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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2967/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LORENZA GNES Parte_1
e
, con l'Avv. LORENZA GNES Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO I signori e hanno dichiarato di aver avuto una Parte_1 CP_1 relazione sentimentale conclusasi nel 2024, dalla quale in data 03.10.2021 è nata a Trento la figlia e che a causa della crisi intervenuta nella Persona_1 relazione di coppia e dell'intollerabile prosecuzione della convivenza, decidevano di separarsi, pertanto la signora si trasferiva unitamente alla Pt_1 figlia a Trento in un appartamento condotto in locazione, mentre il signor CP_1 ha continuato a vivere nella casa coniugale in cui il nucleo familiare viveva in costanza di convivenza, in Vallelaghi in un appartamento condotto in locazione e che non intendono addivenire ad una riconciliazione. Con atto depositato in data 27.06.2025 veniva incardinato il procedimento iscritto al n. R.G. 2967/2025 e con decreto del 01.07.2025, stante la richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, il Presidente disponeva procedersi con la trattazione in forma scritta dell'udienza e termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., corredata dalla dichiarazione di non volersi riconciliare come disposto ex art. 473 bis 51, 2 comma c.p.c.
Con note depositate in data 11.08.2025, entrambe le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte per la regolamentazione dei loro rapporti con la figlia minore ed in cui si legge:
“Affidare la figlia Trovò in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
- Il padre per tre pomeriggi in settimana – lunedì, mercoledì e venerdì- andrà a prendere alla scuola materna alle 15,00 e la terrà con sé fino alle 20,00 Per_1 dopo cena. La bambina trascorrerà con il papà weekend alterni dal sabato pomeriggio alle 15,00 al lunedì sera alle 20,00 dopo cena. I genitori trascorreranno ciascuno con la figlia la metà delle vacanze natalizie, la metà delle vacanze pasquali e due/tre settimane d'estate accordandosi di volta in volta in base al lavoro di ciascuno.
- I genitori si occuperanno del mantenimento ordinario di quando la Per_1 bambina sarà presso di loro. Saranno incassati al 100% dalla madre l'assegno unico universale ed eventuali altri contributi provinciali o statali a favore del minore.
- Verranno poste a carico di ciascun genitore per il 50% le spese ordinarie relative all'abbigliamento di AT e straordinarie da individuarsi, anche in termini di necessità o meno di preventivo accordo, come dal seguente protocollo approvato dal CNF e precisamente spese straordinarie obbligatorie: libri scolastici, eventualmente anche usati, gite scolastiche senza pernottamento, cancelleria scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti e da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto con specialista privato, spese protesiche. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Pag. 2 di 4 a.- spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente;
c.- spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori in misura pari a quanto di fatto contribuito. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a
Pag. 3 di 4 beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.” Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni congiunte dell'11.06.2025 rassegnate dalle parti, secondo cui la figlia Per_1 continuerà a vivere con la madre nell'abitazione di quest'ultima, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alle modalità di mantenimento della figlia da parte di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2967/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LORENZA GNES Parte_1
e
, con l'Avv. LORENZA GNES Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO I signori e hanno dichiarato di aver avuto una Parte_1 CP_1 relazione sentimentale conclusasi nel 2024, dalla quale in data 03.10.2021 è nata a Trento la figlia e che a causa della crisi intervenuta nella Persona_1 relazione di coppia e dell'intollerabile prosecuzione della convivenza, decidevano di separarsi, pertanto la signora si trasferiva unitamente alla Pt_1 figlia a Trento in un appartamento condotto in locazione, mentre il signor CP_1 ha continuato a vivere nella casa coniugale in cui il nucleo familiare viveva in costanza di convivenza, in Vallelaghi in un appartamento condotto in locazione e che non intendono addivenire ad una riconciliazione. Con atto depositato in data 27.06.2025 veniva incardinato il procedimento iscritto al n. R.G. 2967/2025 e con decreto del 01.07.2025, stante la richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, il Presidente disponeva procedersi con la trattazione in forma scritta dell'udienza e termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., corredata dalla dichiarazione di non volersi riconciliare come disposto ex art. 473 bis 51, 2 comma c.p.c.
Con note depositate in data 11.08.2025, entrambe le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte per la regolamentazione dei loro rapporti con la figlia minore ed in cui si legge:
“Affidare la figlia Trovò in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
- Il padre per tre pomeriggi in settimana – lunedì, mercoledì e venerdì- andrà a prendere alla scuola materna alle 15,00 e la terrà con sé fino alle 20,00 Per_1 dopo cena. La bambina trascorrerà con il papà weekend alterni dal sabato pomeriggio alle 15,00 al lunedì sera alle 20,00 dopo cena. I genitori trascorreranno ciascuno con la figlia la metà delle vacanze natalizie, la metà delle vacanze pasquali e due/tre settimane d'estate accordandosi di volta in volta in base al lavoro di ciascuno.
- I genitori si occuperanno del mantenimento ordinario di quando la Per_1 bambina sarà presso di loro. Saranno incassati al 100% dalla madre l'assegno unico universale ed eventuali altri contributi provinciali o statali a favore del minore.
- Verranno poste a carico di ciascun genitore per il 50% le spese ordinarie relative all'abbigliamento di AT e straordinarie da individuarsi, anche in termini di necessità o meno di preventivo accordo, come dal seguente protocollo approvato dal CNF e precisamente spese straordinarie obbligatorie: libri scolastici, eventualmente anche usati, gite scolastiche senza pernottamento, cancelleria scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti e da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto con specialista privato, spese protesiche. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Pag. 2 di 4 a.- spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente;
c.- spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori in misura pari a quanto di fatto contribuito. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a
Pag. 3 di 4 beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.” Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni congiunte dell'11.06.2025 rassegnate dalle parti, secondo cui la figlia Per_1 continuerà a vivere con la madre nell'abitazione di quest'ultima, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alle modalità di mantenimento della figlia da parte di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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