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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Laura Laureti Consigliere.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, il giorno 14 luglio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1446/2023 RGL vertente
TRA
, CF , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A.De
Gasperi 55 presso l'avv. Ida Verrengia-[...]- che lo rappresenta e difende , unitamente e disgiuntamente all' avv.to Vincenzo Di Maio, in virtù di procura generale alle liti per atto notar per atto di Roma del 23.01.2023 n. n. 37590/7131 che si allega. I Persona_1 procuratori si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t ai sensi dell'art .125 I comma c.p.c. e Email_1
16 comma 1 bis del d.Lvo 31.12.1992 n 546
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
Parte_2
[...]
1 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2542/2023 pubblicata il giorno 31.05.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro - definitivamente pronunciando nei giudizi separatamente proposti, successivamente riuniti, dagli eredi di menzionati in epigrafe- accolse i ricorsi e condannò l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
, , e nella qualità sopra indicata, Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_2 dell'importo di euro 1.826,14, oltre accessori e spese, spettante al dante causa per ratei di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento non riscossi.
Il giudice di prime cure, in particolare, nell'accogliere l'istanza degli odierni appellati, rilevò come la compensazione operata dall'Istituto fra le somme spettanti a in virtù di provvedimenti Controparte_1 amministrativi mai revocati e le somme pretese dall' in ragione dell'indebita erogazione del reddito di Pt_1 cittadinanza in favore del defunto sopra indicato non fosse legittima, tenuto conto della mancata prova della sussistenza del credito di euro 6829,59 non consacrato in alcun provvedimento di recupero da parte dell' . Pt_1
Con ricorso depositato in data 19.06.2023 l' ha proposto appello avverso tale sentenza Pt_1 contestandone la legittimità in ragione del fatto che la sussistenza del credito opposto in compensazione dall' non era mai stata contestata dagli odierni appellati, che si erano limitati ad eccepire Pt_1
l'impignorabilità delle somme oggetto della domanda.
All'esito della rituale notifica del ricorso, la cui prova è stata depositata telematicamente dall' , Pt_1 le parti appellate non si sono costituite in giudizio e devono essere dichiarate contumaci.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il giorno 14 luglio 2025.
Acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, la causa è stata definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre sottolineare come la domanda proposta dagli odierni appellati fosse una domanda di adempimento, che risultava comprovata dai provvedimenti concessori delle prestazioni assistenziali
(pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento) i cui ratei non erano stati riscossi, con conseguente maturazione del credito di euro 1826,14.
2 A fronte di tale credito -certo, liquido ed esigibile- l' ha opposto in compensazione impropria un Pt_1 credito mai accertato, neanche in sede amministrativa.
Il credito rivendicato dall' in questa sede riguarda l'indebita percezione da parte del dante causa Pt_1 degli odierni appellati dell'importo di euro 6829,56 a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal 15.05.2019 al 27.10.2020.
Ebbene, a riprova di tale credito l' -secondo quanto correttamente rilevato dal primo giudice- si Pt_1
è limitato a richiamare una nota della Guardia di Finanza con cui veniva comunicato all' che il dante Pt_1 causa aveva omesso di dichiarare, tra i familiari conviventi, che era stato Controparte_1 Parte_2 condannato per uno dei reati previsti dall'art. 7, comma 3, del DL 14.03.1987 quale elemento ostativo alla riscossione del credito.
Come bene osservato dal primo giudice, tuttavia, non è stata dedotta né provata l'esistenza di un'indagine amministrativa e di un conseguente provvedimento di ripetizione dell'indebito debitamente comunicato agli eredi di . Controparte_1
Tale circostanza -come ben rilevato dal primo giudice- risulta dirimente ed impedisce di applicare l'invocata compensazione poiché rende incerto il credito.
Contrariamente a quanto dedotto dall' , poi, non può trovare applicazione il principio di non Pt_1 contestazione dato che il thema decidendum nel caso in esame era costituito esclusivamente dalla domanda di adempimento satisfattivo di un credito certo, liquido ed esigibile. L' , infatti, non ha formulato una Pt_1 domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'indebito (circostanza che avrebbe potuto determinare l'inversione dell'onere probatorio) ma ha opposto un presunto credito non consacrato in alcun provvedimento promanante dall' . Pt_1
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso l'operatività del meccanismo della compensazione.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
In considerazione dell'esito del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
3 - dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Laura Laureti Consigliere.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, il giorno 14 luglio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1446/2023 RGL vertente
TRA
, CF , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A.De
Gasperi 55 presso l'avv. Ida Verrengia-[...]- che lo rappresenta e difende , unitamente e disgiuntamente all' avv.to Vincenzo Di Maio, in virtù di procura generale alle liti per atto notar per atto di Roma del 23.01.2023 n. n. 37590/7131 che si allega. I Persona_1 procuratori si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t ai sensi dell'art .125 I comma c.p.c. e Email_1
16 comma 1 bis del d.Lvo 31.12.1992 n 546
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
Parte_2
[...]
1 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2542/2023 pubblicata il giorno 31.05.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro - definitivamente pronunciando nei giudizi separatamente proposti, successivamente riuniti, dagli eredi di menzionati in epigrafe- accolse i ricorsi e condannò l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
, , e nella qualità sopra indicata, Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_2 dell'importo di euro 1.826,14, oltre accessori e spese, spettante al dante causa per ratei di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento non riscossi.
Il giudice di prime cure, in particolare, nell'accogliere l'istanza degli odierni appellati, rilevò come la compensazione operata dall'Istituto fra le somme spettanti a in virtù di provvedimenti Controparte_1 amministrativi mai revocati e le somme pretese dall' in ragione dell'indebita erogazione del reddito di Pt_1 cittadinanza in favore del defunto sopra indicato non fosse legittima, tenuto conto della mancata prova della sussistenza del credito di euro 6829,59 non consacrato in alcun provvedimento di recupero da parte dell' . Pt_1
Con ricorso depositato in data 19.06.2023 l' ha proposto appello avverso tale sentenza Pt_1 contestandone la legittimità in ragione del fatto che la sussistenza del credito opposto in compensazione dall' non era mai stata contestata dagli odierni appellati, che si erano limitati ad eccepire Pt_1
l'impignorabilità delle somme oggetto della domanda.
All'esito della rituale notifica del ricorso, la cui prova è stata depositata telematicamente dall' , Pt_1 le parti appellate non si sono costituite in giudizio e devono essere dichiarate contumaci.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il giorno 14 luglio 2025.
Acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, la causa è stata definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre sottolineare come la domanda proposta dagli odierni appellati fosse una domanda di adempimento, che risultava comprovata dai provvedimenti concessori delle prestazioni assistenziali
(pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento) i cui ratei non erano stati riscossi, con conseguente maturazione del credito di euro 1826,14.
2 A fronte di tale credito -certo, liquido ed esigibile- l' ha opposto in compensazione impropria un Pt_1 credito mai accertato, neanche in sede amministrativa.
Il credito rivendicato dall' in questa sede riguarda l'indebita percezione da parte del dante causa Pt_1 degli odierni appellati dell'importo di euro 6829,56 a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo decorrente dal 15.05.2019 al 27.10.2020.
Ebbene, a riprova di tale credito l' -secondo quanto correttamente rilevato dal primo giudice- si Pt_1
è limitato a richiamare una nota della Guardia di Finanza con cui veniva comunicato all' che il dante Pt_1 causa aveva omesso di dichiarare, tra i familiari conviventi, che era stato Controparte_1 Parte_2 condannato per uno dei reati previsti dall'art. 7, comma 3, del DL 14.03.1987 quale elemento ostativo alla riscossione del credito.
Come bene osservato dal primo giudice, tuttavia, non è stata dedotta né provata l'esistenza di un'indagine amministrativa e di un conseguente provvedimento di ripetizione dell'indebito debitamente comunicato agli eredi di . Controparte_1
Tale circostanza -come ben rilevato dal primo giudice- risulta dirimente ed impedisce di applicare l'invocata compensazione poiché rende incerto il credito.
Contrariamente a quanto dedotto dall' , poi, non può trovare applicazione il principio di non Pt_1 contestazione dato che il thema decidendum nel caso in esame era costituito esclusivamente dalla domanda di adempimento satisfattivo di un credito certo, liquido ed esigibile. L' , infatti, non ha formulato una Pt_1 domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'indebito (circostanza che avrebbe potuto determinare l'inversione dell'onere probatorio) ma ha opposto un presunto credito non consacrato in alcun provvedimento promanante dall' . Pt_1
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso l'operatività del meccanismo della compensazione.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
In considerazione dell'esito del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
3 - dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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