Sentenza 3 ottobre 2019
Massime • 2
In tema di revoca per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca parziale della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella sua formulazione originaria, per "abolitio criminis" conseguente alla modifica integrale della norma ad opera del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ravvisando una continuità normativa tra detto reato e quello previsto dall'art. 167-bis del medesimo d.lgs.).
In caso di "abolitio criminis" del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2019, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
Testo completo
03269-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 2851/2019 CC 03/10/2019 VINCENZO SIANI Relatore R.G.N. 17553/2019 DOMENICO FIORDALISI PALMA TALERICO N.g CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del SENTENZA presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, sul ricorso proposto da: a norma dell'art. 52 omissis T.A. nato a [...]lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte avverso l'ordinanza del 25/02/2019 del TRIBUNALE di BRINDISI imposto dalla legge udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentre le conclusioni del PG ELISA BETTA CRNICIOLA, CHE HA CHIESTOена CHIESTO L'annulla MENTO DELL'ORDINANGA IMPUGNATA, CON RIFERIMENTO FILLA, VALUTAZIONA DELL'ABOLIZIONE ORLA FATTI SPECIE DI CUI ACC'ART. 167, COMMA 1, VOTIMA PORTA, ALGS. N. 186 DEC 2003 BRINDUI, NON CO "Con Rinvie AC TRIBUNARE 0, LA DE CLAMATORIA DI INAMHISSIDILITA' NEC RENTO_ RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 25 febbraio 15 marzo 2019, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di la prima avente ad oggetto laT.A. revoca parziale della sentenza emessa dallo stesso Tribunale del 22 luglio 2015 per l'abolitio criminis determinata dall'abrogazione della seconda parte del comma 1 dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, e la seconda avente ad oggetto, in via subordinata, la declaratoria di ne bis in idem sostanziale inerente allo stesso reato di cui all'art. 167 cit., in quanto assorbito dal reato più grave di cui all'art. 595 cod. pen., pure ritenuto, e ha dichiarato inammissibile la revoca parziale della stessa sentenza, relativamente al reato ex art. 615-bis cod. pen., per insussistenza del reato. T.A.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato, in relazione agli artt. 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen., agli artt. 3, 13, 24, 25, 117 Cost. e agli artt. 5, 6, 7 CEDU e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22 luglio 2015 gli era stata applicata la pena concordata anche per il reato di cui all'art. 167 cit., che però, in tempo successivo sottolinea la difesa - è stato integralmente sostituito dall'art. 15 d.lgs. n. 101 del 2018: la fattispecie incriminatrice originariamente prevista nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 167 ne è uscita abrogata: di tanto, lamenta il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non ha preso atto preferendo istituire un collegamento fra l'originario art. 167 e il novello art. 167-bis, il quale tuttavia punisce con la reclusione da uno a sei anni la comunicazione e diffusione dei dati tratti da un archivio informatico o una parte sostanziale di essi oggetto di trattamento su larga scala;
ipotesi giammai applicabile a un privato cittadino. Istituire la continuità normativa fra queste ultime due norma, argomenta il ricorrente, non è prospettiva che possa essere condivisa, possedendo, l'art. 167- bis, contenuti e finalità del tutto diversi da quelle connotanti la fattispecie ritenuta a carico di T.A. ossia quella dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 167 ante d.lgs. n. 101 del 2018: pertanto, il giudice dell'esecuzione ha errato nel non revocare, per la corrispondente parte, la sentenza, in relazione all'abolitio criminis emersa, per cui il venir meno di uno dei termini del contenuto del patto avrebbe dovuto determinare il travolgimento dell'intero provvedimento.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in punto di 2 mancata applicazione del ne bis in idem sostanziale. Incomprensibilmente sostiene la difesa - il giudice dell'esecuzione ha obliterato l'assorbimento del reato di cui all'art. 167 cit. in quello più grave di cui all'art. 595, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. in pari tempo ritenuto dalla sentenza: benché fosse intervenuto il giudicato, il Tribunale, adìto in sede esecutiva, avrebbe dovuto, conformemente alla recente elaborazione, rilevare la duplicazione evidente di sanzione verificatasi addirittura nell'ambito del medesimo processo penale, giacché T.A. aveva chiesto di provvedere, non a una diversa qualificazione giuridica del fatto o a un nuovo esame di merito, ma alla presa d'atto delle nuove argomentazioni, con il petitum relativo alle stesse, al fine di determinare la pena da eseguire in concreto, depurata dalla duplicazione illegale a termini dell'art. 25 Cost.: a queste prospettazioni il giudice dell'esecuzione ha contrapposto argomenti erronei e illogici.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, 15 e 615-bis cod. pen., 125, 649 e 669 cod. proc. pen. e 3 e 111 Cost., relativamente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca parziale della sentenza indicata in premessa per la fattispecie ritenuta di cui all'art. 615-bis cod. pen. L'affermazione di reiterazione dell'istanza operata dal giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto che il primo provvedimento reiettivo, quello del 10 ottobre 2018, era consistito in una pronuncia di inammissibilità perché si era proposta, con l'azione ex art. 673 cod. proc. pen., una diversa qualificazione del fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, mentre con l'istanza da valutare nel presente procedimento si è proposto un diverso petitum con argomentazioni nuove e diverse, essendosi dedotto che il Tribunale, nel ratificare il patto, aveva omesso di verificarne i contenuti ritenendo erroneamente corrette la qualificazione del fatto, le circostanze e la consistenza della fattispecie concreta, con la determinazione della relativa pena, con particolare riferimento al fatto che T.A. aveva effettuato le foto oggetto del contestato reato trovandosi nella sua abitazione di Milano, per cui il fatto era esulante dall'ipotesi di reato contestata;
il tenere ferma la relativa pena, pur dopo il conseguimento del giudicato, costituirebbe una violazione dell'art. 25 Cost., essendo poi assodato che anche la condotta riferita dall'imputazione all'art. 615-bis cod. pen. risulta integralmente ricompresa dalla diffamazione aggravata di cui all'art. 595 cod. pen., unica norma da applicarsi ex art. 15 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione di legge per l'emissione del provvedimento da parte di persona fisica incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., con connessa questione di legittimità costituzionale della citata norma e dell'art. 665 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. Il ricorrente sostiene che le suddette norme sono state violate dal fatto che 3 il medesimo giudice (dott. Francesco Cacucci) ha emesso, in sede di cognizione, la sentenza del 22 luglio 2015 e, poi, i provvedimenti di esecuzione del 10 ottobre 2018 e quello qui impugnato: il concetto di giudizio, alla stregua delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale, dovrebbe essere interpretato in senso generale, per cui, se la disciplina attuale non consente di rilevare l'incompatibilità, va sollevata la corrispondente questione di costituzionalità.
2.5. Con il quinto motivo, si prospetta, per l'ipotesi in cui non si ritenga possibile rimuovere la parte di pena relativa alla condanna per il reato ex art. 615-bis cod. pen., la questione di costituzionalità degli artt. 649, 669 e 673 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., essendo T.A. costretto a subire una pena che per lo stesso fatto ad altri soggetti non era stata irrogata.
2.6. Con il sesto motivo, si deduce la questione di costituzionalità degli stessi artt. 649, 669 e 673 cod. proc. pen. in relazione all'art. 117 Cost. e agli artt. 7 CEDU e 4 Protocollo CEDU n. 7, sempre per la duplicazione di pena causata dall'aver ritenuto commesso il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., non ammettendo, inderogabilmente, il quadro normativo sovranazionale suindicato, che si impedisca il riesame e la riapertura di un processo se fatti sopravvenuti o un vizio fondamentale nella procedura antecedente siano in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla valutazione dell'abolizione della fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 196 del 2003, alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 101 del 2018, con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame, nonché la declaratoria di inammissibilità nel resto, in quanto, in ordine al primo motivo, si palesa evidente che l'art. 167-bis d.lgs. n. 196 del 2003, come introdotto dal d.lgs. n. 101 del 2018, configura una fattispecie diversa da quella concreta sulla quale è intervenuta la condanna, mentre manifestamente infondati si profilano gli altri motivi, sia per la diversa oggettività giuridica tutelata dagli artt. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 e l'art. 595 cod. pen., sia per la preclusione dovuta al giudicato sul patteggiamento in ordine alle questioni che avrebbero dovuto farm. valere con l'impugnazione, sia in ordine alle questioni di costituzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliersi limitatamente alla questione posta con il primo motivo, mentre sia infondato e, quindi, da rigettarsi nel resto. 4 2. Prendendo in considerazione innanzi tutto il tema introdotto dal ricorrente con il secondo motivo, si rileva che il giudice dell'esecuzione in ordine - all'istanza di ne bis in idem sostanziale inerente al reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, per il suo dedotto assorbimento dal reato di cui all'art. 595 cod. pen.- ha fondatamente evidenziato, in contrario, che la netta diversità di beni giuridici tutelati dalle due fattispecie nel primo caso, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, come declinato dall'art. 167, comma 1, ultima parte, vigente al tempo della sentenza divenuta irrevocabile (trattamento illecito dei dati personali a fine di proprio profitto o di altrui danno realizzato attraverso la loro diffusione), nel secondo caso, il diritto all'onore e alla reputazione preclude il prospettato assorbimento e rende irrilevante la questione di costituzionalità, per quanto corrispondentemente prospettata dall'istante degli artt. 649, 669 e 673 cod. proc. pen., per il fatto che essi prevedono il superamento del giudicato soltanto in ipotesi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. La doglianza, in effetti, richiede una rinnovata valutazione di merito di un tema che è stato oggetto del patto ratificato con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 luglio 2015, irrevocabile, in virtù del quale il fatto di avere offeso E.L. la reputazione di diffondendo files audio e video relativi a comportamenti, anche di natura sessuale, della vittima è stata oggetto della contestazione del reato di cui all'art. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. ed è stato ritenuto integrato dall'imputato: il motivo, dunque, collide con il giudicato scaturente dalla sentenza che ha suggellato il patteggiamento e, in ogni caso, proponendo di instaurare un rapporto di assorbimento fra art 167 cit. e 595 cod. pen., da ritenersi, in concreto, già escluso in sede di cognizione, ove si è effettualmente ritenuto il concorso, anche formale, di reati. E' assodato che la preclusione del ne bis in idem non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale di reati, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, giacché soltanto in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato (Sez. 3, n. 55474 del 23/02/2017, Barravecchia, Rv. 272360). Nel caso di specie, il concorso formale di reati è stato già ritenuto nella medesima, citata sentenza, divenuta irrevocabile: di guisa che il giudicato si frappone alla rivalutazione del fatto, come accertato e qualificato, che, con 5 l'incidente di esecuzione, T.A. ha finito per sollecitare.
3. Insuperato, poi, resta il rilievo di inammissibilità dell'istanza di revoca parziale della sentenza del 22 luglio 2015, quanto all'accertamento di responsabilità in capo all'imputato per il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., a lui attribuito per avere ripreso con una videocamera un rapporto sessuale E.L. intercorso tra lui ed il 31 marzo 2012, in Milano, in luogo considerato di privata dimora. In ordine all'istanza di revoca parziale della suddetta sentenza relativamente all'indicato reato, per predicata insussistenza del reato dipendente dall'addotta assenza delle caratteristiche della privata dimora del luogo in cui era avvenuta la ripresa filmata, la sua inammissibilità è stata dal giudice dell'esecuzione basata sul rilievo che nella stessa sede era stata già respinta, con provvedimento del 10 ottobre 2018, altra precedente istanza avente lo stesso oggetto. -Effettivamente, l'esame degli atti conferma che a parte l'ininfluente deduzione che la fattispecie di cui all'art. 615-bis cod. pen. dovrebbe essere a sua volta assorbita in quella di cui all'art. 595 cod. pen. (deduzione che incontra l'ostacolo insormontabile già segnalato nello scrutinio del motivo precedente) - il provvedimento reiettivo reso dal Tribunale di Brindisi il 10 ottobre 2018 aveva ritenuto in modo dirimente che T.A. con l'istanza, proponeva una diversa qualificazione giuridica di un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile proponendo di piegare alla rivalutazione di quell'accertamento definitivo lo strumento della revoca della sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., dall'ordinamento funzionalizzata ai casi dell'abrogazione o della dichiarazione di incostituzionalità, comunque a ipotesi del tutto diverse da quella dedotta. Rispetto a tale approdo, l'interessato ha sostanzialmente riproposto la medesima istanza, senza apprezzabili nova, idonei a far ritenere superata la preclusione alla reiterazione che si determina in sede esecutiva. Gli argomenti svolti dal ricorrente per sostenere la diversità della prospettazione a base della corrispondente istanza non sono, dunque, persuasivi, dovendo quindi concludersi che tale istanza, al di là delle formule verbali che l'hanno materiata, ha costituito reiterazione, inammissibile, di una già proposta ed esitata negativamente per l'interessato. La doglianza, pertanto, è, a sua volta, inammissibile.
4. Infondata è da ritenere la questione prospettata con il quarto motivo, alla base della quale si sostiene l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. della persona fisica che ha svolto la funzione di giudice della cognizione a trattare il corrispondente incidente di esecuzione e, in ogni caso, il sospetto, non 6 manifestamente infondato, di illegittimità costituzionale della stessa norma, ove essa venga interpretata nel senso dell'esclusione di tale incompatibilità. Questa incompatibilità non è stabilita dall'art. 34 cod. proc. pen. Per il resto, si è già condivisibilmente considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 34, al pari dell'art. 665, cod. proc. pen., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, per la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva а fungere da giudice dell'esecuzione della medesima, anche quando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti. Si è segnalato al riguardo che non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, dal momento che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non è configurabile divaricazione di sorta fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau Giovannetti, Rv. 269897; Sez. 1, n. 1935 del 25/03/1996, Lembi, Rv. 204915). In tal senso, si evidenzia che l'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, con l'effetto che non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 32843 del 04/06/2014, Colafigli, Rv. 261194). La non configurabilità della dedotta incompatibilità, in definitiva, elide in radice la questione prospettata dal ricorrente.
5. Dalle considerazioni che precedono deriva anche la valutazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale (introdotte con i motivi quinto e sesto) degli artt. 649, 669 e 673 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., nonché in relazione al parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. e agli artt. 7 CEDU e 4 Protocollo CEDU n. 7, al fine di modellare la corrispondente disciplina in modo da consentire l'invocata rimozione della pena relativa alla condanna per il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., allo scopo di evitare a T.A. di subire una pena che non avrebbe dovuto essergli irrogata, assumendosi doversi inderogabilmente determinare la riapertura del processo quando fatti sopravvenuti o un vizio fondamentale nella procedura antecedente inficino la sentenza. In effetti, l'intera impostazione collocata dal ricorrente alla base delle richiamate questioni non si confronta con l'argomento dirimente dell'intervenuto accertamento in sede cognitiva pur se con le peculiari modalità derivanti dalla pronuncia di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. anche del fatto in concreto 7 qualificato come reato ex art. 615-bis cod. pen.: accertamento su cui, maturato il giudicato, nessuna sopravvenienza inquadrabile fra quelle esaustivamente contemplate dall'ordinamento è stata dedotta, al di là di prospettazioni volte al diverso e, però, inammissibile inquadramento del fatto stesso, come acclarato dalla sentenza già emessa, e, quindi, all'altrettanto improponibile sollecitazione a consentire in executivis il ripensamento dei termini del patto concordato dalle parti in cognizione e sugellato dalla, irrevocabile, sentenza. A tale situazione non si profila potersi applicare l'istituto regolato dall'art. 669, in relazione all'art. 649, cod. proc. pen.: il rimedio disciplinato dall'art. 669 cod. proc. pen. rileva nel caso di pluralità di sentenze emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto fissando il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole. E' vero che a tale istituto si riconosce un carattere generale, di guisa che esso opera anche per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato con il medesimo oggetto, ivi incluso l'ambito della giurisdizione di sorveglianza (Sez. 1, n. 36086 del 17/07/2019, Marras, Rv. 276865; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, P.M.P., Rv. 275917). Resta però ineludibile il presupposto della pluralità di provvedimenti in contrasto fra loro per il medesimo fatto nei confronti del medesimo soggetto. Anche la tematica del ne bis in idem convenzionale, evocata dal ricorrente invocando il limite posto degli artt. 7 CEDU e 4 Protocollo CEDU n. 7, postula il riscontro della duplicità di procedimenti, con la necessità di verificare il nesso che li lega (ai fini del riscontro o meno della close connection idonea a generare gli effetti giuridici conseguenti: Corte cost., n. 43 del 2018). Né si può applicare l'istituto della revoca della sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., l'abolitio criminis, nelle varie accezione declinate dall'applicazione della norma, non potendo venire in rilievo laddove, dopo la formazione del giudicato, si intenda prospettare, per diversa interpretazione della norma incriminatrice o per modifica della qualificazione del fatto, il ripensamento della decisione di condanna: L'istanza di revoca ex art. 673 cod. proc. pen., invero, non costituisce un mezzo di impugnazione che consenta la rivisitazione del giudizio di merito, non essendo permesso al giudice dell'esecuzione adito a tale titolo formulare una nuova valutazione dei fatti processuali, dovendo egli invece decidere se, allo stato degli atti, il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna sia stato oggetto di uno dei fenomeni giuridici abolitivi della sua rilevanza penale, alla stregua della contestazione, salvo che il fatto stesso risulti essere stato già immutato o diversamente qualificato, quando tale mutamento di qualifica abbia influenza: situazione estranea al caso in esame.
6. Residua l'analisi del primo motivo. Si considera che il giudice dell'esecuzione sul tema relativo alla - prospettazione di T.A. secondo cui l'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, in tempo successivo all'emissione della sentenza accertativa di esso, è stato integralmente sostituito dall'art. 15 d.lgs. n. 101 del 2018, essendone risultata, di conseguenza, la fattispecie incriminatrice originariamente prevista nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 167 cit., abrogata ha contrastato questa - prospettazione considerando che sussiste continuità normativa tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 e quella di cui all'art. 167-bis dello stesso d.lgs., disposizione introdotta dal novum suindicato, in tal senso affermando che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, assistita dal dolo specifico di trarre profitto o arrecare un danno, con nocumento per la persona offesa, resta oggetto di sanzione penale. Tale rilievo ha indotto il giudice dell'esecuzione a concludere che non si versa in un caso di abolitio criminis parziale. Il ragionamento si fonda su un'indicazione non assistita da adeguata spiegazione dimostrativa nel provvedimento impugnato, ossia che la condotta ascritta a T.A. e, dalla sentenza del 22 luglio 2015, già sussunta sotto il modello incriminatore costituito dall'originario art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, si trovi ora ricompresa nell'ambito della sfera sanzionata dall'art. 167-bis d.lgs. cit., come introdotta dalla riscrittura operata dal successivo d.lgs. n. 101 del 2018. Invero, recependo anche le convergenti indicazioni formulate dalla difesa e dal Procuratore generale, si osserva che emerge, in relazione alla questione così enucleata, il profilo di seria criticità logica lì dove il giudice di esecuzione ha predicato, in modo non supportato da