Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
5327/0 1 ME DE POPOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVINDICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 3254/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 1598M508 Rep. 1906 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud. 26/01/01 - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - ha pronunciato la seguente 109 S E NTENZA IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da:
1-0 APR. 2001 SEGUENZIA GIUSEPPE, ABBANDONATO NICOLETTA, domiciliati in ROMA, VIA P. EMILIO 57, elettivamente presso lo studio dell'avvocato GRECO M., difesi dagli Als avvocati CAPIZZI SANTO GIACOMO, GIONFRIDDO AL, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 0 0 0 ER IN AL, EC NG, IN AR, ZO MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA V. FIORINI 12, presso lo studio dell'avvocato TRIBULATO 00674476 IPPOLITO VINCENZO, giusta2001 S.1 difesi dall'avvocato 152 delega in atti;
-1- - controricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia esecutiva dal Sig. PPOLITO. 1 PISANO ANTONIETTA;
per diritti L36000+9 14 GIU. 2001 - intimata IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 823/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 22/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 妆 BB477498 DIRITTIBB477499 SDIRITTI N -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 gennaio 1984 coniugi IU EG e NI Abbandonata convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, IE PI esponendo: che con atto per notar Petralia del 26.10.72 avevano acquistato da IL Di AU uno stacco di terreno, in contrada Bracconieri di Melilli, della estensione di Ha 1.50.95; che la convenuta, con atto per notar Riggio del 23.6.75, aveva acquistato da ND GI e у н dai figli TE un terreno limitrofo;
я che a causa di un errore nella indicazione dei confini sud ed ovest contenuto in detto rogito, la occupato una striscia di terrenoPI aveva esteso mq. 1400 circa facente parte della particella 139 di proprietà degli istanti. Ciò premesso gli attori rivendicavano tale striscia di terreno e ne chiedevano la restituzione con il contestuale regolamento del confine e la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Instauratosi il contraddittorio la PI chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto improponibile ed infondata. Eseguita una CTU il Tribunale, con sentenza 3 10.4 - 2.6.92, accoglieva la domanda attorea condannando la PI a rilasciare agli attori il tratto di terreno a forma di cuneo facente parte e corpo della particella n. 139 al confine con la proprietà Rio-Ruma meglio descritto dal ctu nella sua relazione e nella allegata planimetria, ponendo altresì a carico della convenuta le spese del giudizio. Proposto gravame da IN AL, IN AM DO, DE EL e RI IA, quali acquirenti del terreno della PI con atto 4.3.92, i quali chiedevano la riforma della impugnata sentenza riconoscendosi a dichiarandosi che il confine tra i due fondi era quello dichiarato e descritto negli atti pubblici, costituitisi i EG che chiedevano il rigetto della proposta impugnazione nonché la PI che instava per la estromissione dal giudizio e in subordine per l'accoglimento dell'appello degli IN-DE-RI, espletata nuova CTU, la Corte d'appello di Catania, con sentenza 18.6 22.10.98, - rigettava l'impugnazione confermando la gravata sentenza ad eccezione del capo relativo alle spese liquidate in favore dei EG che compensava per intero in una con le spese di secondo grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso cassazione IU EG e NI per Abbandonato sulla base di due motivi. Resistono con controricorso IN AL, DE EL, IN DO e RI IA. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede IE PI. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico giuridica, il secondo motivo del ricorso con il quale si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte del merito compensato le spese di primo grado che il primo giudice aveva posto a carico della soccombente PI IE, dante causa degli attuali controricorrenti, nonostante che sul punto i predetti non avessero introdotto uno specifico motivo di appello. Osservano i ricorrenti che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in difetto di specifica impugnazione in punto spese, la modifica della statuizione di prime cure in ordine al regolamento delle stesse, non era nella specie consentita avendo quel giudice rigettato e non accolto il proposto gravame. 5 La doglianza non può essere accolta. Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, con RI si l'atto di appello gli IN, DE, erano espressamente doluti, al punto 5 del gravame di merito, della condanna alle spese del giudizio di primo grado pronunciata dal Tribunale, giudicandola erronea. Legittimamente, pertanto il giudice d'appello, nel rigettare il gravame nei suoi aspetti di merito, in presenza di uno specifico motivo di All doglianza, ha modificato la statuizione di prime cure in ordine al regolamento delle spese processuali, integralmente compensandole. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, con esso si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte catanese disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio senza dar conto dei giusti motivi addotti a giustificazione ed in contrasto con il principio secondo il quale il fatto oggettivo della soccombenza costituisce il per le spesefondamento della responsabilità processuali. Anche tale motivo è infondato. 6 In tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità della compensazione totale parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione, con la conseguenza che detta valutazione non censurabile in sede di legittimità a meno che a giustificazione della compensazione siano stati addotti motivi erronei 0 illogici, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (v. Cass. n. ri 320 e 551/90, n.ri 7235 e 9597/94, n.ri 79, 2949 e 4234 del 1995, n. ri 527 e 9802 del 1986, n. 4997/98, n.rin.ri 5174, 5607 e 9762 del 1997, 2216, 5909, 8635 e 12879 del 1999, n.ri 319, 5390, 9271 e 12431 del 2000). Nella specie il giudice d'appello per la j ricorrenza di giusti motivi ha dichiarato totalmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio motivando il suo convincimento in modo logico con riferimento alla "natura della causa" e alla T "delicatezza delle questioni proposte". La decisione è, quindi, incensurabile in questa 7 sede. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle giudizio, liquidate come da spese di questo dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i La Corte, ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di IN AL, DE EL, IN DO e RI IA, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 235 hoo oltre a £.
2.000.000 per ' hooos onorari. Roma 26 gennaio 2001. 290000 Franco Peutows Mansition Aeronярелой IL CANCELLI RE C1 Padlo Talanco Lezc DEPOSITATO IN ER Roma 10 APR 2001 IO DE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Color MAG. 2001 s 290.000 Degistrant in 21a1 Serie DUECENTONOVANTAMILA versuto S 23860 p. Il Dirigente Area Senrizi PPO) ari (D.ssa IA Grazia D 11 Responsabile Servizio (Dr. M. RACCICHNI 8