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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4283/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 06884202500017617001 IMPOSTE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202500017617001, emesso da Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000,
06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000,
06820190071164084000,06820190078330445000, 06820200035345222000,06820200039906767000
06820210045275072000,06820210051954500000,
06820210058818102000,06820220036121835000, 06820230052625169000,06820230069768309000,
06820230075567865000,06820230079359942000,
06820230085551621000,06820230133537803000 06820240048914149000, 068202401107365509000,
06820240122839546000, 068202401039705908000.
Il ricorso veniva iscritto con numero 4283/2025 RGR
Il ricorrente lamentava di non avere ricevuto notificazione di alcuno degli atti prodromici all'intimazione impugnata e, pertanto, eccepiva la intervenuta prescrizione di tutti i debiti tributari ivi indicati, segnalando come sia per i tributi, sia per sanzioni ed interessi dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale.
Osservava inoltre di non avere neanche mai ricevuto la notificazione di alcuno degli atti impositivi alla base delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, segnalando inoltre che non era peraltro provato il potere di firma dei sottoscrittori degli stessi.
Eccepiva l'inesistenza dell'atto impugnato, in quanto notificato a mezzo PEC senza la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la sua validità ed in quanto il file allegato non era in formato p7m.
Rilevava che parte resistente ha comunque l'onere di produrre in giudizio copia integrale delle cartelle di pagamento e che l'agente della riscossione non è abilitato ad effettuare notifiche a mezzo posta.
Lamentava inoltre difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto non erano chiaramente indicate le pretese tributarie nei confronti del contribuente e per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi indicate. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, atteso che al ricorrente sono state regolarmente notificate tutte le cartelle di pagamento oggetto del ricorso, nonché ulteriori intimazioni di pagamento comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Nessuna prescrizione era pertanto maturata, considerando comunque la pacifica prescrizione decennale dei tributi erariali
L'atto impugnato era compiutamente motivato, essendo stati chiaramente indicati gli atti impositivi alla base della stessa, atti, che, in quanto già conosciuti dal contribuente, non dovevano essere in alcun modo allegati.
Riteneva perfettamente legittima la notificazione dell'atto impugnato a mezzo PEC, avendo peraltro l'atto raggiunto il suo scopo.
Interveniva volontariamente in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, ribadendo anch'essa la esaustiva motivazione dell'atto impugnato e la regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento (e dei precedenti atti impositivi) e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva la infondatezza del ricorso.
Il ricorso non può essere dichiarato del tutto inammissibile, in quanto il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi anche per vizi propri e non solo per omessa notifica degli atti ad essa presupposti.
Con riferimento ai motivi di ricorso concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, per giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte, pur non rientrando nell'elenco di atti tassativamente indicati nell'art. 19 d.l.vo 546/92, atti quali intimazioni di pagamento, atti di pignoramento e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria possono essere impugnati davanti alla
Corte di Giustizia Tributaria soltanto laddove con il ricorso si affermi che l'atto impugnato sia stato il primo con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza degli atti impositivi tributari alla base dello stesso.
Nel caso di specie, risulta pacifico che non solo sono state regolarmente notificate tutte le cartelle di pagamento suindicate, ma anche plurimi atti esecutivi idonei diretti ad interrompere la prescrizione.
Risulta certamente conosciuta al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202200001161000 (avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000, 06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000, tutte indicate anche nell'atto impugnato), avendo proposto ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa.
Parimenti evidentemente nota era l'intimazione di pagamento n. 06820239006346242000 (avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000,
06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000,
06820190071164084000,06820190078330445000, 06820200035345222000,06820200039906767000
06820210045275072000, anch'esse tutte indicate anche nell'atto impugnato ), avendo proposto ricorso giurisdizionale anche nei confronti di tale intimazione.
Le cartelle di pagamento nn:
06820210051954500000,
06820210058818102000,06820220036121835000, 06820230052625169000,06820230069768309000,
06820230075567865000,06820230079359942000,
06820230085551621000,06820230133537803000 06820240048914149000
non indicate nei suindicati atti esecutivi, sono state tutte regolarmente notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_4.
