Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.2277/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.f. ) assistita dall'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
e (C.f. ), elettivamente domiciliate CP_1 Parte_2 C.F._2
in Catania Via Conte Ruggero 20, presso lo studio dell'Avv. Domenico Barbarino, che le rappresenta per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
, in persona del Controparte_2
direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Trento 2, presso lo studio dell'Avv.
Calogero Dante Cittadino, che la rappresenta per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 04.12.2024, da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2021, assistita dall'amministratore di Parte_1 sostegno , e hanno convenuto in giudizio l' CP_1 Parte_2 [...]
chiedendo di accertare la responsabilità dell'azienda ospedaliera Controparte_2
ex artt. 2051 e 2043 c.c., di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_2
patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis quali eredi di , a seguito del decesso di Persona_1
(marito di e padre di avvenuto in data 8 marzo Persona_1 Parte_1 Parte_2
1
2015, presso la fermata del bus navetta, all'interno dell' . Controparte_3
Si è costituita in giudizio l' convenuta contestando integralmente la ricostruzione Controparte_2 dei fatti escludendo qualunque tipo di responsabilità per l'evento caduta, per assenza di prova e di nesso causale tra cosa propria ed evento di danno. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa ai fini dell'esclusione e/o la riduzione del danno ex art. 1227 c.c.
Esaurita l'istruttoria, articolatasi nella prova per testi, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha invocato nei confronti della convenuta la responsabilità del custode per i danni derivanti dalla cosa in custodia ex art 2051 c.c., nonché in subordine la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito (Cass. n. 18496/2013). Una volta fornita tale prova, grava sul custode convenuto dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass.
n.7937/2012).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., il nesso di causalità risulta oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare una dinamica interna alla sua struttura tale da provocare il danno, mentre qualora, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti delle peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito i principi sopra richiamati, affermando che “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (Cass. n.11152/2023).
2 E ancora, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'1227 comma 1 c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 26013/2023).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ai sensi dell'art. 1227 c.c., “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Tanto premesso, dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa, non risulta raggiunta la prova del nesso causale tra cosa altrui e caduta. Il teste presente ai fatti, ha dichiarato di avere Testimone_1 assistito alla caduta “ eravamo io e mia figlia;
è stato un attimo il tempo che lui è venuto da noi per prendere questo caffè che si è seduto ed è caduto;
dopo che è caduto sono arrivati i suoi figli CP_1
e ; …”;
[...] Persona_2
Mentre la teste ha dichiarato “ ero presente;
c'era anche mio zio , Testimone_2 CP_1 mia mamma, mia nonna e basta mi pare……..eravamo impegnati a fare altro e non ci siamo accorti
3 che non vi era questa spalliera al fine di potere avvisare mio bisnonno;
io l'ho visto cadere e mia mamma è corsa subito;
“.
La condotta del ha costituito causa esclusiva della verificazione e determinazione dell'evento Pt_3 caduta, tenuto conto della verificazione dell'accadimento come narrato dai testi.
Nel caso di specie, la panca su cui il si è seduto è un bene di per sé statico, inerte e privo di Pt_3 elementi pericolosi intrinseci. L'assenza di uno schienale, peraltro chiaramente visibile ed evidente, non costituente necessariamente parte di una panchina, non può costituire di per sè un'anomalia idonea a fondare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' convenuta. Pare invero Controparte_2 che la panchina abbia rappresentato, nella specie, la mera occasione dell'evento caduta senza che essa possa ritenersi collegata causalmente all'evento caduta.
Il sedendosi sulla panchina è caduto all'indietro perdendo l'equilibrio in maniera del tutto Pt_2 autonoma, forse a causa dell'età (88 anni), probabilmente per le condizioni fisiche connesse anche all'età avanzata, ma non può ritenersi che sia caduto all'indietro a causa della panchina.
Parte attrice ha prodotto delle “linee guida fermate trasporto pubblico” sostenendo che la fermata dell'autobus avrebbe dovuto essere dotata di “pannelli trasparenti verticali nelle pensiline” che, ove presenti, avrebbero impedito la caduta all'indietro del . Pt_2
Invero, come condivisibilmente eccepito dalla convenuta, tali elementi hanno la sola funzione di riparazione dagli eventi atmosferici e non fungono da poggia-spalle, trattandosi dei pannelli per riparare dalla pioggia e dal vento e non di un “poggia schiena”.
