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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LU LA, EL
OCONE GI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010102319-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010102319-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010102319-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti chiedono la cessaziione della materia del comntendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale II di Torino avverso l'avviso di ACCERTAMENTO PF T7G010102319-2024 relativo al Periodo
d'imposta 2018 preceduto dalla notifica in data 11.9.2024 dello schema d'atto con il quale, come per l'anno precedente, l'Ufficio ha rilevato come anche per il 2018 il contribuente avesse effettuato la deduzione di
30.000,00 nel quadro RP, rigo 26 “altri oneri e spese deducibili” col codice 21 “rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri”. Conseguentemente, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento
T7G010102319/2019, notificato a mezzo PEC in data 18/11/2024, sulla scorta delle medesime motivazioni già addotte per l'anno 2017, per il recupero di IRPEF per euro 12.900,00, Addizionale Regionale euro 999,00
e comunale per euro 210,00, oltre sanzioni euro 12.698,00 e interessi. Mentre per l'anno 2017, il contribuente aveva aderito, per il 2018, in data 17/01/2025, ha presentato ricorso, provvedendo alla definizione delle sole sanzioni, deducendo l'illegittimità del recupero sulla scorta di un unico motivo di ricorso, ossia la pretesa illegittimità e infondatezza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 2 lett. d) del DPR 917/1986.
Il ricorrente assume che la deduzione di euro 30.000,00 sarebbe legittima, in quanto al valore della farmacia indicato in donazione (euro 22.220,80) andrebbe aggiunto quello dell'avviamento, non indicato nell'atto di donazione. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contestato il fondamento del ricorso chiedendone il rigetto.
Pendente il giudizio, le parti sono addivenute ad una conciliazione fuori udienza ed hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte, preso atto dell'intervenuta conciliazione fuori udienza, visto l'art.48 del D.Lgs.vo n.546/92 dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LU LA, EL
OCONE GI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010102319-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010102319-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010102319-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti chiedono la cessaziione della materia del comntendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale II di Torino avverso l'avviso di ACCERTAMENTO PF T7G010102319-2024 relativo al Periodo
d'imposta 2018 preceduto dalla notifica in data 11.9.2024 dello schema d'atto con il quale, come per l'anno precedente, l'Ufficio ha rilevato come anche per il 2018 il contribuente avesse effettuato la deduzione di
30.000,00 nel quadro RP, rigo 26 “altri oneri e spese deducibili” col codice 21 “rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri”. Conseguentemente, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento
T7G010102319/2019, notificato a mezzo PEC in data 18/11/2024, sulla scorta delle medesime motivazioni già addotte per l'anno 2017, per il recupero di IRPEF per euro 12.900,00, Addizionale Regionale euro 999,00
e comunale per euro 210,00, oltre sanzioni euro 12.698,00 e interessi. Mentre per l'anno 2017, il contribuente aveva aderito, per il 2018, in data 17/01/2025, ha presentato ricorso, provvedendo alla definizione delle sole sanzioni, deducendo l'illegittimità del recupero sulla scorta di un unico motivo di ricorso, ossia la pretesa illegittimità e infondatezza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 2 lett. d) del DPR 917/1986.
Il ricorrente assume che la deduzione di euro 30.000,00 sarebbe legittima, in quanto al valore della farmacia indicato in donazione (euro 22.220,80) andrebbe aggiunto quello dell'avviamento, non indicato nell'atto di donazione. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contestato il fondamento del ricorso chiedendone il rigetto.
Pendente il giudizio, le parti sono addivenute ad una conciliazione fuori udienza ed hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte, preso atto dell'intervenuta conciliazione fuori udienza, visto l'art.48 del D.Lgs.vo n.546/92 dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.