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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 888/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del in Catanzaro, Via Controparte_1
Jannoni – Palazzo De Nobili, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avvocati Anna Maria Paladino e Saverio Molica, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta deliberazione della G.C. n. 208 del 19 maggio 2021;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro contrariis reiectis: Parte_1
1) in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e condannare il al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in CP_1
1 favore della sig.ra pari ad € 186.062,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta Pt_1 equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni Controparte_1
contraria, istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l'appello, perché infondato in fatto e in diritto, proposto dalla signora avverso la sentenza n. 1502/2020 nel giudizio Parte_1 recante il numero di RG 3072/2018, emessa dal Tribunale di Catanzaro e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dal che Controparte_1
qui di seguito si trascrivono:
1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione per la genericità della domanda per i motivi esposti nel presente atto;
2) rigettare integralmente ogni domanda formulata dalla signora contro il Parte_1
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an Controparte_1
debeatur che relativamente al quantum debeatur per i motivi esposti nel presente atto;
3) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per le somme Controparte_1 eventualmente già corrisposte alla signora dall'INAIL o dall'INPS o da altri Parte_1
Istituti assicurativi, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il CP_1
;
[...]
4) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora per le somme Parte_1 eventualmente già corrisposte dall'INAIL o dall'INPS o da altri Istituti assicurativi, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il spettando la Controparte_1
legittimazione ad agire in ordine a tale parte della domanda soltanto agli Istituti assicurativi erogatori delle predette somme.
Condannare la signora al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 doppio grado del giudizio in favore del ”. Controparte_1
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
2 Con atto di citazione notificato il 12/06/2018, ha convenuto in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro per ivi sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro avvenuto il 14/02/2017 e complessivamente quantificati nella somma di euro 186.062,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
➢ in data 14/02/2017, alle ore 19:30 circa, mentre percorreva a piedi la Parte_1
via XX Settembre del Comune di Catanzaro, in compagnia della figlia , Persona_1
inciampava a causa di un dissesto del manto stradale, non percepibile e non prevedibile, finendo per cadere rovinosamente a terra;
➢ a seguito della suddetta caduta, l'attrice ha ricevuto immediato soccorso dalla figlia e da per poi essere accompagnata dalla medesima figlia e Controparte_2 nell'immediatezza dell'accaduto presso l'Ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro;
➢ per effetto della caduta, i sanitari di turno le hanno riscontrato la seguente tipologia di lesione: “frattura/lussazione pluriframmentaria e scomposta testa omerale”;
➢ in data 15/02/2017 è stata sottoposta all'intervento chirurgico di “sostituzione articolare protesica spalla dx” presso la clinica Villa del Sole di Catanzaro;
➢ successivamente ha dovuto eseguire una terapia di riabilitazione, diversi trattamenti di tipo fisio – riabilitativo, una visita fisiatrica e una visita medico ortopedica;
➢ in sede di visita ortopedica del 27/12/2017, il dott. le ha rilasciato Controparte_3 il certificato medico con il seguente responso: “esiti di frattura epifisi prossimale omero dx trattata con endoprotesi di spalla. Controllo clinico e Rx. Clinicamente guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico legale”;
➢ in data 02/02/2018, si è sottoposta a visita medico – legale presso lo studio del dott.
il quale ha stimato i postumi invalidanti a carattere permanente con un Persona_2
danno biologico del 25%;
➢ ha successivamente inoltrato al una richiesta di risarcimento dei Controparte_1
danni subiti ma tale richiesta non ha mai avuto riscontro;
➢ per le suddette ragioni, ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente comunale.
3 Con comparsa depositata il 6/11/2018 si è costituito in giudizio il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/10/2020.
In siffatta udienza, precisate le conclusioni in ossequio alla normativa in tema di emergenza epidemiologica da VI -19, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 17/12/2020, il Tribunale di Catanzaro ha: 1) rigettato tutte le domande proposte da nei confronti del;
2) condannato Parte_1 Controparte_1
l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del , liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.810,50, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.
In estrema sintesi, il Tribunale dopo aver preliminarmente delineato i principi enunciati in materia di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha rigettato la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di e in ragione delle generiche deduzioni. Parte_1
Più segnatamente, il giudice di prime cure ha evidenziato che dal compendio probatorio in atti è emerso che l'attrice non ha fornito alcuna specifica allegazione sul fatto storico posto a fondamento della sua richiesta risarcitoria. Infatti, sul punto ha specificato che Parte_1
da un lato non è stata in grado di chiarire l'esatta modalità della caduta e, da altro lato, non ha specificato le circostanze, per esempio l'indicazione del n. civico, relative al luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato e che avrebbero consentito di individuare l'esatto punto in cui è avvenuta la caduta per cui è causa.
È stato dato atto anche della circostanza per cui tale carenza non sia stata colmata nemmeno con il deposito della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in cui la difesa dell'attrice si è, invece, limitata a sostenere che al momento della caduta l'illuminazione pubblica non fosse adeguata e sufficiente per poter percepire l'insidia e prevenire il sinistro.
Premesso quanto sopra e passando poi all'esame della documentazione fotografica, il Tribunale ha ritenuto che anche le fotografie prodotte da parte attrice non siano state in grado di far comprendere quale sia stata l'effettiva collocazione del tratto di strada teatro del sinistro.
Dalle stesse, però, è emerso che il dissesto stradale sia stato di pochissimi centimetri di profondità
e, dunque, assolutamente percepibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte di un soggetto che passeggia per strada. Inoltre, secondo il giudice di prime cure, le caratteristiche di siffatto tratto
4 stradale escluderebbero la sussistenza di una insidia o trabocchetto, così come delineato dall'attrice, proprio perché a fronte di uno stato dei luoghi perfettamente chiaro e visibile, avrebbe dovuto adottare quelle normali cautele necessarie per superare una Parte_1
situazione di pericolo.
Infine, il Tribunale ha concluso nel senso di non ritenere nemmeno sussistente una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al , perché la condotta colposa della danneggiata Controparte_1
integrando gli estremi del caso fortuito ha avuto una incidenza causale autonoma ed esclusiva, tale per cui è stata inevitabilmente considerata come l'unica causa del sinistro.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello e contestuale istanza di Parte_1
sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mani in data
6/05/2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 15/09/2021 si è costituito in giudizio il , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/10/2021, con provvedimento del
20/10/2021 il Collegio ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante, perché ritenuta rilevante ai fini del decidere, limitatamente ai capitoli da 2.1 a 3.4 e con i testi indicati su detti capitoli. Con il medesimo provvedimento, la causa è stata rinviata all'udienza del 19/01/2022.
Espletata la prova testimoniale, a scioglimento della riserva assunta in siffatta udienza, con provvedimento del 28/01/2022 è stata disposta la CTU medico – legale sulla persona di Parte_1
ed è stato nominato come consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa la quale
[...] Persona_3 però non ha mai depositato l'accettazione dell'incarico.
Tuttavia, dopo una serie di rinvii necessari per provvedere alla nomina di un CTU, solo in data
2/09/2022 il dott. ha depositato il giuramento telematico. Successivamente, però, Persona_4 lo stesso ha depositato la rinuncia all'incarico in data 25/11/2022.
Dopo ulteriori rinvii disposti a seguito di rinuncia all'incarico da parte dei CTU nominati, in data
13/03/2024 la dott.ssa ha depositato il giuramento telematico e in data 23/07/2024 Persona_5 ha depositato l'elaborato peritale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso.
Con provvedimento emesso in pari data, è stato liquidato in favore del nominato CTU la somma di € 500,00, oltre IVA se dovuta e accessori (detratto l'acconto se ricevuto), ponendola a carico di entrambe le parti in solido.
5 Dopo aver istruito la causa documentalmente, a mezzo di espletamento di prova testimoniale e
CTU medico – legale, il Collegio ha rinviato all'udienza del 25/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e considerato che siffatta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 30/09/2024 depositato il 3/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “immotivata non ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice”.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza sotto il duplice profilo della valutazione del materiale e delle richieste istruttorie e della attribuzione della responsabilità del sinistro.
In primo luogo lamenta che il Tribunale abbia giudicato sulla scorta delle sole fotografie allegate al fascicolo di parte senza considerare il verbale di pronto soccorso e la documentazione medica nonché le dichiarazioni a contenuto testimoniale inviate nell'immediatezza al comune. In ogni caso lamenta la mancata ammissione della prova orale. Deduce quindi che erroneamente il giudice di primo grado ha attribuito la responsabilità del sinistro alla condotta dell'attrice nonostante questa non si caratterizzasse per alcun profilo di colpa.
L'ammissione e l'espletamento della prova orale e della consulenza tecnica in sede d'appello rendono superfluo l'esame delle doglianze riguardanti l'attività istruttoria.
Nel merito occorre ricordare trattandosi di danni cagionati da cosa in custodia, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. che, come è noto, configura una responsabilità di carattere oggettivo e essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra cosa in custodia e il danno.
In ragione di tale struttura, grava sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno in grado di elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa possa alternativamente integrare il caso fortuito tutte le volte in cui detta condotta sia dotata di efficienza causale esclusiva rispetto al verificarsi dell'evento o può rilevare come concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Alla luce di tali principi deve osservarsi quanto segue.
Procedendo con ordine, dall'istruzione probatoria è emerso che in data 14/02/2017, alle ore 19:30 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi con la figlia, la via Parte_1 Persona_1
6 XX Settembre del , è inciampata a causa di una buca presente sul manto Controparte_1
stradale ed è caduta a terra, procurandosi delle lesioni.