La differenza tra una panca e un sedile è chiara ed evidente già dalla sua stessa conformazione, essendo la prima costituita da una semplice base sulla quale è possibile sedersi mantenendosi eretti e in equilibrio senza appoggiare la schiena atteso che, facendolo, è inevitabile la perdita di equilibrio del baricentro con caduta all'indietro.
Pare quindi che la caduta sia da addebitare esclusivamente ad una perdita di equilibrio del che Pt_2
sedendosi si è sbilanciato all'indietro ed è caduto a terra di schiena e ciò a causa di un suo esclusivo comportamento tale da rendere inconfigurabile un nesso causale tra la panca e la caduta.
La giurisprudenza ha chiarito che il nesso causale non può ritenersi sussistente qualora l'evento dannoso derivi esclusivamente dall'uso che il danneggiato ha fatto della cosa di per sé neutra, statica inerte, come è nella specie una panca.
Nel caso di specie, la panca collocata presso la fermata dell'autobus è un elemento di arredo urbano di uso comune, destinato a offrire ai cittadini un luogo di sosta in attesa del mezzo pubblico. La sua funzione e conformazione sono chiare ed evidenti: si tratta di una seduta pubblica, tipicamente priva di
4 particolari accorgimenti ergonomici, come schienali o imbottiture, e progettata per consentire una sosta temporanea.
L'assenza di un supporto posteriore (schienale per appoggiare la schiena) non costituisce un difetto strutturale, un'anomalia, ma una caratteristica propria della tipologia di seduta del tipo panca. Un cittadino medio, esercitando la normale attenzione, non può ritenere che tutte le sedute pubbliche siano dotate di schienale e, nel momento in cui decide di utilizzarle, deve adottare la diligenza minima richiesta nell'atto di sedersi e valutare se le proprie condizioni fisiche gli consentono di reggersi in equilibrio su una panca priva di schienale, senza che possa addebitarsi al custode della panca la caduta per difetto della spalliera.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non ogni difformità rispetto alle aspettative soggettive dell'utente può tradursi in una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., poichè “non si può pretendere che ogni cosa presente in un ambiente pubblico sia conforme a standard di sicurezza assoluti e personalizzati”. In particolare, la Cassazione, Sez. III, 7 maggio 2020, n. 8604, ha affermato che “la responsabilità del custode non può essere riconosciuta quando l'evento dannoso trae origine da una situazione perfettamente visibile e prevedibile, che rientra nella normale conformazione della cosa e il cui uso richiede un minimo di attenzione da parte dell'utente”.
Nel caso in esame, la panca era perfettamente visibile nella sua interezza e nella sua conformazione priva di schienale immediatamente percepibile da qualsiasi utente.
Si richiama, inoltre, la Cassazione, Sez. III, 21 ottobre 2019, n. 26823, secondo cui “la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone che la cosa abbia un'efficacia eziologica autonoma nella produzione dell'evento lesivo, non essendo sufficiente che essa funga da mero scenario del sinistro”. Nel caso di specie, la panca è stata solo “lo scenario” dell'evento e non la causa determinante del danno.
Ed ancora, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere riconosciuta quando la cosa ha natura meramente passiva e la produzione del danno richiede un'attività diretta del danneggiato, che avrebbe potuto evitare il pregiudizio con l'uso della normale diligenza.
Si richiama, in proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, 5 luglio 2021, n. 18968, secondo cui non sussiste il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso allorché quest'ultimo sia riconducibile esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia utilizzato la cosa in modo non conforme alla sua normale destinazione o senza l'ordinaria prudenza.
5 Qualora “…manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va ritenuto integrato il caso fortuito…” (Cass. Civ. n. 2482/2018).
Infine, anche avuto riguardo alla fattispecie di cui all'art.2043 c.c., non si ravvisa, per tutte le ragioni su esposte emerse nel corso del giudizio, il presupposto della colpa del danneggiante né la violazione di alcuna regola precauzionale.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la richiesta di CTU avanzata dalle attrici al fine di comprovare il nesso causale tra lesioni (derivanti dalla caduta) ed evento morte atteso che non ricorre, a monte, il nesso causale tra cosa altrui (panca) e evento di danno (ossia la caduta fonte delle lesioni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri di cui al d.m. 10 marzo
2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della controversia, con riduzione ai minimi, tenuto conto delle ragioni della decisione, del tenore delle difese e dell'adeguatezza del compenso in base all'attività processuale e difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
condanna gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in
€11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 03/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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