsi la separazione personale, anche con eventuale pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, tra i coniugi sig.ra e sig. con addebito a quest'ultimo, per le plurime violazioni dei doveri Parte_1 Controparte_1 coniugali tutti di cui in atti e in narrativa e comunque emersi in corso di causa.
- Disporsi, previa revoca dell'affido dei figli minori e al Servizio Sociale del Comune di Persona_1 Persona_2
Spinea, l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente dei figli minori Persona_1 Persona_2 presso l'abitazione della madre, con contestuale conferma, per opportuno scrupolo e per quanto occorrer possa, dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente.
- Regolamentare la frequentazione dei figli minori da parte del padre nella misura minima ritenuta congrua e previo accordo con la madre collocataria, anche in considerazione degli impegni dei figli minori, secondo la modalità di visita almeno per due giorni nel fine-settimana, a fine-settimana alternati rispetto alla madre, ovvero, in ogni caso, nelle modalità ritenute confacenti ed opportune nell'esclusivo interesse dei figli.
- In ogni caso, disporsi a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra di un Controparte_1 Parte_1 assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo prudenzialmente quantificato in € 300,00 per ciascuno
e così complessivamente di € 600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che sarà ritenuta congrua e dovuta, oltre al rimborso nella misura quantomeno del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia, disponendosi, in considerazione dei ripetuti inadempimenti del resistente, il versamento diretto (del caso ex art. 156 c.c. ratione temporis applicabile) da parte del datore di lavoro, in attualità c.f. , ovvero dell'eventuale Parte_2 P.IVA_1 nuovo e/o diverso e/o subentrante datore di lavoro del sig. Controparte_1
- Disporsi l'attribuzione per l'intero del cd. Assegno Unico Universale, per entrambi i figli, in favore della sig.ra Pt_1
Per_
quale genitore collocatario di e
[...] Persona_2
- Disporsi a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della medesima dell'importo di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, ovvero nella misura, anche maggiore, che sarà ritenuta congrua e dovuta, disponendosi, in considerazione dei ripetuti inadempimenti del resistente, il versamento diretto (el caso ex art. 156 c.c. ratione temporis applicabile) da parte del datore di lavoro, in attualità c.f. ovvero dell'eventuale nuovo e/o diverso Parte_2 P.IVA_1
e/o subentrante datore di lavoro del sig. Controparte_1
In via istruttoria …
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Il resistente ha così concluso: “Nel merito: accertato che la fine del rapporto coniugale va ricondotta in via esclusiva ai comportamenti tenuti dalla ricorrente, sig.ra e meglio descritti negli atti depositati nell'interesse del sig. nell'ambito della Parte_1 CP_1 presente procedura;
In via principale
1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi ed addebitandola a quest'ultima, per Controparte_1 Parte_1
i fatti e le plurime violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio meglio descritti negli atti depositati nell'interesse del sig. nell'ambito della presente procedura;
CP_1
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_1 Controparte_1 con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e regolamentarsi la frequentazione dei minori con il padre con le modalità che il Tribunale riterrà congrue, nell'esclusivo interesse dei bambini;
3) disporsi a carico del sig. ed a favore della sig.ra un contributo mensile per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori dell'importo di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, o del diverso importo, anche maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
4) nella denegata ipotesi in cui non fossero ritenute abbandonate, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le domande formulate dalla ricorrente nell'ultimo punto delle conclusioni di merito del ricorso introduttivo (settimo punto a pag. 5 del ricorso) e, in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta loro trattabilità nel presente giudizio, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto;
in ulteriore ed estremo subordine, fermo restando il rigetto delle domande avversarie tese ad ottenere la restituzione di importi asseritamente versati e/o pignorati dalla/alla ricorrente fino al momento dello scioglimento della comunione dei coniugi, contenersi nella misura del 50% la quota a carico del resistente dei debiti residui che risulteranno gravare sulla comunione legale al momento del suo scioglimento, con rigetto di ogni diversa domanda avversaria;
5) respingersi ogni diversa e/o contraria domanda avversaria.
In ogni caso: Competenze e spese di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: …”
Il Curatore speciale dei minori ha concluso:
“revocarsi l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale di Spinea e disporsi l'affidamento condiviso Persona_1 Per_2 dei predetti minori ad entrambi i genitori, con residenza prevalente di questi ultimi presso la casa materna in Spinea;
- regolamentare la frequentazione dei figli minori da parte del padre prevedendo quantomeno un pomeriggio a settimana tenuto conto delle esigenze scolastiche e/o sportive e/o ricreative dei minori e degli impegni lavorativi del padre, e disporsi la frequentazione tra gli stessi a week-end alternati, ovvero, in ogni caso, nelle modalità ritenute congrue ed opportune nell'esclusivo interesse dei minori;
- disporsi che il padre tenga con sé i figli il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni e così le ulteriori festività dell'anno.
Il padre, durante le vacanze estive, avrà la facoltà di tenere con sé i figli due settimane, anche non continuative, e, durante le vacanze invernali, 5 giorni sempre previo accordo con la madre;
Per_
- porsi a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli e per un importo pari alle Controparte_1 Per_2 esigenze di vita dei minori e tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'adito Tribunale;
- porsi a favore della sig.ra l'erogazione per intero dell'eventuale assegno unico erogato dall'Inps a favore dei Parte_1 figli minori. La scrivente, in subordine, si rimette al Tribunale per ogni diversa e più opportuna valutazione e statuizione”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “voglia il Tribunale emettere sentenza di separazione, confermando le condizioni di affido della prole di cui al provvedimento del dicembre 2023”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1
ed esponeva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in data 19.08.2006 in Controparte_1
Oredo (Nigeria), trascritto poi nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 19/p.2/s.C/uff.
10/2007; che dall'unione erano nati i figli in data 02.09.2008 e in data 27.11.2012; che la R_ Per_2 comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi;
che il padre era sempre stato poco partecipe alla vita dei figli tanto era vero che ella si era occupata, in via pressoché esclusiva, della gestione della famiglia, dei figli e della casa, avvalendosi anche per alcuni periodi del sostegno dei Servizi sociali;
che il mancato sostegno, materiale e morale, del sig. alla vita familiare integrava una grave violazione dei doveri coniugali CP_1 che giustificavano l'addebito della separazione a suo carico.
Ciò premesso in sintesi, la ricorrente chiedeva: la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'assegnazione dell'abitazione familiare condotta in locazione;
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo;
la previsione a carico del sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1 minore mediante il versamento di un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo del sig. di concorrere altresì al mantenimento della coniuge mediante la corresponsione di un assegno CP_1 mensile nella misura di euro 200,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT); la previsione dell'obbligo sempre a carico del resistente di concorrere al pagamento di metà della quota del canone mensile di locazione della casa familiare.
Deduceva inoltre la ricorrente che, a seguito di procedura di sfratto per morosità relativa a precedente abitazione familiare condotta in locazione, ella era stata costretta ad accendere un finanziamento personale con contestuale cessione del quinto dello stipendio per reperire, nell'interesse comune della famiglia, una nuova abitazione;
che per tale prestito doveva corrispondere mensilmente all'istituto di credito la somma di euro 130,00; che, in relazione allo sfratto, il locatore aveva avviato un procedimento esecutivo per il recupero dei canoni pregressi non pagati, sottoponendo a pignoramento lo stipendio di essa ricorrente, con conseguente ulteriore riduzione delle entrate per circa euro 200,00 mensili;
che il sig. non si era impegnato a contribuire a tale spese. Domandava, pertanto, che fosse disposto l'obbligo CP_1 del resistente di corrispondere, in suo favore, la somma di euro 130,00 mensili quale rata del piano di rientro del finanziamento, nonché l'importo corrispondente alla quota di retribuzione mensilmente pignorata, ovvero eventualmente trattenuta dal t.f.r., in ragione del procedimento esecutivo, con l'ulteriore statuizione a carico del sig. dell'obbligo di restituire la quota parte di propria competenza delle CP_1 rate pregresse di finanziamento sostenute dalla coniuge, nonché la quota di pertinenza del pregresso pignorato in forza della detta esecuzione.
Il resistente costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e Controparte_1 chiedeva, a sua volta, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con regolamentazione dei tempi di frequentazione padre/figli secondo il calendario indicato in comparsa di costituzione e risposta. Domandava, poi, che la casa familiare fosse assegnata alla ricorrente;
che fosse previsto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minore mediante il versamento di un assegno mensile pari ad euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che venisse respinta la richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento;
che, infine, venissero dichiarate inammissibili le ulteriori domande di carattere economico articolate in atti dalla controparte.
All'udienza del 24.10.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., autorizzava le parti a vivere separate, libera ciascuna di fisare la propria residenza;
disponeva l'affidamento condiviso dei minori e R_ ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a Persona_2 quest'ultima della casa familiare;
concedeva termine sino all'8.11.2019 al sig. per il rilascio della CP_1 casa familiare;
rinviava per verificare l'ipotesi conciliativa all'udienza del 05.12.2019.
All'esito di tale udienza, con ordinanza d.d. 05.12.2019, il Presidente f.f., ad integrazione dei provvedimenti assunti a verbale dell'udienza del 24.10.2019, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé e quando lo volesse, salvo il necessario preavviso e Persona_1 Persona_2 coordinamento con la madre e, in ogni caso, due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale od il Capodanno;
un periodo di 3 giorni comprensivo di
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di 15 giorni da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
disponeva che il sig. fosse tenuto a versare a favore di CP_1 la somma mensile di euro 350,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di anno in anno Parte_1
e da versarsi, a mezzo di bonifico, assegno o vaglia postale, o comunque mezzo tracciabile, entro il giorno
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e che contribuisse al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
Le parti venivano quindi rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento.
All'udienza che si celebrava in data 16.07.2020 il giudice disponeva che il Servizio Sociale del Comune di
Spinea prendesse in carico il nucleo familiare composto da e dai minori Parte_1 Controparte_1
e segnalasse eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e, avvalendosi R_ Persona_2 eventualmente dell'ausilio del Consultorio Familiare, predisponesse un programma di sostegno alla genitorialità e rinviava la causa per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 03.12.2020, poi differita d'ufficio al 02.02.2021 ed ulteriormente rinviata al 13.04.2021 a fronte di trattative pendenti tra le parti per un bonario componimento della lite.
A seguito del deposito in data 15.03.2021 da parte dei Servizi sociali di Spinea di una segnalazione urgente riguardante il minore nella quale si rappresentava che il ragazzo, durante l'orario Persona_2 scolastico aveva abbassato la mascherina evidenziando un livido sulla guancia e che aveva narrato che la madre si era arrabbiata con lui perché non voleva dormire, colpendolo sul viso con il manico della scopa, il giudice istruttore fissava udienza di discussione al 30.03.2021.
All'udienza indicata il Tribunale, preso atto del deposito da parte del resistente di una memoria difensiva nella quale era stata formulata una domanda ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., rinviava la causa per discussione nonché per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 13.04.2021 all'esito della quale il giudice si riservava per le proprie determinazioni.
Con ordinanza di data 09.07.2021, il giudice istruttore, richiamato quanto relazionato dai Servizi sociali territorialmente incaricati in merito all'episodio riferito dal minore considerato che la parte Per_2 resistente aveva denunciato altri episodi di violenza che erano stai perpetrati dalla madre nei confronti dei figli (nei quali asseritamente ella aveva per ben due volte frustato il figlio maggiore con il cavo di R_ alimentazione del televisore, cagionandogli estese abrasioni alla gamba sinistra;
aveva percosso e graffiato sempre provocandogli delle escoriazioni lineari laterocervicali a destra;
aveva afferrato nella R_ R_ parte posteriore del collo, spingendolo poi a terra;
aveva assunto ulteriori condotte violente anche all'indirizzo del figlio più piccolo , considerato che erano emersi elementi univoci che facevano Per_2 ritenere che le condotte violente assunte dalla madre-ricorrente contro i figli fossero realmente accadute e non episodiche o fortuite (tenuto conto anche che le lesioni fisiche erano state accertate dal Pronto
Soccorso nei diversi episodi e che gli agiti violenti erano stati accertati anche dai Carabinieri) nonché preso atto che la sig.ra aveva rifiutato ogni forma di supporto dai Servizi e che il sig. aveva Pt_1 CP_1 manifestato gravi carenza genitoriali, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 24.10.2019, come integrata da quella del 05.12.2019: a) affidava e ai Servizi sociali del R_ Persona_2 Parte_3 demandando al medesimo l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle
[...] questioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza dei minori, nonché il compito di attivare, nell'interesse dei ragazzi, un servizio educativo domiciliare;
b) disponeva che il Consultorio Familiare dell' n. 3 prendesse in carico i genitori, proponendo loro un percorso Pt_4 di sostegno alla genitorialità; c) autorizzava i competenti Servizi territoriali ad attivarsi prontamente per trovare una soluzione collocativa extrafamiliare per i minori laddove si fossero verificati ulteriori episodi di violenza;
d) ammetteva le prove orali richieste dalla parte convenuta;
e) rinviava la causa all'udienza del
30.11.2021 per lo svolgimento della istruttoria orale.
Espletate le prove orali, la causa veniva differita all'udienza del 14.12.2021 per esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi territoriali. A tale udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022, poi differita al 23.02.2023 per consentire il deposito delle relazioni conclusive a cura dei Servizi territoriali incaricati.
Con decreto d.d. 30.01.2023 il giudice fissava udienza per il 02.02.2023 a seguito di segnalazioni urgenti pervenute dai Servizi sociali di Spinea nelle quali veniva riferito all' che in data 19.12.2022, in Pt_5 seguito ad un'importante lite fra la sig.ra ed il figlio , alla quale aveva assistito anche l'altro Pt_1 R_ figlio durante la quale entrambi erano arrivati a mettersi le mani addosso, era uscito di Per_2 R_ casa ed era andato a vivere in un primo momento dal padre e successivamente presso gli zii paterni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.02.2023 il giudice: ratificava l'operato dei Servizi sociali laddove aveva disposto la collocazione di presso gli zii paterni;
disponeva che il Servizio di R_
Neuropsichiatria infantile dell' n. 3 valutasse la presa in carico del minore ed offrisse Pt_4 Persona_1 allo stesso adeguato supporto psicologico anche in prospettiva del superamento dei problemi relazionali con la madre;
revocava il contributo dovuto da a per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 del minore rinviava nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Persona_1
16.05.2023.
