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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6726/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6726/2018 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carloforte, (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
domiciliato, (c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3
residente, (c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_4 C.F._4
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_5 C.F._5 Pt_4
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, tutti rappresentati e
[...] C.F._6
difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Dionigi Scano e Daniel Porcu, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cagliari, al viale Trento n. 86, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
DOTT. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_7
18.11.1943, residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulio
Steri, in forza di procura speciale alle liti alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data
02.03.2023, e dagli Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani, in forza di procura speciale alle liti alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 01.09.2023, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei procuratori ( Email_1
pagina 1 di 18 Email_2
CONVENUTO
e contro
C.F e P. IV , con sede in Roma, alla Piazza Buenos Aires n. 5, in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig.ra nata a [...] il 5 Controparte_3
luglio 1976 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cocco Ortu ed C.F._8
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Pontano Gioviano n. 3, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 02.03.2023
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- nel merito, accertare gli inadempimenti del dott. alle obbligazioni su di esso CP_1 incombenti in qualità amministratore unico e liquidatore della indicati nell'espositiva CP_2 dell'atto di citazione e, conseguentemente,
- sempre nel merito, condannare il dott. a risarcire alla società in persona CP_1 CP_2
del rappresentante pro tempore, tutti i danni subiti a seguito degli inadempimenti di cui sopra, quantificabili in complessivi € 3.019.211,48 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento;
- in via subordinata istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre CTU al fine di quantificare l'esatto ammontare dei danni patrimoniali cagionati alla società dal convenuto, tanto in relazione alla fraudolenta operazione di cessione del diritto di superficie delle aree (con destinazione insediamenti produttivi) di proprietà della società controllata PA SR (descritta al § 2.1 dell'atto di citazione), quanto in relazione ai finanziamenti effettuati dalla a sé stesso (descritti al § 2.2.dell'atto di CP_2 citazione).”
Nell'interesse del convenuto : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari – Sezione Specializzata in materia di impresa:
A) Rigettare tutte le domande di parte attrice, avanzate nei confronti del convenuto dott. CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per insussistenza dei relativi presupposti normativi, per
[...]
difetto di prova e per le ragioni e i motivi tutti esposti nei propri atti difensivi;
B) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei soci della come eccepita Controparte_2
e dedotta al paragrafo A) della parte “in diritto” dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi;
pagina 2 di 18 C) Accertare e dichiarare le intervenute prescrizioni delle azioni, domande tutte e diritti di credito, dedotti/e dagli attori, come eccepite e dedotte al paragrafo B) della parte “in diritto” dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi;
D) Conseguentemente accertare e dichiarare l'assoluta estraneità e la non responsabilità del convenuto dott. per le asserite, ma insussistenti condotte inadempienti, asseritamente qualificate CP_1
illegittime e dannose, nella prospettazione degli attori, e che nessun danno è stato causato alla CP_2
e/o alla SU Azienda Agricola s.r.l.;
[...]
E) Condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., avendo questi agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e comunque senza la normale prudenza, liquidando eventualmente i danni anche d'ufficio:
F) Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Nell'interesse della convenuta Controparte_2
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ex adverso proposte e comunque rigettarle per intervenuta decadenza delle stesse e\o prescrizione dei diritti dedotti.
2. Vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
ed quali soci di minoranza della (d'ora in poi anche
[...] Parte_5 Parte_4 Controparte_2 solo “la società” o ), hanno convenuto in giudizio ex CP_4 Controparte_1
amministratore e liquidatore della società, al fine di ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2476 co 3
c.c., subito dalla società in conseguenza della sua mala gestio.
Gli addebiti formulati nei confronti dell'ex amministratore sono essenzialmente due:
- il primo riguarda un'operazione compiuta, in veste di amministratore di una società controllata dalla la società SU Azienda Agricola s.r.l. (d'ora in poi “la SU”) – in CP_2 un'epoca in cui il convenuto era amministratore unico di entrambe le società ( e CP_2
SU) – con la quale, cedendo un diritto di superficie per la somma di Euro 800.000,00 ad una società amministrata dalla figlia (diritto poi immediatamente “ritrasferito” dalla società cessionaria, per un corrispettivo ben maggiore, pari ad Euro 3.000.000,00), avrebbe determinato un danno alla controllante di ammontare almeno pari ad Euro 2.200.000,00; CP_2
- il secondo attiene invece a finanziamenti concessi dalla allo stesso amministratore, in CP_2
assenza di delibera assembleare ed in presenza di esposizione debitoria della società, che avrebbero determinato crediti sociali nei confronti del convenuto, per un ammontare di Euro pagina 3 di 18 388.582,69, che si sarebbero poi prescritti in conseguenza dell'inerzia dell'organo amministrativo.
1.1.1 In particolare, per quanto di rilievo ai fini della decisione, gli attori, nell'atto di citazione, hanno esposto, in fatto, che:
- essi erano sono soci di minoranza della;
nel dettaglio: l'ing. Controparte_5 Parte_1
era titolare di una quota di partecipazione al capitale di € 5.034,20 (pari al 14,55%), il dott. Parte_2 aveva una partecipazione di € 1.682,20 (pari al 4,86%), mentre i sig.ri , e Parte_3 Parte_4
avevano ciascuno una partecipazione di € 2.287,00 (pari al 6,61%); Parte_5
- la società, fino alla data del 23.2.2018, era stata amministrata dal socio di maggioranza dott. CP_1
dapprima in qualità di amministratore unico e, successivamente, a seguito della messa in
[...]
liquidazione volontaria della società, in qualità di liquidatore;
- la deteneva una partecipazione di controllo (pari al 90%) nella società SU Azienda CP_2
Agricola s.r.l., proprietaria di un vasto compendio immobiliare di rilevante valore sito nei Comuni di Uta
e Assemini, la cui amministrazione era affidata sempre a Controparte_1
- nel mese di novembre del 2017, gli attori, al fine di valutare la congruità di un'operazione di cessione di partecipazione al capitale sociale della controllata SU, avevano effettuato alcune indagini in relazione alla consistenza patrimoniale di tale società;
- all'esito delle indagini, avevano appreso che, in data 23.5.2003 [con atto a rogito notaio Persona_1
(rep./racc. 1452/866)], il dott. in qualità di amministratore unico della
[...] CP_1
SU, aveva ceduto alla (società riferibile alla figlia del predetto amministratore, sig.ra CP_6
il diritto di superficie su un'area di circa mq. 915.983 in zona D1 e D2, ricadente in Controparte_3 parte in Comune di Assemini e parte in Comune di Uta, al fine di adibirla all'installazione e successiva gestione di un complesso di generatori eolici, per il corrispettivo di Euro 800.000,00;
Cont
- in pari data ed innanzi al medesimo notaio rogante (con atto rep./racc. 1454/867), la società aveva ritrasferito detto diritto di superficie a società terza, la (oggi Controparte_7 [...]
, pattuendo il maggiore corrispettivo di Euro 3.000.000,00; Controparte_8
- con comunicazione in data 27.12.2017, indirizzata al dott. e alla figlia CP_1 Controparte_3 nonché alle società dai medesimi rappresentate e coinvolte nell'operazione di cessione del diritto di superficie di cui sopra, i soci avevano contestato la legittimità della stessa, invitando i responsabili a risarcire l'ingente danno provocato alla SU;
- con comunicazione in data 17.1.2018, i soci e avevano manifestato la volontà di Pt_1 Parte_2
esercitare il diritto di controllo, ex art. 2476 co. 2 c.c., della società e della sua controllata CP_2
SU; pagina 4 di 18 - la richiesta era stata evasa solo in parte dal dott. con la trasmissione via pec di alcuni CP_1
documenti relativi alle società sottoposte a controllo (bilanci, libro giornale e schede contabili);
- i soci e erano quindi ricorsi al Tribunale ottenendo, con provvedimento inaudita Pt_1 Parte_2
altera parte in data 1.3.2018, di poter consultare ed estrarre copia della documentazione della CP_2
- dalla documentazione a disposizione, con l'ausilio di un consulente, i soci avevano quindi potuto appurare che, nel periodo in cui il dott. aveva rivestito la carica di Amministratore e CP_1
Liquidatore della questi aveva posto in essere sistematici prelievi di danaro, senza alcuna CP_2
giustificazione ed a proprio esclusivo beneficio, per l'importo di Euro 388.582,69.
1.1.2 Gli attori hanno quindi spiegato che:
- l'ex amministratore/liquidatore della Vinalcool dott. Amsicora Capra era responsabile per il danno cagionato al patrimonio della società “per aver autorizzato (partecipando, per altro, attivamente in qualità di amministratore della controllata al suo compimento) l'operazione descritta ai §§ 1.5 e 1.6 che precedono. Operazione, in tutta evidenza illecita/illegittima, in quanto posta in essere in palese conflitto
d'interessi e finalizzata ad avvantaggiare la (società appartenete ed amministrata dalla di lui CP_6 figlia )”; Controparte_3
- che “il danno patrimoniale subito dalla controllata” aveva “determinato un danno riflesso al patrimonio della controllante di pari importo € 2.200.000,00 (corrispondente al decremento CP_2
di valore della partecipazione detenuta dalla al capitale sociale della PA SR), danno di cui CP_2
si domanda ristoro con il presente giudizio al dott. nella sua qualità di ex CP_1
amministratore/liquidatore della . CP_2
Inoltre, l'ex amministratore/liquidatore era altresì responsabile dei danni arrecati al patrimonio della per gli ingenti prestiti (ascendenti a complessivi € 388.582,69) che lo stesso aveva erogato a CP_2
se stesso durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore della evidenziando CP_2
in proposito che:
- l'amministratore non aveva mai richiesto ai soci e/o all'assemblea alcuna autorizzazione all'erogazione a suo favore di finanziamenti da parte della società;
- i finanziamenti risultavano essere stati elargiti a titolo gratuito, senza la pattuizione di alcun interesse a remunerazione del sacrificio patrimoniale sopportato dalla società a fronte del prestito erogato;
- essi erano stati erogati in presenza di una forte esposizione debitoria della società verso l'erario; e ciò aveva determinato un incremento esponenziale dei debiti erariali;
- infine, l'ex amministratore/liquidatore, fintanto che era rimasto in carica, aveva dolosamente o comunque in modo gravemente colposo, non solo ritardato la restituzione di detti finanziamenti, ma pagina 5 di 18 soprattutto aveva omesso di porre in essere ogni opportuna iniziativa atta ad impedire la prescrizione del diritto della ad ottenerne la restituzione. CP_2
Tale ulteriore condotta aveva cagionato alla società un danno patrimoniale quantificabile in CP_2 almeno € 453.935,17, di cui € 388.582,69, pari all'importo complessivo dei finanziamenti erogati dall'ex amministratore/liquidatore a se stesso, il cui diritto alla restituzione era stato da quest'ultimo dolosamente e/o negligentemente lasciato estinguere, € 65.352,48 per la mancata percezione degli interessi (calcolati al tasso legale) sulle cospicue somme corrisposte a titolo di finanziamento (doc. 14); oltre alla somma di
€ 365.276,31, per l'incremento dell'esposizione debitoria della società verso l'erario.
1.1.3 Gli attori hanno quindi instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna dell'ex amministratore e liquidatore della a reintegrare il patrimonio della società per i danni dal CP_2
medesimo cagionati in conseguenza del compimento degli atti di mala gestio sopra indicati.
1.2 Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 19.01.2019, eccependo CP_1
preliminarmente:
- la carenza di legittimazione attiva sopravvenuta dei soci , , e Pt_4 CP_9 Pt_3 Pt_6 Pt_1
in quanto gli stessi, con comunicazioni in date 7-9.08.2018, avevano manifestato la volontà di
[...]
voler recedere dalla nonché, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva di tutti i soci con CP_2
riferimento alla vicenda della cessione, poiché le condotte contestate afferivano atti di gestione della controllata di cui gli attori non detenevano alcuna partecipazione;
- la prescrizione dell'azione sociale di risarcimento danni, con riguardo sia alla operazione di cessione del diritto di superficie (occorsa nel 2003), sia alla pretesa erogazione di prestiti in favore dell'amministratore (risalenti al periodo 2006 – 2010);
- l'inapplicabilità alla fattispecie della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 7 c.c. .
Nel merito, il convenuto ha rilevato che:
- con riguardo alla operazione di cessione contestata, il diverso corrispettivo stabilito era dovuto alla
Cont circostanza che , cessionaria, si era fatta carico di tutte le attività e di tutti gli oneri concessori ed urbanistici necessari ad ottenere il cambio di destinazione d'uso dei terreni, di cui aveva beneficiato anche la cedente SU;
- in realtà, il contratto non aveva determinato la cessione totale e definitiva del diritto di superfice di tutta l'estensione dei terreni (91,6 ha), ma si era risolto “sostanzialmente ed effettivamente nella concessione della costituzione, temporanea e parcellizzata, del diritto di superfice - per la durata limitata di 20 anni
(rinnovabile per altri 12 anni con aumento del corrispettivo del 50%) - ricadente e limitato solo sulle piccole e circoscritte parti di superfice occorrenti per l'installazione delle torri e delle pale eoliche, stabilite nel numero massimo di 20 (venti), aventi per base delle piazzole, della mi-sura di circa 625 mq
pagina 6 di 18 cadauna, sulle quali montare le torri di sostegno delle pale e dei generatori elettrici. Che in realtà sono state installate n.ro 16 (sedici) torri e pale, per l'occupazione di circa solo un ettaro di terreno (625 mq
x 16 = 10.000 mq) su 91, 6 ha, rimanendo, quindi, la restante superfice di 90,6 ha, di esclusiva e piena proprietà, utilizzo e sfruttamento, della società SU Azienda Agricola s.r.l.”;
- in riferimento alle erogazioni in favore del “socio” (costituenti restituzioni Controparte_1
parziali di più cospicue somme messe a disposizione della Società nel corso degli anni 1994 e 1997), risultanti dai bilanci regolarmente approvati della Società, le stesse non erano mai state contestate dai soci nelle forme consentite dalla legge (ovvero ai sensi dell'art. 2377, 2379 e 2434 bis c.p.c.). CP_1
Parte convenuta ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del richiesto risarcimento e chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.
1.3 Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 16.02.2019, la anch'essa Controparte_2 contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree, con posizione sostanzialmente conforme a quella del convenuto Controparte_1
1.4 Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori, per quanto rileva, hanno eccepito la tardività della costituzione in giudizio dei convenuti e l'intervenuta decadenza degli stessi, ex art. 167, 2° comma,
c.p.c., dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui, in particolare, l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità per decorrenza del termine quinquennale.
Quanto alla eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei soci, gli attori – ferma la presenza in giudizio del socio il quale non aveva esercitato alcun recesso – hanno rilevato Parte_2
come il recesso non avesse dispiegato integralmente i propri effetti, avendo gli stessi avviato il procedimento di liquidazione delle quote ai sensi dell'art. 2473 c.c.
1.5 Con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., il convenuto ha affermato che la CP_1
sua costituzione in giudizio era stata tempestiva poiché effettuata in data 19.01.2019, ovvero venti giorni prima della prima udienza effettiva, tenutasi in data 08.02.2019, a seguito di differimento disposto dal giudice ex art. 168 bis, comma 5 c.p.c., e non invece – come asserito dagli attori – a seguito di un differimento disposto dalla Cancelleria, norma del precedente comma 4.
Parte convenuta ha eccepito, inoltre, l'intervenuta carenza di legittimazione attiva, sia, di , Pt_1
, , ed , poiché il procedimento di liquidazione delle quote si era Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_7 definito, sia, di avendo questi omesso di versare “le somme necessarie per ripianare le Parte_2 perdite di bilancio, a norma di legge, richieste ai soci dall'assemblea straordinaria della . CP_2
1.6 Con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori hanno replicato alle asserzioni del convenuto in punto di carenza di legittimazione attiva, rilevando come in capo a CP_1 Parte_1
pagina 7 di 18 e , permanesse la qualifica di socio, avendo Parte_7 Parte_5 Parte_3 Parte_4
essi espressamente rifiutato la proposta di liquidazione delle quote avanzata dalla amministratrice unica della società ( nelle more del giudizio, nominata amministratrice della e Controparte_3 CP_2
come il socio avesse sottoscritto e versato nella misura minima di legge la propria quota Parte_2
del deliberato aumento di capitale (pur avendo proposto impugnazione avverso la delibera di ricostituzione del capitale).
1.7 Istruita con soli documenti, la causa viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via pregiudiziale al rito, occorre esaminare l'eccezione sul sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli attori formulata dall'amministratore e dalla società, per avere questi – nella tesi dei convenuti
– perso, nelle more del processo, la qualità di soci della società Controparte_2
A tal fine, è opportuno evidenziare che l'azione di responsabilità all'esame del Collegio, è stata proposta dai soci di minoranza della ai sensi dell'art. 2476 co 3 c.c., quali sostituti processuali della CP_2
società (che di conseguenza, nel presente processo, ha assunto la posizione di litisconsorte necessario, cfr. Cassazione 10936/2016), rispetto al danno dalla stessa subito in conseguenza degli atti di mala gestio imputati all'ex amministratore.
2.1 Pacifico che, ai fini della proposizione dell'azione, la qualità di socio debba essere posseduta dall'attore al momento della proposizione della domanda, deve ritenersi che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione, detta qualità debba essere conservata sino al momento della decisione.
L'art. 2476 co 3 c.c. – nello stabilire che “l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio...” – attribuisce al “socio” una speciale legittimazione a far valere un diritto risarcitorio che “appartiene” alla società (come dimostrato, sia, dal fatto che il socio chiede una condanna al risarcimento del danno in favore della società alla quale partecipa, sia, dal fatto che è la sola società che può transigere o rinunciare, a talune condizioni, alla domanda così proposta).
Se, dunque, è lo status di socio che giustifica tale speciale legittimazione, essendo ad esso che è riconnesso l'interesse alla tutela del patrimonio sociale leso, deve coerentemente concludersi che la qualità di socio, in capo a chi agisce, deve permanere per tutto il processo, sino alla sentenza (cfr., nel medesimo senso, Tribunale di Roma 29.09.2017, nonché Tribunale di Milano 10.10.2019).
La conseguenza è che la perdita dello status di socio, nelle more del processo, comporta la sopravvenuta improcedibilità della domanda.
2.2 Nel caso di specie, nelle more del giudizio, , , , ed (ovvero Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_7
cinque dei sei soci di minoranza che l'avevano introdotta), hanno effettivamente esercitato il diritto di recesso dalla società ed hanno poi, contestato la liquidazione dalla stessa proposta, instaurando pagina 8 di 18 procedimento arbitrale per ottenere la liquidazione spettante (procedimento di liquidazione ancora in corso). E tuttavia, secondo l'orientamento interpretativo seguito (costantemente) da questo Tribunale, il recesso, di per sé, non è sufficiente a far venir meno la qualità di socio.
Sul punto, può essere richiamato quanto già affermato da questo Tribunale con ordinanza dell'11.2.2019
(cfr. Tribunale di Cagliari, ordinanza collegiale dell'11.2.2019, RG 9004/2019, Pres. est. : Per_2
“...sotto tale profilo il tribunale, consapevole del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito (si pongano a confronto le pronunzie, da un lato, del Trib. Roma, ordinanze del 3/08/2016 e 25.1.2017, Trib.
Catanzaro del 26.2.2014 e, dall'altro, del Trib. Milano sentenza del 4.5.2017 ed ivi i richiami a Corte
d'Appello Milano 21.4.2007, all'obiter contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n.5548 del 2004, estensore RF;
del Tribunale di Pavia 5.8.2008) reputa di mantenere ferma la propria adesione (cfr.
Sentenza resa da questo tribunale in composizione collegiale in data 24.9.2015 nella causa iscritta al RG.
n.6024 del 2012 contro ed implicitamente anche Ordinanza del 13.7.2016 resa nel Pt_8 CP_10 reclamo iscritto al Rg n.4607 del 2016 Milestone Italia SR contro ) all'orientamento secondo Controparte_11
il quale la qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere
espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato
come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso
del socio non è idonea a far venir meno l'interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota”.
Il suddetto orientamento interpretativo è costantemente seguito dalla giurisprudenza del Tribunale di
Milano che in argomento ha anche precisato che “la dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale” (cfr. ordinanza Tribunale di Milano 29 settembre 2020 est.
Simonetti).
L'eccezione pregiudiziale è dunque infondata.
2.3 Inoltre, anche volendo ritenere un difetto sopravvenuto di legittimazione attiva in capo ai soci su indicati, la domanda resterebbe ammissibile e pienamente procedibile, in quanto incardinata e coltivata anche da che tuttora risulta socio della come (incidentalmente) accertato dal Parte_2 CP_2
pagina 9 di 18 Tribunale di Roma con ordinanza del 25.10.2019 (cfr. doc. 35 allegato alla memoria del 26.2.2020 di parte attrice).
