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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.1364 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1364 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. PANTANO ERIKA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._1 dagli Avv.ti GIACON GIUSEPPE e MARAGNA NICOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo, n. 26
APPELLATA
Oggetto: Vendita di cose immobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
179/2023 del 30.1.2023
1 Conclusioni parte appellante: “In parziale riforma della sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data 30/01/2023 resa nella causa n. 8042/2020 R.G., voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma del capo a) della sentenza di primo grado, respinta ogni eccezione e domanda avversaria, rigettarsi la domanda della sig.ra di CP_1 accertamento e declaratoria dell'esistenza di una servitù non apparente di tubazione gravante sull'immobile di proprietà della stessa censito al C.F. del Comune di Soave, Fg. 25, mapp. 461, sub 31, ed a favore dell'immobile censito al C.F. del Comune di soave, Fg. 25, mapp. 461, sub
20 e, in ogni caso, rigettarsi la conseguente domanda di riduzione del prezzo di vendita ex art. 1489 c.c. per le ragioni di cui in atti;
1.2) Conseguentemente condannarsi la sig.ra CP_1 alla restituzione a favore di degli importi versati in adempimento della Parte_1 sentenza di primo grado pari ad euro 28.040,31, di cui euro 21.000,00 a titolo di riduzione prezzo di acquisto immobile, euro 176,00 per anticipazioni, euro 5.252,83 per spese legali ed euro 1.611,48 per spese di ctu, oltre interessi legali dal dì del versamento al saldo effettivo (doc.
E);
1.3) Condannarsi inoltre la sig.ra a restituire a l'importo dalla CP_1 Parte_1 stessa versato a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado, pari ad euro 630,00, oltre interessi legali dal dì del versamento al saldo effettivo (doc. E); 2) Respingersi integralmente l'appello incidentale svolto da controparte e, conseguente-mente, confermarsi il capo b) della sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data 30/01/2023 resa nella causa n. 8042/2020 R.G., che rigetta la domanda della sig.ra avente ad CP_1 oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo in capo a di realizzare Parte_1
l'apertura nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR), foglio 25, mapp. 461, sub 28 e di accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di e, per Parte_1
l'effetto, la condanna di quest'ultima a realizzare detta apertura ov-vero, in subordine, a corrispondere la somma equivalente al costo dei lavori per tale costru-zione pari ad euro
1.100,00;
2.1) In subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale avversario di accertamento e declaratoria dell'obbligo in capo a di realizzare un'apertura Parte_1 nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR) fg 25, mapp. 461, sub 28 di proprietà della sig.ra detrarsi dall'importo dalla stessa preteso, pari ad euro CP_1
1.100,00, la somma di euro 488,00, pari alle spese già sostenute da per le Parte_1 ragioni esposte in narra-tiva dell'atto d'appello, maggiorata di interessi legali dal dì dell'esborso al saldo effettivo;
3) Con rifusione delle spese e competenze professionali dei due gradi di
2 giudizio liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. 4) In via istruttoria: si rinnovano, ove ritenute anche d'ufficio indispensabili, le istanze istruttorie svolte nel precedente grado di giudizio, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., che qui si riportano:
- Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sulle circo-stanze di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado in data
15.02.2021, da considerarsi qui trascritte, capitolate, espunte da eventuali espres-sioni valutative o negative e precedute dalla locuzione "Vero che", nonché sui seguenti capi-toli:
1. “Vero che nel mese di agosto 2019 Lei veniva contattato dal sig. il quale La Parte_2 incaricava per conto della società di realizzare un'apertura nel garage di Parte_1 proprietà della sig.ra sito in Soave (VR) Corso Vittorio Emanuele II n. 41”; CP_1
2. “Vero che Lei e il sig. concordavate di effettuare il lavoro di cui alla circo- Parte_2 stanza che precede per il giorno 26.08.2019 ore 8.00”;
3. “Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede il sig. Le diceva di Parte_2 aver avuto la disponibilità della sig.ra per l'effettuazione dell'apertura il giorno CP_1
26.08.2019 ore 8.00”;
4. “Vero che Lei il giorno 26.08.2019 alle ore 8.00 si recava in Corso Vittorio Emanuele II n.
41 a Soave (VR) per effettuare l'intervento di cui al capitolo 1”;
5. “Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede Lei suonava più volte il citofono dell'appartamento di proprietà del sig. , padre della sig.ra dove Persona_1 CP_1 viveva quest'ultima, senza ottenere alcuna risposta”;
6. “Vero che subito dopo la circostanza di cui al capitolo 5 Lei telefonava al sig. Parte_3
informandolo della mancata risposta da parte dei sigg.ri e e
[...] CP_1 Persona_1 che il sig. Le diceva che avrebbe contattato telefonicamente la sig.ra per Parte_2 CP_1 conoscere il motivo della mancata risposta”;
7. “Vero che poco dopo la circostanza di cui al capitolo che precede il sig. Le Parte_2 telefonava dicendole di aver parlato telefonicamente con la sig.ra la quale gli aveva CP_1 detto di essere fuori casa e di essere indisponibile a rientrare per consentire l'esecuzione dei lavori”;
8. “Vero che il sig. Le riferiva inoltre di aver telefonato al padre della sig.ra Parte_2
sig. per sapere i motivi della mancata risposta al citofono e che questi CP_1 Persona_1
3 gli aveva detto «arrangiatevi, io non voglio saperne e non ho alcuna intenzione di darvi l'ac- qua necessaria per effettuare il lavoro»”;
9. “Vero che a causa dell'assenza della sig.ra nella circostanza di cui al capitolo CP_1
4 Lei si è visto impossibilitato ad accedere al garage di proprietà della medesima e ad effet- tuare l'apertura commissionatale da;
Parte_1
10. “Vero che nella circostanza di cui ai capitoli che precedono Lei dopo aver atteso invano per circa mezz'ora l'arrivo della sig.ra si vedeva costretto ad andarsene senza aver CP_1 eseguito il lavoro di cui al capitolo 1”;
11. “Vero che la società Romy Costruzioni in data 23.09.2019 emetteva la fattura che si rammostra (doc. 05 fascicolo di parte convenuta) per le spese sostenute per l'uscita a vuoto del
26.08.2019 di cui ai capitoli che precedono e che tale importo è stato saldato da;
Parte_1
12. “Vero che il sig. , nel commissionarLe i lavori di cui al capitolo 1, Le aveva Parte_2 detto che del costo dell'intervento si sarebbe fatta carico la società anziché la Parte_1 sig.ra e ciò per spirito conciliativo, nonostante la società ritenesse infondata la CP_1 pretesa della sig.ra . - Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi CP_1 indicati a prova diretta ed altri da indicare sulle eventuali deduzioni istruttorie avversarie che dovessero essere ammesse”.
Conclusioni parte appellata: “In merito all'appello principale: 1) Respingere l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte con il presente atto.
A titolo di appello incidentale: 2) In via principale, in riforma della sentenza n. 179/2023 del
Tribunale di Verona e in accoglimento delle domande formulate in primo grado, Voglia: -
Accertare e dichiarare l'obbligo in capo a di realizzare l'apertura Parte_1 nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR), fg. 25, mapp. 461, sub 28.-
Accertare e dichiarare l'inadempimento di e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
realizzare detta apertura ovvero, in subordine, a corrispondere la somma equivalente Pt_1 al costo dei lavori per tale costruzione pari a €. 1.100,00”. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché con rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute da;
In via istruttoria: 4) Si chiede di essere ammessi alla prova per Controparte_2 interpello e testi come formulata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e come riportata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado”.
FATTO
4 1.Il giudizio di primo grado.
1.1. ha convenuto in giudizio GIA. (d'ora in poi per brevità per CP_1 CP_3 Pt_1 sentir accertare e dichiarare l'esistenza di servitù non apparente di tubazione gravante sull'immobile di sua proprietà, acquistato da iusto contratto di compravendita del 5.12.2018 (DOC. N. Pt_1
4), facente parte del Condominio Vittorio Emanuele II, sito nel Comune di Soave (VR), a favore dell'immobile sottostante ed ha chiesto conseguentemente la riduzione del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1489 c.c..
1.1bis.In particolare, l'attrice allegava che durante la ristrutturazione dell'appartamento, acquistato al grezzo dalla società aveva scoperto sotto al massetto della pavimentazione la presenza Pt_1 di tubazioni, non dichiarate nell'atto di acquisto, relative all'impianto di raffreddamento di un'altra unità immobiliare;
ha chiesto inoltre di condannare la convenuta a realizzare l'apertura dell'autorimessa prevista nella planimetria allegata al contratto di compravendita ed in subordine a corrispondere la somma equivalente al costo dei lavori da eseguirsi lamentando la mancata realizzazione della suddetta apertura da parte della venditrice.
1.2. All'esito dell'espletamento di CTU tecnica, il Tribunale di Verona accertava la natura non apparente dell'opera (tubazioni) e condannava GIA.MOL. al pagamento in favore dell'attrice della somma di €21.000,00, pari al 7% del prezzo di vendita dell'immobile (€300.000,00), rigettando la domanda di apertura dell'autorimessa essendo l'acquisto avvenuto al grezzo, in assenza di prova dell'obbligazione ad eseguirla assunta in capo al venditore.
1.3. Il Tribunale inoltre compensava le spese di lite nella misura di 1/3 e poneva i costi della CTU integralmente a carico di Pt_1
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. ropone impugnazione avverso la citata decisione allegando, quale primo profilo di Pt_1 censura, la natura apparente della servitù di tubazione, in quanto tale servitù era indicata nel contratto di compravendita (oneri e servitù), in particolare nella clausola denominata “PRECISAZIONI”, laddove veniva espresso che “il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, pertinenza, oneri e servitù”.
