Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 marzo 1998 |
Commentari • 13
- 1. Dichiarazione 730: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 maggio 2022
- 2. La ripetizione dell'indebitoRedazione · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2021
- 3. La disciplina dell’indebito pensionisticoGiorgio Seminara · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: 1. Premessa; 2. Normativa di riferimento e analisi giurisprudenziale; 3. Errore e dolo del pensionato; 4. Osservazioni conclusive 1. Premessa Scopo dello scritto, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, è quello di segnalare alcuni concetti della disciplina dell'indebito pensionistico e, allo stesso tempo, di rimarcare le perduranti contraddizioni in ordine alle richieste di restituzione di prestazioni ritenute successivamente, per vari motivi, non dovute (per intero o in parte). Può accadere, infatti, che un pensionato venga chiamato a restituire importi ricevuti molti anni prima, pure di consistente entità. Ebbene, tale richiesta è da reputarsi sempre legittima o …
Leggi di più… - 4. Militari: quali sono le norme che regolano il riconoscimento dei benefici combattentistici?Avv. Francesco Pandolfi · https://www.studiocataldi.it/ · 31 luglio 2016
Avv. Francesco Pandolfi - In materia di benefici combattentistici, le numerose pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo hanno dato vita ad un vivace dibattito, alimentando però allo stesso tempo marcati contrasti che si sono rivelati non utili alla soluzione dei problemi pratici (cioè i quesiti che gli aventi diritto sottopongono quotidianamente agli operatori del settore e, in particolare, agli avvocati chiamati a rappresentare in giudizio i Militari che reclamano il riconoscimento del beneficio). Il quadro normativo di riferimento La sentenza in commento, la n. 78/15 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, si presenta assai utile in quanto …
Leggi di più… - 5. Sulla prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti pubbliciAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2007
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 29/08/2024, n. 211Provvedimento: SENT. 211/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Daniela ACANFORA Presidente Domenico GUZZI Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 58916 promosso da: IS nato a [...] il IS (C.F. IS), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso, (carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it) elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio dell'avv. Luisa Pellegrino contro MINISTERO della DIFESA, Direzione della …Leggi di più...
- prescrizione ratei pensionistici·
- interdipendenza infermità·
- spese giudiziali·
- interesse a ricorrere·
- CTU·
- pensione privilegiata·
- aggravamento infermità·
- cessazione materia del contendere·
- soccombenza virtuale·
- art. 100 c.p.c.
- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 256Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 256/2024 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23869 del registro di segreteria proposto da R. N., nato a [...] il omissis e residente in omissis via omissis snc c.da omissis (cod. fisc.:omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Coscarella, del foro di Cosenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza via Galliano n. 27, digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica …Leggi di più...
- art. 47 d.P.R. 639/1970·
- art. 153 c.g.c.·
- prescrizione quinquennale·
- notifica atto di diffida·
- decadenza triennale·
- interessi legali·
- spese compensate·
- istanza amministrativa·
- rivalutazione monetaria·
- art. 31 c.g.c.·
- giurisdizione giudice contabile·
- riliquidazione pensione privilegiata
- 3. Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3051Provvedimento: R. G. n° 11807/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da: , Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Giovanni BUFANO - Ricorrente - contro « [...] Controparte_1 », in persona del legale rappresentante pro tempore, [...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto – OGGETTO: …Leggi di più...
- art. 413 c.p.c.·
- discriminazione lavoratori a termine·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- riconoscimento servizio pre-ruolo·
- prescrizione crediti retributivi·
- art. 569 d.lgs. n. 297/1994·
- direttiva CE 1999/70·
- ricostruzione carriera·
- clausola di salvaguardia·
- art. 127-ter c.p.c.
- 4. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/11/2025, n. 173Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 173/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Enrico TORRI Presidente Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere LA AN Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. 61423/PC del registro di segreteria, proposto da: l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TO RI (c.f. [...]; pec: …Leggi di più...
- pensioni di reversibilità·
- giurisdizione Corte dei conti·
- recupero indebito pensionistico·
- art. 9 legge n. 428/1985·
- art. 5 d.P.R. n. 429/1986·
- Tabella F·
- limiti di cumulabilità redditi·
- ripetibilità indebito pensionistico·
- art. 1, comma 41, legge n. 335/1995·
- tardività recupero indebito
- 5. Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1328Provvedimento: Ruolo Generale n. 15650/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro in data 17.02.2022 da , nato a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Raffaele De Cesare n.7, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Contieri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE - OPPONENTE contro , in persona del Presidente …Leggi di più...
- ripetizione indebito·
- affidamento legittimo·
- opposizione a ingiunzione fiscale·
- art. 2033 cod. civ.·
- art. 2126 cod. civ.·
- incostituzionalità norme regionali·
- art. 136 Cost.·
- procedimento d'ingiunzione·
- diritti quesiti·
- prescrizione decennale
Versioni del testo
- Art. 1. Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi', in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.
Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilita' amministrative:
a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonche' del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati. - Art. 2. Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni
All' articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma:
"Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".
Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 , e' elevato a lire 10 milioni.
La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.
Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e' sostituito dai seguenti:
"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 , dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
NOTE
Nota all' art. 2, primo comma:
La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), all'art. 20, disciplina gli impegni.
Nota all' art. 2, secondo comma:
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 (Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato) nell'art. 3, dispone:
"Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , aggiunto a tale articolo dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563 , e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di riconoscimento di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai loro familiari;
3) libretto per licenza di porto d'armi;
4) tessera postale di riconoscimento;
5) patente di abilitazione per la, guida di autoveicoli o motoveicoli;
6) carta d'identita'".
Note all' art. 2, quarto comma :
- L' art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso impiegati e pensionali, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), prevedeva la prescrizione biennale.
- Il testo del decreto-legge luogotenenziale n. 1278/1917 (articolo unico) e' il seguente:
"Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale, giusta la legge 9 marzo 1871, n. 102 , le indennita' di missione, quelle di tramutamento, le indennita' di residenza, le indennita' eventuali e speciali per il Regio Esercito e per la Regia Marina e quelle di guerra, i compensi mensili straordinari previsti dall' art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109 , ed in genere tutti gli assegni fissi di cui nell' art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339 ,". - Art. 3. Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 3:
Si trascrive il testo degli articoli da 203 a 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art. 203. (Competenza). - Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti".
"Art. 204. (Motivi). - La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".
"Art. 205. (Iniziativa e termini). - La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;
nei casi di citi alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente;
nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato".
"Art. 206. (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato".
A questo art. 206 e' stato aggiunto un secondo comma dall'art. 3 della legge qui pubblicata.