All'udienza da ultimo indicata il giudice si riservava l'assunzione delle decisioni ritenute opportune nell'interesse del minore , a fronte del mancato deposito della relazione del Servizio di NPI e della R_ segnalazione a cura del procuratore della ricorrente di forti segnali di disagio del ragazzo.
Con ordinanza pronunciata in data 30.06.2023, il Tribunale, preso atto delle comunicazioni urgenti dei
Servizi territoriali datate 25.05.2023 e 29.06.2023, nelle quali veniva rappresentato che gli zii paterni non erano più disponibili ad accogliere presso di loro il minore e che era stata perciò reperita la R_ disponibilità all'accoglienza del ragazzo da parte di una Comunità educativa, così provvedeva: autorizzava la collocazione temporanea di in una comunità educativa;
nominava curatrice speciale di e R_ R_
l'avv. Elena Doni, assegnando termine per la costituzione in giudizio della stessa;
Persona_2 disponeva l'ascolto dei minori e fissando per l'incombente l'udienza del 03.10.2023. R_ Per_2
All'esito dell'ascolto dei minori, il procuratore del ricorrente chiedeva che il Tribunale valutasse l'opportunità di revocare la collocazione di dalla comunità nonché l'eventuale revoca Persona_1 dell'affidamento ai servizi sociali. Al contempo, chiedeva l'attivazione degli strumenti ritenuti più idonei di supporto per agevolare il reinserimento del minore nel nucleo familiare con la madre e il fratello come espresso direttamente dai minori. Domandava, infine, che fosse ripristinato a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento dei figli, tenuto conto che continuava a restare Per_2 dalla madre.
Il procuratore del resistente, invece, chiedeva l'acquisizione di una relazione aggiornata dei Servizi sociali;
mentre il Curatore speciale dei minori e alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi, R_ Per_2 domandava che il Tribunale convocasse a chiarimenti l'assistente sociale dott.ssa per valutare Tes_1 la sussistenza delle condizioni per un ricollocamento di presso la residenza materna. R_
Con ordinanza pronunciata in data 31.10.2023 il giudice istruttore disponeva la convocazione a chiarimenti della dott.ssa fissando per l'incombente udienza al 16.11.2023, all'esito della quale Tes_1 si riservava per la decisione in ordine alla revoca del collocamento di in Comunità. R_
Con ordinanza di data 14.12.2023 il giudice revocava per le motivazioni indicate (alle quali per ragioni di sintesi occorre fare integrale rinvio) la collocazione di dalla comunità educativa;
disponeva il suo R_ collocamento presso la casa della madre;
confermava l'affidamento di e al Servizio R_ Persona_2 sociale del Comune di Spinea con le prerogative già indicate dal Tribunale con ordinanza del 14.07.2023; disponeva che i Servizi sociali provvedessero ad attivare un servizio di assistenza educativa domiciliare con cadenza settimanale tanto presso l'abitazione materna quanto presso quella paterna al fine di monitorare le condizioni di vita del minore , nonché di monitorare il contegno tenuto dai genitori R_ innanzi al minore, con obbligo di segnalare all'intestato Tribunale la ricorrenza di eventuali situazioni pregiudizievoli;
disponeva la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico intrapreso da R_ con il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ULSS n. 3 ed in particolare con la dott.ssa ; Per_3 disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio dell' per l'avvio di un Pt_6 percorso di supporto alla genitorialità che ambo le parti erano tenute ad intraprendere;
disponeva che entrambi i genitori contribuissero al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
accordava termine ai Servizi territoriali per il deposito di relazioni sull'attività e i compiti ad essi demandati;
rinviava per esame delle relazioni e per la eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.04.2024.
All'udienza da ultimo indicata, le parti precisavano le conclusioni come riportare in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero depositava le sue conclusioni con nota telematica di data 15.04.2024.
Motivi della decisione
La domanda di separazione personale dei coniugi e è fondata e deve Parte_1 Controparte_1 pertanto trovare accoglimento. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, derivante dalla crisi del rapporto coniugale, emerge con chiarezza dalla determinazione espressa dalle parti di addivenire all'odierna pronuncia nonché dalla circostanza, pacifica agli atti, che le stesse, dalla data dell'udienza che si è svolta nella fase presidenziale, vivono stabilmente separate.
Sussistendo pertanto i requisiti previsti dall'art. 152, comma 1°, c.c., va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne la reciproca richiesta di addebito formulata dalle parti, giova anzitutto rammentare che, sul piano generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è sempre onerato di provare che una simile condotta è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: in altri termini, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. n.
32837/2022; Cass. n. 25843/2013); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, ovvero qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 9074/2011 e Cass. n. 2059/2012), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Sulla scorta dei principi che precedono, osserva il Collegio che, al di là delle reciproche accuse mosse dalla parti circa la violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 pone a carico dei coniugi, non sono state acquisite in giudizio prove concrete e di spessore a comprova del fatto che la crisi coniugale – e, pertanto,
l'intollerabilità della convivenza nell'habitat familiare – sia dipesa in via esclusiva da comportamenti ascrivibili al resistente piuttosto che alla ricorrente, e di gravità tali da porsi come causa efficiente della rottura matrimoniale. Emerge piuttosto dalle allegazioni delle parti – peraltro rimaste a mere asserzioni di parte ex adverso contestate – un contesto di una crisi matrimoniale nel quale è venuta meno l'affectio coniugalis da entrambe le parti, senza che sia identificabile la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio a colpa esclusiva di una delle parti. Le domande di addebito vanno pertanto entrambe respinte.
Passando ora all'esame delle statuizioni non economiche da assumere nell'interesse della prole minore, osserva il Collegio come sussistano i presupposti per disporre la revoca dell'affido dei minori e R_ ai Servizi sociali del Comune di Spinea in favore della previsione di un affidamento congiunto ad Per_2 entrambi i genitori;
ciò alla stregua delle ragioni appresso evidenziate.
Giova in limine ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass.
n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023), ovvero anche l'affidamento del minore ai Servizi Sociali richiamato dalla legge n. 184/1983, che tuttavia costituisce – assieme ai provvedimenti de potestate – sempre l'extrema ratio, traducendosi in una decisione adottabile qualora la condotta del genitore o dei genitori si traduca in un grave pregiudizio per la prole minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei, nell'ottica della gradualità e della proporzionalità delle misura in concreto adottabili, a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultima a crescere sana nel contesto familiare d'origine.
Nel solco tracciato dai principi appena menzionati, è doveroso evidenziare che il presente giudizio si è contraddistinto, rispetto alla posizione della prole minore, per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento dei Servizi territoriali (Servizi Sociali, Servizio di N.P.I. e Consultorio Familiare), ai quali è stata affidata dapprima la presa in carico del nucleo e poi
(anche) l'esercizio delle responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, ragion per cui ogni decisione del Collegio non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai medesimi Servizi incaricati.
Per quel che qui interessa, mette conto in primo luogo osservare che con provvedimento a verbale dell'udienza del 16.07.2020 veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Spinea per la predisposizione di un programma di supporto alla genitorialità e per una valutazione della situazione dei minori e R_ Per_2
Con istanza urgente fatta pervenire all'Ufficio in data 15.03.2021 i Servizi sociali incaricati segnalavano che durante l'orario scolastico del giorno 23.02.2021, quando aveva abbassato la mascherina, Per_2 presentava sulla guancia un livido e che il minore stesso aveva riferito agli insegnanti che tale livido gli era stato provocato dalla madre, che si era arrabbiata con lui perché non voleva dormire, per cui lo aveva colpito con il manico di scopa. E chiedevano pertanto l'adozione di provvedimenti limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della madre.
Con note di trattazione scritta (in sostituzione dell'udienza del 30.03.2021) parte resistente, a sua volta, denunciava altri episodi di violenza perpetrati dalla sig.ra contro i figli i minori lamentando in Pt_1 particolare che: in data 18.01.2020, ella per ben due volte aveva frustato il figlio maggiore con il R_ cavo di alimentazione del televisore, cagionandogli estese abrasioni alla gamba sinistra;
in data 27.03.2020,
a seguito di un diverbio con il minore , la madre lo aveva percosso e graffiato provocandogli delle R_ escoriazioni lineari laterocervicali a destra;
in data 16.04.2020, la madre aveva ancora una volta tenuto un comportamento violento nei confronti del figlio , afferrandolo nella parte posteriore del collo, poi R_ spingendolo a terra.
Alla luce delle suddette circostanze, il resistente domandava fosse disposto, in via principale, l'affido esclusivo dei figli minori e al padre. R_ Per_2
All'esito di apposita udienza svoltasi nel contraddittorio delle parti, il giudice istruttore con ordinanza d.d.
09.07.2021, sul rilievo della sussistenza di elementi di prova univoci e concordanti (meglio richiamati nella citata decisione) a comprova del fatto che gli agiti violenti della sig.ra in pregiudizio dei figli fossero Pt_1 reali e non a carattere episodico o fortuito, e considerata la circostanza che profili di carenza genitoriale del padre erano stati parimenti segnalati dai Servizi territoriali, affidava e ai Servizi R_ Persona_2 sociali del ai quali attribuiva l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con Parte_3 riferimento alle questioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza dei minori, nonché il compito di attivare un Servizio educativo domiciliare;
e disponeva che il
Consultorio Familiare dell' n. 3 prendesse in carico i genitori, proponendo loro un percorso di Pt_4 sostegno alla genitorialità.
A seguito del deposito da parte dei Servizi territoriali incaricati (Servizi sociali e Consultorio Familiare) di alcune relazioni di aggiornamento circa l'andamento del percorso di supporto alla genitorialità e le condizioni dei figli minori, in data 05.01.2023 veniva depositata a cura dei Servizi sociali una relazione urgente nella quale veniva segnalato al Tribunale: che in data 19.12.2022, a seguito di una lite importante fra la sig.ra ed il figlio , durante la quale entrambi erano arrivati a mettersi le mani addosso, Pt_1 R_
era uscito di casa per trasferirsi dal padre presso il Centro Don Vecchi di Mestre;
che a causa della R_ lite la sig.ra si era recata in Pronto Soccorso mentre il ragazzo aveva riportato qualche escoriazione Pt_1 senza necessità di cure mediche;
che il figlio aveva assistito alla lite tra il fratello e la mamma, Per_2 spaventandosi molto e andando in cerca di aiuto dalla vicina di casa.
Con successiva comunicazione depositata il 20.01.2023 i Servizi sociali, in qualità di servizio affidatario, disponevano in via temporanea ed urgente che il minore rimanesse accolto in modalità Persona_1 residenziale presso gli zii paterni, fino a nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Celebratasi l'udienza del 02.02.2023 il giudice, con ordinanza assunta in pari data, preso atto delle comunicazioni urgenti pervenute dai Servizi sociali, ratificava la decisione degli stessi di collocare R_ presso gli zii paterni;
assegnava ai medesimi Servizi il compito di valutare quale fosse l'opzione più stabile nel preminente interesse dei minori e con riguardo all'affidamento, collocazione R_ Persona_2 prevalente e frequentazione con i genitori;
disponeva che il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell' n.3 valutasse la presa in carico del minore al fine di offrire a costui un adeguato supporto Pt_4 R_ psicologico, anche in prospettiva del superamento dei problemi relazionali con la madre;
chiedeva infine ai Servizi sociali e al Consultorio familiare di relazionare sull'attività svolta entro il 08.05.2023 e revocava il contributo dovuto da a per il mantenimento del figlio , rinviando Controparte_1 Parte_1 R_ per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2023.
In data 08.05.2023 veniva depositata una nuova relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali con la quale: segnalavano come non vi fossero gli estremi per un rientro in famiglia di , dati i rischi R_ evolutivi del ragazzo e le carenze educative riscontrate nei genitori, inidonee a riconoscere i bisogni del figlio;
proponevano l'inserimento in comunità educativa residenziale del ragazzo, quale occasione per accompagnarlo nel suo sviluppo evolutivo;
rappresentavano infine preoccupazione anche per le condizioni del minore rilevando la necessità che allo stesso venisse garantito un sostegno alla sua Per_2 crescita evolutiva pur nell'ambito dell'ambiente di vita materno.
In data 16.05.2023 veniva depositata la relazione clinica di valutazione psicologica di nella quale si R_ dava atto che il ragazzo appariva consapevole degli avvenimenti accaduti alla sua famiglia;
che il predetto non presentava aspetti psicopatologici significativi bensì problematiche comportamentali legate a modelli familiari non sempre adeguati e alle caratteristiche dell'età adolescenziale;
che era comunque consigliabile un percorso di supporto psicologico come aiuto nel suo processo evolutivo.
Con successiva comunicazione urgente di data 25.05.2023 i Servizi sociali rappresentavano al Tribunale la impossibilità per il nucleo familiare affidatario (gli zii paterni) di proseguire ulteriormente con l'accoglienza di , evidenziando altresì come non vi fossero le condizioni per un ricongiungimento R_ del minore con il madre o il padre. Seguiva in data 29.06.2023 il deposito di una ulteriore comunicazione di aggiornamento con la quale i Servizi incaricati davano atto del reperimento della disponibilità all'accoglienza di in una comunità educativa;
e chiedevano l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria R_ per procedere all'inserimento del ragazzo nella stessa.
Con ordinanza del 30.06.2023 il giudice istruttore, considerato che i Servizi sociali affidatari dei minori potevano esercitare, sentiti i genitori, la responsabilità genitoriale anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse riguardanti i minori;
ritenuto che
i minori dovessero essere ascoltati all'interno del procedimento e che dovessero avere adeguata rappresentazione processuale dei loro interessi tramite la nomina di un curatore speciale, autorizzava la collocazione temporanea di in una struttura R_ educativa, disponeva che i Servizi sociali del Comune di Spinea depositassero una relazione riassuntiva di aggiornamento sull'attività svolta entro il 25.09.2023, nominava l'avv. Elena Doni curatore speciale di e e rinviava per l'ascolto dei minori all'udienza del 03.10.2023. R_ Persona_2
In data 24.08.2023 veniva depositata relazione dei Servizi sociali, i quali riferivano che era stato R_ accolto nella comunità educativa “Punto a Capo” di Mirano (Ve) e relazionavano al Tribunale in merito all'inserimento in comunità del minore.
Con memoria depositata in data 02.10.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori il quale riferiva di aver incontrato i due minori e si riservava di rassegnare le proprie conclusioni.
All'udienza del 03.10.2023 il giudice procedeva all'ascolto dei minori;
in particolare, riferiva che Per_2 il rapporto con la mamma era buono così come quello con il padre, e manifestava il desiderio che il fratello di cui sentiva forte la mancanza potesse rientrare a casa presto. , invece, per quel che R_ R_ più interessa, dichiarava che si trovava in Comunità a causa del litigio avvenuto con la madre, nel corso del quale erano giunti alle mani;
che dopo un mese dal litigio il rapporto era comunque tornato normale;
che la madre era venuta spesso a trovarlo in Comunità; che con la stessa andava d'accordo e che non si erano più verificati problemi o litigi;
che anche con il padre il rapporto era buono;
che era suo desiderio rientrare a casa presso la madre anche per ricongiungersi con il fratello più piccolo che era Per_2 disponibile a continuare ad avere un supporto psicologico, proseguendo gli incontri con la psicologa;
che laddove fosse rientrato a casa si sarebbe sentito molto più felice e sereno;
di voler superare il passato e riprendere un pieno rapporto con i genitori;
che egli da quando si trovava in Comunità non riusciva a dormire, si sentiva triste e in conflitto con i Servizi sociali, posto che era oltre 10 mesi che era lontano da casa, tenuto conto anche del periodo di collocamento trascorso presso gli zii paterni.
In data 16.10.2023 veniva depositata una relazione dei Servizi sociali e con ordinanza del 31.10.2023 il giudice, tenuto conto della risultanze della stessa e di quanto emerso in sede di audizione dei minori, disponeva la convocazione a chiarimenti dell'Assistente sociale, dott.ssa , ai fini della Testimone_2 valutazione nel contraddittorio di tutte le parti dell'opportunità di favorire un prudente e graduale ricollocamento di preso i genitori, sia pur nella continuazione di un percorso di supporto R_ psicologico e sostegno alla genitorialità e fissava per l'incombente l'udienza del 16.11.2023.
A tale udienza veniva sentita l'Assistente sociale, la quale dichiarava: i) che si stava comportando R_ bene in comunità; ii) che ciò malgrado risultava prematuro un rientro del predetto presso la madre alla luce delle criticità emerse in passato e comunque della conflittualità dei genitori;
iii) che, a fronte del venir meno del rapporto di fiducia di con la madre nonché del venir meno del rapporto di fiducia tra gli R_ stessi Servizi sociali e la sig.ra il ragazzo doveva necessariamente proseguire il suo percorso in Pt_1
Comunità, non risultando percorribili soluzioni alternative, quali il collocamento diurno del minore in
Comunità piuttosto che il suo collocamento presso la madre con un monitoraggio da parte dei Servizi e la prosecuzione di un percorso di supporto psicologico per;
che per i ragazzi adolescenti il progetto R_ di recupero doveva durare almeno un anno.
Con ordinanza datata 14.12.2023 il giudice istruttore revocava il collocamento di in Comunità, R_ sulla base delle considerazioni di seguito indicate:
1) nella relazione di aggiornamento datata 25.09.2023 della equipe educativa della Comunità ove R_ era collocato veniva indicato che: “il ragazzo è educato e rispettoso dell'ambiente e delle persone con cui vive;
l'inserimento in struttura non ha evidenziato difficoltà dal punto di vista dell'adattamento e del rispetto delle regole;
non ci sono state situazioni in cui ha manifestasse fatica nel rispetto dei confini (…) non si sono viste situazione di difficoltà; (…) attualmente lo si vede sereno e ben inserito all'interno del contesto (…) nelle autonomie quotidiane si presenta come un ragazzo capace di porre attenzione alla cura di sé e degli spazi in cui vive;
per quanto riguarda le relazioni familiari (…)
i genitori si mostrano disponibili e collaborativi;
partecipano a tutti gli incontri e rispettano le indicazioni che gli vengono date;
la mamma non ha mostrato rigidità nei confronti della struttura (…) durante le chiamate e le visite ad ora non si Per_ segnalano tensioni particolari e si riscontra un buon interesse a come sta;
(…) in tutte le visite svolte dalla signora è Per_ sempre stato presente anche il fratellino più piccolo con il quale dimostra di avere un forte legame affettivo;
Per_2
Per_ Per_ anche il padre si mostra interessato al percorso di in comunità: per quanto visto finora riesce a vivere positivamente i momenti di incontro con entrambi i genitori, chiedendo settimanalmente agli educatori quando saranno le visite successive”; dalla suddetta relazione non emergevano dunque criticità degne di nota nel comportamento di , né risultavano riferite situazioni di tensione e conflittualità nel rapporto con i R_ genitori (soprattutto con la madre) durante gli incontri organizzati presso la struttura;
2) se era indubbio che nell'ambiente genitoriale, in particolare quello materno, si erano verificate situazioni di conflittualità pregiudizievoli per , culminate in particolare nella accesa lita del ragazzo con la R_ madre avvenuta nel mese di dicembre 2022, e che avevano reso opportuno in via provvisoria un suo allontanamento dal contesto familiare ed il suo collocamento dapprima dagli zii paterni e poi presso la comunità educativa, non poteva trascurarsi di considerare che era ormai trascorso quasi un anno da tale episodio, periodo durante il quale non solo aveva avuto modo di maturare una consapevolezza R_ critica verso il comportamento tenuto nei confronti della madre, ma in cui vi era stata anche una evoluzione positiva del rapporto madre/figlio; rispetto al primo profilo, infatti, nella relazione di valutazione psicologica del minore del Servizio UOC Infanzia Adolescenza Famiglia dell'ULSS 3 (a firma della dott.ssa ), veniva dato atto di come avesse riferito “di essere dispiaciuto per quanto Per_3 R_ accaduto con la madre e di sentirsi combattuto sul fatto di aver agito nel modo corretto”, inoltre veniva R_ rappresentato dalla dott.ssa come “un ragazzo consapevole degli avvenimenti accaduti alla sua famiglia Per_3
(…) nel corso degli incontri ha sempre dato una spiegazione ragionata e logica agli episodi avvenuti negli ultimi anni, da cui emerge un senso di colpa significativo;
dalla valutazione, inoltre, non emergono aspetti psicopatologici significativi”; quanto invece al rapporto madre/figlio, che vi fosse stata un riappacificazione di con la madre lo R_ si evinceva in parte dalla relazione di aggiornamento richiamata al punto che precede, in parte da quanto dichiarato dallo stesso ragazzo in sede di audizione: “ dopo un mese dal litigio era tutto tornato come prima;
mia mamma in questo periodo è venuta spesso a trovarmi e sempre volentieri;
adesso con mia mamma vado d'accordo, non ci sono problemi e non litighiamo;
lo stesso vale per mio papà”;
3) il (solo) timore che si potessero creare nuove situazioni di conflitto nel rapporto tra e i genitori R_
(in particolare la madre) una volta che il minore avesse fatto rientro nel nucleo familiare, non poteva costituire ragione giustificativa di una permanenza del minore nella comunità educativa, sol che si consideri, peraltro, che sussistevano strumenti di intervento anche incisivi che potevano assicurare un valido sostegno e supporto al nucleo familiare (monitoraggio, programmi di supporto alla genitorialità, educativa familiare ecc.);
4) parimenti la sussistenza di difficoltà comunicative con la sig.ra e l'assenza di un rapporto di Pt_1 reciproca fiducia lamentato dai Servizi sociali – aspetti che rendevano a loro dire faticoso e forse scarsamente proficuo un programma di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare all'esito del ricollocamento di – non poteva assumere rilievo (dirimente) ai fini di una eventuale permanenza R_ di presso la comunità educativa, giacché il collocamento extra-familiare era misura funzionale a R_ disinnescare e/o superare una situazione di conflittualità tra i genitori ovvero tra genitore/figlio che fosse foriera di un grave pregiudizio per lo sviluppo equilibrato del minore, e non poteva invece tradursi in una opzione rimediale atta a disinnescare sul nascere potenziali conflitti tra i genitori ed il personale dei Servizi sociali nell'ambito dell'attuazione di programmi di recupero della genitorialità condotti in ambito domestico-familiare;
5) rilievo centrale andava attribuito alla volontà del minore tenuto conto della sua età e del grado di maturità raggiunto, il quale, a distanza di un anno dalla interruzione della collocazione presso la madre, aveva diritto a riattivare rapporti equilibrati con i genitori oltre che con il fratello a cui è molto Per_2 legato;
in tale prospettiva, andava dato atto che in sede di audizione aveva manifestato il forte R_ desiderio di fare rientro a casa presso la madre e il fratello (piuttosto che con il padre con cui il Per_2 rapporto in ogni caso era buono); aveva inoltre dichiarato di sentirsi a volte a disagio per la situazione ed a tratti malinconico, oltre che triste, per non poter frequentare i genitori e soprattutto il fratellino;
aveva altresì soggiunto “di essere convinto che la sua vita cambierebbe tantissimo se tornasse a casa perché ciò lo renderebbe di nuovo felice e più sereno”; aveva infine affermato di voler continuare ad interagire con la psicologa che lo seguiva e di essere disponibile ad intraprendere un percorso di supporto ove avesse fatto rientro in casa;
dalla memoria depositata dal curatore speciale dei minori (del 01.12.2023), emergeva poi come R_ avesse: i) ribadito la propria volontà di uscire dalla Comunità e far rientro a casa, ritenendo che il percorso psicologico che egli stava affrontando con la dott.ssa fosse sufficiente e comunque utile;
ii) Per_3 riferito di aver affrontato con la madre quanto accaduto nel mese di dicembre 2022 e che entrambi avevano concordato che un simile episodio non dovesse più ripetersi;
iii) dichiarato di essere disposto ad impegnarsi al massimo per evitare il ripetersi di episodi di tal genere pur di far rientro a casa;
a questa stregua doveva ritenersi rispondente al best interest di una soluzione che prediligesse un R_ reinserimento del ragazzo nel contesto familiare, sia pur con l'attivazione di canali di supporto e di aiuto da parte dei Servizi sociali;
6) la misura del collocamento extra-familiare costituiva opzione rimediale residuale che doveva risultare proporzionata alla situazione da affrontare e conforme al rispetto del principio del “minimo mezzo”; in questa prospettiva, l'assenza di nuovi episodi di conflittualità nel rapporto genitori/figlio, la consapevolezza maturata dal ragazzo sulla propria situazione e su quanto accaduto, il disagio manifestato dal minore nell'eventuale prosecuzione del percorso in comunità, la disponibilità manifestata dai genitori
(nei rispettivi atti difensivi) ad intraprendere un programma di sostegno alla genitorialità nonché la disponibilità manifestata dallo stesso circa la prosecuzione degli incontri con la dott.ssa , R_ Per_3 rendevano percorribile una soluzione (maggiormente proporzionata) che favorisse sin da subito il rientro di presso i genitori, sia pur con l'attivazione di strumenti di sostegno adeguati. R_
Veniva stabilita inoltre dal giudice la collocazione del ragazzo presso la madre, stante la vicinanza della casa materna ai luoghi di interesse di e l'importanza del ricongiungimento con il fratello R_ Per_2 confermando l'affidamento dei minori ai Servizi sociali del Comune di Spinea, con onere di riattivare un servizio di assistenza educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, monitorando il contegno tenuto dai genitori innanzi al minori, con obbligo di segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, disponendo altresì la prosecuzione del percorso di supporto terapeutico intrapreso da con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell' e in particolare con la dott.ssa , R_ Pt_7 Per_3 nonché la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio dell' . Pt_8
Con relazione di data 14.03.2024 i Servizi sociali di Spinea hanno relazionato in merito alla attività svolta in esecuzione dell'ordinanza sopra cita rappresentando, in particolare, che non sussistono più difficoltà e tensioni tra i membri della famiglia;
che le condizioni dei minori appaiono serene e il contegno dei genitori adeguato;
che i genitori si sono dimostrati collaborativi e organizzati nella gestione dei figli, dividendosi i compiti e le responsabilità. I Servizi incaricati pertanto hanno concluso deducendo che non vi sono più
i presupposti per la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare;
che non vi sono nemmeno più le condizioni per il mantenimento dell'affido dei minori ai Servizi sociali, tenuto conto che i genitori si organizzano e gestiscono i figli in autonomia collaborando e dividendosi compiti e responsabilità.
In data 18.03.2024 è stata depositata dal Consultorio Familiare una relazione finale sull'attività svolta a seguito del rientro d nel domicilio materno, dalla quale emerge come non vi sia più la necessità di R_ continuare nel percorso di sostegno alla genitorialità.
Da ultimo, in data 19.03.2024, è stata depositata la relazione conclusiva da parte del
[...] nella quale si attesta che: ha proseguito il percorso di Controparte_2 R_ supporto psicologico mostrando motivazione e interesse a svolgerlo;
che il ragazzo si è sempre presentato puntuale agli appuntamenti, che non sono emersi aspetti psicopatologici ma solo problematiche comportamentali legate alla sua crescita tipiche dell'età adolescenziale;
che risulta R_ ora sereno, ha preso consapevolezza delle dinamiche familiari ed appare capace di controllare alcuni scatti d'ira alle provocazione della madre del fratello;
infine che sta lavorando sulla gestione delle sue R_ emozioni, sull'importanza della socializzazione con i parti e sul mantenimento di un clima familiare il più possibile sereno;
che il percorso di supporto psicologico dovrebbe proseguire con l'obiettivo di fornire offrire al ragazzo uno spazio di pensiero per elaborare gli ultimi avvenimento familiari successi e la difficile separazione avvenuta tra i suoi genitori.
