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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO
***
Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16;00, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 29 del 2024 RG, pendente tra:
Parte_1 nei confronti della Controparte_1 rti si sono allontanate, avendo rinunciato a verbale a presenziarvi:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto:
- condanna la parte resistente al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno consistente nella perdita di chance di essere nominata dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di a far data dal CP_1
25 Giugno 2021 e liquidato nella somma pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento retributivo spettante al dirigente generale del predetto Ufficio e quello percepito dalla ricorrente in riferimento al periodo intercorrente tra il 25 Giugno 2021 e la data di adozione della deliberazione di nomina del nuovo dirigente generale, oltre interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione dei singoli ratei fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, e il saggio legale degli interessi;
- condanna la parte resistente al risarcimento del danno all'immagine professionale subito dalla parte ricorrente e liquidato in via equitativa nella somma pari al 20 per cento della retribuzione mensile netta da calcolarsi sullo stesso arco temporale di cui al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.069,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Trento, il 17 Aprile 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli