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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4277 dell'anno 2018 vertente
TRA
(CF. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Misilmeri (PA), Corso Vittorio Emanuele n. 97 presso lo studio dell'Avv. Dalia
Lo Burgio dalla quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Corsello, per mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Palermo, Via Giovanni Raffaele n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonino Monte dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1114/2018 R.G.N. 2521/2018
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 18.09.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“- in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per
violazione dell'art. 644 c.p.c. e per le motivazioni tutte espresse nella superiore
narrativa e, conseguentemente, dire e dichiarare che nulla è dovuto dall'Ing. al Pt_1
Geom. CP_1
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Geom. è debitore CP_1
dell'Ing. della complessiva somma pari ad euro 8.675,60, così risultante Parte_1
dalla progettazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della stima dei mezzi
trattenuti dal CP_1
- in via subordinata, dire e dichiarare l'avvenuta compensazione tra i reciproci
debiti/crediti vantati dalle parti in causa, dando atto del pagamento della somma di euro
2.000,00 emesso dal in favore del Pt_1 CP_1
- condannare il Geom. al pagamento di spese e compensi del presente CP_1
giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Pag. 2 Parte opposta:
“In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c non essendo l'opposizione fondata su prova
scritta o di pronta o facile soluzione
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili o, comunque, infondate in fatto e
diritto le domande attoree e conseguentemente rigettarle tutte per le ragioni esposte e
per l'effetto
- Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo
definitivamente esecutivo;
- Condannare il sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1
presente giudizio oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie ex legge
professionale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Ing. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1114/2018 R.G.N. 2521/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 18.09.2018 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del Geom. , dell'importo di € Controparte_1
6.000,00 oltre interessi al saggio legale e dalla decorrenza specificata in ricorso sino all'effettivo pagamento, oltre le spese della procedura di ingiunzione, a
Pag. 3 titolo di omesso pagamento dei compensi professionali relativi all'attività
commissionatagli.
A sostegno della spiegata opposizione negava di aver commissionato le relazioni geologiche allegate al monitorio, contestava la validità ed efficacia probatoria del documento contenente il pretesto riconoscimento di debito,
ammettendo di aver comunque versato al Geom. l'importo di € CP_1
2.000,00; in via riconvenzionale richiedeva il pagamento dei propri compensi per l'incarico commissionatogli dall'opposto di progettazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per la stima dei mezzi trattenuti dal Geom.
per il complessivo importo di € 8.675,60; in via subordinata CP_1
chiedeva dichiararsi l'avvenuta compensazione tra i reciproci debiti e crediti,
dando atto del pagamento dell'importo di € 2.000,00 a mezzo assegno bancario emesso dall'Ing. in favore del Geom. Pt_1 CP_1
Ritualmente costituitosi l'opposto Geom. contestava le Controparte_1
eccezioni di parte opponente precisando che l'Ing. aveva comunque Pt_1
riconosciuto il proprio debito sebbene per il minore importo di € 1.500,00 nella nota di riscontro del 13.06.2017, altresì negando il conferimento di qualsivoglia incarico professionale.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale di entrambe le parti e
Pag. 4 prova per testi all'udienza del 12.05.2023 tenutasi nelle forme di cui all' articolo
127 ter c.p.c. veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.-.
Giova osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti normativamente previsti, abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare, successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, formalmente, la veste di
“attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In altri termini, “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine
al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un
giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2
comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la
Pag. 5 conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di
legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume
rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di
efficacia probatoria assoluta, quale con riguardo alla sua formulazione unilaterale la
fattura commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che
dimostri l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della pretesa
creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di
fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Ne discende che il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697
cod. civ. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Pag. 6 I predetti criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
"Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto),
a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata
in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti
dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Fatta questa premessa, il Geom. ha fondato la richiesta di CP_1
ingiunzione di pagamento sulla ricognizione di debito operata dall'Ing.
con la sottoscrizione di un documento ove risultavano indicati, in una Pt_1
tabella intitolata “relazioni geologiche consegnate”, i nominativi dei vari committenti, le rispettive finalità dei lavori commissionati e, apposti a penna degli importi;
il documento riportava anche sul retro (sempre scritto a penna) la dicitura “entro il 21.10.2015 € 6.000,00 a saldo”.
Ancor prima di procedere alla valutazione in ordine alla possibilità – o meno –
di qualificare giuridicamente il documento prodotto quale “ricognizione di
Pag. 7 debito”, atteso che pacificamente lo stesso non esige formule particolari (Cass.,
Sez. II Civ., 12 aprile 2018, ordinanza n. 9097), deve essere correttamente individuato il committente della prestazione professionale resa dal Geom.
CP_1
All'esito dell'istruttoria, anche documentale, risulta invero che parte opposta ha svolto la propria attività professionale in favore dei committenti, i cui nominativi sono analiticamente indicati nelle relazioni geologiche dallo stesso prodotte.
Per quanto risulti evidente che le predette relazioni debbano indicare il nominativo del soggetto in favore del quale è stata eseguita la prestazione, ai fini del pagamento del relativo compenso è doveroso imputare ai predetti committenti il relativo onere in quanto beneficiari dell'opera professionale prestata a loro vantaggio ed eseguita – salvo prova contraria – su loro incarico.
Non risulta provato alcun conferimento di incarico da parte dell'Ing. al Pt_1
Geom. né all'esito dell'istruttoria né facendo riferimento al CP_1
richiamato documento recante la di lui sottoscrizione per presunte poste di debito imputabili a soggetti terzi.
La promessa di pagamento è negozio astratto solo sotto il profilo processuale ma dal punto di vista sostanziale necessita di una causa, ossia presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.
Pag. 8 In buona sostanza la promessa ex art. 1988 c.c. non ha efficacia costitutiva di nuovi diritti e obblighi, in quanto le promesse unilaterali – come fonte delle obbligazioni – sono tipiche e nominate.
L'unico effetto connesso alla promessa di pagamento è l'inversione dell'onere probatorio, limitandosi a confermare un rapporto obbligatorio preesistente, ma non è fonte autonoma dell'obbligazione né può produrre una modifica soggettiva della stessa.
I giudici di legittimità rilevano come non esista una norma che consenta di subentrare nel debito altrui con una promessa unilaterale, pertanto, una simile promessa è nulla perché non rientrante nello schema dell'art. 1988 c.c. che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri.
La Corte di Cassazione Sezione II, con la sentenza 10 novembre 2023 n. 31296 ha ribadito che “La promessa di pagamento, stante la sua natura meramente ricognitiva e
non costitutiva, si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente (ad
esempio, un contratto) e produce come unico effetto l'inversione dell'onere della prova”.
Ciò significa che il rapporto fondamentale si presume (praesumptio iuris tantum)
e spetta al soggetto che ha effettuato la promessa (il promittente) fornire la prova contraria.
In conclusione, secondo la richiamata pronuncia della Suprema Corte «[…] la
promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente
Pag. 9 nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il
debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti».
La differenza sostanziale fra la promessa unilaterale di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. e la promessa di un debito altrui risiede proprio nella sussistenza di un rapporto obbligatorio alla base: nel primo caso, tale rapporto, fra debitore e creditore, precede, ed è il presupposto, della promessa di pagamento del debitore mentre nel secondo caso, non sussiste alcun rapporto obbligatorio fra terzo promittente e creditore originario, che preceda la promessa di pagamento del debito altrui fatta dal terzo.
Pertanto, la sola promessa del debito altrui non può essere idonea a produrre alcun effetto obbligatorio in favore del creditore originario, che non potrà
esigerla dal terzo.
L'anzidetto documento risulta inutilmente richiamato nella fattura allegata dall'opposto, nella quale risulta indicata la generica descrizione di saldo relativo a “varie pratiche” e “importo complessivo concordato, sottoscritto e firmato in data
21.10.2015”.
Attesa la natura di atto unilaterale la fattura pro forma del 20.02.2017 del Geom.
non assurge a prova del credito in quanto non è stata “accettata dal CP_1
contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture
Pag. 10 contabili” (Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581); il credito dell'opposto,
quindi, non risulta provato.
Da quanto innanzi esposto discende l'impossibilità di qualificare giuridicamente il documento prodotto dall'opponente quale riconoscimento di debito, non potendo, pertanto, imputare il chiesto pagamento all'Ing. Pt_1
Parimenti, deve ritenersi non provato l'azionato credito di parte opponente in relazione alla corrispondenza intercorsa tra le parti atteso che dalla richiesta di pagamento del 05.04.2017 di parte opposta – contestata dall'Ing. - non è Pt_1
dato evincere la riconducibilità del chiesto importo alle relazioni successivamente versate in atti nel giudizio monitorio, avendo l'opposto contestato tanto l'ammontare che il conferimento con riferimento a quelle precipue relazioni oggetto dell'ingiunzione.
L'Ing. ha confermato di aver conferito alcuni incarichi al Geom. Pt_1
per quanto non identificabili con le relazioni geologiche oggetto di CP_1
ingiunzione, al contempo riconoscendosi debitore del minor importo di €
1.500,00.
La prova del conferimento degli incarichi professionali da parte dell'Ing.
volta ad imputare allo stesso l'onere del pagamento – e non a carico dei Pt_1
committenti – non risulta raggiunta nemmeno all'esito dell'attività istruttoria.
Pag. 11 I testi , e hanno riferito di una “prassi” secondo la quale Tes_1 Tes_2 Tes_3
gli incarichi al Geom. sarebbero stati conferiti direttamente dall'Ing. CP_1
tuttavia i testi hanno dichiarato di aver avuto una collaborazione Pt_1
soltanto saltuaria con parte opponente e limitata nel tempo con parte opponente
(teste “andavo a collaborare quanto potevo” – teste “ho collaborato per Tes_3 Tes_1
poco più di un anno in maniera saltuaria”) e in quanto tale certamente inidonea a poter ritenere provato l'elemento oggettivo, detto diuturnitas, ovvero la ripetizione costante ed uniforme del comportamento nel tempo, elemento costitutivo della invocata prassi.
La circostanza non risulta nemmeno provata dalla dichiarazione del teste
[...]
il quale, ha confermato di aver commissionato all'Ing. il Tes_4 Pt_1
progetto per la costruzione di un fabbricato ed ha dichiarato di non conoscere il nominativo del professionista giunto sui luoghi per la perizia: non può,
pertanto, ritenersi identificato il Geom. quale incaricato dall'Ing. CP_1
Pt_1
Inoltre, la teste ha precisato di non avere assistito personalmente al Tes_3
detto conferimento dichiarando: “non ricordo di aver visto personalmente l'Ing.
commissionare le relazioni al dr. . Pt_1 CP_1
Pag. 12 Dalla documentazione agli atti e dalle prove espletate, pertanto, non è possibile ritenere raggiunta la prova del conferimento degli incarichi di alcuna delle 27
relazioni geologiche da parte dell'Ing. al Geom. Pt_1 CP_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Ing. il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1114/2018 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese il 18.09.2018 deve essere revocato.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'Ing. di condanna Pt_1
dell'opposto al pagamento dell'importo di €. 8.675,60 per la progettazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della stima degli attrezzi trattenuti dall'opposto, nonchè per n. 2 fatture relative all'esecuzione di saggi metrici ad e la stessa non merita accoglimento. CP_2 CP_3
Il Geom. ha fornito la prova dell'avvenuto conferimento CP_1
dell'incarico per lo svolgimento dei suddetti lavori all'Ing. come da Pt_1
dichiarazioni rese dai testi e;
inoltre, ha prodotto Tes_5 Tes_6 Tes_7
agli atti la ricevuta di avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario dei compensi dovuti, nonché la nota di riscontro del Comune di Misilmeri
attestante la mancata presentazione, da parte della ditta dell'opponente,
dell'istanza di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Non
risulta quindi provata la spettanza di pagamento della somma di € 5.280,00
all'Ing. Pt_1
Pag. 13 L'assenza, sui luoghi, delle attrezzature dell'Ing. ha trovato conferma Pt_1
nell'escussione di tutti i testi escussi sul punto, dovendosi escludere la spettanza del chiesto importo di €. 980,00 al pari dei compensi richiesti per i saggi metrici svolti ad e di cui sono state prodotte solo delle fatture, non CP_2 CP_3
costituenti prova del credito.
L'opponente ha solo prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvio di iter autorizzativo per EL UZ (non rivestendo per i motivi innanzi esposti le fatture prodotte prova dell'asserito credito) e la corrispondenza intercorsa con il Geom. dalla quale emerge l'incarico CP_1
conferito dallo stesso per la pratica EL.
Il teste sebbene abbia dato atto di aver iniziato a svolgere dei lavori Tes_8
poi interrotti in proprietà in cui “l'ing. doveva realizzare un CP_1 Pt_1
impianto fotovoltaico da installarsi sulla tettoia”, ha precisato di esserci andato solo per due giorni.
Alla luce delle superiori circostanze emerse in sede istruttoria, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
In ultimo, stante l'assenza di rapporti di debito/credito tra le parti nessuna compensazione può essere riconosciuta all'opponente con la domanda svolta in via subordinata, rilevando, che comunque il pagamento dell'importo di €.
2.000,00 a mezzo assegno bancario, non può essere provato dalla produzione in
Pag. 14 giudizio della sola matrice dell'assegno (in senso conforme Cassazione Civile
ordinanza 04.06.2021 n. 15709).
In considerazione del complessivo esito della controversia e della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1114/2018 R.G.N. 2521/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
18.09.2018;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'Ing. nei confronti del Parte_1
Geom. ; Controparte_1
- rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 4 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
Pag. 15 alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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