Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 2
Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), è necessario, oltre al legame eziologico, che l'evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base, nella specie sequestro di persona (art. 605 cod. pen.). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto conseguenza prevedibile del delitto di sequestro di persona - integrato dalla condotta del capotreno, che rinchiuda a chiave in uno scompartimento un viaggiatore, pur munito di documento di identità e di danaro per pagare eventuali multe, perché privo di biglietto con l'intenzione di consegnarlo alla polizia ferroviaria - le gravi lesioni subite dal sequestrato nell'intento di calarsi dal finestrino per liberarsi).
Il concorso della condotta colposa della vittima alla causazione dell'evento morte o lesioni dalla stessa subito, non esclude la prevedibilità da parte dell'autore del delitto base di detto evento e, quindi, la sua responsabilità per il reato diverso ex art. 586 cod. pen.; tuttavia, ove il concorso di colpa della vittima venga accertato, esso incide non solo in ordine agli effetti civili ma anche su quelli penali in termini di riduzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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