Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6578 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AULA "A" UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 06 578 02 dal Sig. Sole CANCELLERIA per diritti 1.55 il11 05-0502 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 18729/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron1877. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Natale Capitanio Rep. Consigliere 19 febbra Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere 2002 Dott. Giuseppe Cellerino Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Cen- trale dell'istituto, presso gli avvocati Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo che lo rappresentano e difendono giusta delega in at- ti;
- ricorrente 738.
contro
Società AU ER S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore AU ER, nonché AU ER in proprio, eletti- л vamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 72, presso l'avv. Aldo Simoncini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 117/99, decisa il 10 marzo 1999 e pubblica- ta il 26 marzo 1999, resa dal Tribunale di Macerata nel procedi- mento n. 60/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Fabio Fonzo per l'Istituto ricorrente e Aldo Simoncini per i controricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, ha concluso per l'accoglimento del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 maggio 1993, la società AU ER e C. S.n.c. proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso a favore dell'I.N.P.S. per l'importo di lire 225.523.412, in rela- zione a contributi ed accessori non versati per il lavoro degli sportellisti presso l'Agenzia Ippica gestita da essa opponente. Assumeva la Società che il rapporto in questione doveva conside- rarsi come autonomo mentre erano stati regolarmente versati i con- tributi ENPALS, dovuti per legge. