Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGI (IST.NE GIUNE DI PACE) . 46 E 39 1. N.374 ART ZIONE6 9270 303 INN ME DEL OLOTTALIANO LA CORTE SUPR AJI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVIL. Insomnis fervizi wew Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rina ldament Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 9043/00 - Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 8388 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.28/11/02 - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SA, elettivamente domiciliato in ROMA .мк. P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALFONSO GULINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EI BO SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERIGO II 32/C, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, che la difende unitamente all'avvocato LIBORIO GAMBINO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1548 avverso la sentenza n. 27/99 del Giudice conciliatore -1- di PALERMO, depositata il 02/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 19.5.1995, CE ID ON, proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo dell'Amministrazione del Condominio di via Campolo 20. Con detto decreto veniva chiesto alla ID il pagamento della somma di L. 548.360, oltre le spese legali elencate in decreto, quale acconti per spese di riscaldamento - gasolio anno 1994. Assumeva l'opponente di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto dal momento che, in seguito al rifacimento della tubazione esterna ai fabbricati, essa, sia perché a discrezione del singolo condomino, sia per la gravosità della spesa non si era allacciata alla nuova conduttura e pertanto, non aveva usufruito neppure in minima parte del servizio di riscaldamento. лу L'opponente, comunque, aveva pagato la quota inerente la spesa per il rifacimento dell'impianto. Con sentenza in data 1500/2.11.1999, il Giudice conciliatore di Palermo revocava il decreto ingiuntivo opposto e regolava le spese. Osservava il detto giudice che i condomini di via Campolo 20 avevano regolato il loro rapporto di fruizione del servizio di riscaldamento comune mercè l'approvazione di un regolamento di condominio con cui si stabilisce che "il condomino non può sottrarsi alle spese del calorifero centrale nemmeno rinunciando per sempre al riscaldamento" ma che era pur vero che con il nuovo impianto erano state disattivate le precedenti condutture e realizzati dei nuovi allacciamenti rimessi per l'esecuzione alla volontà dei singoli condomini. Pertanto la ID, poiché il nuovo impianto, non prevedeva derivazioni collegate al suo appartamento e, comportava, quindi, una riduzione delle spese generali di servizio, non era tenuta al pagamento della quota – spese relative al consumo del gasolio - mentre lo era per la conservazione delle cose comuni. Ne conseguiva che l'opposizione andava parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio, sulla base di un articolato motivo;
resiste con controricorso la ID ON. Motivi della decisione Va premesso all'esame del motivo di ricorso che la sentenza impugnata è stata emessa dal giudice conciliatore. Tanto comporta che, vertendosi му ratione valoris in tema di giudizio di equità, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detta sentenza è ricorribile per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360, n.3 cpc, solo mu quando denunciata la violazione di norme costituzionali, di principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti le materie sottoposte a riserve assolute di legge e delle regole processuali (cfr. Cass. 14.6.1999, n. 5839). Ora, e il dato va utilmente ricordato, la fattispecie risolta si basava sul fatto che la odierna resistente non aveva pagato la quota spettante per riscaldamento gasolio per il 1994. Il giudicante, preso atto che era stato provveduto al rifacimento dell'impianto (con il concorso economico della ID ON) e che costei non si era allacciata allo stesso, aveva sancito che non dovesse pagare il gasolio in quanto non godeva del riscaldamento, mentre era tenuta alle spese per la conservazione delle cose comuni. Ritiene questa Corte che la decisione adottata non violi i principi regolatori della materia, stante che la esclusione della condomina dalle spese per il 2 PATIONE E BOLLO ART 991, N.374(IST.NE MILINE DI PACE) dalla constatazione (indiscussa) della mancata gasolio discende utilizzazione, da parte della donna, del riscaldamento per il suo appartamento. Ferma (e ribadita dal giudicante) la partecipazione alle spese per la conservazione delle cose comuni, deve ritenersi che la mancata fruizione del riscaldamento comporti effettivamente una riduzione delle spese per il gasolio. Ciò posto e considerata anche la particolare conformazione dell'impianto (posto all'esterno) deve escludersi che la legislazione codicistica risulti violata dalla mancata partecipazione della ID ON alle sole spese per il gasolio. Tanto meno risultano violati i principi regolatori della materia, che hanno trovato sostanziale applicazione nella decisione che ha salvaguardato il principio delle partecipazione alle spese necessarie per la conservazione delle cose comuni che risulta l'unico ricavabile con certezza dal complesso delle norme relative. Né può essere sottaciuto che la stessa applicazione giurisprudenziale delle singole norme ha talvolta evidenziato la distinzione tra le spese per la conservazione delle cose comuni e quelle per la fruizione di un servizio. Il fatto che non si sia trattato di violazione degli altri parametri precedentemente indicati risulta assolutamente pacifico. Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 87oltre a 200,00 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 28.11.2002 Il Presidente ifulem overy Il Consigliere estensore Mazer appleton IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 12 MHN. 2003 A CANCELLIERE CT 3 Roma