2.2.Inoltre, sarebbe stato omesso l'esame del contratto preliminare di compravendita del 25/8/2017
(doc. 3 fs. di primo grado appellante) ove le parti avevano precisato che “la vendita verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni ragione, azione, dipendenza, pertinenza, accessione, accessorio e quote condominiali quali risultano dalla legge, dallo stato dei luoghi” (art. 2 preliminare di compravendita) e al successivo art. 3 la sig.ra aveva CP_1
5 2.3.altresì dichiarato “di essere stata informata dell'attuale mancanza di agibilità dell'immobile, essendo al grezzo” e dichiarava “di essere ugualmente interessata all'acquisto, non avendo alcuna eccezione da sollevare al riguardo, obbligandosi essa stessa a chiederne il rilascio, essendo le opere di completamento e di finitura dell'immobile assunte a proprio carico”.
2.4. Ribadisce che l'appellata avrebbe potuto rilevare la presenza delle tubazioni avendo ricevuto le chiavi dell'immobile già nel mese di settembre 2018 e che da quella data ne ha avuto quindi la piena disponibilità al fine di effettuare attività di rilievo e misurazioni volte a svolgere poi le attività di completamento e di finitura dell'immobile assunte a proprio carico.
2.5. Evidenzia (doc. 2 fs. di primo grado appellante) che l'intero immobile fosse di proprietà di che ha poi provveduto a farlo ristrutturare per rivendere le singole unità abitative;
si Parte_1 tratterebbe quindi di servitù per destinazione del padre di famiglia, rappresentato nella fattispecie dall'unico proprietario con acquisto della servitù a titolo originario, il che Parte_1 escluderebbe ogni rilievo all'eventuale accertamento dello stesso diritto a titolo derivativo e contrattuale.
3. Quale secondo motivo di censura, l'appellante deduce come il CTU non avrebbe potuto né accertare la natura apparente o meno della servitù, né calcolare la riduzione del prezzo, essendo l'onere probatorio a carico della parte acquirente.
3.1. Inoltre, la CTU non sarebbe stata in grado di appurare l'effettiva presenza delle tubazioni oggetto di causa sotto il massetto della pavimentazione. Il perito, infatti, a pagina 9 della ctu dà atto del fatto che “le tubazioni in oggetto non risultano visibili. L'ubicazione e lo sviluppo delle stesse è descritto unicamente nella documentazione fotografica dimessa in atti (All. 3 fascicolo avv. Giacon)”.
3.2.Ad avviso dell'appellante difetterebbe in radice l'accertamento dell'elemento principale, del fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla sig.ra appunto, l'effettiva attuale sussistenza, al CP_1 momento della presentazione dell'atto di citazione e dell'espletamento delle operazioni peritali, delle tubazioni in parola; la presenza delle tubazioni in oggetto avrebbe potuto e dovuto essere nota alla sig.ra per il semplice fatto di aver acquistato un'unità immobiliare facente parte di un CP_1 condominio, sussistendo in qualsiasi contesto condominiale servitù reciproche nell'interesse dell'intera compagine condominiale.
3.3. Ribadisce che la presenza delle tubazioni avrebbe potuto essere desunta dalla presenza dell'unità esterna presente sul tetto del fabbricato (cfr. fotografia a pag. 4 relazione ctp arch. del Per_2
25.02.2022), unità non a servizio dell'appartamento della sig.ra ma, evidentemente, di CP_1 qualche altra unità abitativa facente parte del condominio e, nello specifico, di quella sottostante.
6 4. Quale terzo motivo di appello deduce l'erroneità dell'accertamento demandato dal g.i. sempre alla c.t.u. circa la determinazione della diminuzione di valore dell'immobile della sig.ra per CP_1
l'eventuale presenza di tubature non visibili sotto il proprio massetto in assenza di prova alcuna, nemmeno per presunzioni, del pregiudizio asseritamente patito o del minor godimento del bene, lamentando il fatto che il C.T.U. sia andato completamente oltre il tema di indagine, non avendo la presente causa ad oggetto una richiesta risarcitoria per, ancorché ipotetici, danni conseguenti a vizi e difetti della tubatura, ma il solo accertamento dell'eventuale diminuzione di valore commerciale dell'immobile connesso alla mera presenza di tale tubazione.
5.Si è costituita parte appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame avversario ed in via incidentale ha reiterato la domanda di apertura della autorimessa.
5.1. Precisa come nell'atto di compravendita fosse stato indicato espressamente che le planimetrie depositate presso il Catasto erano conformi allo stato di fatto e, di conseguenza, tale apertura – rappresentata appunto nella planimetria – avrebbe dovuto essere presente già al momento della stipula del rogito notarile, obbligazione ammessa da controparte per facta concludentia.
6.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1.L'Appello è fondato con ciò accogliendo il primo motivo di censura, assorbente.
1.1. Ritiene la Corte come nel caso di specie la servitù di tubazione (dell'impianto di raffreddamento) gravante sul pavimento (sotto il massetto) dell'immobile acquistato dalla sig.ra , Persona_3 servente l'appartamento del piano inferiore, sia stata costituita a titolo originario per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., essendo l'opera-tubazione (circostanza non contestata) stata realizzata, prima dell'acquisto dell'appartamento in data 5.12.2018 da parte dell'appellante, Contro all'epoca dall'unico proprietario del condominio, vale a dire dalla società GIA. esecutrice dei lavori di ristrutturazione di tutto il complesso immobiliare e della successiva vendita frazionata dei singoli appartamenti.
1.2. Ai sensi dell'art. 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
1.3. Il comma secondo della citata disposizione prevede che, se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
7 1.4. Ed ancora ai sensi dell'art. 1061, c.2, c.c. non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio;
pertanto, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n.n. 2290/2004;
321/1998).
1.4bis.Il requisito della apparenza mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni (cfr. Cass. n. 2528 del 10/07/1969).
1.5. La giurisprudenza di legittimità ha enucleato una nozione peculiare di apparenza, che non si identifica necessariamente con la visibilità, non costituendo quest'ultima una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata - del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (cfr. Cass. nn. 7817/2006; 6357/1997).
1.6. La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (cfr. Cass. n. 6522/2003) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica.
1.7.Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (cfr. Cass. n. 3556/1995). Non è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n.n. 9371/1992; 5020/1996).
1.8. Osserva la Corte come in casi analoghi a quello di specie, afferenti all'esistenza di tubazioni (di scarico fognario o idriche) insistenti sotto la pavimentazione o all'interno di controsoffitti posti sul solaio di un appartamento condominiale e serventi gli appartamenti limitrofi (cfr. Cass. n.n. 25493
2024; 14292/2017), scoperte dal proprietario dell'appartamento servente durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione in epoca successiva all'acquisto dell'immobile, il concetto di visibilità – nei termini di oggettiva suscettibilità dell'opera di essere vista – è stato esteso anche a quelle tubazioni
8 di per sé non immediatamente visibili ma potenzialmente esistenti e quindi visibili poiché situate e realizzate da un unico proprietario ed all'interno di un complesso condominiale in epoca anteriore all'acquisto dell'immobile servente.
1.9.Afferma invero la giurisprudenza di legittimità come in questi casi – cioè di acquisto di un appartamento all'interno di complesso condominiale realizzato da un unico proprietario – sia altamente probabile l'esistenza di tubazioni serventi altri appartamenti quindi “ una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cass. n. 14292/2017) e che “appare significativa, nel contesto di unità abitative condominiali in linea, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore”. (cfr. Cass. 25493/2024), ciò a prescindere che si tratti di impianti condominiali o di proprietà esclusiva di un condomino.
1.9bis. Osserva il Collegio come vi fossero altresì indicatori della presumibile esistenza di tubazioni come, ad esempio, la presenza dell'unità esterna presente sul tetto del fabbricato (cfr. fotografia a pag. 4 relazione ctp arch. del 25.02.2022), unità non a servizio dell'appartamento della Per_2 sig.ra ma, evidentemente, di qualche altra unità abitativa facente parte del condominio e, CP_1 nello specifico, di quella sottostante.
1.10. Pertanto, trattandosi di acquisto della servitù a titolo originario – e non derivativo e/o contrattuale - non rileva la mancata previsione specifica della stessa nel contratto di compravendita, essendo sul punto sufficiente il richiamo operato nella clausola “PRECISAZIONI”, laddove veniva espresso che “il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, pertinenza, oneri e servitù”.
1.11. Sulla base di queste premesse difetta il presupposto per l'operatività della garanzia (riduzione del prezzo) offerta dall'azione edilizia ex art. 1489 c.c.
2. Parimenti fondati in ogni caso sono anche il secondo e terzo motivo di impugnazione nella misura in cui la riduzione del prezzo dell'immobile accertata dal CTU è stata calcolata in relazione non al minor valore del bene ma ad un pregiudizio meramente ipotetico derivante dagli eventuali costi da sostenersi in caso di rottura della tubazione e rimozione del massetto e della pavimentazione del fondo servente, costi che invece rilevano quale danno emergente (non allegato né provato) nell'ambito di una domanda risarcitoria che non è stata formulata nel caso di specie.
3. Deve essere accolto anche l'appello incidentale.
9 Contro
3.1. Invero nell'atto di compravendita il venditore GIA. ha garantito la conformità del bene allo stato di fatto rappresentato dalle planimetrie allegate, le quali prevedevano l'apertura dell'autorimessa al piano terra.
3.2.Tale garanzia di conformità comporta di per sé quella della realizzazione dell'apertura, per come Con Contro del resto confermato dalla condotta concludente di . o al pagamento della somma di
€1.100,00.
3.3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM
55/2024 e succ. mod, per il primo grado in €5.100,00 per il secondo grado in €3.966,00 in ragione della parziale soccombenza, vengono compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'appellata per i residui 4/5.
3.4. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
179/2023 del 30.1.2023:
rigetta la domanda di di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c.; CP_1
in accoglimento dell'appello incidentale, accerta e dichiara l'obbligo in capo a di Parte_1 realizzare l'apertura nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR), fg. 25, mapp. 461, sub 28.- e, per l'effetto, condanna la società realizzare detta apertura ovvero, in subordine, Pt_1
a corrispondere la somma equivalente al costo dei lavori per tale costruzione pari a €. 1.100,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate, per il primo grado per l'intero in €5.100,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado per l'intero in
€3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, in ragione della parziale soccombenza, nella misura di 1/5 e pone a carico dell'appellata i residui 4/5; CP_1
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata CP_1
10 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
11
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1364 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. PANTANO ERIKA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._1 dagli Avv.ti GIACON GIUSEPPE e MARAGNA NICOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo, n. 26
APPELLATA
Oggetto: Vendita di cose immobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
179/2023 del 30.1.2023
1 Conclusioni parte appellante: “In parziale riforma della sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data 30/01/2023 resa nella causa n. 8042/2020 R.G., voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma del capo a) della sentenza di primo grado, respinta ogni eccezione e domanda avversaria, rigettarsi la domanda della sig.ra di CP_1 accertamento e declaratoria dell'esistenza di una servitù non apparente di tubazione gravante sull'immobile di proprietà della stessa censito al C.F. del Comune di Soave, Fg. 25, mapp. 461, sub 31, ed a favore dell'immobile censito al C.F. del Comune di soave, Fg. 25, mapp. 461, sub
20 e, in ogni caso, rigettarsi la conseguente domanda di riduzione del prezzo di vendita ex art. 1489 c.c. per le ragioni di cui in atti;
1.2) Conseguentemente condannarsi la sig.ra CP_1 alla restituzione a favore di degli importi versati in adempimento della Parte_1 sentenza di primo grado pari ad euro 28.040,31, di cui euro 21.000,00 a titolo di riduzione prezzo di acquisto immobile, euro 176,00 per anticipazioni, euro 5.252,83 per spese legali ed euro 1.611,48 per spese di ctu, oltre interessi legali dal dì del versamento al saldo effettivo (doc.
E);
1.3) Condannarsi inoltre la sig.ra a restituire a l'importo dalla CP_1 Parte_1 stessa versato a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado, pari ad euro 630,00, oltre interessi legali dal dì del versamento al saldo effettivo (doc. E); 2) Respingersi integralmente l'appello incidentale svolto da controparte e, conseguente-mente, confermarsi il capo b) della sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data 30/01/2023 resa nella causa n. 8042/2020 R.G., che rigetta la domanda della sig.ra avente ad CP_1 oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo in capo a di realizzare Parte_1
l'apertura nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR), foglio 25, mapp. 461, sub 28 e di accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di e, per Parte_1
l'effetto, la condanna di quest'ultima a realizzare detta apertura ov-vero, in subordine, a corrispondere la somma equivalente al costo dei lavori per tale costru-zione pari ad euro
1.100,00;
2.1) In subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale avversario di accertamento e declaratoria dell'obbligo in capo a di realizzare un'apertura Parte_1 nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR) fg 25, mapp. 461, sub 28 di proprietà della sig.ra detrarsi dall'importo dalla stessa preteso, pari ad euro CP_1
1.100,00, la somma di euro 488,00, pari alle spese già sostenute da per le Parte_1 ragioni esposte in narra-tiva dell'atto d'appello, maggiorata di interessi legali dal dì dell'esborso al saldo effettivo;
3) Con rifusione delle spese e competenze professionali dei due gradi di
2 giudizio liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. 4) In via istruttoria: si rinnovano, ove ritenute anche d'ufficio indispensabili, le istanze istruttorie svolte nel precedente grado di giudizio, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., che qui si riportano:
- Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sulle circo-stanze di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado in data
15.02.2021, da considerarsi qui trascritte, capitolate, espunte da eventuali espres-sioni valutative o negative e precedute dalla locuzione "Vero che", nonché sui seguenti capi-toli:
1. “Vero che nel mese di agosto 2019 Lei veniva contattato dal sig. il quale La Parte_2 incaricava per conto della società di realizzare un'apertura nel garage di Parte_1 proprietà della sig.ra sito in Soave (VR) Corso Vittorio Emanuele II n. 41”; CP_1
2. “Vero che Lei e il sig. concordavate di effettuare il lavoro di cui alla circo- Parte_2 stanza che precede per il giorno 26.08.2019 ore 8.00”;
3. “Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede il sig. Le diceva di Parte_2 aver avuto la disponibilità della sig.ra per l'effettuazione dell'apertura il giorno CP_1
26.08.2019 ore 8.00”;
4. “Vero che Lei il giorno 26.08.2019 alle ore 8.00 si recava in Corso Vittorio Emanuele II n.
41 a Soave (VR) per effettuare l'intervento di cui al capitolo 1”;
5. “Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede Lei suonava più volte il citofono dell'appartamento di proprietà del sig. , padre della sig.ra dove Persona_1 CP_1 viveva quest'ultima, senza ottenere alcuna risposta”;
6. “Vero che subito dopo la circostanza di cui al capitolo 5 Lei telefonava al sig. Parte_3
informandolo della mancata risposta da parte dei sigg.ri e e
[...] CP_1 Persona_1 che il sig. Le diceva che avrebbe contattato telefonicamente la sig.ra per Parte_2 CP_1 conoscere il motivo della mancata risposta”;
7. “Vero che poco dopo la circostanza di cui al capitolo che precede il sig. Le Parte_2 telefonava dicendole di aver parlato telefonicamente con la sig.ra la quale gli aveva CP_1 detto di essere fuori casa e di essere indisponibile a rientrare per consentire l'esecuzione dei lavori”;
8. “Vero che il sig. Le riferiva inoltre di aver telefonato al padre della sig.ra Parte_2
sig. per sapere i motivi della mancata risposta al citofono e che questi CP_1 Persona_1
3 gli aveva detto «arrangiatevi, io non voglio saperne e non ho alcuna intenzione di darvi l'ac- qua necessaria per effettuare il lavoro»”;
9. “Vero che a causa dell'assenza della sig.ra nella circostanza di cui al capitolo CP_1
4 Lei si è visto impossibilitato ad accedere al garage di proprietà della medesima e ad effet- tuare l'apertura commissionatale da;
Parte_1
10. “Vero che nella circostanza di cui ai capitoli che precedono Lei dopo aver atteso invano per circa mezz'ora l'arrivo della sig.ra si vedeva costretto ad andarsene senza aver CP_1 eseguito il lavoro di cui al capitolo 1”;
11. “Vero che la società Romy Costruzioni in data 23.09.2019 emetteva la fattura che si rammostra (doc. 05 fascicolo di parte convenuta) per le spese sostenute per l'uscita a vuoto del
26.08.2019 di cui ai capitoli che precedono e che tale importo è stato saldato da;
Parte_1
12. “Vero che il sig. , nel commissionarLe i lavori di cui al capitolo 1, Le aveva Parte_2 detto che del costo dell'intervento si sarebbe fatta carico la società anziché la Parte_1 sig.ra e ciò per spirito conciliativo, nonostante la società ritenesse infondata la CP_1 pretesa della sig.ra . - Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi CP_1 indicati a prova diretta ed altri da indicare sulle eventuali deduzioni istruttorie avversarie che dovessero essere ammesse”.
Conclusioni parte appellata: “In merito all'appello principale: 1) Respingere l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte con il presente atto.
A titolo di appello incidentale: 2) In via principale, in riforma della sentenza n. 179/2023 del
Tribunale di Verona e in accoglimento delle domande formulate in primo grado, Voglia: -
Accertare e dichiarare l'obbligo in capo a di realizzare l'apertura Parte_1 nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR), fg. 25, mapp. 461, sub 28.-
Accertare e dichiarare l'inadempimento di e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
realizzare detta apertura ovvero, in subordine, a corrispondere la somma equivalente Pt_1 al costo dei lavori per tale costruzione pari a €. 1.100,00”. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché con rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute da;
In via istruttoria: 4) Si chiede di essere ammessi alla prova per Controparte_2 interpello e testi come formulata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e come riportata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado”.
FATTO
4 1.Il giudizio di primo grado.
1.1. ha convenuto in giudizio GIA. (d'ora in poi per brevità per CP_1 CP_3 Pt_1 sentir accertare e dichiarare l'esistenza di servitù non apparente di tubazione gravante sull'immobile di sua proprietà, acquistato da iusto contratto di compravendita del 5.12.2018 (DOC. N. Pt_1
4), facente parte del Condominio Vittorio Emanuele II, sito nel Comune di Soave (VR), a favore dell'immobile sottostante ed ha chiesto conseguentemente la riduzione del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1489 c.c..
1.1bis.In particolare, l'attrice allegava che durante la ristrutturazione dell'appartamento, acquistato al grezzo dalla società aveva scoperto sotto al massetto della pavimentazione la presenza Pt_1 di tubazioni, non dichiarate nell'atto di acquisto, relative all'impianto di raffreddamento di un'altra unità immobiliare;
ha chiesto inoltre di condannare la convenuta a realizzare l'apertura dell'autorimessa prevista nella planimetria allegata al contratto di compravendita ed in subordine a corrispondere la somma equivalente al costo dei lavori da eseguirsi lamentando la mancata realizzazione della suddetta apertura da parte della venditrice.
1.2. All'esito dell'espletamento di CTU tecnica, il Tribunale di Verona accertava la natura non apparente dell'opera (tubazioni) e condannava GIA.MOL. al pagamento in favore dell'attrice della somma di €21.000,00, pari al 7% del prezzo di vendita dell'immobile (€300.000,00), rigettando la domanda di apertura dell'autorimessa essendo l'acquisto avvenuto al grezzo, in assenza di prova dell'obbligazione ad eseguirla assunta in capo al venditore.
1.3. Il Tribunale inoltre compensava le spese di lite nella misura di 1/3 e poneva i costi della CTU integralmente a carico di Pt_1
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. ropone impugnazione avverso la citata decisione allegando, quale primo profilo di Pt_1 censura, la natura apparente della servitù di tubazione, in quanto tale servitù era indicata nel contratto di compravendita (oneri e servitù), in particolare nella clausola denominata “PRECISAZIONI”, laddove veniva espresso che “il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, pertinenza, oneri e servitù”.
2.2.Inoltre, sarebbe stato omesso l'esame del contratto preliminare di compravendita del 25/8/2017
(doc. 3 fs. di primo grado appellante) ove le parti avevano precisato che “la vendita verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni ragione, azione, dipendenza, pertinenza, accessione, accessorio e quote condominiali quali risultano dalla legge, dallo stato dei luoghi” (art. 2 preliminare di compravendita) e al successivo art. 3 la sig.ra aveva CP_1
5 2.3.altresì dichiarato “di essere stata informata dell'attuale mancanza di agibilità dell'immobile, essendo al grezzo” e dichiarava “di essere ugualmente interessata all'acquisto, non avendo alcuna eccezione da sollevare al riguardo, obbligandosi essa stessa a chiederne il rilascio, essendo le opere di completamento e di finitura dell'immobile assunte a proprio carico”.
2.4. Ribadisce che l'appellata avrebbe potuto rilevare la presenza delle tubazioni avendo ricevuto le chiavi dell'immobile già nel mese di settembre 2018 e che da quella data ne ha avuto quindi la piena disponibilità al fine di effettuare attività di rilievo e misurazioni volte a svolgere poi le attività di completamento e di finitura dell'immobile assunte a proprio carico.
2.5. Evidenzia (doc. 2 fs. di primo grado appellante) che l'intero immobile fosse di proprietà di che ha poi provveduto a farlo ristrutturare per rivendere le singole unità abitative;
si Parte_1 tratterebbe quindi di servitù per destinazione del padre di famiglia, rappresentato nella fattispecie dall'unico proprietario con acquisto della servitù a titolo originario, il che Parte_1 escluderebbe ogni rilievo all'eventuale accertamento dello stesso diritto a titolo derivativo e contrattuale.
3. Quale secondo motivo di censura, l'appellante deduce come il CTU non avrebbe potuto né accertare la natura apparente o meno della servitù, né calcolare la riduzione del prezzo, essendo l'onere probatorio a carico della parte acquirente.
3.1. Inoltre, la CTU non sarebbe stata in grado di appurare l'effettiva presenza delle tubazioni oggetto di causa sotto il massetto della pavimentazione. Il perito, infatti, a pagina 9 della ctu dà atto del fatto che “le tubazioni in oggetto non risultano visibili. L'ubicazione e lo sviluppo delle stesse è descritto unicamente nella documentazione fotografica dimessa in atti (All. 3 fascicolo avv. Giacon)”.
3.2.Ad avviso dell'appellante difetterebbe in radice l'accertamento dell'elemento principale, del fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla sig.ra appunto, l'effettiva attuale sussistenza, al CP_1 momento della presentazione dell'atto di citazione e dell'espletamento delle operazioni peritali, delle tubazioni in parola; la presenza delle tubazioni in oggetto avrebbe potuto e dovuto essere nota alla sig.ra per il semplice fatto di aver acquistato un'unità immobiliare facente parte di un CP_1 condominio, sussistendo in qualsiasi contesto condominiale servitù reciproche nell'interesse dell'intera compagine condominiale.
3.3. Ribadisce che la presenza delle tubazioni avrebbe potuto essere desunta dalla presenza dell'unità esterna presente sul tetto del fabbricato (cfr. fotografia a pag. 4 relazione ctp arch. del Per_2
25.02.2022), unità non a servizio dell'appartamento della sig.ra ma, evidentemente, di CP_1 qualche altra unità abitativa facente parte del condominio e, nello specifico, di quella sottostante.
6 4. Quale terzo motivo di appello deduce l'erroneità dell'accertamento demandato dal g.i. sempre alla c.t.u. circa la determinazione della diminuzione di valore dell'immobile della sig.ra per CP_1
l'eventuale presenza di tubature non visibili sotto il proprio massetto in assenza di prova alcuna, nemmeno per presunzioni, del pregiudizio asseritamente patito o del minor godimento del bene, lamentando il fatto che il C.T.U. sia andato completamente oltre il tema di indagine, non avendo la presente causa ad oggetto una richiesta risarcitoria per, ancorché ipotetici, danni conseguenti a vizi e difetti della tubatura, ma il solo accertamento dell'eventuale diminuzione di valore commerciale dell'immobile connesso alla mera presenza di tale tubazione.
5.Si è costituita parte appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame avversario ed in via incidentale ha reiterato la domanda di apertura della autorimessa.
5.1. Precisa come nell'atto di compravendita fosse stato indicato espressamente che le planimetrie depositate presso il Catasto erano conformi allo stato di fatto e, di conseguenza, tale apertura – rappresentata appunto nella planimetria – avrebbe dovuto essere presente già al momento della stipula del rogito notarile, obbligazione ammessa da controparte per facta concludentia.
6.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1.L'Appello è fondato con ciò accogliendo il primo motivo di censura, assorbente.
1.1. Ritiene la Corte come nel caso di specie la servitù di tubazione (dell'impianto di raffreddamento) gravante sul pavimento (sotto il massetto) dell'immobile acquistato dalla sig.ra , Persona_3 servente l'appartamento del piano inferiore, sia stata costituita a titolo originario per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., essendo l'opera-tubazione (circostanza non contestata) stata realizzata, prima dell'acquisto dell'appartamento in data 5.12.2018 da parte dell'appellante, Contro all'epoca dall'unico proprietario del condominio, vale a dire dalla società GIA. esecutrice dei lavori di ristrutturazione di tutto il complesso immobiliare e della successiva vendita frazionata dei singoli appartamenti.
1.2. Ai sensi dell'art. 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
1.3. Il comma secondo della citata disposizione prevede che, se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
7 1.4. Ed ancora ai sensi dell'art. 1061, c.2, c.c. non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio;
pertanto, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n.n. 2290/2004;
321/1998).
1.4bis.Il requisito della apparenza mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni (cfr. Cass. n. 2528 del 10/07/1969).
1.5. La giurisprudenza di legittimità ha enucleato una nozione peculiare di apparenza, che non si identifica necessariamente con la visibilità, non costituendo quest'ultima una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata - del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (cfr. Cass. nn. 7817/2006; 6357/1997).
1.6. La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (cfr. Cass. n. 6522/2003) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica.
1.7.Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (cfr. Cass. n. 3556/1995). Non è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n.n. 9371/1992; 5020/1996).
1.8. Osserva la Corte come in casi analoghi a quello di specie, afferenti all'esistenza di tubazioni (di scarico fognario o idriche) insistenti sotto la pavimentazione o all'interno di controsoffitti posti sul solaio di un appartamento condominiale e serventi gli appartamenti limitrofi (cfr. Cass. n.n. 25493
2024; 14292/2017), scoperte dal proprietario dell'appartamento servente durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione in epoca successiva all'acquisto dell'immobile, il concetto di visibilità – nei termini di oggettiva suscettibilità dell'opera di essere vista – è stato esteso anche a quelle tubazioni
8 di per sé non immediatamente visibili ma potenzialmente esistenti e quindi visibili poiché situate e realizzate da un unico proprietario ed all'interno di un complesso condominiale in epoca anteriore all'acquisto dell'immobile servente.
1.9.Afferma invero la giurisprudenza di legittimità come in questi casi – cioè di acquisto di un appartamento all'interno di complesso condominiale realizzato da un unico proprietario – sia altamente probabile l'esistenza di tubazioni serventi altri appartamenti quindi “ una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cass. n. 14292/2017) e che “appare significativa, nel contesto di unità abitative condominiali in linea, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore”. (cfr. Cass. 25493/2024), ciò a prescindere che si tratti di impianti condominiali o di proprietà esclusiva di un condomino.
1.9bis. Osserva il Collegio come vi fossero altresì indicatori della presumibile esistenza di tubazioni come, ad esempio, la presenza dell'unità esterna presente sul tetto del fabbricato (cfr. fotografia a pag. 4 relazione ctp arch. del 25.02.2022), unità non a servizio dell'appartamento della Per_2 sig.ra ma, evidentemente, di qualche altra unità abitativa facente parte del condominio e, CP_1 nello specifico, di quella sottostante.
1.10. Pertanto, trattandosi di acquisto della servitù a titolo originario – e non derivativo e/o contrattuale - non rileva la mancata previsione specifica della stessa nel contratto di compravendita, essendo sul punto sufficiente il richiamo operato nella clausola “PRECISAZIONI”, laddove veniva espresso che “il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, pertinenza, oneri e servitù”.
1.11. Sulla base di queste premesse difetta il presupposto per l'operatività della garanzia (riduzione del prezzo) offerta dall'azione edilizia ex art. 1489 c.c.
2. Parimenti fondati in ogni caso sono anche il secondo e terzo motivo di impugnazione nella misura in cui la riduzione del prezzo dell'immobile accertata dal CTU è stata calcolata in relazione non al minor valore del bene ma ad un pregiudizio meramente ipotetico derivante dagli eventuali costi da sostenersi in caso di rottura della tubazione e rimozione del massetto e della pavimentazione del fondo servente, costi che invece rilevano quale danno emergente (non allegato né provato) nell'ambito di una domanda risarcitoria che non è stata formulata nel caso di specie.
3. Deve essere accolto anche l'appello incidentale.
9 Contro
3.1. Invero nell'atto di compravendita il venditore GIA. ha garantito la conformità del bene allo stato di fatto rappresentato dalle planimetrie allegate, le quali prevedevano l'apertura dell'autorimessa al piano terra.
3.2.Tale garanzia di conformità comporta di per sé quella della realizzazione dell'apertura, per come Con Contro del resto confermato dalla condotta concludente di . o al pagamento della somma di
€1.100,00.
3.3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM
55/2024 e succ. mod, per il primo grado in €5.100,00 per il secondo grado in €3.966,00 in ragione della parziale soccombenza, vengono compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'appellata per i residui 4/5.
3.4. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
179/2023 del 30.1.2023:
rigetta la domanda di di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c.; CP_1
in accoglimento dell'appello incidentale, accerta e dichiara l'obbligo in capo a di Parte_1 realizzare l'apertura nell'autorimessa censita al C.F. del Comune di Soave (VR), fg. 25, mapp. 461, sub 28.- e, per l'effetto, condanna la società realizzare detta apertura ovvero, in subordine, Pt_1
a corrispondere la somma equivalente al costo dei lavori per tale costruzione pari a €. 1.100,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate, per il primo grado per l'intero in €5.100,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado per l'intero in
€3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, in ragione della parziale soccombenza, nella misura di 1/5 e pone a carico dell'appellata i residui 4/5; CP_1
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata CP_1
10 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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