Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 956
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Sentenza 4 febbraio 1999

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In tema di assegno bancario, la formula "valuta per l'incasso" apposta allo stesso è idonea, alla luce del principio di letteralità che assiste i titoli di credito, a conferire al giratario la semplice veste di mandatario del girante, come tale soggetto alle eccezioni opponibili a quest'ultimo, giusta disposto dell'art. 26 R.D. 1736/33.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 956
    Data del deposito : 4 febbraio 1999

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