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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 16/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dall' il 19.03.2025, ha emesso la seguente CP_1
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1762 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
RA (AG) ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Enrico La Loggia n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Assunta Roberta Russo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar
[...] in atti Per_1
* RESISTENTE *
(c.f.: ), in persona del direttore Controparte_3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Agrigento, piazza Metello n. 28
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2022, ha proposto opposizione Parte_2
1 “avverso … l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90008247 48/000 … la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito ad essa sottesi relativi a crediti previdenziali e assistenziali di seguito specificati: - cartella n. 29120110004118268000 … contributi I.V.S. … anno 2010 … totale atto Euro 1.184,26; - avviso di addebito n. 59120120000706657000 … contributi I.V.S. … anni 2010 e 2011 … totale atto Euro 4.643,18; - avviso di addebito n. 59120120001877851000 … contributi I.V.S. … anno 2011 … totale atto Euro 1.153,95; - ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale”.
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) Nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito. Violazione dell'art. 25 D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dell'art. 60 co. 1 lett. b bis
D.P.R. 600/73, artt. n. 139, 140, c.p.c. e art. 7 L. n. 890/82; 3) Prescrizione del credito azionato.
Violazione art. 3, co. 9, legge n. 335/95; 4) Prescrizione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
5) Violazione della legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000, per la omessa indicazione dell'avvio dei procedimenti, dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile dei procedimenti stessi;
6) Violazione dell'art. 16 DLGS 472/97, dell'art. 3 L.
241/1990 e dell'art. 7 Statuto del Contribuente. Difetto di motivazione”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “- in via preliminare cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito opposti;
- in via principale: 1) accogliere il presente ricorso in opposizione e ritenere e dichiarare nulli ed improduttivi di effetti giuridici gli atti descritti in premessa ed ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e conseguenziale, … con ogni conseguente statuizione di legge;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione di pagamento, nelle cartelle e avvisi di addebito opposti;
3) vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
Con memoria depositata il 06 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l' contestando i CP_1 motivi di opposizione, evidenziando “la regolare notifica degli avvisi di addebito alla ricorrente
a mani presso la residenza della stessa” e contestando la tardività del ricorso e la propria estraneità ai lamentati vizi dell'intimazione di pagamento imputabili al;
chiedeva, CP_4 pertanto, al Tribunale di: “previa conferma dell'efficacia esecutiva degli Avvisi di addebito impugnati, - dichiarare inammissibile l'opposizione avversa in quanto tardiva ed infondata …; -
2 nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' condannando il CP_1 ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi di Addebito;
- con vittoria di spese competenze ed onorari”.
In data 06 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita al 16.12.2025 per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dall il 19.03.2025, la causa CP_1 viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3 regolarmente evocata in giudizio a mezzo notifica UNEP a mani del 07 luglio 2022 e non costituitasi (v. documentazione depositata dal ricorrente il 07.02.2024).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata agli atti di causa dal resistente deve ritenersi CP_1 accertata l'avvenuta regolare notifica a mezzo del servizio postale degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, entrambi gli avvisi di addebito n. 591 2012 0000706657 000 e n. 591 2012 0001877851
000, emessi per il mancato pagamento dei contributi IVS gestione commercianti per gli anni 2010
e 2011 sono stati ritualmente notificati a mezzo del servizio postale con le raccomandate a/r rispettivamente n. 65004432842-7 al destinatario in data 01.06.2012 e n. Parte_3
65011392225-3 data 11.01.2013. Parte_4
Invece, non è stata fornita prova in giudizio dall' , Controparte_3 rimasta contumace, dell'avvenuta notifica sia della cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268
000 sottesa anch'essa all'intimazione di pagamento opposta (asseritamente avvenuta il
14.06.2011), che degli atti interruttivi della prescrizione tra le citate notifiche degli avvisi di addebito (01.06.2012 e 11.01.2013) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata effettuata,
a distanza di quasi dieci anni, solo in data 10 maggio 2022.
Risultano, pertanto, prescritti i contributi IVS, le somme aggiuntive e le sanzioni riferiti agli anni 2010-2011 richiesti con la cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268 000 e con gli avvisi di addebito n. 591 2012 0000706657 000 e n. 591 2012 0001877851 000, per un totale complessivo nell'impugnata intimazione di pagamento di € 6.981,39 (compresi interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica).
E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
3 decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, non avendo dimostrato l' , su cui incombeva il relativo onere CP_5 probatorio, né l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268
000 né la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica dei citati avvisi di addebito (01.06.2012 e 11.01.2013) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento CP_1 opposta avvenuta il 10 maggio 2022 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale, deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nei citati avvisi di addebito e cartella di CP_1 pagamento.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione appena analizzata rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sviluppati dalla ricorrente che devono ritenersi Parte_1 assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico della sola resistente (cui competeva l'invio degli atti Controparte_3 interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito e la notifica della cartella di pagamento)
e liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M.