Orbene, osserva il Collegio che, alla luce dello sviluppo delle dinamiche del nucleo familiare delle quali si
è dato conto, considerato quanto emerge dalle relazioni depositate in atti dai Servizi territorialmente competenti, in particolare dalla relazione inviata al Tribunale successivamente alla pronuncia dell'ordinanza del 14.12.2023 con cui il giudice ha disposto la revoca del collocamento di dalla R_ comunità educativa, sussistono i presupposti per poter disporre un affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, come richiesto d'altro canto da tutte le parti in causa nonché dal curatore speciale dei minori, posto che:
- al di là delle criticità riscontrate e degli episodi di violenza anche fisica manifestatisi in particolare nel contesto abitativo materno dovuti ad una elevata conflittualità nel rapporto madre/figli, vi è stata una chiara evoluzione positiva nel rapporto tra genitori e figli e nelle dinamiche familiari;
- i genitori hanno saputo superare le proprie divergenze mostrandosi collaborativi ed organizzati nella gestione dei figli suddividendosi compiti e responsabilità, senza più alimentare continue futili tensioni;
- la madre e il minore hanno saputo superare le gravi tensioni, riappacificandosi e R_ raggiungendo un equilibrato rapporto improntato al reciproco rispetto nel contesto di una maturata consapevolezza critica verso i comportamenti pregiudizievoli assunti, che hanno reso opportuno l'allontanamento del minore dal contesto familiare ed il suo collocamento dapprima preso gli zii paterni e poi in comunità educativa;
- l'assenza di nuovi episodi di conflittualità nel rapporto genitori/figli, la consapevolezza maturata da sulla propria situazione e su quanto accaduto, la disponibilità manifestata dai genitori R_ ad assumere un pieno ruolo educativo verso la prole, pur nella gestione di tutte le difficoltà del caso, le conclusioni dei Servizi territoriali circa la non necessità di prosecuzione del percorso di sostegno al nucleo, portano ad escludere che un perdurante affido ai Servizi sociali sia rispondente al preminente interesse della prole;
- non sono emerse evidenti e significative criticità nel comportamento della madre a seguito del rientro di presso il domicilio materno, né sono sopravvenuti elementi che attestino una R_ comprovata inidoneità genitoriale della predetta, considerato il positivo rapporto di accudimento intrattenuto con entrambi minori;
- il rapporto tra i minori e la figura paterna risulta sereno e tranquillo, senza elementi di attuale criticità;
- non può essere trascurata la volontà espressa dai dei minori nel corso dell'audizione in sede di ascolto giudiziale di rimanere collocati presso la madre e di mantenere un pieno rapporto anche con il padre;
volontà che va necessariamente rispettata e valorizzata ai fini della decisione, posto che gli stessi hanno mostrato piena capacità di discernimento ed un adeguato grado di maturità in rapporto all'età, sicché essi appaiono in grado di rappresentare i loro interessi comprendendo la portata delle loro scelte e le conseguenze che esse comportano.
Per le ragioni esposte, va dunque disposto l'affido dei minori ad entrambi i genitori, e va altresì confermato – per le ragioni di cui alla ordinanza del 14.12.2023 alle quali si rinvia, e tenuto conto della convergente volontà delle parti in causa nonché del curatore speciale dei minori – il collocamento dei minori presso l'abitazione materna.
Vanno inoltre condivise le indicazioni dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell' n.3 circa Pt_4
l'opportunità di garantire a la prosecuzione del percorso di supporto psicologico che il minore sta R_ affrontando con la psicoterapeuta del Servizio Età Evolutiva-Polo Adolescenti di Mirano, dott.ssa
. A tal fine, i Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al giudice tutelare Per_3 competente in ordine allo stato di benessere dei minori (in particolare, di ) e all'andamento R_ dell'intervento psicologico in atto.
Con riguardo al regime di frequentazione, gli incontri padre/figli devono essere regolati disponendo che la prole minore trascorrerà con il resistente, salvo diversi accordi, due pomeriggi infrasettimanali (dopo scuola sino alla sera alle ore 21.00) in giorni individuarsi liberamente tra le parti (sentiti gli stessi minori, la volontà dei quali, per il grado di maturità raggiunto non può non essere presa in considerazione), ed a settimane alternate, il week-end dal sabato mattina (ad ore 10.00) sino alla domenica alle ore 21.00. Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, 06/01 dovranno essere trascorse alternativamente con ciascuno dei genitori. Nel periodo estivo, invece, e salvo diverso accordo, e potranno stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, R_ Per_2 compatibilmente con il loro periodo di ferie (periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, di almeno 30 giorni).
Passando ora alla trattazione dei profili economici, mette conto osservare che è tanto opportuno quanto necessario ai fini della valutazione delle domande formulate in atti procedere alla ricostruzione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il
Collegio che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la ricorrente sin dall'epoca del deposito del ricorso introduttivo del giudizio lavora presso la società Cooperativa “Colser” come addetta alle pulizia, con rapporto di lavoro a tempo parziale, e che dalla propria attività lavorativa ella ha percepito redditi da lavoro complessivi al netto d'imposta di circa euro 10.810,00 nell'anno 2022, euro 9.858,00 per l'anno 2021, euro 11.737,00 per l'anno 2020, (docc. 27, 31, 33b, 34b; ma cfr. anche i docc. 6 e 7 allegati al ricorso introduttivo attestanti redditi per lavoro dipendente presso altra Cooperativa sociale pari ad euro 10.840,00 per l'anno 2018, euro 11.174,00 nell'anno 2017); le buste paga depositate in atti relative alle mensilità percepite nel corso degli anni indicati riportano inoltre uno stipendio mensile mediamente compreso tra euro 800,00 ed euro 1.000,00 (docc. 29, 32 e 35).
Emerge altresì che la sig.ra dispone di un alloggio abitativo di edilizia residenziale pubblica Pt_1 assegnatole dalla Azienda territoriale per l'Edilizia residenziale della Provincia di Venezia, a far data dal
02.11.2022, per il quale paga un canone di locazione agevolato pari ad euro 73,24 mensili (doc. 37a allegato alle note del 30.01.2024). Ella, inoltre, è gravata del pagamento di un finanziamento di €130,00 mensili.
Quanto al sig. dalla copiosa documentazione dimessa in atti si evince che egli: a) ha Controparte_1 percepito redditi da lavoro pari ad euro 9.410,00 nel corso dell'anno 2016, ad euro 9.513,00 nel corso del
2017, ad euro 3.791,00 nel corso del 2018 (docc. 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione); b) ha avuto gravi problemi di salute nell'anno 2018 che ne hanno compromesso la piena capacità lavorativa, a fronte di una invalidità civile riconosciuta nella misura del 34% a seguito dei postumi di un delicato intervento chirurgico (doc. 6); c) è stato assunto dal 24.09.2018, con contratti di prestazione d'opera a tempo determinato, presso la società PSC Spa con sede in Maratea (PZ), percependo redditi di lavoro pari ad euro 8.441,25 nel 2019 (doc. 8 e 27); d) ha perso il lavoro presso la società menzionata al punto che precede a causa delle proprie condizioni precarie di salute e ha successivamente reperito una nuova occupazione presso la società far data dal mese di ottobre 2020 percependo nell'anno redditi CP_3 pari ad euro 3.131,00 (docc. da 37 a 45 e 54); f) sempre nel 2020 ha prestato attività lavorative a tempo determinato alle dipendenze delle società e (docc. 55 e 56); nel corso Controparte_4 CP_5 del 2021 ha trovato occupazioni a tempo determinato presso le società Controparte_6
[... e (docc. 66 e 67); g) ha percepito sulla base di quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi CP_7 relativa all'anno 2021 redditi pari ad euro 8.189,00 (doc. 75); f) ha dichiarato poi un reddito da lavoro lordo imponibile ai fini Irpef per l'anno 2022 pari ad euro 6.999,00 (doc. 77); h) risulta assunto a far data dal 09.12.2022 alle dipendenze della presso la quale tuttora svolge attività lavorativa, Parte_2 con una retribuzione media mensile da quanto emerge dalle buste paga relative al 2023, pari a circa 1.100 euro (doc. 79).
