Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME2 999/02 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONE LA CORTE SUPPEM Oggetto CAVOIDprevidenza sociale;
SEZIONE LAVORO cosa giudicata Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 9198/99 Cron.7074 Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Ud. 26/11/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega - in atti;
- ricorrente
contro
AR DE SS, AR IA SS, AR 2001 IA SS, AR AB SS, contitolari dela 4581 Azienda Agraria Eredi di SS ANTONIO, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato COLANTONI LUCIANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO RAFFAELLI, giusta delega in atti;
controricorrente | avverso la sentenza n. 285/98 del Tribunale di PESARO, depositata il 27/07/98 R.G.N. 2125/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito l'Avvocato RAFFAELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Pesaro l'impresa agricola Eredi di OS NI conveniva in giudizio il Servizio dei contributi agricoli unificati (Scau), chiedendone la condanna alla restituzione di contributi versati fra il 1976 e il 1985, ma non dovuti poiché l'azienda era ubicata in zona svantaggiata (artt. 3 e 15 1. 27 dicembre 1977 n. 984); che, accolta la domanda con la decisione pretorile, confermata in appello, questa Corte ☑ assazione cassava con rinvio con sentenza 18 novembre 1991 n. 12359; che, il Tribunale di Ancona, giudice di rinvio, con sentenza n. 1091 del 1994 rigettava la domanda;
che, con successivo ricorso, del 15 maggio 1995, al suddetto Pretore, l'impresa proponeva nuova domanda col medesimo oggetto, ma fondata sull'ubicazione dell'azienda in zona "montana", tale dovendosi ritenere anche un territorio sito ad un'altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985; che, costituitosi il convenuto, la domanda veniva accolta dal Pretore con decisione del 13 3 luglio 1995, confermata con sentenza 27 luglio 1998 Tribunale, il quale negava che lan. 2124 dal domanda fosse preclusa dalla regiudicata contenuta nella suddetta sentenza del Tribunale di Ancona, pronunciata su domanda caratterizzata da diversa causa petendi, vale a dire fondata sull'inesistenza dell'obbligazione contributiva per ubicazione in zona svantaggiata, invece che in zona montana;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps, succeduto allo Scau, mentre resiste con controricorso ✓ DE OS ed altri contitolari dell'impresa suddetta;
che costoro hanno altresì depositato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione, osservando che la cosa giudicata comprende il dedotto e il deducibile e in particolare non la sola causa petendi, intesa come situazione di fatto posta a base della domanda ed espressamente rappresentata al giudice, ma anche quella che avrebbe potuto o dovuto essere dedotta;
che pertanto, rigettata con sentenza passata in giudicato la domanda di restituzione di contributi previdenziali agricoli, asseritamente non dovuti 4 per essere l'impresa ubicata in zona svantaggiata, era, ad avviso del ricorrente, preclusa la successiva domanda con identico petitum ma fondata sull'ubicazione in zona montana;
che il motivo non è fondato;
che, con sentenza 30 dicembre 1985 n. 370, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 8 1. 25 luglio 1952 n. 991 e 7 d.
1. n. 942 del 1977, conv. in 1. n. 41 del 1978, nelle parti in cui non prevedevano l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore a settecento metri sul livello del mare, purchè sussistessero le caratteristiche di bassa redditività; che su tale pronuncia è fondata la domanda introduttiva del presente processo;
che la regiudicata di rigetto, di cui sopra, si riferiva invece agli sgravi contributivi spettanti ad aziende site in zone svantaggiate, individuate ai sensi degli artt. 3 e 15 1. 27 dicembre 1977 n. (interventi pubblici per la valorizzazione di 984 terreni collinari e montani) (cfr. Cass. 1° aprile 1994 n. 3186, 11 aprile 2001 n. 5437); che, per costante giurisprudenza di questa 5 Corte, uno degli elementi di identificazione della domanda, e quindi della regiudicata che su di essa si forma, è, insieme alle personae ed al petitum, la causa petendi, con la conseguenza che, proposta una nuova domanda fondata su diversa causa petendi, non opera la preclusione posta dall'art. 2909 cod. civ. (Cass. 21 aprile 1989 n. 1892, 1° aprile 1993 n. 3939, 29 ottobre 1993 n. 10771); che esattamente il Tribunale si è attenuto a questo principio nella sentenza qui impugnata, avendo considerato la diversità delle situazione di fatto invocate dall'attuale controricorrente a base delle pretese successivamente avanzate davanti al Pretore;
che la conferma di ciò è data anche dalle parole contenute nella sentenza passata in giudicato e riportate a pag. 4 del ricorso, con le quali il collegio giudicante (Trib. Ancona) nega di potersi pronunciare, quale giudice di rinvio, sulla situazione di fatto (zona di montagna) non dedotta in quel processo, così escludendola dall'ambito del proprio giudizio, poi divenuto definitivo;
che l'estensione, ripetutamente affermata da questa Corte (Cass. 1° febbraio 1994 n. 990, 5 giugno 1996 n. 5222, 9 febbraio 1995 n. 1460, 19 6 dicembre 1997 n. 12905 6 settembre 1999 n. 9401, 14 gennaio 2000 n. 375) al "dedotto e deducibile" significa che la cosa giudicata si forma anche sulle ragioni delle pretese di parte che, seppure non dedotte in forma espressa, si presentino come premessa о precedente logico della pronuncia giudiziale;
nesso logico insussistente fra le due domande fondate su differenti situazione di fatto;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 34 400 pored €19,33 ltre a lire tremilioni per onorario porr ad euro 1550 * Così deciso in Roma il 26 novembre 2001 ¡i Presidente: Vincenzo C erra Il Cons. estensore: Teduico Portfli Merselle IL CANCELLIEREC an Cancelleria #1 MAR. 2002 IL CANCELLIEREдустри 7