Il ricorrente era altresì evidentemente a conoscenza anche di tutte le cartelle di pagamento (eccetto quelle con numeri 068202401107365509000,
06820240122839546000, 068202401039705908000) in quanto contenute ed indicate specificamente nell'intimazione di pagamento n. 06820259014178828000, anch'essa impugnata davanti a questa Corte
(ricorso n. 2776/2025 R.G.R.)
Le cartelle di pagamento nn. 068202401107365509000, 06820240122839546000, 06820240103970590800, uniche cartelle non indicate in precedenti atti esecutivi, idonei ad interrompere la prescrizione, sono state regolarmnte notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_4, indirizzo non disconosciuto dal ricorrente.
Dunque, al momento della notificazione dell'atto impugnato, il ricorrente era perfettamente a conoscenza di tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento stesso.
Pur non decisivo, trattandosi di motivo di ricorso specifico, va comunque ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr, Cass. n. 12083/2016 ex multis) in caso di notificazione diretta a mezzo posta trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982.
Il concessionario della riscossione può certamente avvalersi del servizio postale per la notificazione dei propri atti ex art. 26 d.p.r. 602/73, come da ultimo specificato dalla Corte di Cassazione civile, VI sezione, ordinanza 16949/2014 con cui ha stabilito che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 602…” (in termini, anche Cassazione,
Vi sezione civile, sentenza n. 3036/2016).
Risultando pacificamente che, al momento della notificazione del pignoramento di crediti presso terzi, oggetto del presente ricorso, il contribuente avesse conoscenza, quantomeno legale, delle cartelle di pagamento ad essa prodromiche, tale atto non può ritenersi autonomamente impugnabile, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento ivi indicate ed ai precedenti avvisi di accertamento, in relazione ai quali non possono valutarsi i motivi di ricorso circa il potere di firma di dirigenziale degli atti impositivi
Ragionando diversamente si permetterebbe ad ogni contribuente di impugnare all'infinito atti di intimazione di pagamento o altri atti necessari per interrompere la prescrizione delle pretese tributarie, pur non essendo più esperibili mezzi di impugnazione nei confronti degli atti impositivi prodromici.
Tale principio è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 15941/2021, in caso assolutamente conforme).
Come detto, con riferimento alla maggior parte delle cartelle di pagamento in oggetto, il ricorrente ha già presentato, con esito sfavorevole, ricorsi contro gli atti esecutivi ad essi relativi.
Tra la notificazione delle intimazioni di pagamento:
-n. 06820239006346242000 (avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000,
06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000,
06820190071164084000,06820190078330445000, 06820200035345222000,06820200039906767000
06820210045275072000),
- n. 06820259014178828000 (avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento indicate nel provvedimento di pignoramento impugnato, eccetto quelle con numeri 068202401107365509000,
06820240122839546000, 068202401039705908000)
e la notificazione dell'atto impugnato nel presente ricorso, sono decorsi meno di cinque anni, sicchè nessuna prescrizione o decadenza è maturata medio tempore, indipendentemente dalla prescrizione decennale o quinquennale dei debiti tributari in contestazione e delle relative sanzioni ed interessi.
Parimenti meno di cinque anni sono decorsi tra la notificazione dell'atto impugnato e la notificazione delle cartelle di pagamento nn. 068202401107365509000,06820240122839546000, 06820240103970590800.
L'atto impugnato è in sé, infine, pienamente legittimo. In considerazione, come detto, della previa conoscenza delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, non era necessaria alcuna allegazione delle stesse a tale atto, essendo più che sufficiente la loro specifica indicazione;
l'atto impugnato è compiutamente ed esaustivamente motivato, contendo specifica indicazione di enti impositori, tributi ed anni di imposta relativi alla pretesa dell'amministrazione finanziaria.
