Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Casaroli, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti avanzata in data 18 giugno 2025 ai sensi degli artt. 22, c. 1, lett. b) e 24, c. 7, L. n. 241/1990, nonché ex art. 5, D. Lgs. n. 33/2013, dal -OMISSIS- e finalizzata alla trasmissione telematica di copia semplice “ di ogni atto e/o documento afferente i lavori di straordinaria manutenzione per la eliminazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio comunale, ivi incluso ogni atto (quale, a titolo esemplificativo, progetto, Vs determine) e/o contratto di conferimento di incarico professionale ad altro professionista per l’opera svolta".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato al Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-, parte istante ha dato atto di aver presentato all’amministrazione comunale, il 18 giugno 2025, un’istanza finalizzata all’ostensione di “ ogni atto e/o documento afferente i lavori di straordinaria manutenzione per la eliminazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio comunale, ivi incluso ogni atto (quale, a titolo esemplificativo, progetto, Vs determine) e/o contratto di conferimento di incarico professionale ad altro professionista per l'opera svolta ” ai sensi degli artt. 22, c. 1, lett. b) e 24, c. 7, L. n. 241/1990, nonché ex art. 5, D. Lgs. n. 33/2013, sull’assunto dell’indispensabilità dell’accesso al fine di tutelare eventuali diritti di credito derivanti dall’attività lavorativa espletata.
In particolare il ricorrente, che ha partecipato in qualità di collaboratore a partita IVA alla redazione di progetto aggiornato ma non andato a buon fine, avendo verificato che a distanza di anni si procede finalmente ai lavori in questione intende appurare che ciò non avvenga sulla base del progetto a cui ha lavorato.
2. Poiché la domanda è rimasta inesitata, l’istante ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione e il conseguente ordine di provvedere all’ostensione dei documenti richiesti.
2.1. A fondamento del ricorso ha posto un unico motivo, consistente nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24, c. 7., L. n. 241/1990 e dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, atteso che, a proprio, dire l’accesso è indispensabile per tutelare le ragioni creditorie del ricorrente nei confronti di altro professionista che lo ha incaricato di partecipare alla progettazione dell’intervento di “ Eliminazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio comunale ” conferitogli dal comune intimato.
3. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio, ad onta della ritualità della notifica.
4. Tanto chiarito in punto di fatto, occorre premettere che il comma 3, dell’art. 24 della legge n. 241/1990 dispone che « non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni », esprimendo una volontà normativa che rifiuta l’ostensione dei documenti amministrativi intesa come strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato, dovendo allo stesso tempo l’interessato dimostrare che:
- la richiesta è riferita ad un determinato documento – identificato o identificabile – atteso che l’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte, non potendo imporsi all’Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione di essi;
- la domanda non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte della Pubblica Amministrazione destinataria della predetta richiesta.
4.1. Ai fini della rispondenza al requisito della specificità, è necessario, non già che il richiedente indichi tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione) dell’atto, bensì che l’istanza indichi l’oggetto e lo scopo cui l’atto di cui si chiede l’ostensione è indirizzato, così da mettere l’Amministrazione nelle condizioni di comprendere la portata ed il contenuto della domanda e di individuare i documenti senza dover procedere ad alcuna attività istruttoria.
Ne consegue che una richiesta generalizzata di tutta la documentazione tout court , ovvero l’incapacità di provare l’effettiva esistenza e/o di individuare, anche soltanto genericamente, il relativo oggetto, più che essere diretto all’esercizio del diritto di accesso, ha carattere meramente esplorativo, per cui va dichiarata inammissibile (Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2017, n. 2401).
4.2. Tali conclusioni, peraltro, riferite all’accesso documentale, sono estensibili altresì all’accesso civico di cui al D. Lgs. 33/2013, ciò per due considerazioni: da un lato perché l’accesso civico, essendo un rimedio alla mancata pubblicazione di un documento (o informazione o dato) presuppone a maggior ragione l’obbligo di individuare l’atto, anche al fine di verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo divulgativo; dall’altro poiché per entrambi i casi si pone la necessità di ottemperare all’onere della prova incombente sulla parte in ordine all’esistenza del documento.
5. Ciò chiarito, nel caso di specie parte ricorrente ha formulato, tanto in sede procedimentale, tanto nell’ambito del presente giudizio, una domanda dai connotati generici e meramente esplorativi, essendosi limitato a chiedere l’accesso rispetto a ogni atto e/o documento afferente i lavori di straordinaria manutenzione per la eliminazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio comunale, ivi incluso ogni atto (quale, a titolo esemplificativo, progetto, Vs determine) e/o contratto di conferimento di incarico professionale ad altro professionista per l’opera svolta. Si tratta a ben vedere di una richiesta di portata generica che obbliga l’amministrazione ad una ponderosa attività di indagine e ricerca di tutti gli atti e i documenti riferiti ai lavori di straordinaria manutenzione indicati. La documentazione non appare indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e sembra relativa ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, di modo che è problematico riconnetterla all’istanza di tutela sopra esplicata, senza i necessari termini di raffronto.
5.1. Peraltro va rilevato che rispetto all’accesso civico, neppure risulta allegato il prius, ossia la sussistenza di un obbligo di pubblicazione rispetto ai documenti del cui accesso trattasi.
6. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso va respinto.
7. Nulla per le spese di lite non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IS | RA RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.