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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19574 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NI GE, nato a [...] il [...] 2. CC AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AN CA;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dell’imputato NI GE, avv. Nicola Guarino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell’imputato CC AL, avv. Carla Pucci, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27 gennaio 2025, di condanna di GE NI e AL CC alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa ciascuno, per Penale Sent. Sez. 2 Num. 19574 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 13/05/2026 2 il delitto di rapina aggravata commesso ai danni di NC ON in data 1 aprile 2024. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell’interesse di GE NI. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 624 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), e 533 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di furto, in difetto degli elementi costitutivi della rapina e, in particolare, dell’uso di violenza o minaccia. Si censura l’affermazione di responsabilità fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute inattendibili e non riscontrate da elementi oggettivi, evidenziando il mancato rinvenimento di armi, denaro o refurtiva e l’assenza della persona offesa in dibattimento. Si rappresenta altresì che i fatti sarebbero maturati nell’ambito di un pregresso rapporto tra imputato e persona offesa, riconducibile a una cessione di sostanza stupefacente non integralmente pagata, circostanza che escluderebbe la finalità predatoria propria della rapina. Sotto il profilo motivazionale, si lamenta che la Corte territoriale abbia aderito in modo acritico alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, così violando gli artt. 546 e 533 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione su una motivazione stereotipata, valorizzando esclusivamente i precedenti penali dell’imputato, senza una compiuta valutazione della sua personalità e degli ulteriori criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., né degli elementi favorevoli quali la giovane età e le condizioni personali e familiari. 4. Ricorso nell’interesse di AL CC. 4.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. (aver agito in più persone riunite e con uso di armi), e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina in concorso, sostenendosi l’assenza sia di un contributo materiale sia dell’elemento soggettivo del concorso. La difesa rappresenta che l’imputato si sarebbe limitato ad accompagnare il correo, rimanendo inizialmente all’interno dell’autovettura e ignaro del proposito 3 criminoso, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni dello stesso NI rese in sede di interrogatorio. Si contesta la valenza rafforzativa attribuita alla frase «stai calmo che adesso ci dà tutto», ritenuta ambigua e, comunque, riconducibile a un tentativo di placare il coimputato, come peraltro riferito dalla persona offesa, la quale aveva escluso comportamenti minacciosi o violenti da parte del CC. Viene inoltre evidenziata l’assenza di condotte intimidatorie a lui imputabili, la mancata percezione dell’uso del coltello, la circostanza che il denaro e i telefoni cellulari siano stati consegnati solo al NI e che tutte le minacce, anche successive, siano state pronunciate esclusivamente da quest’ultimo. Su tali basi si contesta anche il riconoscimento delle aggravanti dell’uso dell’arma e delle più persone riunite. 4.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si deduce la violazione dell’art. 114 cod. pen., lamentando il diniego dell’attenuante del concorso di minima importanza, ritenuto apodittico e incoerente rispetto al riconoscimento dell’assenza di condotte violente o minacciose a carico dell’imputato e privo di una concreta valutazione dell’effettiva incidenza causale del suo apporto sull’evento criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi generici, manifestamente infondati e non consentiti. 2. Ricorso nell’interesse di GE NI. 2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto quale rapina in luogo di furto, è inammissibile. 2.1.1. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, [...], Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708-01). Invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente 4 dell'art. 591, comma 1. lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01). 2.1.2. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a riproporre la medesima censura già dedotta con l’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto del motivo di gravame, diretto a sostenere l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, con particolare riguardo al requisito della violenza o minaccia. La Corte di appello ha, invero, puntualmente ribadito la sussistenza della prova in ordine alla condotta coercitiva posta in essere dall’imputato, il quale, mediante le minacce descritte nel capo di imputazione, ha costretto la persona offesa alla consegna della somma di trecento euro e dei telefoni cellulari, così realizzando l’impossessamento dei beni mediante minaccia (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Ne deriva che il motivo, oltre a risolversi nella mera reiterazione di censure già esaminate e disattese, difetta di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.1.3. Quanto alla dedotta inattendibilità della persona offesa, per l’assenza di riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni, trattasi di una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [...], Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...], Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01). Inoltre, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, [...], Rv. 265104-01). 5 2.1.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformata a tali princìpi, avendo proceduto a un apprezzamento puntuale e immune da vizi logici dell’attendibilità della persona offesa, con motivazione logica e coerente. In particolare, ha correttamente ritenuto non necessaria la presenza di riscontri oggettivi esterni e ha valorizzato, ai fini della verifica dell’attendibilità intrinseca, le stesse circostanze riferite dalla persona offesa, segnatamente l’esistenza di un pregresso rapporto con l’imputato correlato all’acquisto di sostanza stupefacente, ritenuto elemento idoneo a corroborare non solo la sottrazione dei beni, ma anche le modalità coercitive dell’azione, rilevanti ai fini della qualificazione giuridica del fatto (pag. 4 della sentenza impugnata). Ne consegue la censura, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio e, dunque, in una tipica doglianza di merito, è inammissibile. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2.2.1. È costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, [...], Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, [...], Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, [...], Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, [...], Rv. 193743-01). 