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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1489/2022 tra
Parte_1 Con l'avv. De Falco Pasquale
ATTORE
e
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore10.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'avv. De Falco Pasquale sostituito dall'avv. Marco Zampini Parte_1
Il sig. l'avv. Marrone Stefano Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e repliche.
Dopo breve discussione orale, ove la parte convenuta ribadisce le risultanze istruttorie sull'an e parte attrice reitera la richiesta di CTU medico-legale non ammessa e a cui parte convenuto si oppone, come già deciso da questo Tribunale il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.30 , al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2022 promossa da:
Parte_1 Con l'avv. De Falco Pasquale
ATTORE
e
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso come da note conclusive e repliche.
pagina 2 di 9 ***********
- Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione”) – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite ( 16/01/2015) ha ritenuto che “ la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale “ originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive”. E aggiunge “ nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione ( in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.
pagina 3 di 9 - richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche
Letto l'art.281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 16/1/2022, il sig. citava dinnanzi il Tribunale di Venezia il sig Parte_1
, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per aver egli Controparte_1 colpito l'attore con un pugno al volto il mattino del 26/12/2018 presso la discoteca “Mioclub” di Dolo.
Il convenuto si costituiva con comparsa 25/5/2022, negando la versione dei fatti avversaria ed insistendo per il rigetto totale di ogni domanda, allegando che era in stato di alterazione alcoolica e cadeva Pt_1
autonomamente a terra per proprio fatto e colpa esclusivi, senza alcuna responsabilità di , il quale CP_1 si era limitato a reagito ad un'ingiusta aggressione dell'attore onde proteggere sé e la ragazza con cui si accompagnava;
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza 18/4/2023, veniva ammessa la prova per testi richiesta dalle parti .
Espletata l'istruttoria orale la, causa , ritenuta matura, viene decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
pagina 4 di 9 Le risultanze istruttorie sulla ricostruzione dei fatti , confortata dalle testimonianze – hanno evidenziato che :
1) la notte del 26.12.2018 si trovava nella saletta fumatori al primo piano della discoteca CP_1
“Mioclub” di Dolo, insieme ad amici ed a;
Persona_1
2) mentre quest'ultima discuteva con un'altra ragazza, veniva avvicinata dall'attore, il quale si trovava in stato visibilmente alterato a causa del troppo alcool ingerito;
3) reagiva con violenza, afferrando per il braccio la ragazza e strattonandola con forza;
Pt_1
4) interveniva quindi il convenuto, intimandogli di calmarsi e di non importunare, tantomeno fisicamente, la ragazza;
5) in replica all'invito , avvicinava minacciosamente il suo viso a quello del convenuto;
Pt_1
6) iniziava quindi a rivolgersi a con toni offensivi ed intimidatori giungendo ad Pt_1 CP_1
aggredire fisicamente il convenuto, mettendogli le mani addosso e sferrando un violento colpo alla sua persona;
7) il convenuto , colto alla sprovvista dall'aggressione fisica subita da , reagiva Pt_1 istintivamente difendendosidall'attore;
8) , in stato di alterazione alcolica, indietreggiava e poi cadeva - da solo - a terra, colpendo Pt_1
violentemente il pavimento con il viso;
quindi, si rialzava e veniva immediatamente allontanato dalla sicurezza della discoteca.
9)
I tre testi attorei escussi ( , e ) hanno tutti riferito di non essere Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 stati presenti al momento dell'asserito pugno e di non aver quindi avuto alcuna contezza dello scontro tra e . Pt_1 CP_1
I tre testi del convenuto escussi ( , e ), tutti Persona_1 Testimone_4 Testimone_5
presenti al momento dei fatti ed osservatori diretti della dinamica, hanno confermato la versione del
, provando che egli si è limitato a reagire difensivamente ad un colpo ricevuto dall'attore, il quale CP_1
è poi autonomamente caduto a terra non per la reazione del convenuto ma per il suo stato di pesante alterazione alcolica, da tutti e tre riferito pagina 5 di 9 Ne deriva che la versione attorea, sulla dinamica degli eventi è rimasta sfornita di prova, mentre provata nell'an la ricostruzione dei fatti come indicata dal convenuto, di talchè questo Tribunale non ha ammesso la CTU medico legale.
