Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di assegno bancario, la formula "valuta per l'incasso" apposta allo stesso è idonea, alla luce del principio di letteralità che assiste i titoli di credito, a conferire al giratario la semplice veste di mandatario del girante, come tale soggetto alle eccezioni opponibili a quest'ultimo, giusta disposto dell'art. 26 R.D. 1736/33.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Rosario De Musis presidente
Vincenzo Proto consigliere
Maria Gabriella Luccioli "
Giulio DE rel. "
Fabrizio Forte "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S.p.a. AN DI, già AN OP di Pescopagano e Brindisi, in persona del presidente dott. Faustino Somma, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.1, presso l'avv. Piera Cartoni Moscatelli, che, con l'avv. prof. Cesare Massimo Bianca e l'avv. Antonio Sarli, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
S.r.l. OI, Compagnia Internazionale Finanziaria Leasing, in persona del legale rappresentante dott. Raffaela Vallese, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 35, presso l'avv. Francesca Delfini, difesa dall'avv. Raffaele Martone per procura a margine del controricorso;
resistente e contro
S.p.a. EF Leasing, in persona del legale rappresentante dott. Giovanni Fuiano, elettivamente domiciliata in Roma, via Santa Caterina da Siena n. 46, e poi viale Bruno Buozzi n. 99, presso l'avv. Antonio D'Alessio, che, con l'avv. prof. Franco Di Sabato, la difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n.1986 del 27 ottobre/13 novembre 1995, notificata l'11 dicembre successivo;
sentiti il cons. DE, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Cartoni Moscatelli, per la ricorrente;
l'avv. Martone, per la resistente OI;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AN OP Cooperativa di Pescopagano, poi AN OP di Pescopagano e Brindisi, nel 1989 ha notificato alla S.r.l. OI ed alla S.p.a. EF Leasing precetti per il pagamento rispettivamente di lire 190.473.992 e 55.657.500, sulla base di assegni bancari non trasferibili, che erano stati emessi dalle intimate in favore della S.r.l. Auto In, e che questa, per il tramite del legale rappresentante Emilio AN, le aveva girato. Il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata il 12 novembre 1992, ha respinto le opposizioni ai precetti proposte da dette Società emittenti degli assegni, ed anche respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla prima.
La Corte d'appello di Napoli, su gravami della OI e della EF, ed in contraddittorio della S.p.a. AN DI, nata dalla fusione tra la AN OP di Pescopagano e Brindisi e la AN di Lucania, ha dichiarato inefficaci i precetti, mentre ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria, fra l'altro osservando:
- che il gravame della OI, notificato il 24 novembre 1992 e proposto nei confronti della AN OP di Pescopagano e Brindisi, non era affetto da nullità, in relazione al precedente verificarsi di detta fusione, non essendo stata questa comunicata od in altro modo portata a conoscenza dell'appellante;
- che l'eventuale invalidità dell'appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione in giudizio della AN DI, successore della AN OP, quando non era ancora decorso il termine annuale d'impugnazione (operante in difetto di notificazione della sentenza del Tribunale);
- che le girate degli assegni erano improprie, perché apposte su titoli non trasferibili e con l'annotazione "valuta per l'incasso";
- che tali girate implicavano la legittimazione della girataria all'esercizio del credito in nome e per conto della girante, esponendola alle eccezioni a quest'ultima opponibili;
- che gli atti di un processo penale per truffa, instauratosi a carico del AN, e le sostanziali ammissioni della AN dimostravano che gli assegni erano stati emessi per somme non dovute, dato che il rappresentante della Auto In, concessionaria delle autovetture Volvo, li aveva ottenuti in relazione a contratti di leasing per i quali non erano stati richiesti i connessi finanziamenti.
La AN DI, con ricorso notificato il 7/8 febbraio 1996, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Napoli, formulando tre censure.
La OI e la EF hanno replicato con controricorsi. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla causa con la OI, il primo motivo del ricorso rinnova la tesi dell'inammissibilità dell'appello della medesima OI, in ragione della proposizione contro la AN OP di Pescopagano dopo la sua estinzione per fusione il 1ø agosto 1992. Si assume che la OI aveva "giuridica cognizione" di tale evento, in quanto il contratto di fusione era stato iscritto nel registro delle società il 7 agosto 1992 e pochi giorni dopo pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale, e quindi doveva indirizzare il proprio gravame alla AN DI;
si aggiunge che la costituzione di questa in secondo grado non toccava il pregresso passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale, essendo alla relativa data (28 gennaio 1993) già scaduto il termine breve d'impugnazione (il cui decorso, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato determinato dall'invalida notificazione dell'appello alla AN OP il 24 novembre 1992).
Il motivo è infondato.
L'estinzione per fusione di una società integra vicenda successoria a titolo universale equiparabile alla morte della persona fisica, e, quindi, ove riguardi la parte costituita, ricade nelle previsioni dell'art.300 cod. proc. civ.; il suo determinarsi, come nella specie, dopo l'udienza di discussione ed anteriormente alla pubblicazione della sentenza di primo grado (segnata dal deposito in cancelleria, ai sensi dell'art.133 cod. proc. civ.), non produce effetti, in assenza di un'iniziativa del difensore, rivolta a dare, con la notifica di detta sentenza o con altro atto processuale, formale notizia dell'evento e del subingresso del successore nella posizione sostanziale e formale di parte (v. Cass. n. 7441 del 9 agosto 1997, n. 7023 del 21 giugno 1995, n. 2153 del 28 febbraio 1987). In difetto di tale iniziativa (pacificamente carente nel caso in esame), non è influente la mera conoscibilità del fatto estinzione-successione, quale quella derivante dalle menzionate misure di pubblicità della fusione, non essendo onere dell'altra parte di controllare la persistenza in vita del proprio avversario dopo la sua costituzione in giudizio.
Il riconoscimento della validità dell'appello della OI, ancorché proposto contro la AN OP, rende ultronea la problematica in ordine al valore sanante della partecipazione al dibattito di secondo grado della AN DI (in linea con le previsioni dell'art. 110 cod. proc. civ.). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, con la denuncia di violazione degli artt. 25 e 26 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, 1343, 1439, 1992 e 2013 cod. civ., 640 cod. pen. e 112 cod. proc. civ., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
addebitano alla sentenza impugnata:
-di aver apoditticamente ed arbitrariamente ravvisato ipotesi di girate per l'incasso, non considerando che la clausola "valuta per l'incasso", nella prassi bancaria, si accompagna a girate "piene";
-di non aver rilevato che detta clausola non era stata apposta su alcuni degli assegni (quelli emessi dalla EF);
-di aver affermato l'inesistenza dei rapporti sottostanti, sulla base dei raggiri assertivamente posti in essere dal AN quale legale rappresentante della Auto In, trascurando che la relativa situazione implicava l'annullabilità (non radicale nullità) dei contratti, e cioè un vizio che non era riscontrabile senza una conforme domanda, non rientrava fra le eccezioni opponibili alla girataria, e poteva essere acclarato soltanto dal Giudice penale. Anche questi motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Quanto alla natura delle girate, va ricordato che la formula "valuta per l'incasso" è elencata dall'art. 26 del r.d. n. 1736 del 1933 fra quelle tipicamente idonee a conferire al giratario la veste di semplice mandatario del girante, come tale soggetto alle eccezioni opponibili al girante stesso.
In presenza di detta formula, ed alla luce del principio di letteralità che assiste i titoli di credito, l'applicazione della citata norma da parte della Corte d'appello non esigeva ulteriori indagini, tenendosi anche conto che si trattava di assegni "non trasferibili", suscettibili soltanto di girata per l'incasso (art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933); la soluzione, del resto, non poteva e non può essere contrastata con un generico riferimento a difformi usi bancari, senza alcuna indicazione sulla loro consistenza ed attitudine a superare nel caso concreto l'inequivocità del dato testuale.
Quanto poi alla pretesa carenza della clausola in discorso su alcuni dei titoli, va osservato che la tesi investe circostanze fattuali, non è stata oggetto di specifiche allegazioni nella precorsa fase processuale, e comunque viene avanzata in via meramente enunciativa, senza riferimento alle risultanze del processo che dovrebbero confortarla.
Le altre deduzioni della ricorrente partono da un'impropria lettura della sentenza impugnata e sono infirmate dalla carenza delle premesse logiche cui si collegano.
La Corte di Napoli, pur facendo riferimento ad un inganno perpetrato dal AN in danno delle emittenti degli assegni, non ha ritenuto viziati da dolo, e come tali annullabili, i contratti in base ai quali era stato reclamato ed ottenuto il rilascio dei titoli in favore della Auto In, ma ha accertato che, nell'ambito delle operazioni di leasing, non erano state presentate richieste di finanziamenti giustificativi delle erogazioni delle Società OI e EF, per poi trame il corollario che gli assegni medesimi erano stati emessi in pagamento di debiti inesistenti o non ancora esistenti.
Tale affermazione prescinde dalla qualificabilità come doloso del contegno del AN, nonché dall'esito del processo penale in proposito instauratosi, e legittima in sè il decisum, dato che il difetto della posizione debitoria per la quale l'assegno sia stato rilasciato comporta l'insussistenza della causa dell'emissione, opponibile al prenditore ed a chi eserciti il credito cartolare in sua vece (come il giratario per l'incasso).
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la condanna della soccombente al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla S.p.a. AN DI, già AN OP di Pescopagano e Brindisi, e la condanna al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidandole, in favore di ciascuna delle Società resistenti, nella misura di lire 3.270.000, di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999