Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 676 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GRAZIANI KATIA Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. BATTAGLINO FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente
In via principale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, alla signora;
Parte_1
Affidare i figli minori e in via esclusiva alla Persona_1 Persona_2 madre con collocamento e residenza presso la medesima.
- determinare le modalità di visita del padre secondo le modalità che risulteranno maggiormente tutelanti per i minori e solo ove il padre dimostri tale interesse;
- disporre che il sig. versi la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo CP_1 al mantenimento di ciascun figlio entro il 10 di ogni mese e fino al raggiungimento dell' indipendenza economica degli stessi;
la somma in parola sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre inoltre che il sig. provveda a CP_1
pagina 1 di 7
Stabilire che l'esclusiva beneficiare dell'assegno universale unico sia la ricorrente. In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza avanzata in via principale la presente difesa, fermo restando l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, chiede che l'Intestato Tribunale Voglia affidare congiuntamente i minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza degli stessi presso l'abitazione materna differenziando la potestà genitoriale ed attribuendola in via esclusiva alla madre in merito agli aspetti sanitari e scolastici;
Con ogni riserva istruttoria e di ulteriormente produrre e dedurre. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Conclusioni per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermare che i figli minori e siano Persona_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre
3. Determinare le modalità di visita del padre secondo quanto sopra riportato ovvero: i figli staranno con il padre 3 giorni alla settimana, anche consecutivi, compatibilmente con i turni di lavoro del sig. con gli impegni scolastici CP_1
e sportivi della prole, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. I figli e Per_1 Per_2 potranno trascorrere anche la notte presso l'abitazione del padre, stante la possibilità di offrire spazi adeguati nella propria abitazione. I figli trascorreranno con il padre 2 fine settimana al mese dal pomeriggio del sabato, all'uscita da scuola fino alla domenica sera. Gli incontri avverranno solo esclusivamente con il padre, fino a quando i minori non decideranno di cominciare a frequentare anche la sig.
Inoltre, i minori, trascorreranno ad anni alterni il giorno di Controparte_2 Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro nonché una settimana con il padre durante le vacanze natalizie e, sempre ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, nonché 3 giorni con il padre.
4. Stante un peggioramento delle condizioni economiche del determinare CP_1 una riduzione del versamento del mantenimento in favore dei minori da parte del resistente nella misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 23 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie.
Conclusioni del PM: visto pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Parte_1 esponeva: in data 20.09.2006 aveva contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 Dall'unione erano nati i figli e ancora minorenni. Persona_3 Per_2
I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza n. 473/22 del 17.2.2022 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, accogliendo le domande formulate congiuntamente dai coniugi.
Evidenziava la ricorrente che all'epoca le parti avevano individuato particolari modalità di frequentazione (un fine settimana al mese) e un ridotto contributo al mantenimento (€ 250 per ciascun figlio) in funzione della sede di lavoro dal padre, allora agente penitenziario in servizio presso la Casa Circondariale di Melfi.
Il resistente aveva successivamente ottenuto il trasferimento presso la Casa
Circondariale di Bologna e viveva in Poggio Renatico, presso la nuova compagna.
Nonostante il riavvicinamento il resistente aveva visto i figli in rare occasioni, non li aveva mai tenuti per la notte né aveva trascorso periodi di vacanza.
Considerato che non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Si costituiva il resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio.
Contestava le ulteriori domande, rilevando che la mancata frequentazione dei figli era effetto del netto rifiuto da questi opposto ai tentativi di riavvicinamento del padre.
Quanto al contributo al mantenimento, sosteneva che la propria situazione economica era peggiorata rispetto al 2022, anno della separazione , dovendo oggi sopportare spese per circa 1460 euro mensili. Chiedeva quindi la conferma sia dell'affidamento condiviso che del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione.
Il Presidente, confermate le condizioni di separazione , nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Sull'affidamento.
pagina 3 di 7 All'udienza del 14.5.2024 si è proceduto all'ascolto del solo minore Per_2
atteso che la sorella aveva rifiutato di essere sentita.
[...]
“Il Giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, precisando che la sua opinione sarà tenuta in debito conto e che ogni decisione sarà adottata nel suo esclusivo interesse. ( si siede e abbassa la Per_2 sguardo, tormentandosi le mani) Faccio la seconda media ad Altedo. Attualmente non pratico sport;
prima giocavo al calcio e mi piaceva, Vivo con la mamma e mia sorella. Quando vedi il AP Non lo vedo quasi mai però mi chiama al telefono.
Con chi parli quando ti serve qualcosa? Parlo con la mamma. Vorresti che dicessi qualcosa al PA, visto che è qui? ( scuote la testa più volte) No. Per_2
Tua sorella vede il PA ? ( scuote la testa nuovamente) No. C'è qualcosa Per_2 che vorresti cambiare nella tua vita? No”.
L'interpello del resistente ha confermato non solo quanto asserito dal figlio in merito alla totale assenza di frequentazione ma anche il profondo disinteresse del padre il quale ha riconosciuto di aver bloccato il telefono della madre (sia pur fino al 2022) ed ha ammesso di non aver richiesto l'accesso al registro elettronico della scuola dei figli;
ancora, ha dichiarato di aver trascorso le vacanze in un paese vicino a quello in cui si trovavano i figli senza neppure informarsi sulla loro presenza. ( 1)”vero che il signor vede i figli come stabilito in sentenza di separazione”; Non è vero;
li CP_1 ho visti l'ultima volta nel marzo 2021 2)”vero che il signor comunica telefonicamente con la CP_1 signora in relazione alle esigenze dei figli”; E' vero, ci sentiamo spesso 3) Parte_1
“vero che il siognor ha bloccato il numero di telefono della signora;
CP_1 Parte_1 Anni fa l'ho bloccato ma dal 2022 è sbloccato 4) “vero che, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il signor ha trascorso periodi di tempo con i figli”; Non è vero 5) “vero che durante
CP_1 le state i minori e si trovavano con la madre presso la casa dei nonni materni ad Per_2 Per_1 LI TR”; Presumo di si;
sapevo che scendevano giù ma non ho chiesto dov'erano; 6) “vero che il signor ha trascorso parte delle vacanze estive dai propri genitori in paese vicino a
CP_1 quello dei figli”; E' vero, circa una settimanza 7)”vero che il signor ha frequentato i figli
CP_1 durante l'estate”; Non è vero 8) “vero che il signor va a colloquio con i professori di figli”;
CP_1 Non è vero;
preciso che non ho mai avuto accesso ai registri elettronici. 9)”vero che il signor ha le password di accesso al registro elettronico degli istituti frequentati da e
CP_1 Per_2
”; Non è vero 10)” vero che il signor comunica telefonicamente con i figli”. E' vero, Per_1 CP_1 ci sentiamo due o tre volte a settimana. Preciso che i figli non rispondono alle chiamate tanto che sono costretto a chiamare prima la madre).
Dalla documentazione prodotta dal resistente (messaggi scambiati con figlio tramite Whatsapp) risulta peraltro chiaro che il rifiuto alla frequentazione deriva anche dalla presenza della nuova compagna del padre. I comportamenti di quest'ultimo, che non nemmeno rinunciato a far presenziare la compagna ai possibili incontri con i figli, denotano una totale assenza di consapevolezza dei propri doveri, sicchè deve disporsi l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre. Consegue l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale.
pagina 4 di 7 Sulle modalità di frequentazione. Il resistente ha manifestato l'intenzione di riprendere i rapporti con i figli dichiarandosi disponibile ad evitare che questi abbiano rapporti con la nuova compagna. Alla luce di tali impegni ritiene il Tribunale di regolamentare la frequentazione del padre come segue: durante la settimana il padre potrà tenere con sé la prole un giorni, con pernottamento (il martedì, in difetto di accordo). nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato dopo la scuola alle ore 20.00 della domenica;
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio) quindici giorni anche non consecutivi nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Sul contributo al mantenimento. All'epoca della separazione i coniugi avevano avuto un reddito netto mensile
-calcolato sul triennio precedente- di € 1134 ( la moglie) e di € 2150 (il marito) . La ricorrente ha oggi un reddito di € 1350 mensili e usufruisce dell'abitazione coniugale.
Il resistente ha un reddito di circa 2300 euro mensili ed ha spese documentalmente provate per € 608 (mutuo abitazione coniugale) ed € 286 (vettura). Nulla risulta in merito al finanziamento acceso presso ed al Parte_2 contributo asseritamente versato in favore della compagna.
Tenuto conto dell' inesistente frequentazione e delle maggiori esigenze dei figli connesse all'età, si determina il contributo al mantenimento nella misura di € 350,00 mensili per ciascuno di essi, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico del resistente va posto il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
pagina 5 di 7 3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascunfiglio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato.
c) Mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in LI TR (FG) Parte_1 Controparte_1 il 20.09.2006 (atto trascritto al 23 p. II, s. A). Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_4 Persona_2 alla madre, con collocazione presso quest'ultima. Assegna a l'abitazione coniugale. Parte_1
pone a carico di l'obbligo versare un contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli di € 350,00 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_1
4.500,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 7.1.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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