Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 21598
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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Massime1

Nel caso in cui sia intervenuta, in primo o secondo grado, una sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, è tenuto a pronunciarsi sulle questioni civili. (Fattispecie di danneggiamento semplice, trasformato in illecito civile ad opera dell'art. 4, lett. C, del decreto citato).

Commentario1

  • 1Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarie
    Davide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (che si pronunceranno all'udienza del 29 settembre prossimo) il seguente quesito: "se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili". La questione si pone in particolare, nella prassi, in relazione alle sentenze con le quali, nel giudizio di appello o davanti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 21598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21598
Data del deposito : 8 marzo 2016

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