argomentazioni radicate nell'analisi richiamata, l'evenienza di una incondizionata continuità normativa fra l'originario art. 167, nella parte applicata dalla sentenza irrevocabile, e il nuovo 167-bis d.lgs. n. 196 del 2003, trascurando che le due fattispecie regolano, per un certo ambito, situazioni nettamente diverse. In specie, con particolare riferimento al comportamento ascritto a T.A. con la sentenza irrevocabile, il Tribunale non ha speso adeguate considerazioni per rendere chiaro quale parte della nuova disposizione incriminatrice perpetui la configurazione della penale rilevanza dell'originario art. 167, al fine di far emergere in concreto la continuità normativa, rispetto quel fatto, fra le due indicate disposizioni, tenuto anche conto che l'art. 167-bis cit. riguarda fenomeni illeciti inerenti al trattamento dei dati su larga scala. Posta la rubrica della nuova disposizione (riferita alla comunicazione e diffusione illecite di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), il comma 1 dell'art. 167-bis individua, infatti, la condotta illecita sanzionata nella 9 comunicazione o diffusione (sempre con il fine di conseguire o far conseguire profitto o di arrecare danno), in violazione di determinati parametri normativi, di un archivio automatizzato o di una parte di esso contenente dati trattati su larga scala. Il secondo comma replica la fattispecie quando la comunicazione o diffusione dei medesimi dati, ossia quelli oggetto di trattamento su larga scala, avvengano senza il consenso di chi ha titolo per darlo. Tali connotazioni non risultano nel reato ritenuto dalla sentenza irrevocabile con riferimento all'art. 167, primo comma, ultima parte, d.lgs. n. 196 del 2003, al tempo vigente. Pertanto, l'assunto del giudice dell'esecuzione è contraddittorio o comunque carente al fine di sorreggere la suddetta asserzione di continuità normativa. E' anche corretto il conseguente rilievo che essendosi concentrato sulla, non adeguatamente giustificata, continuità normativa fra le due disposizioni il giudice dell'esecuzione non ha operato alcuna esauriente verifica della possibilità che la fattispecie in disamina rientri nell'ambito delle condotte, già incriminate dall'art. 167 ante d.lgs. n. 101 del 2018, nella nuova formulazione dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, verifica da compiersi mediante l'analisi degli elementi costitutivi della precedente e della nuova formulazione della norma, in relazione al fatto concretamente attributo a T.A. in sede di cognizione. L'attuale testo dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, invero, nei primi due commi, ha configurato altrettante ipotesi di trattamento illecito di dati personali, i cui elementi di intersezione con le corrispondenti ipotesi previste dalla disposizione prima della sostituzione in virtù dell'art. 15 d.lgs. n. d.lgs. n. 101 del 2018, esigono specifica verifica, da svolgersi in relazione alla concreta fattispecie accertata e sanzionata con la sentenza emessa durante la vigenza della disposizione sostituita, ma sulla scorta della comparazione strutturale tra - le fattispecie. Su entrambi i fronti ermeneutici indicati, quindi, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto stabilire se, per il fatto accertato in sede di cognizione, la sostituzione normativa succitata abbia determinato o meno l'invocata abolitio criminis, con la specificazione di principio in base a cui la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, in quanto detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585; Sez. 1, n. 10 36079 del 10/05/2016, Costa, Rv. 268002). Quanto agli effetti, poi, si tiene per fermo il concetto che, in ipotesi di sussistenza dell'abolitio del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 4461 del 19/01/2015, Singh, Rv. 2625359).
7. In definitiva, mentre per le altre questioni l'impugnazione va complessivamente rigettata, con riferimento invece all'istanza avente ad oggetto la revoca parziale della sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 luglio 2015, in ordine al reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi, per il nuovo esame sul punto che tenga conto dei principi di diritto testé esposti.
8. Secondo quanto stabilisce l'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi, in relazione alle circostanze fattuali che hanno connotato i reati già oggetto della sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e qui riesaminati in virtù dell'incidente di esecuzione in disamina, che in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al disposto rigetto della richiesta di revoca parziale della sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 luglio 2015, con riguardo al reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brindisi. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 3 ottobre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Lea, DEPOSITATA VincenzoSiani Angela Tardio IN CANCELLERIA ور ملا 27 GEN 2020 11 IL CANCELLIERE FAIE