Legge 7 agosto 1985, n. 428

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  • 1Dichiarazione 730: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 maggio 2022

  • 2La ripetizione dell'indebito
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2021

  • 3Sulla prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti pubbliciAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2007

  • 4Circolare del 30/10/2003 n. 44 - Min. Economia e Finanze
    Min. Economia e Finanze · 30 ottobre 2003

    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Alle amministrazioni centrali dello Stato; Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato; All\'ufficio centrale di ragioneria presso l\'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Alle ragionerie provinciali dello Stato; Alla Banca d\'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro; All\'Agenzia interregionale per il fiume Po; Alla Corte dei conti; Alle Sezioni regionali della Corte dei conti; All\'Avvocatura generale dello Stato; Alle Avvocature distrettuali dello Stato; Agli uffici territoriali del governo; Al Dipartimento per le politiche fiscali; All\'Agenzia …

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  • 5Circolare del 12/11/2002 n. 34 - Min. Economia e Finanze
    Min. Economia e Finanze · 12 novembre 2002

    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato Alle Ragionerie provinciali dello Stato Alla Banca d\'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti col Tesoro Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po All\'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma; Alla Corte dei conti Alle Sezioni regionali della Corte dei conti All\'Avvocatura generale dello Stato; Alle Avvocature distrettuali dello Stato Agli Uffici territoriali del …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 25/02/2025, n. 37
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. 37/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere Dott.ssa PP MIGNEMI Consigliere relatore Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 59743 del registro di segreteria avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'EmiliaRomagna n. 6/2021, depositata il 19/1/2021; proposto da SI, nato ad [...] l'SI, c.f. SI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro …
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    • prescrizione quinquennale·
    • aliquota di rendimento·
    • pensione militare·
    • art. 54 d.P.R. 1092/1973·
    • riliquidazione pensionistica·
    • art. 2935 c.c.·
    • art. 143 d.P.R. 1092/1973·
    • sistema misto·
    • art. 2 r.d.l. 295/1939·
    • compensazione spese legali

  • 2Trib. Taranto, sentenza 27/06/2024, n. 1585
    Provvedimento: R. G. n° 186/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE L AVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 27 giugno 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da: , Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Giovanni BUFANO - Ricorrente - contro [...] Controparte_1 », in persona del legale rappresentante pro tempore, [...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto – OGGETTO: “VALUTAZIONE …
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    • art. 413 c.p.c.·
    • discriminazione lavoratori a termine·
    • art. 570 d.lgs. n. 297/1994·
    • art. 429 c.p.c.·
    • riconoscimento servizio pre-ruolo·
    • prescrizione crediti retributivi·
    • art. 569 d.lgs. n. 297/1994·
    • direttiva CE 1999/70·
    • ricostruzione carriera·
    • giurisdizione AGO

  • 3Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 13/06/2024, n. 94
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 94/2024 nel giudizio in riassunzione in materia pensionistica iscritto al n. 23660 del registro di segreteria, proposto da: C. G. (omissis), nato a [...] (omissis) il omissis, residente in omissis alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Franchina, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via San Martino n. 10 Gallico è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; CONTRO I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza …
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    • doppio calcolo pensione·
    • giurisdizione Corte dei conti·
    • ricalcolo pensione·
    • retribuzione media pensionabile·
    • prescrizione quinquennale·
    • interessi legali·
    • pensione·
    • modello 04·
    • spese di lite·
    • rivalutazione monetaria·
    • notifica ricorso·
    • personale EP

  • 4Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 06/03/2025, n. 71
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Monocratico Salvatore Grasso ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 71/2025 sul ricorso in materia pensionistica n. 69330 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 10 marzo 2021, proposto da T. A., (c.f. OMISSIS), nata a [...], ed ivi residente, vedova del Sig. M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Mela del Foro di Trapani, c.f. [...], fax. 0923/871491, PEC: vincenzo.demela@avvocatitrapani.legalmail.it, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Palermo nella Via …
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    • depressione maggiore·
    • art. 64 D.P.R. 1092/1973·
    • art. 92 D.P.R. 1092/1973·
    • dipendenza da causa di servizio·
    • Commissione Medico Legale·
    • compensazione spese·
    • prescrizione·
    • pensione privilegiata·
    • suicidio·
    • concausa efficiente e determinante

  • 5TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/12/2024, n. 3549
    Provvedimento: Pubblicato il 20/12/2024 N. 03549/2024 REG.PROV.COLL. N. 01790/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco La Mantia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, viale della Libertà n. 95; contro l'Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero Vincifori e …
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    • art. 39 c.p.a.·
    • prescrizione del credito·
    • principio di proporzionalità retributiva·
    • difetto di giurisdizione·
    • trattamento economico complessivo·
    • assegno ad personam·
    • art. 8 l. 370/1999·
    • diritto soggettivo·
    • art. 167 c.p.c.·
    • riassorbimento assegno·
    • legittimazione passiva·
    • art. 36 Cost.·
    • art. 2948 c.c.·
    • atti paritetici·
    • compensazione crediti pubblici
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Versioni del testo

  • Art. 1. Delega al Governo

    Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
    Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
    b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi', in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
    c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
    d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
    e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.
    Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilita' amministrative:
    a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonche' del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
    b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.
  • Art. 2. Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

    All' articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma:
    "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".
    Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 , e' elevato a lire 10 milioni.
    La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.
    Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e' sostituito dai seguenti:
    "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 , dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
    Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
    NOTE

    Nota all' art. 2, primo comma:
    La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), all'art. 20, disciplina gli impegni.

    Nota all' art. 2, secondo comma:
    Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 (Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato) nell'art. 3, dispone:
    "Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , aggiunto a tale articolo dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563 , e' sostituito dal seguente:
    "Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale:
    1) passaporto;
    2) tessera personale di riconoscimento di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai loro familiari;
    3) libretto per licenza di porto d'armi;
    4) tessera postale di riconoscimento;
    5) patente di abilitazione per la, guida di autoveicoli o motoveicoli;
    6) carta d'identita'".

    Note all' art. 2, quarto comma :
    - L' art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso impiegati e pensionali, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), prevedeva la prescrizione biennale.
    - Il testo del decreto-legge luogotenenziale n. 1278/1917 (articolo unico) e' il seguente:
    "Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale, giusta la legge 9 marzo 1871, n. 102 , le indennita' di missione, quelle di tramutamento, le indennita' di residenza, le indennita' eventuali e speciali per il Regio Esercito e per la Regia Marina e quelle di guerra, i compensi mensili straordinari previsti dall' art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109 , ed in genere tutti gli assegni fissi di cui nell' art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339 ,".
  • Art. 3. Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

    La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
    All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 , e' aggiunto il seguente comma:
    "Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
    Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
    La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione.
    Nota all'art. 3:
    Si trascrive il testo degli articoli da 203 a 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
    "Art. 203. (Competenza). - Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti".
    "Art. 204. (Motivi). - La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
    a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
    b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
    c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
    d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".
    "Art. 205. (Iniziativa e termini). - La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
    Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;
    nei casi di citi alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
    La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente;
    nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato".
    "Art. 206. (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato".
    A questo art. 206 e' stato aggiunto un secondo comma dall'art. 3 della legge qui pubblicata.