La disconnessione del manto stradale è stata confermata dalla riproduzione fotografica presente in atti, in cui si evince l'assenza di alcuni sanpietrini, e in sede di espletamento della prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 19/1/2022, il teste ha così riferito: “in Persona_1 quella occasione io e mia madre stavamo percorrendo la sede stradale …. la pavimentazione delle strade era costituita da sanpietrini.
Io camminavo accanto a mia madre e mia madre sul lato sinistro, mia madre è caduta e solo dopo la stessa mi sono accorta della buca presente in quel tratto determinata dalla mancanza di alcuni sanpietrini della pavimentazione.
Mia madre è caduta e subito dopo ha accusato un forte dolore alla spalla destra. Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro era privo di illuminazione visiva. Il sinistro è avvenuto in via XX
Settembre in prossimità del locale pubblico denominato pub Mallard. Via XX Settembre non è una strada che mia madre percorre abitualmente”.
Mentre il teste oculare ha così dichiarato: “era dietro le due signore e ha Controparte_2 assistito alla caduta e si è avvicinata alla signora perché ha sentito delle urla di dolore …. quando mi sono avvicinata mi sono accorta che quel tratto in cui era caduta la signora mancavano alcuni sanpietrini sulla pavimentazione stradale …. ho aiutato la signora a rialzarsi e su richiesta della figlia sono rimasta a farle compagnia durante i pochi minuti che sono stati necessari alla figlia per recuperare l'auto e tornare a riprendere la madre. Il sinistro è avvenuto in prossimità del pub
Mallard. Non ricordo che tipo di illuminazione c'era sulla strada. Posso dire che si vedeva poco
e che tuttavia dopo la caduta, quando ho guardato a terra, ho potuto vedere con chiarezza la mancanza dei sanpietrini”.
Nel verbale di pronto soccorso del 14/02/2017 la diagnosi è stata la seguente: “frattura/lussazione pluriframmentaria e scomposta testa omerale. Frattura chiusa del collo anatomico dell'omero.
Frattura chiusa della parete inferiore dell'orbita”.
A sua vola CTU, dott.ssa , ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni Per_5 fisiche subite dall'appellante (frattura pluriframmentaria e scomposta testa omerale) e la dinamica del sinistro riferita in citazione.
Raggiunta la prova del sinistro e delle sue conseguenza dannose nonché quella della ricorrenza del nesso causale tra le particolari caratteristiche della cosa in custodia e il sinistro occorre verificare in primo luogo se ricorrano le condizioni del fortuito. Sul punto il convenuto su cui grava CP_1
il relativo onere nulla ha allegato non risultando, ad esempio che le caratteristiche lesive della cosa
7 fossero insorte repentinamente tanto da impedire un tempestivo intervento ripristinatorio o che vi fossero nella specie altre circostanze di fatto idonee a recidere il nesso causale. In realtà la difesa del comune ha riguardato esclusivamente la questione della evitabilità del sinistro attraverso una più diligente condotta da parte del danneggiato, sicchè occorre qui verificare se ed in che modo quella condotta abbia inciso sul verificarsi del sinistro.
Ebbene ritiene la Corte che alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra ricostruite l'unico addebito che si possa muovere alla danneggiata è quello di non avere adeguato la soglia di attenzione e di cautela alle ridotte condizioni di visibilità pure pacificamente emerse dall'istruttoria. Le caratteristiche di tale condotta e il grado della colpa ravvisabili a capo della danneggiata non appaiono tuttavia idonee a recidere il nesso causale con l'evento né a porsi in termini di equivalente fattore causale dello stesso, non fosse altro che per l'ovvia considerazione che anche garantire una adeguata illuminazione stradale è obbligazione gravante sull'ente proprietario. Discende da tanto che il difetto di cautela della danneggiata può ritenersi avere contribuito nella misura del 30% al verificarsi del sinistro che per il resto va invece addebitato all'ente.
2.3. Le conseguenze dannose.
Venendo, ora, alla quantificazione del del danno occorre muovere dall'esame della C.T.U. svolta dalla dott.ssa in questo giudizio e depositata il 23/07/2024. Persona_5
Si legge espressamente a pag. 10 e a pag. 11 che relativamente all'evento occorso in data
14/02/2017, in base all'esame clinico e a quanto esaminato, è attualmente Parte_1 affetta da: “esiti anatomo funzionali da trauma contusivo della spalla destra con frattura pluriframmentaria di omero dx, interessamento di piccola e grande tuberosità e del collo chirurgico, scomposto in varismo, trattata con endoprotesi attualmente sublussata con risalita.
Tali esiti sono a carattere permanenti e stante quanto documentato in atti sussiste il nesso causale con l'evento traumatico del 14/02/2017, rispettando i criteri classici cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione”.