Secondo le tesi delle parti convenute, neppure in realtà, sarebbe legittimato Parte_2
autonomamente a proporre l'azione risarcitoria in questione, essendo a tal fine necessario detenere una quota di capitale sociale, quantomeno pari al 10%, che non possiede. Detta tesi non può Parte_2
essere seguita, in virtù del chiaro tenore letterale dell'art. 2476 c.c. sopra richiamato, il quale attribuisce la legittimazione a ciascun socio, a prescindere dall'entità della quota posseduta. Ed è appena il caso di aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione, pur affrontando la diversa questione del conflitto di interessi tra amministratore convenuto e società litisconsorte necessario, nell'inquadrare la fattispecie di cui all'art. 2476 co 3 c.c., ha inteso sottolineare che la legittimazione straordinaria del socio, nell'interesse della società, viene riconosciuta, a differenza che nell'ipotesi di società per azioni, “indipendentemente dalla quota di capitale posseduto” (cfr. Cassazione 10936/2016, pag.5).
3. In via preliminare, occorre poi affrontare l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_1
e dalla società in relazione alla domanda proposta.
[...]
L'eccezione è, in primo luogo, inammissibile, essendo preclusa ai convenuti, stante la loro tardiva costituzione in giudizio;
ed, in secondo luogo, risulta comunque infondata, in virtù della sospensione del termine di prescrizione stabilita dall'art. 2941 n.7 c.c. in favore delle persone giuridiche, per le azioni di responsabilità contro gli amministratori.
3.1 Sotto il primo profilo, occorre rammentare che l'art. 166 c.p.c., vigente ratione temporis, prevedeva che la costituzione del convenuto dovesse avvenire almeno venti giorni (dieci giorni nel caso di termini abbreviati) prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione ovvero dell'udienza differita a norma dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c.. Il rispetto del suddetto termine era condizione per poter formulare eccezioni in senso stretto (non rilevabili d'ufficio, quali, pacificamente l'eccezione di prescrizione), domande riconvenzionali e/o chiamate di terzi (art. 167 c.p.c.).
Più in particolare, per quanto qui rileva, l'art. 168 bis c.p.c., vigente ratione temporis, stabiliva, ai commi
3, 4 e 5, che:
“Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
pagina 10 di 18 Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
Ebbene, dallo “storico” del fascicolo telematico di causa, si evince che la causa è stata iscritta a ruolo il
25.7.2018; in data 7.8.2018 il procedimento è stato assegnato al giudice istruttore;
nella medesima data, in assenza di un provvedimento del giudice, l'udienza di prima trattazione, indicata in citazione, è stata differita all'8.2.2019; successivamente, in data 7.11.2018 è stata concessa l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo al procuratore del convenuto.
Il differimento della prima udienza è stato dunque effettuato in assenza di un provvedimento del giudice, dato che, di per sé, evidenzia in maniera inequivocabile che detta differimento è stato disposto d'ufficio dalla Cancelleria ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. (quanto lamentato dal convenuto CP_1 in relazione alla presenza di un differimento effettuato dal giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., risulta dunque palesemente smentito dal mero esame del fascicolo e del suo “storico”).
Posto quanto sopra, gli attori hanno citato il convenuto e la società a CP_1 CP_2
comparire all'udienza del 14.12.2018, di conseguenza, onde evitare di incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167, 2° comma c.p.c. (vecchia formulazione), i convenuti avrebbero dovuto costituirsi in giudizio entro e non oltre la data del 23.11.2018. Detto termine non è stato rispettato, né dal convenuto CP_1
(che si è costituito solo in data 19.1.2019), né dalla (che si è costituita in giudizio in data
[...] CP_2
18.2.2019). L'eccezione di prescrizione formulata risulta pertanto inammissibile, essendo i convenuti costituitisi tardivamente in giudizio.
3.2 Il convenuto ha formulato una istanza di rimessione in termini, dolendosi della circostanza CP_1
che sarebbe stato indotto in errore dal differimento effettuato dalla Cancelleria ben oltre il termine stabilito dall'art. 168 co 4 c.p.c.; ciò, nella sua prospettazione, avrebbe generato la convinzione di un differimento effettuato dall'istruttore ai sensi del comma 5.
Sul punto, può rilevarsi che la necessità di differire la prima udienza indicata in citazione è stata l'oggetto di una prassi diffusa e frequente, con preciso onere delle parti (alla luce delle preclusioni riconnesse al rispetto del termine stabilito dall'art. 167 c.p.c.) di verificare se il rinvio d'udienza fosse stato disposto ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c. (come visto, non rilevante ai fini del decorso del termine a ritroso, che in questo caso rimaneva collegato alla data d'udienza fissata in citazione) oppure ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. (direttamente rilevante ex art. 167 c.p.c.).
Nel caso di specie, come già rilevato, dal mero esame dello storico del fascicolo ben poteva evincersi che il differimento dell'udienza era stato disposto in assenza di un provvedimento giudiziale, dunque alcun dubbio poteva sussistere sulla data stabilita per la costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c.; di pagina 11 di 18 conseguenza, tutte le doglianze del convenuto volte alla allegazione di un errore scusabile (a sostegno della istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.), risultano infondate.
3.3 L'eccezione di prescrizione sarebbe comunque nel merito infondata.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, per quanto i fatti imputati all'ex amministratore siano nel tempo assai risalenti, l'art. 2941 n.7 stabilisce che: “La prescrizione rimane sospesa: …7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
…”.
La regola trova applicazione tanto nei confronti degli amministratori, quanto nei confronti dei liquidatori
(cfr. Trib. Milano sent. n. 4321/15 del 7.4.2015). E, come osservato nell'interesse degli attori, la causa di sospensione trova applicazione anche in caso di successione, senza soluzione di continuità, della stessa persona nella carica di amministratore/liquidatore, dovendosi condividere quella giurisprudenza di merito che ha evidenziato che: “La permanenza in carica senza soluzione di continuità della medesima persona fisica, prima in qualità di amministratore e poi di liquidatore della società, giustifica la sospen- sione della prescrizione fino alla cessazione dell'ultima carica. Ciò, per l'evidente motivo che, essendo il liquidatore legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori precedenti, la riunione in capo al medesimo soggetto della duplice qualità di attore e convenuto nell'ipotetica azione di responsabilità, rende senz'altro configurabile la ratio delle sospensione delle prescrizione (Trib.
Napoli, 18.06.2012).
Nel caso di specie, l'ex amministratore ha rivestito il ruolo di amministratore Controparte_1 unico della società sin dall'inizio degli anni 2000, per poi essere nominato suo liquidatore in data
15.5.2010, cessando da tale carica in data 23.2.2018; sino a tale data, pertanto il termine di prescrizione risultava sospeso, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
4. Venendo al merito delle domande, gli attori hanno formulato due addebiti all'ex amministratore convenuto: 1) il primo è relativo alla operazione compiuta dalla società controllata SU con la società nel maggio del 2003, sull'assunto che tale operazione sia stata posta in essere CP_6 dall'amministratore, in conflitto di interesse ed in danno della società 2) il secondo riguarda CP_2
invece sistematici finanziamenti concessi, a titolo gratuito, dalla società all'ex amministratore
(finanziamenti che dunque il convenuto avrebbe concesso a se stesso), in assenza di una delibera assembleare, senza che i soci fossero stati resi edotti di tali finanziamenti ed in presenza di una esposizione debitoria della società; tali finanziamenti avrebbero generato un credito della società pari ad
Euro 388.582,69 nei confronti dell'ex amministratore, che non si sarebbe poi mai attivato per un suo recupero, con conseguente prescrizione del diritto e danno al patrimonio sociale.
4.1 Quanto al primo addebito, è incontestato ed è ampiamente documentato che, in data 23.5.2003, con atto a rogito notaio rep./racc. 1452/866, il dott. (all'epoca Persona_1 CP_1
pagina 12 di 18 amministratore della , in qualità di amministratore unico della SU Azienda Agricola CP_2
s.r.l. (società controllata al 90% dalla , aveva ceduto alla (società riferibile alla figlia CP_2 CP_6
del predetto amministratore, il diritto di superficie su un'area di circa mq. 915.983 in Controparte_3
zona D1 e D2, ricadente in parte in e parte in Comune di Uta, al fine di adibirla Controparte_12 all'installazione e successiva gestione di un complesso di generatori eolici, per il corrispettivo di Euro Cont 800.000,00. In pari data e nanti il medesimo notaio rogante (con atto rep./racc. 1454/867), la società aveva ritrasferito detto diritto di superficie ad una altra società, la (oggi Controparte_7 [...]
, pattuendo il maggiore corrispettivo di Euro 3.000.000,00. Controparte_8
Cont Gli attori assumono che l'atto di cessione alla sia stato posto in essere dall'amministratore “in conflitto di interesse”, con grave nocumento per la società controllante, quantificabile nel mancato guadagno della controllata ammontante ad Euro 2.200.000,00 – ovvero il mancato guadagno derivante dal successivo identico contratto stipulato dalla cessionaria in favore di CP_6 Controparte_7
[...
Nella prospettazione degli attori, l'unica ragione che avrebbe determinato l'amministratore della
Cont SU a cedere a “soli” 800.000,00 euro il diritto di superficie alla sarebbe stato costituito dalla volontà di avvantaggiare detta società, amministrata dalla figlia, che nella stessa data, in un momento immediatamente successivo, aveva potuto incassare ben 2.200.000 euro in più, cedendo il medesimo diritto ad una ulteriore società.
Si noti che, nella allegazione degli attori, per quanto implicitamente, è ricompresa l'affermazione che
Cont l'amministratore fosse a piena conoscenza della circostanza che la avrebbe successivamente ritrasferito i diritti acquistati ad una società terza, per un corrispettivo notevolmente superiore. E tale dato
– confermato dalla pressoché contestuale stipulazione dei due contratti e dalla stretta vicinanza parentale Cont degli amministratori delle due società coinvolte (SU e ) – non è neppure posto in discussione nelle difese del convenuto che, come brevemente si osserverà, si incentrano su tutt'altri profili. Deve dunque concludersi che il convenuto avesse piena contezza del mancato guadagno (per la SU) che le due operazioni di cessione, viste congiuntamente, avrebbe determinato.
Cont Posto quanto sopra, deve evidenziarsi che il contratto concluso dalla SU con la risulta
Cont identico a quello concluso tra la e la , l'unica sostanziale differenza è costituita Parte_9
dal corrispettivo. E deve conseguentemente ritenersi che, sul piano economico, l'operazione di cessione
Cont perfezionata dalla SU in favore della sia stata palesemente irragionevole e gravemente dannosa per il patrimonio sociale della controllata e, conseguentemente, per il valore della partecipazione detenuta (all'epoca dei fatti) dalla CP_2
pagina 13 di 18 Ciò posto, a prescindere dalla questione se l'amministratore volesse dolosamente avvantaggiare la società terza amministrata dalla figlia, oppure se nella operazione sopra descritta fosse riscontrabile un vero e proprio conflitto di interesse (art. 2475 ter c.c.), non v'è dubbio che, stante la natura fiduciaria del mandato che lo legava alla collettività dei soci, l'amministratore avrebbe dovuto, ispirando la propria gestione al solo interesse sociale ed in applicazione di elementari doveri di buona fede, rendere edotti i soci della dell'operazione che la controllata si accingeva a compiere (di cui, all'evidenza, CP_2
aveva piena contezza) ed assumere tutte le opportune iniziative per scongiurare il mancato guadagno ed il depauperamento patrimoniale della controllata, evitando il potenziale riflesso di danno per la controllante.
Quanto sopra [anche in disparte la “qualificazione” attorea dell'addebito mosso all'amministratore – che non può essere quello di aver autorizzato l'operazione, posto che l'amministratore della controllata non aveva bisogno di alcuna autorizzazione a stipulare un contratto riguardante un immobile di proprietà della società amministrata], appare sufficiente ad evidenziare la condotta di mala gestio imputata a
(i cui termini fattuali risultano nitidamente allegati sin dalla citazione). Controparte_1
Nelle suddette considerazioni resta assorbita l'infondatezza delle difese delle parti convenute, le quali, al fine di offrire una ragionevole spiegazione alla incomprensibile divaricazione del corrispettivo contrattualmente stabilito nei due contratti, risultano tutte volte a valorizzare ed enfatizzare una differenza di obblighi assunta dalla prima cessionaria (la , rispetto alla seconda (la CP_6 [...]
oggi , che risulta radicalmente smentita dalla mera lettura dei Controparte_7 Controparte_8
contratti.
Al fine di decidere, risulta tuttavia dirimente evidenziare quanto segue.
Il danno patito dalla controllante ( dalla suddetta operazione, non può che essere costituito Controparte_2
dal depauperamento della partecipazione sociale dalla stessa detenuta nella controllata (SU
Azienda Agricola s.r.l.); per determinare e quantificare detto danno, sarebbe dunque necessario procedere ad una stima oggettiva del valore della società partecipata, al momento in cui l'operazione stigmatizzata
è stata realizzata, ovvero al maggio del 2003: soltanto determinando il valore della controllata al momento dell'operazione, sarebbe possibile procedere alla individuazione del valore della quota detenuta dalla e conseguentemente individuare l'incidenza effettiva che, su tale valore, ha avuto il CP_2
mancato guadagno patito dalla controllata in conseguenza dell'atto di mala gestio.
E tuttavia, in atti, non si rinviene alcun documento attinente detta società, terza rispetto al giudizio, ragion per cui risulta impossibile procedere in tal senso: una consulenza tecnica, disposta al fine di individuare il suddetto danno, assumerebbe, all'evidenza, un carattere esplorativo e sarebbe comunque inutile, posto che la consulenza non potrebbe svilupparsi su alcuna, concludente, documentazione (e si noti peraltro pagina 14 di 18 che, ignoto il valore della SU nel 2003, non può neppure escludersi che il valore della società fosse nullo, con conseguente valore nullo anche delle sue partecipazioni ed assoluta assenza di danno per la controllante).
La prospettazione attorea sulla quantificazione del danno non può quindi essere seguita: gli attori stimano il danno patito dalla controllante nel mancato guadagno di Euro 2.200.000 sofferto dalla controllata, all'esito della seconda cessione, ma tale danno, che rappresenta un danno diretto al patrimonio sociale della controllata, non è, in assenza della benché minima notizia sull'effettivo valore della controllata, direttamente traslabile sul patrimonio della controllante.
4.2 Il secondo addebito mosso all'ex amministratore riguarda gli ingenti prestiti che l'amministratore avrebbe erogato a sé stesso per un ammontare di Euro 388.582,69, dal 15.2.2006 al 21.09.2009, in assenza di una delibera dell'assemblea, in conflitto di interesse, in presenza di una esposizione debitoria con il Fisco e senza poi attivarsi nell'interesse della società per interrompere la prescrizione dell'azione di restituzione.
In punto di diritto, può osservarsi che la responsabilità degli amministratori verso la società per violazione dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto è pacificamente considerata un'ipotesi di responsabilità contrattuale, ad essa si applica quindi l'art. 1218 c.c.. Di conseguenza, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità per inadempimento, è l'attore danneggiato (nella presente sede, i soci, quali sostituti processuali della società danneggiata) che deve allegare l'inadempimento dell'amministratore e deve provare l'esistenza di un danno concreto, oltre al nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno;
a fronte di ciò, incombe invece sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi sugli stessi gravanti, nell'interesse della società.
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato che, nel periodo in cui rivestiva Controparte_1 la carica di amministratore, questi ha erogato a “se stesso” una serie di finanziamenti “a titolo gratuito”, in assenza di una delibera assembleare che a ciò lo autorizzasse, in presenza di una esposizione debitoria della società e lasciando poi che il diritto di credito della società si prescrivesse, senza mai attivarsi, in veste di amministratore, al recupero del suddetto ingente credito, con conseguente danno per la stessa società, quantificabile nell'ammontare dei finanziamenti stessi.
L'allegazione appare nitida nell'imputare una mala gestio all'amministratore, consistente nell'aver violato i doveri di diligenza e lealtà nei confronti della società, con operazioni realizzate in conclamato conflitto di interesse ed in danno al patrimonio sociale.
A fronte di ciò, la difesa dell'amministratore appare del tutto evanescente. assume, in primo luogo, che tali finanziamenti costituirebbero una restituzione Controparte_1 di quanto dallo stesso erogato in favore della società, negli anni 90, ove avrebbe versato in favore della pagina 15 di 18 svariati miliardi di lire;
tale difesa non appare suffragata dalla documentazione prodotta (i CP_2 documenti prodotti dal convenuto non appaiono affatto dirimenti, essendo, sul punto, del tutto confusi, cfr. doc. 10 di parte convenuta, memoria ex art. 183 co 6 n.2), nonché smentiti dallo stesso tenore delle schede contabili della società, ove tali erogazioni vengono espressamente indicate quali “finanziamenti infruttiferi” in favore del convenuto.
In secondo luogo, secondo la tesi dell'ex amministratore, i soci non potrebbero più dolersi di tale condotta, avendo prestatovi acquiescenza, con l'approvazione dei bilanci sociali negli esercizi corrispondenti ai medesimi finanziamenti;
anche tale difesa risulta infondata, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 2476 ult. co, il quale stabilisce espressamente che: “L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”.
Ciò posto, costituiscono circostanze non contestate sia che la società abbia erogato all'ex amministratore convenuto detti importi, sia che detto amministratore (che rivestiva la qualità di amministratore unico) non si sia attivato per recuperare il credito della società.
Deve dunque concludersi che abbia cagionato un danno alla società, in Controparte_1 conseguenza della mala gestio, sopra evidenziata, consistita nel concedere finanziamenti a titolo gratuito a se stesso, in una situazione di conflitto di interessi e lasciando che poi il credito cadesse in prescrizione, con conseguente danno al patrimonio sociale dell'ente.
Quanto alla quantificazione del danno, gli attori hanno determinato il danno, sulla base dei documenti sociali prodotti, nel complessivo ammontare dei finanziamenti in questione, pari ad Euro 388.582,69, cui sono stati aggiunti Euro 65.352,48 per la mancata percezione degli interessi (calcolati al tasso legale) sulle somme corrisposte.
Tale quantificazione, neppure specificamente contestata dai convenuti, appare corretta e viene recepita dal Tribunale. deve pertanto essere condannato a risarcire il danno subito da Controparte_1
che viene quantificato in Euro 453.935,17 (oltre interessi legali dalla data della domanda CP_2 al saldo).
Pare opportuno evidenziare che, per la suddetta voce risarcitoria, gli attori hanno mostrato di quantificare la domanda nella somma indicata che, come già evidenziato, risulta confortata da un prospetto di calcolo analitico;
dunque, il riferimento delle conclusioni alla rivalutazione monetaria (ovvero l'inciso: “...oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo”) appare una mera “formula di stile”, essendo la pretesa risarcitoria già puntualmente quantificata con il riferimento al computo dei soli interessi.
pagina 16 di 18 4.3 Non risulta infine fondata la pretesa risarcitoria riguardante l'asserito incremento della esposizione debitoria della società verso l'Erario, che risulterebbe pari ad Euro 365.276,31.
In proposito, si deve ribadire, come già sopra evidenziato, che la responsabilità civile degli amministratori è circoscritta ai soli danni che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata alla attività dell'amministratore e che è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno (cfr. sentenza 19323/2016 del 17.10.2016).
Nel caso di specie, diviene dunque dirimente evidenziare che risulta indimostrato il nesso causale tra la mancata restituzione dei finanziamenti e l'indicato incremento della esposizione debitoria della società nei confronti del fisco, affermato in modo oltre modo generico, senza che si abbia neppure contezza della effettiva esposizione debitoria della società con l'Erario, al tempo dei finanziamenti in questione.
***
Ogni altra questione risulta assorbita.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere alla società a titolo di risarcimento del danno per gli atti di Controparte_2 mala gestio compiuti quale amministratore della società dal 15.2.2006 al 21.09.2009, la somma di Euro
453.935,17 (oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo).
Le spese seguono la soccombenza e (previa maggiorazione del 20% ex art. 4 co 2 del d.m. 55/2014) stante l'esito del giudizio, che ha visto un accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto al petitum delle conclusioni, devono essere compensate nella misura di 1/3. deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dai soci Controparte_1 attori che vengono liquidate – sulla base dei parametri medi stabiliti dal d.m. 55/2014, per le cause ricomprese tra Euro 2.000.001,00 ed Euro 4.000.000,00, applicata l'indicata compensazione – in Euro
39.468,80 oltre spese generali ed accessori. Parimenti, la società deve essere condannata Controparte_2 alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, che vengono liquidate nella medesima somma di Euro
39.468,80 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone: condanna (c.f. ) a corrispondere alla società Controparte_1 CodiceFiscale_7
(C.F e P. IV ), a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro Controparte_2 P.IVA_1
453.935,17 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna (c.f. ) alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CodiceFiscale_7
sostenute da (c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 17 di 18 (c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ) ed (c.f. , che vengono liquidate in C.F._5 Parte_4 C.F._6
Euro 39.468,80 oltre spese generali ed accessori;
condanna la società (C.F e P. IV alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 P.IVA_1
da (c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) ed (c.f. , che vengono liquidate in Euro C.F._5 Parte_4 C.F._6
39.468,80 oltre spese generali ed accessori.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Bruno Malagoli dott. Gaetano Savona
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6726/2018 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carloforte, (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
domiciliato, (c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3
residente, (c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_4 C.F._4
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_5 C.F._5 Pt_4
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, tutti rappresentati e
[...] C.F._6
difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Dionigi Scano e Daniel Porcu, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cagliari, al viale Trento n. 86, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
DOTT. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_7
18.11.1943, residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulio
Steri, in forza di procura speciale alle liti alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data
02.03.2023, e dagli Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani, in forza di procura speciale alle liti alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 01.09.2023, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei procuratori ( Email_1
pagina 1 di 18 Email_2
CONVENUTO
e contro
C.F e P. IV , con sede in Roma, alla Piazza Buenos Aires n. 5, in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig.ra nata a [...] il 5 Controparte_3
luglio 1976 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cocco Ortu ed C.F._8
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Pontano Gioviano n. 3, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 02.03.2023
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- nel merito, accertare gli inadempimenti del dott. alle obbligazioni su di esso CP_1 incombenti in qualità amministratore unico e liquidatore della indicati nell'espositiva CP_2 dell'atto di citazione e, conseguentemente,
- sempre nel merito, condannare il dott. a risarcire alla società in persona CP_1 CP_2
del rappresentante pro tempore, tutti i danni subiti a seguito degli inadempimenti di cui sopra, quantificabili in complessivi € 3.019.211,48 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento;
- in via subordinata istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre CTU al fine di quantificare l'esatto ammontare dei danni patrimoniali cagionati alla società dal convenuto, tanto in relazione alla fraudolenta operazione di cessione del diritto di superficie delle aree (con destinazione insediamenti produttivi) di proprietà della società controllata PA SR (descritta al § 2.1 dell'atto di citazione), quanto in relazione ai finanziamenti effettuati dalla a sé stesso (descritti al § 2.2.dell'atto di CP_2 citazione).”
Nell'interesse del convenuto : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari – Sezione Specializzata in materia di impresa:
A) Rigettare tutte le domande di parte attrice, avanzate nei confronti del convenuto dott. CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per insussistenza dei relativi presupposti normativi, per
[...]
difetto di prova e per le ragioni e i motivi tutti esposti nei propri atti difensivi;
B) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei soci della come eccepita Controparte_2
e dedotta al paragrafo A) della parte “in diritto” dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi;
pagina 2 di 18 C) Accertare e dichiarare le intervenute prescrizioni delle azioni, domande tutte e diritti di credito, dedotti/e dagli attori, come eccepite e dedotte al paragrafo B) della parte “in diritto” dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi;
D) Conseguentemente accertare e dichiarare l'assoluta estraneità e la non responsabilità del convenuto dott. per le asserite, ma insussistenti condotte inadempienti, asseritamente qualificate CP_1
illegittime e dannose, nella prospettazione degli attori, e che nessun danno è stato causato alla CP_2
e/o alla SU Azienda Agricola s.r.l.;
[...]
E) Condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., avendo questi agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e comunque senza la normale prudenza, liquidando eventualmente i danni anche d'ufficio:
F) Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Nell'interesse della convenuta Controparte_2
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ex adverso proposte e comunque rigettarle per intervenuta decadenza delle stesse e\o prescrizione dei diritti dedotti.
2. Vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
ed quali soci di minoranza della (d'ora in poi anche
[...] Parte_5 Parte_4 Controparte_2 solo “la società” o ), hanno convenuto in giudizio ex CP_4 Controparte_1
amministratore e liquidatore della società, al fine di ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2476 co 3
c.c., subito dalla società in conseguenza della sua mala gestio.
Gli addebiti formulati nei confronti dell'ex amministratore sono essenzialmente due:
- il primo riguarda un'operazione compiuta, in veste di amministratore di una società controllata dalla la società SU Azienda Agricola s.r.l. (d'ora in poi “la SU”) – in CP_2 un'epoca in cui il convenuto era amministratore unico di entrambe le società ( e CP_2
SU) – con la quale, cedendo un diritto di superficie per la somma di Euro 800.000,00 ad una società amministrata dalla figlia (diritto poi immediatamente “ritrasferito” dalla società cessionaria, per un corrispettivo ben maggiore, pari ad Euro 3.000.000,00), avrebbe determinato un danno alla controllante di ammontare almeno pari ad Euro 2.200.000,00; CP_2
- il secondo attiene invece a finanziamenti concessi dalla allo stesso amministratore, in CP_2
assenza di delibera assembleare ed in presenza di esposizione debitoria della società, che avrebbero determinato crediti sociali nei confronti del convenuto, per un ammontare di Euro pagina 3 di 18 388.582,69, che si sarebbero poi prescritti in conseguenza dell'inerzia dell'organo amministrativo.
1.1.1 In particolare, per quanto di rilievo ai fini della decisione, gli attori, nell'atto di citazione, hanno esposto, in fatto, che:
- essi erano sono soci di minoranza della;
nel dettaglio: l'ing. Controparte_5 Parte_1
era titolare di una quota di partecipazione al capitale di € 5.034,20 (pari al 14,55%), il dott. Parte_2 aveva una partecipazione di € 1.682,20 (pari al 4,86%), mentre i sig.ri , e Parte_3 Parte_4
avevano ciascuno una partecipazione di € 2.287,00 (pari al 6,61%); Parte_5
- la società, fino alla data del 23.2.2018, era stata amministrata dal socio di maggioranza dott. CP_1
dapprima in qualità di amministratore unico e, successivamente, a seguito della messa in
[...]
liquidazione volontaria della società, in qualità di liquidatore;
- la deteneva una partecipazione di controllo (pari al 90%) nella società SU Azienda CP_2
Agricola s.r.l., proprietaria di un vasto compendio immobiliare di rilevante valore sito nei Comuni di Uta
e Assemini, la cui amministrazione era affidata sempre a Controparte_1
- nel mese di novembre del 2017, gli attori, al fine di valutare la congruità di un'operazione di cessione di partecipazione al capitale sociale della controllata SU, avevano effettuato alcune indagini in relazione alla consistenza patrimoniale di tale società;
- all'esito delle indagini, avevano appreso che, in data 23.5.2003 [con atto a rogito notaio Persona_1
(rep./racc. 1452/866)], il dott. in qualità di amministratore unico della
[...] CP_1
SU, aveva ceduto alla (società riferibile alla figlia del predetto amministratore, sig.ra CP_6
il diritto di superficie su un'area di circa mq. 915.983 in zona D1 e D2, ricadente in Controparte_3 parte in Comune di Assemini e parte in Comune di Uta, al fine di adibirla all'installazione e successiva gestione di un complesso di generatori eolici, per il corrispettivo di Euro 800.000,00;
Cont
- in pari data ed innanzi al medesimo notaio rogante (con atto rep./racc. 1454/867), la società aveva ritrasferito detto diritto di superficie a società terza, la (oggi Controparte_7 [...]
, pattuendo il maggiore corrispettivo di Euro 3.000.000,00; Controparte_8
- con comunicazione in data 27.12.2017, indirizzata al dott. e alla figlia CP_1 Controparte_3 nonché alle società dai medesimi rappresentate e coinvolte nell'operazione di cessione del diritto di superficie di cui sopra, i soci avevano contestato la legittimità della stessa, invitando i responsabili a risarcire l'ingente danno provocato alla SU;
- con comunicazione in data 17.1.2018, i soci e avevano manifestato la volontà di Pt_1 Parte_2
esercitare il diritto di controllo, ex art. 2476 co. 2 c.c., della società e della sua controllata CP_2
SU; pagina 4 di 18 - la richiesta era stata evasa solo in parte dal dott. con la trasmissione via pec di alcuni CP_1
documenti relativi alle società sottoposte a controllo (bilanci, libro giornale e schede contabili);
- i soci e erano quindi ricorsi al Tribunale ottenendo, con provvedimento inaudita Pt_1 Parte_2
altera parte in data 1.3.2018, di poter consultare ed estrarre copia della documentazione della CP_2
- dalla documentazione a disposizione, con l'ausilio di un consulente, i soci avevano quindi potuto appurare che, nel periodo in cui il dott. aveva rivestito la carica di Amministratore e CP_1
Liquidatore della questi aveva posto in essere sistematici prelievi di danaro, senza alcuna CP_2
giustificazione ed a proprio esclusivo beneficio, per l'importo di Euro 388.582,69.
1.1.2 Gli attori hanno quindi spiegato che:
- l'ex amministratore/liquidatore della Vinalcool dott. Amsicora Capra era responsabile per il danno cagionato al patrimonio della società “per aver autorizzato (partecipando, per altro, attivamente in qualità di amministratore della controllata al suo compimento) l'operazione descritta ai §§ 1.5 e 1.6 che precedono. Operazione, in tutta evidenza illecita/illegittima, in quanto posta in essere in palese conflitto
d'interessi e finalizzata ad avvantaggiare la (società appartenete ed amministrata dalla di lui CP_6 figlia )”; Controparte_3
- che “il danno patrimoniale subito dalla controllata” aveva “determinato un danno riflesso al patrimonio della controllante di pari importo € 2.200.000,00 (corrispondente al decremento CP_2
di valore della partecipazione detenuta dalla al capitale sociale della PA SR), danno di cui CP_2
si domanda ristoro con il presente giudizio al dott. nella sua qualità di ex CP_1
amministratore/liquidatore della . CP_2
Inoltre, l'ex amministratore/liquidatore era altresì responsabile dei danni arrecati al patrimonio della per gli ingenti prestiti (ascendenti a complessivi € 388.582,69) che lo stesso aveva erogato a CP_2
se stesso durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore della evidenziando CP_2
in proposito che:
- l'amministratore non aveva mai richiesto ai soci e/o all'assemblea alcuna autorizzazione all'erogazione a suo favore di finanziamenti da parte della società;
- i finanziamenti risultavano essere stati elargiti a titolo gratuito, senza la pattuizione di alcun interesse a remunerazione del sacrificio patrimoniale sopportato dalla società a fronte del prestito erogato;
- essi erano stati erogati in presenza di una forte esposizione debitoria della società verso l'erario; e ciò aveva determinato un incremento esponenziale dei debiti erariali;
- infine, l'ex amministratore/liquidatore, fintanto che era rimasto in carica, aveva dolosamente o comunque in modo gravemente colposo, non solo ritardato la restituzione di detti finanziamenti, ma pagina 5 di 18 soprattutto aveva omesso di porre in essere ogni opportuna iniziativa atta ad impedire la prescrizione del diritto della ad ottenerne la restituzione. CP_2
Tale ulteriore condotta aveva cagionato alla società un danno patrimoniale quantificabile in CP_2 almeno € 453.935,17, di cui € 388.582,69, pari all'importo complessivo dei finanziamenti erogati dall'ex amministratore/liquidatore a se stesso, il cui diritto alla restituzione era stato da quest'ultimo dolosamente e/o negligentemente lasciato estinguere, € 65.352,48 per la mancata percezione degli interessi (calcolati al tasso legale) sulle cospicue somme corrisposte a titolo di finanziamento (doc. 14); oltre alla somma di
€ 365.276,31, per l'incremento dell'esposizione debitoria della società verso l'erario.
1.1.3 Gli attori hanno quindi instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna dell'ex amministratore e liquidatore della a reintegrare il patrimonio della società per i danni dal CP_2
medesimo cagionati in conseguenza del compimento degli atti di mala gestio sopra indicati.
1.2 Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 19.01.2019, eccependo CP_1
preliminarmente:
- la carenza di legittimazione attiva sopravvenuta dei soci , , e Pt_4 CP_9 Pt_3 Pt_6 Pt_1
in quanto gli stessi, con comunicazioni in date 7-9.08.2018, avevano manifestato la volontà di
[...]
voler recedere dalla nonché, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva di tutti i soci con CP_2
riferimento alla vicenda della cessione, poiché le condotte contestate afferivano atti di gestione della controllata di cui gli attori non detenevano alcuna partecipazione;
- la prescrizione dell'azione sociale di risarcimento danni, con riguardo sia alla operazione di cessione del diritto di superficie (occorsa nel 2003), sia alla pretesa erogazione di prestiti in favore dell'amministratore (risalenti al periodo 2006 – 2010);
- l'inapplicabilità alla fattispecie della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 7 c.c. .
Nel merito, il convenuto ha rilevato che:
- con riguardo alla operazione di cessione contestata, il diverso corrispettivo stabilito era dovuto alla
Cont circostanza che , cessionaria, si era fatta carico di tutte le attività e di tutti gli oneri concessori ed urbanistici necessari ad ottenere il cambio di destinazione d'uso dei terreni, di cui aveva beneficiato anche la cedente SU;
- in realtà, il contratto non aveva determinato la cessione totale e definitiva del diritto di superfice di tutta l'estensione dei terreni (91,6 ha), ma si era risolto “sostanzialmente ed effettivamente nella concessione della costituzione, temporanea e parcellizzata, del diritto di superfice - per la durata limitata di 20 anni
(rinnovabile per altri 12 anni con aumento del corrispettivo del 50%) - ricadente e limitato solo sulle piccole e circoscritte parti di superfice occorrenti per l'installazione delle torri e delle pale eoliche, stabilite nel numero massimo di 20 (venti), aventi per base delle piazzole, della mi-sura di circa 625 mq
pagina 6 di 18 cadauna, sulle quali montare le torri di sostegno delle pale e dei generatori elettrici. Che in realtà sono state installate n.ro 16 (sedici) torri e pale, per l'occupazione di circa solo un ettaro di terreno (625 mq
x 16 = 10.000 mq) su 91, 6 ha, rimanendo, quindi, la restante superfice di 90,6 ha, di esclusiva e piena proprietà, utilizzo e sfruttamento, della società SU Azienda Agricola s.r.l.”;
- in riferimento alle erogazioni in favore del “socio” (costituenti restituzioni Controparte_1
parziali di più cospicue somme messe a disposizione della Società nel corso degli anni 1994 e 1997), risultanti dai bilanci regolarmente approvati della Società, le stesse non erano mai state contestate dai soci nelle forme consentite dalla legge (ovvero ai sensi dell'art. 2377, 2379 e 2434 bis c.p.c.). CP_1
Parte convenuta ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del richiesto risarcimento e chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.
1.3 Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 16.02.2019, la anch'essa Controparte_2 contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree, con posizione sostanzialmente conforme a quella del convenuto Controparte_1
1.4 Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori, per quanto rileva, hanno eccepito la tardività della costituzione in giudizio dei convenuti e l'intervenuta decadenza degli stessi, ex art. 167, 2° comma,
c.p.c., dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui, in particolare, l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità per decorrenza del termine quinquennale.
Quanto alla eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei soci, gli attori – ferma la presenza in giudizio del socio il quale non aveva esercitato alcun recesso – hanno rilevato Parte_2
come il recesso non avesse dispiegato integralmente i propri effetti, avendo gli stessi avviato il procedimento di liquidazione delle quote ai sensi dell'art. 2473 c.c.
1.5 Con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., il convenuto ha affermato che la CP_1
sua costituzione in giudizio era stata tempestiva poiché effettuata in data 19.01.2019, ovvero venti giorni prima della prima udienza effettiva, tenutasi in data 08.02.2019, a seguito di differimento disposto dal giudice ex art. 168 bis, comma 5 c.p.c., e non invece – come asserito dagli attori – a seguito di un differimento disposto dalla Cancelleria, norma del precedente comma 4.
Parte convenuta ha eccepito, inoltre, l'intervenuta carenza di legittimazione attiva, sia, di , Pt_1
, , ed , poiché il procedimento di liquidazione delle quote si era Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_7 definito, sia, di avendo questi omesso di versare “le somme necessarie per ripianare le Parte_2 perdite di bilancio, a norma di legge, richieste ai soci dall'assemblea straordinaria della . CP_2
1.6 Con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori hanno replicato alle asserzioni del convenuto in punto di carenza di legittimazione attiva, rilevando come in capo a CP_1 Parte_1
pagina 7 di 18 e , permanesse la qualifica di socio, avendo Parte_7 Parte_5 Parte_3 Parte_4
essi espressamente rifiutato la proposta di liquidazione delle quote avanzata dalla amministratrice unica della società ( nelle more del giudizio, nominata amministratrice della e Controparte_3 CP_2
come il socio avesse sottoscritto e versato nella misura minima di legge la propria quota Parte_2
del deliberato aumento di capitale (pur avendo proposto impugnazione avverso la delibera di ricostituzione del capitale).
1.7 Istruita con soli documenti, la causa viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via pregiudiziale al rito, occorre esaminare l'eccezione sul sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli attori formulata dall'amministratore e dalla società, per avere questi – nella tesi dei convenuti
– perso, nelle more del processo, la qualità di soci della società Controparte_2
A tal fine, è opportuno evidenziare che l'azione di responsabilità all'esame del Collegio, è stata proposta dai soci di minoranza della ai sensi dell'art. 2476 co 3 c.c., quali sostituti processuali della CP_2
società (che di conseguenza, nel presente processo, ha assunto la posizione di litisconsorte necessario, cfr. Cassazione 10936/2016), rispetto al danno dalla stessa subito in conseguenza degli atti di mala gestio imputati all'ex amministratore.
2.1 Pacifico che, ai fini della proposizione dell'azione, la qualità di socio debba essere posseduta dall'attore al momento della proposizione della domanda, deve ritenersi che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione, detta qualità debba essere conservata sino al momento della decisione.
L'art. 2476 co 3 c.c. – nello stabilire che “l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio...” – attribuisce al “socio” una speciale legittimazione a far valere un diritto risarcitorio che “appartiene” alla società (come dimostrato, sia, dal fatto che il socio chiede una condanna al risarcimento del danno in favore della società alla quale partecipa, sia, dal fatto che è la sola società che può transigere o rinunciare, a talune condizioni, alla domanda così proposta).
Se, dunque, è lo status di socio che giustifica tale speciale legittimazione, essendo ad esso che è riconnesso l'interesse alla tutela del patrimonio sociale leso, deve coerentemente concludersi che la qualità di socio, in capo a chi agisce, deve permanere per tutto il processo, sino alla sentenza (cfr., nel medesimo senso, Tribunale di Roma 29.09.2017, nonché Tribunale di Milano 10.10.2019).
La conseguenza è che la perdita dello status di socio, nelle more del processo, comporta la sopravvenuta improcedibilità della domanda.
2.2 Nel caso di specie, nelle more del giudizio, , , , ed (ovvero Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_7
cinque dei sei soci di minoranza che l'avevano introdotta), hanno effettivamente esercitato il diritto di recesso dalla società ed hanno poi, contestato la liquidazione dalla stessa proposta, instaurando pagina 8 di 18 procedimento arbitrale per ottenere la liquidazione spettante (procedimento di liquidazione ancora in corso). E tuttavia, secondo l'orientamento interpretativo seguito (costantemente) da questo Tribunale, il recesso, di per sé, non è sufficiente a far venir meno la qualità di socio.
Sul punto, può essere richiamato quanto già affermato da questo Tribunale con ordinanza dell'11.2.2019
(cfr. Tribunale di Cagliari, ordinanza collegiale dell'11.2.2019, RG 9004/2019, Pres. est. : Per_2
“...sotto tale profilo il tribunale, consapevole del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito (si pongano a confronto le pronunzie, da un lato, del Trib. Roma, ordinanze del 3/08/2016 e 25.1.2017, Trib.
Catanzaro del 26.2.2014 e, dall'altro, del Trib. Milano sentenza del 4.5.2017 ed ivi i richiami a Corte
d'Appello Milano 21.4.2007, all'obiter contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n.5548 del 2004, estensore RF;
del Tribunale di Pavia 5.8.2008) reputa di mantenere ferma la propria adesione (cfr.
Sentenza resa da questo tribunale in composizione collegiale in data 24.9.2015 nella causa iscritta al RG.
n.6024 del 2012 contro ed implicitamente anche Ordinanza del 13.7.2016 resa nel Pt_8 CP_10 reclamo iscritto al Rg n.4607 del 2016 Milestone Italia SR contro ) all'orientamento secondo Controparte_11
il quale la qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere
espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato
come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso
del socio non è idonea a far venir meno l'interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota”.
Il suddetto orientamento interpretativo è costantemente seguito dalla giurisprudenza del Tribunale di
Milano che in argomento ha anche precisato che “la dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale” (cfr. ordinanza Tribunale di Milano 29 settembre 2020 est.
Simonetti).
L'eccezione pregiudiziale è dunque infondata.
2.3 Inoltre, anche volendo ritenere un difetto sopravvenuto di legittimazione attiva in capo ai soci su indicati, la domanda resterebbe ammissibile e pienamente procedibile, in quanto incardinata e coltivata anche da che tuttora risulta socio della come (incidentalmente) accertato dal Parte_2 CP_2
pagina 9 di 18 Tribunale di Roma con ordinanza del 25.10.2019 (cfr. doc. 35 allegato alla memoria del 26.2.2020 di parte attrice).
Secondo le tesi delle parti convenute, neppure in realtà, sarebbe legittimato Parte_2
autonomamente a proporre l'azione risarcitoria in questione, essendo a tal fine necessario detenere una quota di capitale sociale, quantomeno pari al 10%, che non possiede. Detta tesi non può Parte_2
essere seguita, in virtù del chiaro tenore letterale dell'art. 2476 c.c. sopra richiamato, il quale attribuisce la legittimazione a ciascun socio, a prescindere dall'entità della quota posseduta. Ed è appena il caso di aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione, pur affrontando la diversa questione del conflitto di interessi tra amministratore convenuto e società litisconsorte necessario, nell'inquadrare la fattispecie di cui all'art. 2476 co 3 c.c., ha inteso sottolineare che la legittimazione straordinaria del socio, nell'interesse della società, viene riconosciuta, a differenza che nell'ipotesi di società per azioni, “indipendentemente dalla quota di capitale posseduto” (cfr. Cassazione 10936/2016, pag.5).
3. In via preliminare, occorre poi affrontare l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_1
e dalla società in relazione alla domanda proposta.
[...]
L'eccezione è, in primo luogo, inammissibile, essendo preclusa ai convenuti, stante la loro tardiva costituzione in giudizio;
ed, in secondo luogo, risulta comunque infondata, in virtù della sospensione del termine di prescrizione stabilita dall'art. 2941 n.7 c.c. in favore delle persone giuridiche, per le azioni di responsabilità contro gli amministratori.
3.1 Sotto il primo profilo, occorre rammentare che l'art. 166 c.p.c., vigente ratione temporis, prevedeva che la costituzione del convenuto dovesse avvenire almeno venti giorni (dieci giorni nel caso di termini abbreviati) prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione ovvero dell'udienza differita a norma dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c.. Il rispetto del suddetto termine era condizione per poter formulare eccezioni in senso stretto (non rilevabili d'ufficio, quali, pacificamente l'eccezione di prescrizione), domande riconvenzionali e/o chiamate di terzi (art. 167 c.p.c.).
Più in particolare, per quanto qui rileva, l'art. 168 bis c.p.c., vigente ratione temporis, stabiliva, ai commi
3, 4 e 5, che:
“Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
pagina 10 di 18 Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
Ebbene, dallo “storico” del fascicolo telematico di causa, si evince che la causa è stata iscritta a ruolo il
25.7.2018; in data 7.8.2018 il procedimento è stato assegnato al giudice istruttore;
nella medesima data, in assenza di un provvedimento del giudice, l'udienza di prima trattazione, indicata in citazione, è stata differita all'8.2.2019; successivamente, in data 7.11.2018 è stata concessa l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo al procuratore del convenuto.
Il differimento della prima udienza è stato dunque effettuato in assenza di un provvedimento del giudice, dato che, di per sé, evidenzia in maniera inequivocabile che detta differimento è stato disposto d'ufficio dalla Cancelleria ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. (quanto lamentato dal convenuto CP_1 in relazione alla presenza di un differimento effettuato dal giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., risulta dunque palesemente smentito dal mero esame del fascicolo e del suo “storico”).
Posto quanto sopra, gli attori hanno citato il convenuto e la società a CP_1 CP_2
comparire all'udienza del 14.12.2018, di conseguenza, onde evitare di incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167, 2° comma c.p.c. (vecchia formulazione), i convenuti avrebbero dovuto costituirsi in giudizio entro e non oltre la data del 23.11.2018. Detto termine non è stato rispettato, né dal convenuto CP_1
(che si è costituito solo in data 19.1.2019), né dalla (che si è costituita in giudizio in data
[...] CP_2
18.2.2019). L'eccezione di prescrizione formulata risulta pertanto inammissibile, essendo i convenuti costituitisi tardivamente in giudizio.
3.2 Il convenuto ha formulato una istanza di rimessione in termini, dolendosi della circostanza CP_1
che sarebbe stato indotto in errore dal differimento effettuato dalla Cancelleria ben oltre il termine stabilito dall'art. 168 co 4 c.p.c.; ciò, nella sua prospettazione, avrebbe generato la convinzione di un differimento effettuato dall'istruttore ai sensi del comma 5.
Sul punto, può rilevarsi che la necessità di differire la prima udienza indicata in citazione è stata l'oggetto di una prassi diffusa e frequente, con preciso onere delle parti (alla luce delle preclusioni riconnesse al rispetto del termine stabilito dall'art. 167 c.p.c.) di verificare se il rinvio d'udienza fosse stato disposto ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c. (come visto, non rilevante ai fini del decorso del termine a ritroso, che in questo caso rimaneva collegato alla data d'udienza fissata in citazione) oppure ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. (direttamente rilevante ex art. 167 c.p.c.).
Nel caso di specie, come già rilevato, dal mero esame dello storico del fascicolo ben poteva evincersi che il differimento dell'udienza era stato disposto in assenza di un provvedimento giudiziale, dunque alcun dubbio poteva sussistere sulla data stabilita per la costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c.; di pagina 11 di 18 conseguenza, tutte le doglianze del convenuto volte alla allegazione di un errore scusabile (a sostegno della istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.), risultano infondate.
3.3 L'eccezione di prescrizione sarebbe comunque nel merito infondata.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, per quanto i fatti imputati all'ex amministratore siano nel tempo assai risalenti, l'art. 2941 n.7 stabilisce che: “La prescrizione rimane sospesa: …7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
…”.
La regola trova applicazione tanto nei confronti degli amministratori, quanto nei confronti dei liquidatori
(cfr. Trib. Milano sent. n. 4321/15 del 7.4.2015). E, come osservato nell'interesse degli attori, la causa di sospensione trova applicazione anche in caso di successione, senza soluzione di continuità, della stessa persona nella carica di amministratore/liquidatore, dovendosi condividere quella giurisprudenza di merito che ha evidenziato che: “La permanenza in carica senza soluzione di continuità della medesima persona fisica, prima in qualità di amministratore e poi di liquidatore della società, giustifica la sospen- sione della prescrizione fino alla cessazione dell'ultima carica. Ciò, per l'evidente motivo che, essendo il liquidatore legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori precedenti, la riunione in capo al medesimo soggetto della duplice qualità di attore e convenuto nell'ipotetica azione di responsabilità, rende senz'altro configurabile la ratio delle sospensione delle prescrizione (Trib.
Napoli, 18.06.2012).
Nel caso di specie, l'ex amministratore ha rivestito il ruolo di amministratore Controparte_1 unico della società sin dall'inizio degli anni 2000, per poi essere nominato suo liquidatore in data
15.5.2010, cessando da tale carica in data 23.2.2018; sino a tale data, pertanto il termine di prescrizione risultava sospeso, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
4. Venendo al merito delle domande, gli attori hanno formulato due addebiti all'ex amministratore convenuto: 1) il primo è relativo alla operazione compiuta dalla società controllata SU con la società nel maggio del 2003, sull'assunto che tale operazione sia stata posta in essere CP_6 dall'amministratore, in conflitto di interesse ed in danno della società 2) il secondo riguarda CP_2
invece sistematici finanziamenti concessi, a titolo gratuito, dalla società all'ex amministratore
(finanziamenti che dunque il convenuto avrebbe concesso a se stesso), in assenza di una delibera assembleare, senza che i soci fossero stati resi edotti di tali finanziamenti ed in presenza di una esposizione debitoria della società; tali finanziamenti avrebbero generato un credito della società pari ad
Euro 388.582,69 nei confronti dell'ex amministratore, che non si sarebbe poi mai attivato per un suo recupero, con conseguente prescrizione del diritto e danno al patrimonio sociale.
4.1 Quanto al primo addebito, è incontestato ed è ampiamente documentato che, in data 23.5.2003, con atto a rogito notaio rep./racc. 1452/866, il dott. (all'epoca Persona_1 CP_1
pagina 12 di 18 amministratore della , in qualità di amministratore unico della SU Azienda Agricola CP_2
s.r.l. (società controllata al 90% dalla , aveva ceduto alla (società riferibile alla figlia CP_2 CP_6
del predetto amministratore, il diritto di superficie su un'area di circa mq. 915.983 in Controparte_3
zona D1 e D2, ricadente in parte in e parte in Comune di Uta, al fine di adibirla Controparte_12 all'installazione e successiva gestione di un complesso di generatori eolici, per il corrispettivo di Euro Cont 800.000,00. In pari data e nanti il medesimo notaio rogante (con atto rep./racc. 1454/867), la società aveva ritrasferito detto diritto di superficie ad una altra società, la (oggi Controparte_7 [...]
, pattuendo il maggiore corrispettivo di Euro 3.000.000,00. Controparte_8
Cont Gli attori assumono che l'atto di cessione alla sia stato posto in essere dall'amministratore “in conflitto di interesse”, con grave nocumento per la società controllante, quantificabile nel mancato guadagno della controllata ammontante ad Euro 2.200.000,00 – ovvero il mancato guadagno derivante dal successivo identico contratto stipulato dalla cessionaria in favore di CP_6 Controparte_7
[...
Nella prospettazione degli attori, l'unica ragione che avrebbe determinato l'amministratore della
Cont SU a cedere a “soli” 800.000,00 euro il diritto di superficie alla sarebbe stato costituito dalla volontà di avvantaggiare detta società, amministrata dalla figlia, che nella stessa data, in un momento immediatamente successivo, aveva potuto incassare ben 2.200.000 euro in più, cedendo il medesimo diritto ad una ulteriore società.
Si noti che, nella allegazione degli attori, per quanto implicitamente, è ricompresa l'affermazione che
Cont l'amministratore fosse a piena conoscenza della circostanza che la avrebbe successivamente ritrasferito i diritti acquistati ad una società terza, per un corrispettivo notevolmente superiore. E tale dato
– confermato dalla pressoché contestuale stipulazione dei due contratti e dalla stretta vicinanza parentale Cont degli amministratori delle due società coinvolte (SU e ) – non è neppure posto in discussione nelle difese del convenuto che, come brevemente si osserverà, si incentrano su tutt'altri profili. Deve dunque concludersi che il convenuto avesse piena contezza del mancato guadagno (per la SU) che le due operazioni di cessione, viste congiuntamente, avrebbe determinato.