La notificazione dell'atto impugnato è del tutto legittima, in quanto avvenuta via PEC all'indirizzo del contribuente risultante dai registri e, comunque, la notificazione, anche ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ha raggiunto lo scopo cui era preposta, avendo avuto il contribuente piena conoscenza dell'intimazione di pagamento, con tempestiva impugnazione.
Le eccezioni sollevate da parte ricorrente sulla notifica a mezzo PEC sono state respinte dalla ordinanza della Suprema Corte n. 21328/2020, di cui si riporta la parte di motivazione assolutamente applicabile al ricorso in oggetto (sul punto la giurisprudenza di legittimità è del tutto univoca):
“Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come < documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – poi, definisce < analogico>> come < analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <> parla di < informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>>.
2.4 Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr
Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che < impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
2.5 Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
2.6 Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – << Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>.
Non sono infine fondate le questioni, sollevate nel ricorso, circa la illegittimità della stessa in quanto non trasmessa con formato .p7m. La questione è stata oggetto dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10266 del 2018; con tale sentenza è stato affermato che “secondo il diritto dell'Ue e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo cades e di tipo pades, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.P7M” e 2PDF” e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci”; tale principio di diritto, valido per il giudizio civile, è certamente applicabile al processo tributario e dunque la Suprema Corte ritiene perfettamente legittima la notificazione di un atto via PEC in formato pdf anche senza estensione p7m.
Considerata la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa e della pluralità di motivi di ricorso, possono essere liquidate in euro 7.800,00 onnicomprensivi a favore di Agenzia delle Entrate e in euro 7.800,00, oltre accessori di legge, a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, da distrarsi favore del difensore antistatario di quest'ultima, Avv. Difensore_2 del foro di Roma.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in:
- euro 7.800,00 onnicomprensivi a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- euro 7.800,00, oltre accessori di legge, a favore dell'Agenzia Entrate riscossione, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_2 del Foro di Roma.
Milano, 20 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Chindemi
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4283/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 06884202500017617001 IMPOSTE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202500017617001, emesso da Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000,
06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000,
06820190071164084000,06820190078330445000, 06820200035345222000,06820200039906767000
06820210045275072000,06820210051954500000,
06820210058818102000,06820220036121835000, 06820230052625169000,06820230069768309000,
06820230075567865000,06820230079359942000,
06820230085551621000,06820230133537803000 06820240048914149000, 068202401107365509000,
06820240122839546000, 068202401039705908000.
Il ricorso veniva iscritto con numero 4283/2025 RGR
Il ricorrente lamentava di non avere ricevuto notificazione di alcuno degli atti prodromici all'intimazione impugnata e, pertanto, eccepiva la intervenuta prescrizione di tutti i debiti tributari ivi indicati, segnalando come sia per i tributi, sia per sanzioni ed interessi dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale.
Osservava inoltre di non avere neanche mai ricevuto la notificazione di alcuno degli atti impositivi alla base delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, segnalando inoltre che non era peraltro provato il potere di firma dei sottoscrittori degli stessi.
Eccepiva l'inesistenza dell'atto impugnato, in quanto notificato a mezzo PEC senza la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la sua validità ed in quanto il file allegato non era in formato p7m.
Rilevava che parte resistente ha comunque l'onere di produrre in giudizio copia integrale delle cartelle di pagamento e che l'agente della riscossione non è abilitato ad effettuare notifiche a mezzo posta.
Lamentava inoltre difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto non erano chiaramente indicate le pretese tributarie nei confronti del contribuente e per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi indicate. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, atteso che al ricorrente sono state regolarmente notificate tutte le cartelle di pagamento oggetto del ricorso, nonché ulteriori intimazioni di pagamento comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Nessuna prescrizione era pertanto maturata, considerando comunque la pacifica prescrizione decennale dei tributi erariali
L'atto impugnato era compiutamente motivato, essendo stati chiaramente indicati gli atti impositivi alla base della stessa, atti, che, in quanto già conosciuti dal contribuente, non dovevano essere in alcun modo allegati.