Inoltre, a pag. 12 e a pag. 13, il consulente ha ulteriormente specificato che: “Per i postumi riportati
e la quantificazione del danno si utilizzano le tabelle orientative di cui al D.L. vo 23.2.2000 n° 38
e Decreto Ministeriale del 12.07.2000 e Decreto del ministero della salute, 3 luglio 2003, che codificano orientativamente le seguenti voci, relative all'invalidità permanente: Per i postumi a carico della spalla dx le voci tabellari riportano:
227 Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino al 4%.
8 223 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole d 25%
e n d 20%.
Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3. 9 d.-7 n.d.%.
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare ≤ 4 d. - ≤ 3 n.d.%”.
Sulla base di questa valutazione e tenendo in considerazione la diagnosi indicata nella certificazione medica esaminata (frattura/lussazione pluriframmentaria e scomposta testa omerale, frattura chiusa del collo anatomico dell'omero, frattura chiusa della parte inferiore dell'orbita) il
C.T.U. ha così di seguito concluso: “stante l'obiettività clinica descritta è equo valutare che
ha riportato globalmente un danno biologico quale invalidità permanente Parte_1
nella misura del 22%. Tali postumi allo stato attuale non sono suscettibili di miglioramento attraverso interventi terapeutici”.
Inoltre, relativamente all'inabilità temporanea, ha accertato la sussistenza di un danno biologico temporaneo valutabile in giorni 45 (quarantacinque) di inabilità temporanea totale;
giorni 60
(sessanta) di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea parziale al 50% e in giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea parziale al 25%.
Lo stesso CTU ha, poi, dato atto della circostanza per cui che le parti non hanno presentato osservazioni dopo l'invio della bozza avvenuta a mezzo pec del 29/06/2024.
Gli esiti della consulenza possono, dunque, essere assunti a fondamento della decisione in quanto sorretti da compiute indagini e da motivazione immune da vizi logici. Inoltre, non è stata adeguatamente contestata.
Ciò posto, utilizzando le Tabelle di Milano più aggiornate (anno 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni) e della percentuale di invalidità riconosciuta dal
C.T.U. (pari al 22%), si perviene alla seguente quantificazione:
1) danno biologico permanente: € 59.240,00
2) danno biologico temporaneo (calcolato assumendo come parametro l'importo di € 115,00 per
ITT pro die come da tabelle): € 5.175,00 a titolo di inabilità temporanea totale ed € 10.350,00 (di cui € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%).
In conclusione, deve liquidarsi al danneggiato la somma complessiva di euro 74.765,00 a titolo di danno biologico. La somma viene espressa in valori attuali e, quindi, deve ritenersi già comprensiva della rivalutazione monetaria.
9 Nella liquidazione del danno biologico si è fatto riferimento al c.d. punto leggero delle tabelle di
Milano relativo come è noto al solo danno biologico strettamente inteso, nulla essendo stato specificamente allegato né provato in ordine ad eventuali profili di sofferenza psichica che giustifichino, neanche in via presuntiva, il riconoscimento del danno morale.
Quanto al danno patrimoniale esso risulta adeguatamente documentato l'importo di € 745 concernente solo le spese mediche (radiografie, acquisto di un tutore, copia cartella clinica, sedute di rieducazione motoria individuale e visite generali) per le quali è stata prodotta idonea documentazione di spesa.
Per quanto riguarda, invece, le ricevute allegate al proprio fasc. di I grado di cui alle pagg. 179-
181, queste non possono essere tenute in considerazione trattandosi di documentazione non avente funzione fiscale e non recante attestazione di ricevuta.
Il danno subito va quindi quantificato nel complessivo importo di euro 75.510 e di conseguenza tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa l'ammontare del risarcimento spettante all'appellante è pari ad euro 52.857 su detta somma liquidata all'attualità e, quindi, già comprensiva di rivalutazione monetaria spettano gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di riduzione della capacità lavorativa con riferimento all'attività di casalinga non solo perché detta riduzione non ha costituito oggetto di riconoscimento da parte del ctu ma anche perché il danno ad esso correlato, essendo un danno patrimoniale, soggiace ai rigidi criteri probatori di tale voce di danno e avrebbe quindi richiesto la prova specifica delle conseguenze economiche negative legate alla ridotta valenza fisica nei lavori domestici.
2.4. Le spese processuali
Il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018 e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00), individuato in ragione dell'importo riconosciuto.