n. 147/2022 per le cause di previdenza, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con distrazione in favore dell'avv. Assunta Roberta Russo, dichiaratasi procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice CA VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1752/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2022 9000824748 000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 591 2012 0000706657 000 e n. 591 2012 0001877851 000 e cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268 000;
- dichiara l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nei suddetti avvisi di addebito e cartella di CP_1 pagamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_3
4 in complessivi € 1.743,00, di cui € 43,00 per spese ed € 1.700.00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Assunta Roberta Russo dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 18/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA VO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 16/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dall' il 19.03.2025, ha emesso la seguente CP_1
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1762 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
RA (AG) ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Enrico La Loggia n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Assunta Roberta Russo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar
[...] in atti Per_1
* RESISTENTE *
(c.f.: ), in persona del direttore Controparte_3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Agrigento, piazza Metello n. 28
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2022, ha proposto opposizione Parte_2
1 “avverso … l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90008247 48/000 … la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito ad essa sottesi relativi a crediti previdenziali e assistenziali di seguito specificati: - cartella n. 29120110004118268000 … contributi I.V.S. … anno 2010 … totale atto Euro 1.184,26; - avviso di addebito n. 59120120000706657000 … contributi I.V.S. … anni 2010 e 2011 … totale atto Euro 4.643,18; - avviso di addebito n. 59120120001877851000 … contributi I.V.S. … anno 2011 … totale atto Euro 1.153,95; - ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale”.
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) Nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito. Violazione dell'art. 25 D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dell'art. 60 co. 1 lett. b bis
D.P.R. 600/73, artt. n. 139, 140, c.p.c. e art. 7 L. n. 890/82; 3) Prescrizione del credito azionato.
Violazione art. 3, co. 9, legge n. 335/95; 4) Prescrizione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
5) Violazione della legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000, per la omessa indicazione dell'avvio dei procedimenti, dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile dei procedimenti stessi;
6) Violazione dell'art. 16 DLGS 472/97, dell'art. 3 L.
241/1990 e dell'art. 7 Statuto del Contribuente. Difetto di motivazione”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “- in via preliminare cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito opposti;
- in via principale: 1) accogliere il presente ricorso in opposizione e ritenere e dichiarare nulli ed improduttivi di effetti giuridici gli atti descritti in premessa ed ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e conseguenziale, … con ogni conseguente statuizione di legge;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione di pagamento, nelle cartelle e avvisi di addebito opposti;
3) vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
Con memoria depositata il 06 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l' contestando i CP_1 motivi di opposizione, evidenziando “la regolare notifica degli avvisi di addebito alla ricorrente
a mani presso la residenza della stessa” e contestando la tardività del ricorso e la propria estraneità ai lamentati vizi dell'intimazione di pagamento imputabili al;
chiedeva, CP_4 pertanto, al Tribunale di: “previa conferma dell'efficacia esecutiva degli Avvisi di addebito impugnati, - dichiarare inammissibile l'opposizione avversa in quanto tardiva ed infondata …; -
2 nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' condannando il CP_1 ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi di Addebito;
- con vittoria di spese competenze ed onorari”.
In data 06 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita al 16.12.2025 per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dall il 19.03.2025, la causa CP_1 viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3 regolarmente evocata in giudizio a mezzo notifica UNEP a mani del 07 luglio 2022 e non costituitasi (v. documentazione depositata dal ricorrente il 07.02.2024).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata agli atti di causa dal resistente deve ritenersi CP_1 accertata l'avvenuta regolare notifica a mezzo del servizio postale degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, entrambi gli avvisi di addebito n. 591 2012 0000706657 000 e n. 591 2012 0001877851
000, emessi per il mancato pagamento dei contributi IVS gestione commercianti per gli anni 2010
e 2011 sono stati ritualmente notificati a mezzo del servizio postale con le raccomandate a/r rispettivamente n. 65004432842-7 al destinatario in data 01.06.2012 e n. Parte_3
65011392225-3 data 11.01.2013. Parte_4
Invece, non è stata fornita prova in giudizio dall' , Controparte_3 rimasta contumace, dell'avvenuta notifica sia della cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268
000 sottesa anch'essa all'intimazione di pagamento opposta (asseritamente avvenuta il
14.06.2011), che degli atti interruttivi della prescrizione tra le citate notifiche degli avvisi di addebito (01.06.2012 e 11.01.2013) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata effettuata,
a distanza di quasi dieci anni, solo in data 10 maggio 2022.
Risultano, pertanto, prescritti i contributi IVS, le somme aggiuntive e le sanzioni riferiti agli anni 2010-2011 richiesti con la cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268 000 e con gli avvisi di addebito n. 591 2012 0000706657 000 e n. 591 2012 0001877851 000, per un totale complessivo nell'impugnata intimazione di pagamento di € 6.981,39 (compresi interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica).
E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
3 decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, non avendo dimostrato l' , su cui incombeva il relativo onere CP_5 probatorio, né l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268
000 né la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica dei citati avvisi di addebito (01.06.2012 e 11.01.2013) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento CP_1 opposta avvenuta il 10 maggio 2022 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale, deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nei citati avvisi di addebito e cartella di CP_1 pagamento.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione appena analizzata rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sviluppati dalla ricorrente che devono ritenersi Parte_1 assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico della sola resistente (cui competeva l'invio degli atti Controparte_3 interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito e la notifica della cartella di pagamento)
e liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M.
n. 147/2022 per le cause di previdenza, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con distrazione in favore dell'avv. Assunta Roberta Russo, dichiaratasi procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice CA VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1752/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2022 9000824748 000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 591 2012 0000706657 000 e n. 591 2012 0001877851 000 e cartella di pagamento n. 291 2011 0004118268 000;
- dichiara l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nei suddetti avvisi di addebito e cartella di CP_1 pagamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_3
4 in complessivi € 1.743,00, di cui € 43,00 per spese ed € 1.700.00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Assunta Roberta Russo dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 18/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA VO
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