Ritiene questo giudicante provato che il convenuto ha solo risposto ad un'improvvisa ed ingiusta aggressione perpetrata dall'attore nei confronti della ragazza con cui stava ed anche nei suoi confronti, limitandosi a difendersi dalla violenta condotta avversaria.
Tanto premesso, è evidente come l'azione rientri perfettamente nell'ambito della legittima difesa ex art. 2044 c.c., disposizione normativa che – rinviando sostanzialmente all'art. 52 c.p. – esonera da responsabilità civile “chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”, stabilendo che l'atto di difesa legittima non possa in alcun modo costituire un illecito, non generando così alcun obbligo di indennizzo. In ossequio al “principio di riferibilità della prova” più volte teorizzato dalla giurisprudenza in casi analoghi (ex multis, Cass. 1665/2016) la condotta del convenuto è stata perpetrata quale reazione posta a difesa della propria incolumità all'illegittima aggressione dell'attore, che per primo ha alzato le mani e fisicamente colpito , risultando quindi l'azione del convenuto pienamente riconducibile CP_1
alla scriminante. Nel frangente, la reazione difensiva del convenuto si rivela proporzionata alla violenta condotta offensiva dell'attore, come peraltro deve sempre valutarsi “ex ante” (Cass. 4492/2009), ovvero ponendosi nei panni della vittima che tenta di difendersi reagendo nell'esatto momento in cui viene aggredita ed analizzando la dinamica dei fatti nel frangente, onde comprendere come l'azione difensiva posta in essere dall'aggredito sia - in tutto - “equa” e “proporzionata”rispetto al grave evento offensivo subito.
Evidente, quindi, che , considerata la situazione sopra descritta, temendo per la incolumità CP_1
propria e della ragazza, prefigurandosi un pericolo attuale ha agito esclusivamente per finalità difensive,
a protezione propria e di terzi, con conseguente piena applicabilità dell'art. 2044 c.c.
E' emerso dall'esame testimoniale che la caduta dell'attore a terra non è diretta conseguenza della condotta difensiva del convenuto, ma frutto di un'azione autonoma del , cagionata dalla Pt_1
alterazione alcolica in cui egli versava, che gli ha persino impedito di andar subito al pronto soccorso. pagina 6 di 9 L'attore non ha dato prova del dedotto pregiudizio, che è invece dimostrato in atti derivare da una legittima condotta difensiva e da una autonoma caduta a terra, onde la domanda attorea va rigettata poiché non provato né riconducibile a condotta illegittima del convenuto;
Non risulta neppure imputabile né risarcibile ex art. 2044 c.c., risultando il aver agito a soli CP_1 fini difensivi (della propria incolumità e di quella della ragazza aggredita) considerata l'attualità del pericolo in cui egli ha ritenuto, nel contesto di tempo e di luogo, di trovarsi a fronte dell'aggressione subita
Del pari, tutti i testi hanno parlato di una caduta autonoma del a causa della sua alterazione, ben Pt_1
lungi dal perdere i sensi e rovinare a terra per un preteso colpo di chiunque.
Rileva, altresì la circostanza che - a fronte dell'evento lesivo accaduto il giorno di Santo Stefano 2018
l'attore abbia depositato denuncia l'8 Marzo 2021, ovvero tre anni dopo e il procedimento penale risulti in archivio.
La domanda attorea risulta, quindi, infondata in fatto ed in diritto, e va rigettata.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Consegue alla soccombenza la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta .
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Rigetta la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
2- Condanna parte attrice a rifondere parte convenuta le spese di lite che si quantificano in euro €
5077,00 , oltre spese generali e oneri di legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
--
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1489/2022 tra
Parte_1 Con l'avv. De Falco Pasquale
ATTORE
e
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore10.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'avv. De Falco Pasquale sostituito dall'avv. Marco Zampini Parte_1
Il sig. l'avv. Marrone Stefano Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e repliche.
Dopo breve discussione orale, ove la parte convenuta ribadisce le risultanze istruttorie sull'an e parte attrice reitera la richiesta di CTU medico-legale non ammessa e a cui parte convenuto si oppone, come già deciso da questo Tribunale il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.30 , al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2022 promossa da:
Parte_1 Con l'avv. De Falco Pasquale
ATTORE
e
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso come da note conclusive e repliche.
pagina 2 di 9 ***********
- Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione”) – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite ( 16/01/2015) ha ritenuto che “ la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale “ originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive”. E aggiunge “ nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione ( in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.
pagina 3 di 9 - richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche
Letto l'art.281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 16/1/2022, il sig. citava dinnanzi il Tribunale di Venezia il sig Parte_1
, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per aver egli Controparte_1 colpito l'attore con un pugno al volto il mattino del 26/12/2018 presso la discoteca “Mioclub” di Dolo.
Il convenuto si costituiva con comparsa 25/5/2022, negando la versione dei fatti avversaria ed insistendo per il rigetto totale di ogni domanda, allegando che era in stato di alterazione alcoolica e cadeva Pt_1
autonomamente a terra per proprio fatto e colpa esclusivi, senza alcuna responsabilità di , il quale CP_1 si era limitato a reagito ad un'ingiusta aggressione dell'attore onde proteggere sé e la ragazza con cui si accompagnava;
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza 18/4/2023, veniva ammessa la prova per testi richiesta dalle parti .
Espletata l'istruttoria orale la, causa , ritenuta matura, viene decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
pagina 4 di 9 Le risultanze istruttorie sulla ricostruzione dei fatti , confortata dalle testimonianze – hanno evidenziato che :
1) la notte del 26.12.2018 si trovava nella saletta fumatori al primo piano della discoteca CP_1
“Mioclub” di Dolo, insieme ad amici ed a;
Persona_1
2) mentre quest'ultima discuteva con un'altra ragazza, veniva avvicinata dall'attore, il quale si trovava in stato visibilmente alterato a causa del troppo alcool ingerito;
3) reagiva con violenza, afferrando per il braccio la ragazza e strattonandola con forza;
Pt_1
4) interveniva quindi il convenuto, intimandogli di calmarsi e di non importunare, tantomeno fisicamente, la ragazza;
5) in replica all'invito , avvicinava minacciosamente il suo viso a quello del convenuto;
Pt_1
6) iniziava quindi a rivolgersi a con toni offensivi ed intimidatori giungendo ad Pt_1 CP_1
aggredire fisicamente il convenuto, mettendogli le mani addosso e sferrando un violento colpo alla sua persona;
7) il convenuto , colto alla sprovvista dall'aggressione fisica subita da , reagiva Pt_1 istintivamente difendendosidall'attore;
8) , in stato di alterazione alcolica, indietreggiava e poi cadeva - da solo - a terra, colpendo Pt_1
violentemente il pavimento con il viso;
quindi, si rialzava e veniva immediatamente allontanato dalla sicurezza della discoteca.
9)
I tre testi attorei escussi ( , e ) hanno tutti riferito di non essere Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 stati presenti al momento dell'asserito pugno e di non aver quindi avuto alcuna contezza dello scontro tra e . Pt_1 CP_1
I tre testi del convenuto escussi ( , e ), tutti Persona_1 Testimone_4 Testimone_5
presenti al momento dei fatti ed osservatori diretti della dinamica, hanno confermato la versione del
, provando che egli si è limitato a reagire difensivamente ad un colpo ricevuto dall'attore, il quale CP_1
è poi autonomamente caduto a terra non per la reazione del convenuto ma per il suo stato di pesante alterazione alcolica, da tutti e tre riferito pagina 5 di 9 Ne deriva che la versione attorea, sulla dinamica degli eventi è rimasta sfornita di prova, mentre provata nell'an la ricostruzione dei fatti come indicata dal convenuto, di talchè questo Tribunale non ha ammesso la CTU medico legale.
Ritiene questo giudicante provato che il convenuto ha solo risposto ad un'improvvisa ed ingiusta aggressione perpetrata dall'attore nei confronti della ragazza con cui stava ed anche nei suoi confronti, limitandosi a difendersi dalla violenta condotta avversaria.
Tanto premesso, è evidente come l'azione rientri perfettamente nell'ambito della legittima difesa ex art. 2044 c.c., disposizione normativa che – rinviando sostanzialmente all'art. 52 c.p. – esonera da responsabilità civile “chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”, stabilendo che l'atto di difesa legittima non possa in alcun modo costituire un illecito, non generando così alcun obbligo di indennizzo. In ossequio al “principio di riferibilità della prova” più volte teorizzato dalla giurisprudenza in casi analoghi (ex multis, Cass. 1665/2016) la condotta del convenuto è stata perpetrata quale reazione posta a difesa della propria incolumità all'illegittima aggressione dell'attore, che per primo ha alzato le mani e fisicamente colpito , risultando quindi l'azione del convenuto pienamente riconducibile CP_1
alla scriminante. Nel frangente, la reazione difensiva del convenuto si rivela proporzionata alla violenta condotta offensiva dell'attore, come peraltro deve sempre valutarsi “ex ante” (Cass. 4492/2009), ovvero ponendosi nei panni della vittima che tenta di difendersi reagendo nell'esatto momento in cui viene aggredita ed analizzando la dinamica dei fatti nel frangente, onde comprendere come l'azione difensiva posta in essere dall'aggredito sia - in tutto - “equa” e “proporzionata”rispetto al grave evento offensivo subito.
Evidente, quindi, che , considerata la situazione sopra descritta, temendo per la incolumità CP_1
propria e della ragazza, prefigurandosi un pericolo attuale ha agito esclusivamente per finalità difensive,
a protezione propria e di terzi, con conseguente piena applicabilità dell'art. 2044 c.c.
E' emerso dall'esame testimoniale che la caduta dell'attore a terra non è diretta conseguenza della condotta difensiva del convenuto, ma frutto di un'azione autonoma del , cagionata dalla Pt_1
alterazione alcolica in cui egli versava, che gli ha persino impedito di andar subito al pronto soccorso. pagina 6 di 9 L'attore non ha dato prova del dedotto pregiudizio, che è invece dimostrato in atti derivare da una legittima condotta difensiva e da una autonoma caduta a terra, onde la domanda attorea va rigettata poiché non provato né riconducibile a condotta illegittima del convenuto;
Non risulta neppure imputabile né risarcibile ex art. 2044 c.c., risultando il aver agito a soli CP_1 fini difensivi (della propria incolumità e di quella della ragazza aggredita) considerata l'attualità del pericolo in cui egli ha ritenuto, nel contesto di tempo e di luogo, di trovarsi a fronte dell'aggressione subita
Del pari, tutti i testi hanno parlato di una caduta autonoma del a causa della sua alterazione, ben Pt_1
lungi dal perdere i sensi e rovinare a terra per un preteso colpo di chiunque.
Rileva, altresì la circostanza che - a fronte dell'evento lesivo accaduto il giorno di Santo Stefano 2018
l'attore abbia depositato denuncia l'8 Marzo 2021, ovvero tre anni dopo e il procedimento penale risulti in archivio.
La domanda attorea risulta, quindi, infondata in fatto ed in diritto, e va rigettata.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Consegue alla soccombenza la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta .
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Rigetta la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
2- Condanna parte attrice a rifondere parte convenuta le spese di lite che si quantificano in euro €
5077,00 , oltre spese generali e oneri di legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
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