Cont Posto quanto sopra, deve evidenziarsi che il contratto concluso dalla SU con la risulta
Cont identico a quello concluso tra la e la , l'unica sostanziale differenza è costituita Parte_9
dal corrispettivo. E deve conseguentemente ritenersi che, sul piano economico, l'operazione di cessione
Cont perfezionata dalla SU in favore della sia stata palesemente irragionevole e gravemente dannosa per il patrimonio sociale della controllata e, conseguentemente, per il valore della partecipazione detenuta (all'epoca dei fatti) dalla CP_2
pagina 13 di 18 Ciò posto, a prescindere dalla questione se l'amministratore volesse dolosamente avvantaggiare la società terza amministrata dalla figlia, oppure se nella operazione sopra descritta fosse riscontrabile un vero e proprio conflitto di interesse (art. 2475 ter c.c.), non v'è dubbio che, stante la natura fiduciaria del mandato che lo legava alla collettività dei soci, l'amministratore avrebbe dovuto, ispirando la propria gestione al solo interesse sociale ed in applicazione di elementari doveri di buona fede, rendere edotti i soci della dell'operazione che la controllata si accingeva a compiere (di cui, all'evidenza, CP_2
aveva piena contezza) ed assumere tutte le opportune iniziative per scongiurare il mancato guadagno ed il depauperamento patrimoniale della controllata, evitando il potenziale riflesso di danno per la controllante.
Quanto sopra [anche in disparte la “qualificazione” attorea dell'addebito mosso all'amministratore – che non può essere quello di aver autorizzato l'operazione, posto che l'amministratore della controllata non aveva bisogno di alcuna autorizzazione a stipulare un contratto riguardante un immobile di proprietà della società amministrata], appare sufficiente ad evidenziare la condotta di mala gestio imputata a
(i cui termini fattuali risultano nitidamente allegati sin dalla citazione). Controparte_1
Nelle suddette considerazioni resta assorbita l'infondatezza delle difese delle parti convenute, le quali, al fine di offrire una ragionevole spiegazione alla incomprensibile divaricazione del corrispettivo contrattualmente stabilito nei due contratti, risultano tutte volte a valorizzare ed enfatizzare una differenza di obblighi assunta dalla prima cessionaria (la , rispetto alla seconda (la CP_6 [...]
oggi , che risulta radicalmente smentita dalla mera lettura dei Controparte_7 Controparte_8
contratti.
Al fine di decidere, risulta tuttavia dirimente evidenziare quanto segue.
Il danno patito dalla controllante ( dalla suddetta operazione, non può che essere costituito Controparte_2
dal depauperamento della partecipazione sociale dalla stessa detenuta nella controllata (SU
Azienda Agricola s.r.l.); per determinare e quantificare detto danno, sarebbe dunque necessario procedere ad una stima oggettiva del valore della società partecipata, al momento in cui l'operazione stigmatizzata
è stata realizzata, ovvero al maggio del 2003: soltanto determinando il valore della controllata al momento dell'operazione, sarebbe possibile procedere alla individuazione del valore della quota detenuta dalla e conseguentemente individuare l'incidenza effettiva che, su tale valore, ha avuto il CP_2
mancato guadagno patito dalla controllata in conseguenza dell'atto di mala gestio.
E tuttavia, in atti, non si rinviene alcun documento attinente detta società, terza rispetto al giudizio, ragion per cui risulta impossibile procedere in tal senso: una consulenza tecnica, disposta al fine di individuare il suddetto danno, assumerebbe, all'evidenza, un carattere esplorativo e sarebbe comunque inutile, posto che la consulenza non potrebbe svilupparsi su alcuna, concludente, documentazione (e si noti peraltro pagina 14 di 18 che, ignoto il valore della SU nel 2003, non può neppure escludersi che il valore della società fosse nullo, con conseguente valore nullo anche delle sue partecipazioni ed assoluta assenza di danno per la controllante).
La prospettazione attorea sulla quantificazione del danno non può quindi essere seguita: gli attori stimano il danno patito dalla controllante nel mancato guadagno di Euro 2.200.000 sofferto dalla controllata, all'esito della seconda cessione, ma tale danno, che rappresenta un danno diretto al patrimonio sociale della controllata, non è, in assenza della benché minima notizia sull'effettivo valore della controllata, direttamente traslabile sul patrimonio della controllante.
4.2 Il secondo addebito mosso all'ex amministratore riguarda gli ingenti prestiti che l'amministratore avrebbe erogato a sé stesso per un ammontare di Euro 388.582,69, dal 15.2.2006 al 21.09.2009, in assenza di una delibera dell'assemblea, in conflitto di interesse, in presenza di una esposizione debitoria con il Fisco e senza poi attivarsi nell'interesse della società per interrompere la prescrizione dell'azione di restituzione.
In punto di diritto, può osservarsi che la responsabilità degli amministratori verso la società per violazione dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto è pacificamente considerata un'ipotesi di responsabilità contrattuale, ad essa si applica quindi l'art. 1218 c.c.. Di conseguenza, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità per inadempimento, è l'attore danneggiato (nella presente sede, i soci, quali sostituti processuali della società danneggiata) che deve allegare l'inadempimento dell'amministratore e deve provare l'esistenza di un danno concreto, oltre al nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno;
a fronte di ciò, incombe invece sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi sugli stessi gravanti, nell'interesse della società.
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato che, nel periodo in cui rivestiva Controparte_1 la carica di amministratore, questi ha erogato a “se stesso” una serie di finanziamenti “a titolo gratuito”, in assenza di una delibera assembleare che a ciò lo autorizzasse, in presenza di una esposizione debitoria della società e lasciando poi che il diritto di credito della società si prescrivesse, senza mai attivarsi, in veste di amministratore, al recupero del suddetto ingente credito, con conseguente danno per la stessa società, quantificabile nell'ammontare dei finanziamenti stessi.
L'allegazione appare nitida nell'imputare una mala gestio all'amministratore, consistente nell'aver violato i doveri di diligenza e lealtà nei confronti della società, con operazioni realizzate in conclamato conflitto di interesse ed in danno al patrimonio sociale.
A fronte di ciò, la difesa dell'amministratore appare del tutto evanescente. assume, in primo luogo, che tali finanziamenti costituirebbero una restituzione Controparte_1 di quanto dallo stesso erogato in favore della società, negli anni 90, ove avrebbe versato in favore della pagina 15 di 18 svariati miliardi di lire;
tale difesa non appare suffragata dalla documentazione prodotta (i CP_2 documenti prodotti dal convenuto non appaiono affatto dirimenti, essendo, sul punto, del tutto confusi, cfr. doc. 10 di parte convenuta, memoria ex art. 183 co 6 n.2), nonché smentiti dallo stesso tenore delle schede contabili della società, ove tali erogazioni vengono espressamente indicate quali “finanziamenti infruttiferi” in favore del convenuto.
In secondo luogo, secondo la tesi dell'ex amministratore, i soci non potrebbero più dolersi di tale condotta, avendo prestatovi acquiescenza, con l'approvazione dei bilanci sociali negli esercizi corrispondenti ai medesimi finanziamenti;
anche tale difesa risulta infondata, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 2476 ult. co, il quale stabilisce espressamente che: “L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”.
Ciò posto, costituiscono circostanze non contestate sia che la società abbia erogato all'ex amministratore convenuto detti importi, sia che detto amministratore (che rivestiva la qualità di amministratore unico) non si sia attivato per recuperare il credito della società.
Deve dunque concludersi che abbia cagionato un danno alla società, in Controparte_1 conseguenza della mala gestio, sopra evidenziata, consistita nel concedere finanziamenti a titolo gratuito a se stesso, in una situazione di conflitto di interessi e lasciando che poi il credito cadesse in prescrizione, con conseguente danno al patrimonio sociale dell'ente.
Quanto alla quantificazione del danno, gli attori hanno determinato il danno, sulla base dei documenti sociali prodotti, nel complessivo ammontare dei finanziamenti in questione, pari ad Euro 388.582,69, cui sono stati aggiunti Euro 65.352,48 per la mancata percezione degli interessi (calcolati al tasso legale) sulle somme corrisposte.
Tale quantificazione, neppure specificamente contestata dai convenuti, appare corretta e viene recepita dal Tribunale. deve pertanto essere condannato a risarcire il danno subito da Controparte_1
che viene quantificato in Euro 453.935,17 (oltre interessi legali dalla data della domanda CP_2 al saldo).
Pare opportuno evidenziare che, per la suddetta voce risarcitoria, gli attori hanno mostrato di quantificare la domanda nella somma indicata che, come già evidenziato, risulta confortata da un prospetto di calcolo analitico;
dunque, il riferimento delle conclusioni alla rivalutazione monetaria (ovvero l'inciso: “...oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo”) appare una mera “formula di stile”, essendo la pretesa risarcitoria già puntualmente quantificata con il riferimento al computo dei soli interessi.
pagina 16 di 18 4.3 Non risulta infine fondata la pretesa risarcitoria riguardante l'asserito incremento della esposizione debitoria della società verso l'Erario, che risulterebbe pari ad Euro 365.276,31.
In proposito, si deve ribadire, come già sopra evidenziato, che la responsabilità civile degli amministratori è circoscritta ai soli danni che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata alla attività dell'amministratore e che è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno (cfr. sentenza 19323/2016 del 17.10.2016).
Nel caso di specie, diviene dunque dirimente evidenziare che risulta indimostrato il nesso causale tra la mancata restituzione dei finanziamenti e l'indicato incremento della esposizione debitoria della società nei confronti del fisco, affermato in modo oltre modo generico, senza che si abbia neppure contezza della effettiva esposizione debitoria della società con l'Erario, al tempo dei finanziamenti in questione.
***
Ogni altra questione risulta assorbita.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere alla società a titolo di risarcimento del danno per gli atti di Controparte_2 mala gestio compiuti quale amministratore della società dal 15.2.2006 al 21.09.2009, la somma di Euro
453.935,17 (oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo).
Le spese seguono la soccombenza e (previa maggiorazione del 20% ex art. 4 co 2 del d.m. 55/2014) stante l'esito del giudizio, che ha visto un accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto al petitum delle conclusioni, devono essere compensate nella misura di 1/3. deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dai soci Controparte_1 attori che vengono liquidate – sulla base dei parametri medi stabiliti dal d.m. 55/2014, per le cause ricomprese tra Euro 2.000.001,00 ed Euro 4.000.000,00, applicata l'indicata compensazione – in Euro
39.468,80 oltre spese generali ed accessori. Parimenti, la società deve essere condannata Controparte_2 alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, che vengono liquidate nella medesima somma di Euro
39.468,80 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone: condanna (c.f. ) a corrispondere alla società Controparte_1 CodiceFiscale_7
(C.F e P. IV ), a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro Controparte_2 P.IVA_1
453.935,17 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna (c.f. ) alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CodiceFiscale_7
sostenute da (c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 17 di 18 (c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ) ed (c.f. , che vengono liquidate in C.F._5 Parte_4 C.F._6
Euro 39.468,80 oltre spese generali ed accessori;
condanna la società (C.F e P. IV alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 P.IVA_1
da (c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) ed (c.f. , che vengono liquidate in Euro C.F._5 Parte_4 C.F._6
39.468,80 oltre spese generali ed accessori.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Bruno Malagoli dott. Gaetano Savona
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