Vanno poste a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio già Controparte_1
liquidate come da decreto in atti depositato in data 25/07/2024.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del avverso la sentenza n. 1502/2020 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 17/12/2020, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di e per l'effetto condanna il al Parte_1 Controparte_1
pagamento nei suoi confronti a titolo di risarcimento del danno del complessivo importo di euro
52.857,oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo compensa nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna il al pagamento dei residui due terzi liquidati per il primo grado nell'importo di €524 per CP_1 spese vive ed € 9402 per compensi di avvocato e per il secondo grado € 777,00 per spese vive ed
€ 9545,7 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%
Così deciso il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 888/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del in Catanzaro, Via Controparte_1
Jannoni – Palazzo De Nobili, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avvocati Anna Maria Paladino e Saverio Molica, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta deliberazione della G.C. n. 208 del 19 maggio 2021;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro contrariis reiectis: Parte_1
1) in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e condannare il al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in CP_1
1 favore della sig.ra pari ad € 186.062,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta Pt_1 equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni Controparte_1
contraria, istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l'appello, perché infondato in fatto e in diritto, proposto dalla signora avverso la sentenza n. 1502/2020 nel giudizio Parte_1 recante il numero di RG 3072/2018, emessa dal Tribunale di Catanzaro e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dal che Controparte_1
qui di seguito si trascrivono:
1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione per la genericità della domanda per i motivi esposti nel presente atto;
2) rigettare integralmente ogni domanda formulata dalla signora contro il Parte_1
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an Controparte_1
debeatur che relativamente al quantum debeatur per i motivi esposti nel presente atto;
3) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per le somme Controparte_1 eventualmente già corrisposte alla signora dall'INAIL o dall'INPS o da altri Parte_1
Istituti assicurativi, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il CP_1
;
[...]
4) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora per le somme Parte_1 eventualmente già corrisposte dall'INAIL o dall'INPS o da altri Istituti assicurativi, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il spettando la Controparte_1
legittimazione ad agire in ordine a tale parte della domanda soltanto agli Istituti assicurativi erogatori delle predette somme.
Condannare la signora al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 doppio grado del giudizio in favore del ”. Controparte_1
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
2 Con atto di citazione notificato il 12/06/2018, ha convenuto in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro per ivi sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro avvenuto il 14/02/2017 e complessivamente quantificati nella somma di euro 186.062,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
➢ in data 14/02/2017, alle ore 19:30 circa, mentre percorreva a piedi la Parte_1
via XX Settembre del Comune di Catanzaro, in compagnia della figlia , Persona_1
inciampava a causa di un dissesto del manto stradale, non percepibile e non prevedibile, finendo per cadere rovinosamente a terra;
➢ a seguito della suddetta caduta, l'attrice ha ricevuto immediato soccorso dalla figlia e da per poi essere accompagnata dalla medesima figlia e Controparte_2 nell'immediatezza dell'accaduto presso l'Ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro;
➢ per effetto della caduta, i sanitari di turno le hanno riscontrato la seguente tipologia di lesione: “frattura/lussazione pluriframmentaria e scomposta testa omerale”;
➢ in data 15/02/2017 è stata sottoposta all'intervento chirurgico di “sostituzione articolare protesica spalla dx” presso la clinica Villa del Sole di Catanzaro;
➢ successivamente ha dovuto eseguire una terapia di riabilitazione, diversi trattamenti di tipo fisio – riabilitativo, una visita fisiatrica e una visita medico ortopedica;
➢ in sede di visita ortopedica del 27/12/2017, il dott. le ha rilasciato Controparte_3 il certificato medico con il seguente responso: “esiti di frattura epifisi prossimale omero dx trattata con endoprotesi di spalla. Controllo clinico e Rx. Clinicamente guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico legale”;
➢ in data 02/02/2018, si è sottoposta a visita medico – legale presso lo studio del dott.
il quale ha stimato i postumi invalidanti a carattere permanente con un Persona_2
danno biologico del 25%;
➢ ha successivamente inoltrato al una richiesta di risarcimento dei Controparte_1
danni subiti ma tale richiesta non ha mai avuto riscontro;
➢ per le suddette ragioni, ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente comunale.
3 Con comparsa depositata il 6/11/2018 si è costituito in giudizio il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/10/2020.
In siffatta udienza, precisate le conclusioni in ossequio alla normativa in tema di emergenza epidemiologica da VI -19, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 17/12/2020, il Tribunale di Catanzaro ha: 1) rigettato tutte le domande proposte da nei confronti del;
2) condannato Parte_1 Controparte_1
l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del , liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.810,50, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.
In estrema sintesi, il Tribunale dopo aver preliminarmente delineato i principi enunciati in materia di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha rigettato la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di e in ragione delle generiche deduzioni. Parte_1
Più segnatamente, il giudice di prime cure ha evidenziato che dal compendio probatorio in atti è emerso che l'attrice non ha fornito alcuna specifica allegazione sul fatto storico posto a fondamento della sua richiesta risarcitoria. Infatti, sul punto ha specificato che Parte_1
da un lato non è stata in grado di chiarire l'esatta modalità della caduta e, da altro lato, non ha specificato le circostanze, per esempio l'indicazione del n. civico, relative al luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato e che avrebbero consentito di individuare l'esatto punto in cui è avvenuta la caduta per cui è causa.
È stato dato atto anche della circostanza per cui tale carenza non sia stata colmata nemmeno con il deposito della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in cui la difesa dell'attrice si è, invece, limitata a sostenere che al momento della caduta l'illuminazione pubblica non fosse adeguata e sufficiente per poter percepire l'insidia e prevenire il sinistro.
Premesso quanto sopra e passando poi all'esame della documentazione fotografica, il Tribunale ha ritenuto che anche le fotografie prodotte da parte attrice non siano state in grado di far comprendere quale sia stata l'effettiva collocazione del tratto di strada teatro del sinistro.
Dalle stesse, però, è emerso che il dissesto stradale sia stato di pochissimi centimetri di profondità
e, dunque, assolutamente percepibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte di un soggetto che passeggia per strada. Inoltre, secondo il giudice di prime cure, le caratteristiche di siffatto tratto
4 stradale escluderebbero la sussistenza di una insidia o trabocchetto, così come delineato dall'attrice, proprio perché a fronte di uno stato dei luoghi perfettamente chiaro e visibile, avrebbe dovuto adottare quelle normali cautele necessarie per superare una Parte_1
situazione di pericolo.
Infine, il Tribunale ha concluso nel senso di non ritenere nemmeno sussistente una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al , perché la condotta colposa della danneggiata Controparte_1
integrando gli estremi del caso fortuito ha avuto una incidenza causale autonoma ed esclusiva, tale per cui è stata inevitabilmente considerata come l'unica causa del sinistro.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello e contestuale istanza di Parte_1
sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mani in data
6/05/2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 15/09/2021 si è costituito in giudizio il , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/10/2021, con provvedimento del
20/10/2021 il Collegio ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante, perché ritenuta rilevante ai fini del decidere, limitatamente ai capitoli da 2.1 a 3.4 e con i testi indicati su detti capitoli. Con il medesimo provvedimento, la causa è stata rinviata all'udienza del 19/01/2022.
Espletata la prova testimoniale, a scioglimento della riserva assunta in siffatta udienza, con provvedimento del 28/01/2022 è stata disposta la CTU medico – legale sulla persona di Parte_1
ed è stato nominato come consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa la quale
[...] Persona_3 però non ha mai depositato l'accettazione dell'incarico.
Tuttavia, dopo una serie di rinvii necessari per provvedere alla nomina di un CTU, solo in data
2/09/2022 il dott. ha depositato il giuramento telematico. Successivamente, però, Persona_4 lo stesso ha depositato la rinuncia all'incarico in data 25/11/2022.
Dopo ulteriori rinvii disposti a seguito di rinuncia all'incarico da parte dei CTU nominati, in data
13/03/2024 la dott.ssa ha depositato il giuramento telematico e in data 23/07/2024 Persona_5 ha depositato l'elaborato peritale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso.
Con provvedimento emesso in pari data, è stato liquidato in favore del nominato CTU la somma di € 500,00, oltre IVA se dovuta e accessori (detratto l'acconto se ricevuto), ponendola a carico di entrambe le parti in solido.
5 Dopo aver istruito la causa documentalmente, a mezzo di espletamento di prova testimoniale e
CTU medico – legale, il Collegio ha rinviato all'udienza del 25/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e considerato che siffatta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 30/09/2024 depositato il 3/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “immotivata non ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice”.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza sotto il duplice profilo della valutazione del materiale e delle richieste istruttorie e della attribuzione della responsabilità del sinistro.
In primo luogo lamenta che il Tribunale abbia giudicato sulla scorta delle sole fotografie allegate al fascicolo di parte senza considerare il verbale di pronto soccorso e la documentazione medica nonché le dichiarazioni a contenuto testimoniale inviate nell'immediatezza al comune. In ogni caso lamenta la mancata ammissione della prova orale. Deduce quindi che erroneamente il giudice di primo grado ha attribuito la responsabilità del sinistro alla condotta dell'attrice nonostante questa non si caratterizzasse per alcun profilo di colpa.
L'ammissione e l'espletamento della prova orale e della consulenza tecnica in sede d'appello rendono superfluo l'esame delle doglianze riguardanti l'attività istruttoria.
Nel merito occorre ricordare trattandosi di danni cagionati da cosa in custodia, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. che, come è noto, configura una responsabilità di carattere oggettivo e essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra cosa in custodia e il danno.
In ragione di tale struttura, grava sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno in grado di elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa possa alternativamente integrare il caso fortuito tutte le volte in cui detta condotta sia dotata di efficienza causale esclusiva rispetto al verificarsi dell'evento o può rilevare come concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Alla luce di tali principi deve osservarsi quanto segue.
Procedendo con ordine, dall'istruzione probatoria è emerso che in data 14/02/2017, alle ore 19:30 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi con la figlia, la via Parte_1 Persona_1
6 XX Settembre del , è inciampata a causa di una buca presente sul manto Controparte_1
stradale ed è caduta a terra, procurandosi delle lesioni.
La disconnessione del manto stradale è stata confermata dalla riproduzione fotografica presente in atti, in cui si evince l'assenza di alcuni sanpietrini, e in sede di espletamento della prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 19/1/2022, il teste ha così riferito: “in Persona_1 quella occasione io e mia madre stavamo percorrendo la sede stradale …. la pavimentazione delle strade era costituita da sanpietrini.
Io camminavo accanto a mia madre e mia madre sul lato sinistro, mia madre è caduta e solo dopo la stessa mi sono accorta della buca presente in quel tratto determinata dalla mancanza di alcuni sanpietrini della pavimentazione.
Mia madre è caduta e subito dopo ha accusato un forte dolore alla spalla destra. Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro era privo di illuminazione visiva. Il sinistro è avvenuto in via XX
Settembre in prossimità del locale pubblico denominato pub Mallard. Via XX Settembre non è una strada che mia madre percorre abitualmente”.
Mentre il teste oculare ha così dichiarato: “era dietro le due signore e ha Controparte_2 assistito alla caduta e si è avvicinata alla signora perché ha sentito delle urla di dolore …. quando mi sono avvicinata mi sono accorta che quel tratto in cui era caduta la signora mancavano alcuni sanpietrini sulla pavimentazione stradale …. ho aiutato la signora a rialzarsi e su richiesta della figlia sono rimasta a farle compagnia durante i pochi minuti che sono stati necessari alla figlia per recuperare l'auto e tornare a riprendere la madre. Il sinistro è avvenuto in prossimità del pub
Mallard. Non ricordo che tipo di illuminazione c'era sulla strada. Posso dire che si vedeva poco
e che tuttavia dopo la caduta, quando ho guardato a terra, ho potuto vedere con chiarezza la mancanza dei sanpietrini”.
Nel verbale di pronto soccorso del 14/02/2017 la diagnosi è stata la seguente: “frattura/lussazione pluriframmentaria e scomposta testa omerale. Frattura chiusa del collo anatomico dell'omero.
Frattura chiusa della parete inferiore dell'orbita”.
A sua vola CTU, dott.ssa , ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni Per_5 fisiche subite dall'appellante (frattura pluriframmentaria e scomposta testa omerale) e la dinamica del sinistro riferita in citazione.
Raggiunta la prova del sinistro e delle sue conseguenza dannose nonché quella della ricorrenza del nesso causale tra le particolari caratteristiche della cosa in custodia e il sinistro occorre verificare in primo luogo se ricorrano le condizioni del fortuito. Sul punto il convenuto su cui grava CP_1
il relativo onere nulla ha allegato non risultando, ad esempio che le caratteristiche lesive della cosa
7 fossero insorte repentinamente tanto da impedire un tempestivo intervento ripristinatorio o che vi fossero nella specie altre circostanze di fatto idonee a recidere il nesso causale. In realtà la difesa del comune ha riguardato esclusivamente la questione della evitabilità del sinistro attraverso una più diligente condotta da parte del danneggiato, sicchè occorre qui verificare se ed in che modo quella condotta abbia inciso sul verificarsi del sinistro.
Ebbene ritiene la Corte che alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra ricostruite l'unico addebito che si possa muovere alla danneggiata è quello di non avere adeguato la soglia di attenzione e di cautela alle ridotte condizioni di visibilità pure pacificamente emerse dall'istruttoria. Le caratteristiche di tale condotta e il grado della colpa ravvisabili a capo della danneggiata non appaiono tuttavia idonee a recidere il nesso causale con l'evento né a porsi in termini di equivalente fattore causale dello stesso, non fosse altro che per l'ovvia considerazione che anche garantire una adeguata illuminazione stradale è obbligazione gravante sull'ente proprietario. Discende da tanto che il difetto di cautela della danneggiata può ritenersi avere contribuito nella misura del 30% al verificarsi del sinistro che per il resto va invece addebitato all'ente.
2.3. Le conseguenze dannose.
Venendo, ora, alla quantificazione del del danno occorre muovere dall'esame della C.T.U. svolta dalla dott.ssa in questo giudizio e depositata il 23/07/2024. Persona_5
Si legge espressamente a pag. 10 e a pag. 11 che relativamente all'evento occorso in data
14/02/2017, in base all'esame clinico e a quanto esaminato, è attualmente Parte_1 affetta da: “esiti anatomo funzionali da trauma contusivo della spalla destra con frattura pluriframmentaria di omero dx, interessamento di piccola e grande tuberosità e del collo chirurgico, scomposto in varismo, trattata con endoprotesi attualmente sublussata con risalita.
Tali esiti sono a carattere permanenti e stante quanto documentato in atti sussiste il nesso causale con l'evento traumatico del 14/02/2017, rispettando i criteri classici cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione”.
Inoltre, a pag. 12 e a pag. 13, il consulente ha ulteriormente specificato che: “Per i postumi riportati
e la quantificazione del danno si utilizzano le tabelle orientative di cui al D.L. vo 23.2.2000 n° 38
e Decreto Ministeriale del 12.07.2000 e Decreto del ministero della salute, 3 luglio 2003, che codificano orientativamente le seguenti voci, relative all'invalidità permanente: Per i postumi a carico della spalla dx le voci tabellari riportano:
227 Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino al 4%.
8 223 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole d 25%
e n d 20%.
Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3. 9 d.-7 n.d.%.
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare ≤ 4 d. - ≤ 3 n.d.%”.
Sulla base di questa valutazione e tenendo in considerazione la diagnosi indicata nella certificazione medica esaminata (frattura/lussazione pluriframmentaria e scomposta testa omerale, frattura chiusa del collo anatomico dell'omero, frattura chiusa della parte inferiore dell'orbita) il
C.T.U. ha così di seguito concluso: “stante l'obiettività clinica descritta è equo valutare che
ha riportato globalmente un danno biologico quale invalidità permanente Parte_1
nella misura del 22%. Tali postumi allo stato attuale non sono suscettibili di miglioramento attraverso interventi terapeutici”.
Inoltre, relativamente all'inabilità temporanea, ha accertato la sussistenza di un danno biologico temporaneo valutabile in giorni 45 (quarantacinque) di inabilità temporanea totale;
giorni 60
(sessanta) di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea parziale al 50% e in giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea parziale al 25%.
Lo stesso CTU ha, poi, dato atto della circostanza per cui che le parti non hanno presentato osservazioni dopo l'invio della bozza avvenuta a mezzo pec del 29/06/2024.
Gli esiti della consulenza possono, dunque, essere assunti a fondamento della decisione in quanto sorretti da compiute indagini e da motivazione immune da vizi logici. Inoltre, non è stata adeguatamente contestata.
Ciò posto, utilizzando le Tabelle di Milano più aggiornate (anno 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni) e della percentuale di invalidità riconosciuta dal
C.T.U. (pari al 22%), si perviene alla seguente quantificazione:
1) danno biologico permanente: € 59.240,00
2) danno biologico temporaneo (calcolato assumendo come parametro l'importo di € 115,00 per
ITT pro die come da tabelle): € 5.175,00 a titolo di inabilità temporanea totale ed € 10.350,00 (di cui € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%).
In conclusione, deve liquidarsi al danneggiato la somma complessiva di euro 74.765,00 a titolo di danno biologico. La somma viene espressa in valori attuali e, quindi, deve ritenersi già comprensiva della rivalutazione monetaria.
9 Nella liquidazione del danno biologico si è fatto riferimento al c.d. punto leggero delle tabelle di
Milano relativo come è noto al solo danno biologico strettamente inteso, nulla essendo stato specificamente allegato né provato in ordine ad eventuali profili di sofferenza psichica che giustifichino, neanche in via presuntiva, il riconoscimento del danno morale.
Quanto al danno patrimoniale esso risulta adeguatamente documentato l'importo di € 745 concernente solo le spese mediche (radiografie, acquisto di un tutore, copia cartella clinica, sedute di rieducazione motoria individuale e visite generali) per le quali è stata prodotta idonea documentazione di spesa.
Per quanto riguarda, invece, le ricevute allegate al proprio fasc. di I grado di cui alle pagg. 179-
181, queste non possono essere tenute in considerazione trattandosi di documentazione non avente funzione fiscale e non recante attestazione di ricevuta.
Il danno subito va quindi quantificato nel complessivo importo di euro 75.510 e di conseguenza tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa l'ammontare del risarcimento spettante all'appellante è pari ad euro 52.857 su detta somma liquidata all'attualità e, quindi, già comprensiva di rivalutazione monetaria spettano gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di riduzione della capacità lavorativa con riferimento all'attività di casalinga non solo perché detta riduzione non ha costituito oggetto di riconoscimento da parte del ctu ma anche perché il danno ad esso correlato, essendo un danno patrimoniale, soggiace ai rigidi criteri probatori di tale voce di danno e avrebbe quindi richiesto la prova specifica delle conseguenze economiche negative legate alla ridotta valenza fisica nei lavori domestici.
2.4. Le spese processuali
Il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018 e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00), individuato in ragione dell'importo riconosciuto.
Vanno poste a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio già Controparte_1
liquidate come da decreto in atti depositato in data 25/07/2024.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del avverso la sentenza n. 1502/2020 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 17/12/2020, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di e per l'effetto condanna il al Parte_1 Controparte_1
pagamento nei suoi confronti a titolo di risarcimento del danno del complessivo importo di euro
52.857,oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo compensa nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna il al pagamento dei residui due terzi liquidati per il primo grado nell'importo di €524 per CP_1 spese vive ed € 9402 per compensi di avvocato e per il secondo grado € 777,00 per spese vive ed
€ 9545,7 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%
Così deciso il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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