Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
Anche l'esercizio di un diritto e il compimento di un atto legittimo possono assumere carattere provocatorio allorquando siano posti in essere con modalità che, secondo il costume sociale e le regole della civile convivenza, appaiono vessatorie, sconvenienti, irragionevoli e rappresentano espressione di iattanza, di dispetto, di esosità. (Fattispecie relativa alla negazione, ritenuta erronea dalla S.C., dell'attenuante della provocazione a soggetto imputato di tentato omicidio in danno del futuro suocero, sul rilievo che il fatto di costui asseritamente provocatorio sarebbe rientrato nell'ambito dei diritti inerenti alla potestà genitoriale sulla figlia minorenne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/1998, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 08.04.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.459
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 06982/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) VRANEZI LUAN n. il 02.02.1968
avverso sentenza del 12.11.1997 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Vacca che ha concluso per il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.11.1997 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 1.4.1997 nei confronti di EZ Luan, escludeva l'aggravante della premeditazione contestata per il delitto di tentato omicidio e riduceva la pena a sei anni e un mese di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
La Corte territoriale rilevava che era indubbia la responsabilità del EZ per il tentato omicidio posto in essere ai danni di AP ER, il quale, a causa delle numerose e gravi ferite cagionategli con un coltello con una lama di quattordici centimetri, era stato in pericolo di vita e che la causale dell'azione criminosa era costituita dai contrasti insorti tra l'imputato e la parte offesa a motivo della relazione che il primo aveva con la figlia minore del secondo, AP ME, la quale era in attesa di un figlio. Esclusa l'aggravante della premeditazione, il giudice di secondo grado riteneva, invece, corretto il diniego dell'attenuante della provocazione, precisando che l'atteggiamento tenuto dal AP nei giorni precedenti al delitto non poteva considerarsi ingiusto, sicché, corrispondendo al legittimo esercizio della patria potestà, non era configurabile l'attenuante invocata. L'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per vizi logici della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 c.p.- In particolare, il ricorrente deduceva che i giudici di merito avevano erroneamente escluso l'esistenza del requisito dell'ingiustizia della condotta della parte offesa, senza tenere conto che l'imputato era stato ripetutamente insultato dal AP;
che gli era stato impedito di vedere la ragazza dalla quale aspettava un figlio;
che egli intendeva riconoscere legalmente il nascituro mentre il AP aveva affermato di volerlo dare in adozione;
che lo stesso AP aveva manifestato la volontà di rinunciare ai poteri-doveri inerenti ai rapporti con la figlia, onde restava privo di giustificazione il riferimento all'esercizio della patria potesta sulla ragazza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il mezzo di gravame verte unicamente sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione, il ricorso risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati individuati gli elementi costitutivi della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n. 2 c.p. precisando che lo "stato d'ira" può consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo e pur se manchi un rapporto di immediatezza col "fatto ingiusto altrui" (Cass., Sez. I, 22 gennaio 1996, Giampieri), con la precisazione che il fatto che ha determinato la reazione dell'imputato deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate doverose nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr. Cass., Sez. I, 1 luglio 1996, Curcas;
Cass., Sez. I, 28 ottobre 1993, Recchi). È stato, inoltre, stabilito che il reato può considerarsi commesso in un vero e proprio stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui anche in assenza di un rapporto di proporzionalità, a condizione, tuttavia, che sia pur sempre riscontrabile una qualche adeguatezza tra reazione e offesa, dato che una reazione palesemente smisurata e sproporzionata rivela l'esistenza di un nesso di mera occasionalità, e non di causalità psicologica, tra i due fatti (Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, Alì; Cass., 5 luglio 1993, Angelucci). La sentenza impugnata non ha dato esatta applicazione ai principi testè indicati, in quanto il tessuto argomentativo della motivazione appare inficiato da vizi giuridici e manca di completezza in riferimento alle deduzioni contenute nell'atto di appello al fine di ottenere l'applicazione dell'attenuante della provocazione. Invero, la Corte territoriale si è limitata a rilevare, in modo del tutto apodittico, che la condotta della parte offesa non può giustificare la configurabilità dell'indicata attenuante per il motivo che il fatto rientra nel "legittimo esercizio della patria potestà", ignorando che anche l'esercizio di un diritto e il compimento di un atto legittimo possono assumere carattere provocatorio allorquando siano posti in essere con modalità che - secondo il costume sociale e le regole della civile convivenza- appaiono vessatorie, sconvenienti, irragionevoli e rappresentano espressione di iattanza, di dispetto, di esosità (Cass., Sez. I, 27 ottobre 1988, Atzeni;
Cass., Sez. I, 7 marzo 1988, Repossi;
Cass., Sez. I, 7 luglio 1986, Moduli). Dai precedenti rilievi emerge l'evidente inadeguatezza logica e giuridica della motivazione della decisione della Corte territoriale, che, a fronte delle specifiche deduzioni dell'appellante, era tenuta a verificare se le circostanze prospettate fossero o non rispondenti al vero e, in caso affermativo, se esse potessero integrare gli estremi della provocazione nella forma dianzi chiarita. Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che, nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi sopra illustrati.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante della provocazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998