2.2.2. Nella fattispecie, si deduce che la Corte di appello non avrebbe immotivatamente concesso le circostanze attenuanti generiche, mentre, invece, come si evince dalla sentenza di primo grado, tali attenuanti sono state concesse, con la conseguenza che non sussiste alcun concreto interesse all’impugnazione da parte del ricorrente. 3. Ricorso nell’interesse di AL CC. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il reato di rapina, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si risolve nella mera reiterazione di doglianze già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza alcun effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. 3.1.1. Si contestano, invero, le valutazioni operate dai giudici del merito, proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentite perché 6 di natura fattuale, peraltro fondate su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche e coerenti della Corte di appello, che ha disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede dalla difesa in modo del tutto reiterativo, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dell’imputato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758-01). 3.1.2. La Corte di appello, nel disattendere analoghe doglianze, ha infatti compiutamente evidenziato gli elementi, complessivamente considerati, idonei a fondare il giudizio di responsabilità, valorizzando la condotta attiva dell’imputato, idonea a rafforzare l’altrui proposito criminoso, desunta, tra l’altro, dall’aver accompagnato il coimputato sul luogo del fatto, dall’essersi avvicinato pronunciando la frase «stai calmo che adesso ci dà tutto» e dall’essersi allontanato unitamente al correo, nella consapevolezza dell’avvenuta sottrazione dei beni (pag. 6 e 7 sentenza impugnata). Ne consegue che il motivo di ricorso, sollecitando una nuova e non consentita rivalutazione del materiale probatorio, deve ritenersi inammissibile, in quanto diretto a censurare apprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica, congrua ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità. 3.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo, proposto in via subordinata, con il quale si deduce la violazione dell’art. 114 cod. pen. e la contraddittorietà e carenza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato l’attenuante del concorso di minima importanza. Evidenzia il Collegio come, a prescindere dal fatto che la condotta del ricorrente risulta essersi inserita nella fase esecutiva centrale dell’azione contribuendo in modo significativo, per non dire decisivo, al rafforzamento dell’altrui determinazione (v. pag. 8 della sentenza impugnata), occorre dare seguito al consolidato – e pienamente condivisibile – orientamento della giurisprudenza che, in tema di concorso di persone nel reato, riconosce che la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali – come nella fattispecie – il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni 7 specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, [...], Rv. 266852-01, nella quale la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite;
nello stesso senso, con riferimento all’aggravante delle più persone riunite ex art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. con riferimento al reato di rapina, v. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, [...], Rv. 205409-01; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, [...], Rv. 225925-01). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN CA DR EG
udita la relazione svolta dal consigliere AN CA;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dell’imputato NI GE, avv. Nicola Guarino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell’imputato CC AL, avv. Carla Pucci, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27 gennaio 2025, di condanna di GE NI e AL CC alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa ciascuno, per Penale Sent. Sez. 2 Num. 19574 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 13/05/2026 2 il delitto di rapina aggravata commesso ai danni di NC ON in data 1 aprile 2024. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell’interesse di GE NI. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 624 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), e 533 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di furto, in difetto degli elementi costitutivi della rapina e, in particolare, dell’uso di violenza o minaccia. Si censura l’affermazione di responsabilità fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute inattendibili e non riscontrate da elementi oggettivi, evidenziando il mancato rinvenimento di armi, denaro o refurtiva e l’assenza della persona offesa in dibattimento. Si rappresenta altresì che i fatti sarebbero maturati nell’ambito di un pregresso rapporto tra imputato e persona offesa, riconducibile a una cessione di sostanza stupefacente non integralmente pagata, circostanza che escluderebbe la finalità predatoria propria della rapina. Sotto il profilo motivazionale, si lamenta che la Corte territoriale abbia aderito in modo acritico alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, così violando gli artt. 546 e 533 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione su una motivazione stereotipata, valorizzando esclusivamente i precedenti penali dell’imputato, senza una compiuta valutazione della sua personalità e degli ulteriori criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., né degli elementi favorevoli quali la giovane età e le condizioni personali e familiari. 4. Ricorso nell’interesse di AL CC. 4.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. (aver agito in più persone riunite e con uso di armi), e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina in concorso, sostenendosi l’assenza sia di un contributo materiale sia dell’elemento soggettivo del concorso. La difesa rappresenta che l’imputato si sarebbe limitato ad accompagnare il correo, rimanendo inizialmente all’interno dell’autovettura e ignaro del proposito 3 criminoso, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni dello stesso NI rese in sede di interrogatorio. Si contesta la valenza rafforzativa attribuita alla frase «stai calmo che adesso ci dà tutto», ritenuta ambigua e, comunque, riconducibile a un tentativo di placare il coimputato, come peraltro riferito dalla persona offesa, la quale aveva escluso comportamenti minacciosi o violenti da parte del CC. Viene inoltre evidenziata l’assenza di condotte intimidatorie a lui imputabili, la mancata percezione dell’uso del coltello, la circostanza che il denaro e i telefoni cellulari siano stati consegnati solo al NI e che tutte le minacce, anche successive, siano state pronunciate esclusivamente da quest’ultimo. Su tali basi si contesta anche il riconoscimento delle aggravanti dell’uso dell’arma e delle più persone riunite. 4.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si deduce la violazione dell’art. 114 cod. pen., lamentando il diniego dell’attenuante del concorso di minima importanza, ritenuto apodittico e incoerente rispetto al riconoscimento dell’assenza di condotte violente o minacciose a carico dell’imputato e privo di una concreta valutazione dell’effettiva incidenza causale del suo apporto sull’evento criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi generici, manifestamente infondati e non consentiti. 2. Ricorso nell’interesse di GE NI. 2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto quale rapina in luogo di furto, è inammissibile. 2.1.1. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, [...], Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708-01). Invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente 4 dell'art. 591, comma 1. lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01). 2.1.2. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a riproporre la medesima censura già dedotta con l’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto del motivo di gravame, diretto a sostenere l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, con particolare riguardo al requisito della violenza o minaccia. La Corte di appello ha, invero, puntualmente ribadito la sussistenza della prova in ordine alla condotta coercitiva posta in essere dall’imputato, il quale, mediante le minacce descritte nel capo di imputazione, ha costretto la persona offesa alla consegna della somma di trecento euro e dei telefoni cellulari, così realizzando l’impossessamento dei beni mediante minaccia (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Ne deriva che il motivo, oltre a risolversi nella mera reiterazione di censure già esaminate e disattese, difetta di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.1.3. Quanto alla dedotta inattendibilità della persona offesa, per l’assenza di riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni, trattasi di una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [...], Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...], Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01). Inoltre, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, [...], Rv. 265104-01). 5 2.1.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformata a tali princìpi, avendo proceduto a un apprezzamento puntuale e immune da vizi logici dell’attendibilità della persona offesa, con motivazione logica e coerente. In particolare, ha correttamente ritenuto non necessaria la presenza di riscontri oggettivi esterni e ha valorizzato, ai fini della verifica dell’attendibilità intrinseca, le stesse circostanze riferite dalla persona offesa, segnatamente l’esistenza di un pregresso rapporto con l’imputato correlato all’acquisto di sostanza stupefacente, ritenuto elemento idoneo a corroborare non solo la sottrazione dei beni, ma anche le modalità coercitive dell’azione, rilevanti ai fini della qualificazione giuridica del fatto (pag. 4 della sentenza impugnata). Ne consegue la censura, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio e, dunque, in una tipica doglianza di merito, è inammissibile. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2.2.1. È costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, [...], Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, [...], Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, [...], Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, [...], Rv. 193743-01). 2.2.2. Nella fattispecie, si deduce che la Corte di appello non avrebbe immotivatamente concesso le circostanze attenuanti generiche, mentre, invece, come si evince dalla sentenza di primo grado, tali attenuanti sono state concesse, con la conseguenza che non sussiste alcun concreto interesse all’impugnazione da parte del ricorrente. 3. Ricorso nell’interesse di AL CC. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il reato di rapina, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si risolve nella mera reiterazione di doglianze già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza alcun effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. 3.1.1. Si contestano, invero, le valutazioni operate dai giudici del merito, proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentite perché 6 di natura fattuale, peraltro fondate su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche e coerenti della Corte di appello, che ha disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede dalla difesa in modo del tutto reiterativo, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dell’imputato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758-01). 3.1.2. La Corte di appello, nel disattendere analoghe doglianze, ha infatti compiutamente evidenziato gli elementi, complessivamente considerati, idonei a fondare il giudizio di responsabilità, valorizzando la condotta attiva dell’imputato, idonea a rafforzare l’altrui proposito criminoso, desunta, tra l’altro, dall’aver accompagnato il coimputato sul luogo del fatto, dall’essersi avvicinato pronunciando la frase «stai calmo che adesso ci dà tutto» e dall’essersi allontanato unitamente al correo, nella consapevolezza dell’avvenuta sottrazione dei beni (pag. 6 e 7 sentenza impugnata). Ne consegue che il motivo di ricorso, sollecitando una nuova e non consentita rivalutazione del materiale probatorio, deve ritenersi inammissibile, in quanto diretto a censurare apprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica, congrua ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità. 3.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo, proposto in via subordinata, con il quale si deduce la violazione dell’art. 114 cod. pen. e la contraddittorietà e carenza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato l’attenuante del concorso di minima importanza. Evidenzia il Collegio come, a prescindere dal fatto che la condotta del ricorrente risulta essersi inserita nella fase esecutiva centrale dell’azione contribuendo in modo significativo, per non dire decisivo, al rafforzamento dell’altrui determinazione (v. pag. 8 della sentenza impugnata), occorre dare seguito al consolidato – e pienamente condivisibile – orientamento della giurisprudenza che, in tema di concorso di persone nel reato, riconosce che la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali – come nella fattispecie – il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni 7 specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, [...], Rv. 266852-01, nella quale la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite;
nello stesso senso, con riferimento all’aggravante delle più persone riunite ex art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. con riferimento al reato di rapina, v. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, [...], Rv. 205409-01; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, [...], Rv. 225925-01). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN CA DR EG