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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2024 del Tribunale della liberà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 1_4 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4437 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di proposta nell'interesse di IO AR avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Noia in data 29 luglio 2024 avente ad oggetto la carrozzeria sia in Volla, invia San Giorgio n. 28, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso l'indicata ordinanza, IO AR, nella veste di conduttore e di titolare dell'officina, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 cod. pen., 321, 322, 324, 325, 521 cod. proc. pen., 137 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, e la violazione dell'art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione al fumus commissi delicti del reato contestato ex art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 e del reato ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e mutamento del fatto storico. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 in violazione del canone valutativo della gravità indiziaria, pur riconoscendo la necessità di ulteriori approfondimenti finalizzati ad accertare l'eventuale esistenza di un reale ed effettivo scarico, anche periodico, discontinuo od occasionale, di acque reflue, in un corpo ricettore ed effettuato tramite condotta e senza soluzione di continuità di sversamento nella pubblica fogna, elemento che rappresenta il discrimine tra il reato in esame e quello ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, di cui, nella specie, non ricorrono i presupposti, per mancanza del rinvenimento del rifiuto liquido e per l'assenza di una effettività attività raccolta di trasporto, recupero, smaltimento, commercio illecito dello stesso. Il Tribunale, laddove ha confermato il sequestro per la diversa e non contestata ipotesi ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, ha posto illegittimamente a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello ricostruito dalla p.g. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, appaiono doverose due premesse. 2 2.1. In primo luogo, si rammenta che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del sog- getto nei cui confronti è operata la misura ablativa - come pare ipotizzare il ricor- rente, laddove evoca la sussistenza della "gravità indiziaria" (p. 4 del ricorso) -, essendo, invece, sufficiente accertare il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279), 2.2. In secondo luogo, vanno richiamati gli stringenti limiti stabiliti dall'art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso per cassazione avverso i provve- dimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in proce- dendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomen- tativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requi- siti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Ciò posto, in forza dei limiti dinanzi indicati, non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa ovvero apparente, in quanto il Tribu- nale, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, non ha utilizzato espres- sioni di stile o stereotipate, ma, sulla base degli atti di indagine, ha ravvisato astratta sussumibilità del fatto nel reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi scarichi derivanti da insediamento produttivo, vale a dire un'attività di autoriparazioni, in cui venivano utilizzati strumenti, quali la smerigliatrice (peraltro posta sotto sequestro) e i residui di olio motore, sicché lo sversamento nel suolo di tali liquidi, operato, come nella specie, senza autorizzazione - circostanza che il ricorrente non contesta -, integra certamente il fumus del reato oggetto di prov- visoria incolpazione. 4. Manifestamente infondata è la doglianza, secondo cui vi sarebbe stata un'i- nammissibile radicale mutamento della vicenda storica, integrando una diversa ed autonoma ricostruzione della dell'accadimento fattuale in contestazione. Si osserva, infatti, che il Tribunale - il quale, si ribadisce, ha ravvisato il fumus del reato ex art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 - si è limitato ad indicare la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi in merito alle modalità in concreto seguite per lo sversamento, occorrendo stabilire se vi sia stato scarico di produzione del refluo in un sistema stabile di collettamento, ovvero un abbandono o smaltimento non autorizzato di rifiuti, senza che ciò abbia avuto alcuna incidenza sulla qualifi- cazione del fatto, allo stato contestato come violazione dell'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso il 22/01/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 1_4 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4437 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di proposta nell'interesse di IO AR avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Noia in data 29 luglio 2024 avente ad oggetto la carrozzeria sia in Volla, invia San Giorgio n. 28, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso l'indicata ordinanza, IO AR, nella veste di conduttore e di titolare dell'officina, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 cod. pen., 321, 322, 324, 325, 521 cod. proc. pen., 137 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, e la violazione dell'art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione al fumus commissi delicti del reato contestato ex art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 e del reato ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e mutamento del fatto storico. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 in violazione del canone valutativo della gravità indiziaria, pur riconoscendo la necessità di ulteriori approfondimenti finalizzati ad accertare l'eventuale esistenza di un reale ed effettivo scarico, anche periodico, discontinuo od occasionale, di acque reflue, in un corpo ricettore ed effettuato tramite condotta e senza soluzione di continuità di sversamento nella pubblica fogna, elemento che rappresenta il discrimine tra il reato in esame e quello ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, di cui, nella specie, non ricorrono i presupposti, per mancanza del rinvenimento del rifiuto liquido e per l'assenza di una effettività attività raccolta di trasporto, recupero, smaltimento, commercio illecito dello stesso. Il Tribunale, laddove ha confermato il sequestro per la diversa e non contestata ipotesi ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, ha posto illegittimamente a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello ricostruito dalla p.g. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, appaiono doverose due premesse. 2 2.1. In primo luogo, si rammenta che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del sog- getto nei cui confronti è operata la misura ablativa - come pare ipotizzare il ricor- rente, laddove evoca la sussistenza della "gravità indiziaria" (p. 4 del ricorso) -, essendo, invece, sufficiente accertare il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279), 2.2. In secondo luogo, vanno richiamati gli stringenti limiti stabiliti dall'art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso per cassazione avverso i provve- dimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in proce- dendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomen- tativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requi- siti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Ciò posto, in forza dei limiti dinanzi indicati, non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa ovvero apparente, in quanto il Tribu- nale, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, non ha utilizzato espres- sioni di stile o stereotipate, ma, sulla base degli atti di indagine, ha ravvisato astratta sussumibilità del fatto nel reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi scarichi derivanti da insediamento produttivo, vale a dire un'attività di autoriparazioni, in cui venivano utilizzati strumenti, quali la smerigliatrice (peraltro posta sotto sequestro) e i residui di olio motore, sicché lo sversamento nel suolo di tali liquidi, operato, come nella specie, senza autorizzazione - circostanza che il ricorrente non contesta -, integra certamente il fumus del reato oggetto di prov- visoria incolpazione. 4. Manifestamente infondata è la doglianza, secondo cui vi sarebbe stata un'i- nammissibile radicale mutamento della vicenda storica, integrando una diversa ed autonoma ricostruzione della dell'accadimento fattuale in contestazione. Si osserva, infatti, che il Tribunale - il quale, si ribadisce, ha ravvisato il fumus del reato ex art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 - si è limitato ad indicare la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi in merito alle modalità in concreto seguite per lo sversamento, occorrendo stabilire se vi sia stato scarico di produzione del refluo in un sistema stabile di collettamento, ovvero un abbandono o smaltimento non autorizzato di rifiuti, senza che ciò abbia avuto alcuna incidenza sulla qualifi- cazione del fatto, allo stato contestato come violazione dell'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso il 22/01/2025.