Emerge inoltre dagli atti di causa che il resistente è comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile sito in Jesolo (doc. 9) sul quale grava l'iscrizione di una ipoteca legale per euro 88.981,38; e che egli, dal mese di maggio 2020, vive in comodato presso un alloggio facente parte del complesso condominiale
“Centri Don Vecchi” a Venezia-Mestre per il quale sostiene oneri mensili pari a circa 300/315 euro (docc.
82 e 83).
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, in ordine agli aspetti strettamente economici, con riguardo alla domanda articolata dalla ricorrente avente ad oggetto la previsione di un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente in quanto genitore non collocatario, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori
a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza della stessa prole presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Tanto chiarito in tesi generale, nel caso di specie, alla luce di tutti i dati che precedono e di quanto evidenziato sulla attuale capacità economica di entrambi i genitori, nonché tenuto conto dell'età dei figli e e delle loro presumibili esigenze di vita (sul tema cfr. Cass. n. 400/2010), del fatto che R_ Per_2 essi vivono presso l'abitazione della madre e trascorrono la maggior parte del tempo con la stessa, il
Collegio ritiene congruo disporre a carico di l'obbligo di versare a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella somma di € 300,00 mensili (euro
150,00 a figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell' interesse della prole, come da protocollo in vigore del Tribunale.
In conseguenza dei pregressi inadempimenti del resistente all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole sussistono le condizioni per accogliere la domanda della ricorrente con la quale ha chiesto che ai sensi dell'art. 156 c.c. sia ordinato all'attuale datore di lavoro del sig. di provvedere al pagamento CP_1 diretto, mediante trattenuta sulle somme dovute al resistente, dell'assegno di mantenimento da lui dovuto alla sig.ra per il mantenimento dei figli e Pt_1 R_ Per_2
Alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, va inoltre devoluto, in via esclusiva, l'assegno unico universale per figli a carico.
Quanto ai rapporti tra i coniugi, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili, mentre il sig. ha CP_1 domandato che nulla sia riconosciuto alla coniuge a fronte della sua piena capacità lavorativa e autosufficienza economica.
In premessa, non è irrilevante rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno
(Cass. n. 34728/2023).
Per quantificare l'assegno di mantenimento occorre procedere per passaggi logico-consequenziali, accertando, in primo luogo, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti – che non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – non può prescindere da una considerazione, oltre che dei redditi del coniuge obbligato, anche della sua globale capacità economica, dovendo altresì tenersi conto di tutti quei fattori che, ancorché diversi dal reddito, risultano idonea ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cass. n. 605/2017; con particolare riferimento alla necessità di considerare anche la capacità lavorativa del coniuge richiedente Cass. n. 5817/2018).
L'onere di dimostrare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno grava – in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – sulla parte che chiede l'assegno (Cass. n. 4204/2006), la quale deve allegare e dimostrare la propria attuale condizione patrimoniale, il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, quest'ultima da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute (Cass. n. 25781/2017).
Nel solco tracciato da tutte le considerazioni che precedono, considerato quanto sopra evidenziato circa la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto che non vi è tra i coniugi una situazione di disparità reddituale e che la ricorrente ha sempre svolto regolare attività lavorativa anche in costanza di matrimonio – ancorché a carattere part-time – ed è titolare di redditi propri, disponendo di piena capacità lavorativa (diversamente dal resistente che risulta invalido civile al
60% con riduzione della capacità lavorativa e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge
104/1992), non ricorrono i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento della coniuge a carico del sig. di talché la domanda articolata dalla sig.ra va respinta. CP_1 Pt_1
Occorre infine osservare che in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente non ha insistito nelle domande a carattere economico formulate negli ultimi due punti delle conclusioni di merito di cui al ricorso introduttivo, sicché le stesse devono intendersi definitivamente rinunciate, non avendone fatto richiamo alle stesse nemmeno nelle memorie finali depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per disporre l' integrale compensazione delle stesse, alla luce della convergente volontà delle parti rispetto alla pronuncia di divorzio ed alla regolamentazione degli aspetti concernenti l'affidamento, il collocamento dei figli, nonché della reciproca soccombenza rispetto alle ulteriori domande formulate (in dettaglio, parte ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di addebito e di riconoscimento di un assegno per il suo mantenimento;
mentre parte resistente è soccombente rispetto alla domanda di addebito formulata, alla domanda di devoluzione dell'assegno unico universale, e parzialmente soccombente rispetto al profilo del quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre).
Ogni ulteriore profilo resta assorbito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 5289/2019 R.G. promossa da nei confronti di con l'intervento del curatore speciale dei minori Parte_1 Controparte_1 R_
e e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così Persona_2 provvede:
-dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
- rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
- revoca l'affido dei minori ai Servizi sociali del Comune di Spinea e dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso R_ Persona_2 la madre;
-dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo il regime di frequentazione indicato nella parte motiva della presente decisione;
-dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico del minore presso il Persona_1
Servizio di Età Evolutiva Polo Adolescenti di Mirano;
-dispone che il Servizio di Età Evolutiva Polo Adolescenti di Mirano per il tramite dell'UOC Infanzia
Adolescenza Famiglia dell' 3 riferisca, con cadenza semestrale, al giudice tutelare in ordine Pt_4 all'andamento dell'intervento di sostegno psicologico attuato in favore di ed alle sue Persona_1 condizioni;
- pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole minore mediante Controparte_1 il versamento di un assegno, in favore di entro il 10 di ogni mese, nella misura di euro Parte_1
300,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale;
- ordina ai sensi dell'art. 156, sesto comma, c.c. (ratione temporis applicabile) che Parte_2 con sede in Treviso, via Le Canevare 30, P.VA , provveda, entro il giorno 10 di ogni mese al P.IVA_1 pagamento diretto, mediante trattenuta sulle somme dovute a dell'assegno di Controparte_1 mantenimento da lui dovuto a per il mantenimento dei figli e Parte_1 R_ Per_2
-dispone che l'assegno unico universale per figli a carico sia attribuito in via esclusiva alla madre, Pt_1
-
[...]
-rigetta la domanda di avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno per il proprio Parte_1 mantenimento;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- si riserva di provvedere con separati decreti in ordine alle istanze di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato formulate dalla parte resistente e dal curatore speciale nominato;
-manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all' UOC Infanzia Adolescenza
Famiglia dell'ULSS 3, nonché al Giudice Tutelare competente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero