Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
Nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l'offesa all'onore ed al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore nonchè l'uso di tono arrogante, perchè contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell'espressione della sua personalità umana, ma anche nell'ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell'autorità del grado e della funzione di comando. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva ravvisato il reato nella condotta dell'inferiore che, mediante posta elettronica, aveva rivolto al superiore la seguente espressione: "detta scomposta azione di comando disturba inevitabilmente e sterilmente la concentrazione sulla mia attività che ha priorità assoluta").
Commentario • 1
- 1. Carabiniere con funzioni di polizia giudiziaria può disobbedire al superiore gerarichco? (Cass. 31829/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 novembre 2020
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e, così, esprime il preciso, non equivocabile, significato di scolpire i due termini del rapporto di dipendenza funzionale, con riferimento all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, in modo da escludere interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, pur quando tali poteri promanino dalla medesima scala gerarchica dell'operatore di polizia incaricato della conduzione delle indagini: è proprio in virtù di questa salvaguardia assicurata dalla Carta fondamentale alla dipendenza funzionale che la direzione delle indagini risulta effettivamente riservata all'autonoma iniziativa e determinazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 28/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1693
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 1049/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CH AR N. IL 04/07/1959;
avverso la sentenza n. 64/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 17/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Bruno Pierfrancesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.2.2012 il Tribunale militare di Roma dichiarava De AR AR colpevole del reato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata perché, quale militare rivestito del grado di Maresciallo dei Carabinieri in missione all'estero, rivolgeva le seguenti espressioni ingiuriose al Ten. Colonnello Tornabuoni, mediante messaggi di posta elettronica allo stesso diretti e fatti pervenire a più Comandi collegati, "non credo che lei abbia le competenze tecnico professionali, la invito ad evitare di muovermi i suoi commenti denigratori dubitativi, detta scomposta azione di comando disturba inevitabilmente e sterilmente la concentrazione sulla mia attività che ha priorità assoluta". Accertato in Libano il 3.12.2010. Per l'effetto lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici.
Con sentenza del 17.10.2012 la Corte militare di appello confermava la condanna limitatamente alle espressioni ingiuriose "detta scomposta azione di comando disturba inevitabilmente e sterilmente la concentrazione sulla mia attività che ha priorità assoluta", ed esclusa l'aggravante del pubblico scandalo prevista dall'art. 47 c.p.m.p., n. 4, riduceva la pena inflitta a mesi due di reclusione militare, ritenendo che le restanti espressioni fossero sussumibili nel diritto di critica.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della decisione nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito valenza ingiuriosa all'uso dell'aggettivo "scomposta" riferita all'azione di comando svolta dal superiore gerarchico, mentre si tratta di espressione che non sembra esprimere alcun contenuto intrinsecamente lesivo del prestigio ed in genere delle qualità personali del superiore;
la condotta specificamente ascritta all'imputato doveva essere parametrata all'interno della sfera del diritto di critica;
2) erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art. 47 c.p.m.p., n. 4 di aver commesso il fatto in territorio estero: secondo il ricorrente l'aggravante richiede l'estrinsecazione in territorio estero di una relazione fisica diretta tra offeso e offensore;
insufficiente motivazione in ordine alla affermazione che le caserme italiane all'estero non godono della extraterritorialità; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione nella parte in cui la Corte ha concesso circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, rispetto alla aggravante ritenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte di appello militare ha ritenuto che l'epiteto "scomposta", affibbiato all'azione di comando posta in essere dal superiore, ne offende certamente il prestigio e la reputazione mettendo in dubbio le competenze professionali, con particolare riguardo alla espressione secondo cui l'azione di comando del superiore "disturba sterilmente" l'attività di istituto dell'imputato; ha ritenuto che le parole utilizzate dal ricorrente esulano completamente dal diritto di critica, risolvendosi in un generale e generalizzato giudizio negativo sulle attitudini al comando del superiore.
Le argomentazioni svolte, incensurabili nel merito, sono giuridicamente corrette, dovendosi considerare la peculiare oggettivita giuridica della fattispecie di insubordinazione prevista dall'art. 189 c.p.m.p., comma 2, la quale tutela non solo la dignità e l'onore del "superiore", ma l'integrità e l'effettività del rapporto gerarchico, che è funzionale al mantenimento della compattezza delle forze armate. Inoltre il particolare rigore cui sono improntati i rapporti nella disciplina militare, conduce a considerare offesa all'onore ed al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore ed anche il tono arrogante, perché contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il superiore deve essere tutelato non solo nell'espressione della sua personalità umana, bensì anche nell'ascendente morale che deve accompagnare l'esercizio dell'autorità del grado e la funzione di comando. (conformi Sez. 1, n. 7957 del 20/12/2006 - dep. 26/02/2007, Frantuma, Rv. 236355; Sez. 1, n. 1172 del 12/07/1989 - dep. 30/01/1990, Pesola, Rv. 183159).
2. La Corte militare di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante di aver commesso il fatto in territorio estero sul rilievo che le caserme militari all'estero utilizzate durante le missioni internazionali non godono del regime di extraterritorialità.
Il motivo di ricorso proposto è inammissibile per genericità, poiché non porta alcuna argomentazione a sostegno della ipotizzata extraterritorialità delle caserme italiane all'estero impiegate nel corso di missioni internazionali di pace, ma deduce un inesistente difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata.
3. La censura in ordine al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, espresso in termini di equivalenza anziché di prevalenza come richiesto dal ricorrente, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014