Ordinanza cautelare 13 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2022, proposto da
US HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2022.29760 del 8/9/2022, notificato da AGEA in data 26/09/2022 all'Az. Ag. HI US, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2004/2005 della somma di € 458.554,09 a titolo di capitale e di € 156.590,13 a titolo di interessi, (doc. 1), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. EN GA, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal ricorrente il 26.1.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 17.11.2022 e depositato il 5.12.2022 HI US, n.q. di legale rappresentante dell’omonima azienda agricola, ha impugnato la comunicazione AGEA, notificata il 26.9.3033, con la quale AGEA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2004/2005 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato nn. 360/2020, che aveva disposto l’annullamento dei provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la campagna in questione, in ragione della contrarietà della normativa nazionale applicata con quella eurounitaria.
2- In data 7.2.2023 si è costituita AGEA per resistere al ricorso.
3- Con ordinanza n. 76/2023 pubblicata il 13.2.2023 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- In vista della trattazione del merito della controversia, il 17.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria osservando che il comma 4 dell’art. 10 bis del d.l. n°69 del 13/6/23, convertito in legge n°103 del 10/8/23, dispone che tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso devono considerarsi inefficaci ragion per cui, alla luce di quanto disposto dalla legge il provvedimento impugnato deve ritenersi inefficace e, quindi, la materia del contendere cessata.
5- In data 22.12.2025 la resistente AGEA ha depositato documenti -segnatamente una relazione amministrativa- ove viene richiamato il precitato art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023 osservando che a motivo di tale sopravvenienza e sussistendo un’inefficacia del provvedimento impugnato, deve ritenersi inverata un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
6- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
7- Come precisato dalla Sezione in precedenti sovrapponibili ( ex plurimis, sentenza n. 896 del 10.10.2025), in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere deve essere apprezzata la sopravvenienza normativa dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dal legislatore nazionale con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.
8- La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
9- Il provvedimento impugnato risulta dunque inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché, come rilevato dalle parti, non vi è più interesse della ricorrente ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm.
10- Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IN EL, Presidente FF
EN GA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN GA | RI IN EL |
IL SEGRETARIO