Riteneva perfettamente legittima la notificazione dell'atto impugnato a mezzo PEC, avendo peraltro l'atto raggiunto il suo scopo.
Interveniva volontariamente in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, ribadendo anch'essa la esaustiva motivazione dell'atto impugnato e la regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento (e dei precedenti atti impositivi) e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva la infondatezza del ricorso.
Il ricorso non può essere dichiarato del tutto inammissibile, in quanto il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi anche per vizi propri e non solo per omessa notifica degli atti ad essa presupposti.
Con riferimento ai motivi di ricorso concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, per giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte, pur non rientrando nell'elenco di atti tassativamente indicati nell'art. 19 d.l.vo 546/92, atti quali intimazioni di pagamento, atti di pignoramento e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria possono essere impugnati davanti alla
Corte di Giustizia Tributaria soltanto laddove con il ricorso si affermi che l'atto impugnato sia stato il primo con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza degli atti impositivi tributari alla base dello stesso.
Nel caso di specie, risulta pacifico che non solo sono state regolarmente notificate tutte le cartelle di pagamento suindicate, ma anche plurimi atti esecutivi idonei diretti ad interrompere la prescrizione.
Risulta certamente conosciuta al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202200001161000 (avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000, 06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000, tutte indicate anche nell'atto impugnato), avendo proposto ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa.
Parimenti evidentemente nota era l'intimazione di pagamento n. 06820239006346242000 (avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000,
06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000,
06820190071164084000,06820190078330445000, 06820200035345222000,06820200039906767000
06820210045275072000, anch'esse tutte indicate anche nell'atto impugnato ), avendo proposto ricorso giurisdizionale anche nei confronti di tale intimazione.
Le cartelle di pagamento nn:
06820210051954500000,
06820210058818102000,06820220036121835000, 06820230052625169000,06820230069768309000,
06820230075567865000,06820230079359942000,
06820230085551621000,06820230133537803000 06820240048914149000
non indicate nei suindicati atti esecutivi, sono state tutte regolarmente notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_4.
Il ricorrente era altresì evidentemente a conoscenza anche di tutte le cartelle di pagamento (eccetto quelle con numeri 068202401107365509000,
06820240122839546000, 068202401039705908000) in quanto contenute ed indicate specificamente nell'intimazione di pagamento n. 06820259014178828000, anch'essa impugnata davanti a questa Corte
(ricorso n. 2776/2025 R.G.R.)
Le cartelle di pagamento nn. 068202401107365509000, 06820240122839546000, 06820240103970590800, uniche cartelle non indicate in precedenti atti esecutivi, idonei ad interrompere la prescrizione, sono state regolarmnte notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_4, indirizzo non disconosciuto dal ricorrente.
Dunque, al momento della notificazione dell'atto impugnato, il ricorrente era perfettamente a conoscenza di tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento stesso.
Pur non decisivo, trattandosi di motivo di ricorso specifico, va comunque ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr, Cass. n. 12083/2016 ex multis) in caso di notificazione diretta a mezzo posta trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982.
Il concessionario della riscossione può certamente avvalersi del servizio postale per la notificazione dei propri atti ex art. 26 d.p.r. 602/73, come da ultimo specificato dalla Corte di Cassazione civile, VI sezione, ordinanza 16949/2014 con cui ha stabilito che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 602…” (in termini, anche Cassazione,
Vi sezione civile, sentenza n. 3036/2016).
Risultando pacificamente che, al momento della notificazione del pignoramento di crediti presso terzi, oggetto del presente ricorso, il contribuente avesse conoscenza, quantomeno legale, delle cartelle di pagamento ad essa prodromiche, tale atto non può ritenersi autonomamente impugnabile, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento ivi indicate ed ai precedenti avvisi di accertamento, in relazione ai quali non possono valutarsi i motivi di ricorso circa il potere di firma di dirigenziale degli atti impositivi
Ragionando diversamente si permetterebbe ad ogni contribuente di impugnare all'infinito atti di intimazione di pagamento o altri atti necessari per interrompere la prescrizione delle pretese tributarie, pur non essendo più esperibili mezzi di impugnazione nei confronti degli atti impositivi prodromici.
Tale principio è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 15941/2021, in caso assolutamente conforme).
Come detto, con riferimento alla maggior parte delle cartelle di pagamento in oggetto, il ricorrente ha già presentato, con esito sfavorevole, ricorsi contro gli atti esecutivi ad essi relativi.
Tra la notificazione delle intimazioni di pagamento:
-n. 06820239006346242000 (avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn:
06820100161048854000,06820110203457140000, 06820120130789246000,06820130020584330000,
06820140118478234000,06820150018318429000,
06820150094555377000,06820160121247067000, 06820170067859588000,06820180013044159000,
06820180020112058000,06820180051993367000,
06820190071164084000,06820190078330445000, 06820200035345222000,06820200039906767000
06820210045275072000),
- n. 06820259014178828000 (avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento indicate nel provvedimento di pignoramento impugnato, eccetto quelle con numeri 068202401107365509000,
06820240122839546000, 068202401039705908000)
e la notificazione dell'atto impugnato nel presente ricorso, sono decorsi meno di cinque anni, sicchè nessuna prescrizione o decadenza è maturata medio tempore, indipendentemente dalla prescrizione decennale o quinquennale dei debiti tributari in contestazione e delle relative sanzioni ed interessi.
Parimenti meno di cinque anni sono decorsi tra la notificazione dell'atto impugnato e la notificazione delle cartelle di pagamento nn. 068202401107365509000,06820240122839546000, 06820240103970590800.
L'atto impugnato è in sé, infine, pienamente legittimo. In considerazione, come detto, della previa conoscenza delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, non era necessaria alcuna allegazione delle stesse a tale atto, essendo più che sufficiente la loro specifica indicazione;
l'atto impugnato è compiutamente ed esaustivamente motivato, contendo specifica indicazione di enti impositori, tributi ed anni di imposta relativi alla pretesa dell'amministrazione finanziaria.
La notificazione dell'atto impugnato è del tutto legittima, in quanto avvenuta via PEC all'indirizzo del contribuente risultante dai registri e, comunque, la notificazione, anche ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ha raggiunto lo scopo cui era preposta, avendo avuto il contribuente piena conoscenza dell'intimazione di pagamento, con tempestiva impugnazione.
Le eccezioni sollevate da parte ricorrente sulla notifica a mezzo PEC sono state respinte dalla ordinanza della Suprema Corte n. 21328/2020, di cui si riporta la parte di motivazione assolutamente applicabile al ricorso in oggetto (sul punto la giurisprudenza di legittimità è del tutto univoca):
“Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come < documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – poi, definisce < analogico>> come < analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <> parla di < informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>>.
2.4 Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr
Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che < impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
2.5 Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
2.6 Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – << Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>.
Non sono infine fondate le questioni, sollevate nel ricorso, circa la illegittimità della stessa in quanto non trasmessa con formato .p7m. La questione è stata oggetto dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10266 del 2018; con tale sentenza è stato affermato che “secondo il diritto dell'Ue e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo cades e di tipo pades, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.P7M” e 2PDF” e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci”; tale principio di diritto, valido per il giudizio civile, è certamente applicabile al processo tributario e dunque la Suprema Corte ritiene perfettamente legittima la notificazione di un atto via PEC in formato pdf anche senza estensione p7m.
Considerata la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa e della pluralità di motivi di ricorso, possono essere liquidate in euro 7.800,00 onnicomprensivi a favore di Agenzia delle Entrate e in euro 7.800,00, oltre accessori di legge, a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, da distrarsi favore del difensore antistatario di quest'ultima, Avv. Difensore_2 del foro di Roma.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in:
- euro 7.800,00 onnicomprensivi a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- euro 7.800,00, oltre accessori di legge, a favore dell'Agenzia Entrate riscossione, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_2 del Foro di Roma.
Milano, 20 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Chindemi