Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2019, n. 3269
CASS
Sentenza 3 ottobre 2019

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In tema di revoca per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca parziale della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella sua formulazione originaria, per "abolitio criminis" conseguente alla modifica integrale della norma ad opera del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ravvisando una continuità normativa tra detto reato e quello previsto dall'art. 167-bis del medesimo d.lgs.).

In caso di "abolitio criminis" del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2019, n. 3269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3269
    Data del deposito : 3 ottobre 2019

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