TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024 al numero 2590, promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende per delega in calce ricorso, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Paola Cerrito
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace
La ricorrente, dipendente del a tempo indeterminato, Controparte_1
attualmente in servizio con la qualifica di docente, ha chiesto la disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso nei suoi confronti n.197 del 10.1.2020 che ha escluso la valutazione dell'anno scolastico 2013, in applicazione del del D.P.R. n.122/2013, e ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva. Per l'effetto, la ricorrente ha chiesto di condannare il Controparte_1
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera, che
[...] includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
nonché di condannare il convenuto al pagamento di tutte le differenze CP_1
retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi.
Regolarmente notificato il ricorso, l'Amministrazione convenuta non si è costituita. Rileva il Giudicante che la questione dirimente nel presente giudizio riguarda la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dall'attrice nell'anno 2013.
Ebbene, come chiarito dalla Cassazione con recente ordinanza n.16133 dell'11 giugno 2024, le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni
2010, 2011 e 2012 dall'art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010
– sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, ha chiarito la Cassazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Non è quindi corretta la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Tale interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni (così, in termini, Cass. n.1337/2024 cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono va, quindi, affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini giuridici, come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva.
Per l'effetto, il va condannato ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera dell'attrice, che includa l'anno 2013, con il riconoscimento dell'anzianità maturata e con l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante. Il CP_1 convenuto va altresì' condannato al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 dell'anno di servizio 2013 ai fini giuridici, come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
2) per l'effetto, condanna il ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera dell'attrice, che includa l'anno 2013, con il riconoscimento dell'anzianità maturata e con l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
3) condanna altresì il convenuto al pagamento di tutte le differenze retributive maturate CP_1
e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali;
4) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.259,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 24.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024 al numero 2590, promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende per delega in calce ricorso, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Paola Cerrito
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace
La ricorrente, dipendente del a tempo indeterminato, Controparte_1
attualmente in servizio con la qualifica di docente, ha chiesto la disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso nei suoi confronti n.197 del 10.1.2020 che ha escluso la valutazione dell'anno scolastico 2013, in applicazione del del D.P.R. n.122/2013, e ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva. Per l'effetto, la ricorrente ha chiesto di condannare il Controparte_1
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera, che
[...] includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
nonché di condannare il convenuto al pagamento di tutte le differenze CP_1
retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi.
Regolarmente notificato il ricorso, l'Amministrazione convenuta non si è costituita. Rileva il Giudicante che la questione dirimente nel presente giudizio riguarda la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dall'attrice nell'anno 2013.
Ebbene, come chiarito dalla Cassazione con recente ordinanza n.16133 dell'11 giugno 2024, le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni
2010, 2011 e 2012 dall'art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010
– sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, ha chiarito la Cassazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Non è quindi corretta la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Tale interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni (così, in termini, Cass. n.1337/2024 cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono va, quindi, affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini giuridici, come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva.
Per l'effetto, il va condannato ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera dell'attrice, che includa l'anno 2013, con il riconoscimento dell'anzianità maturata e con l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante. Il CP_1 convenuto va altresì' condannato al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 dell'anno di servizio 2013 ai fini giuridici, come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
2) per l'effetto, condanna il ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera dell'attrice, che includa l'anno 2013, con il riconoscimento dell'anzianità maturata e con l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
3) condanna altresì il convenuto al pagamento di tutte le differenze retributive maturate CP_1
e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali;
4) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.259,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 24.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi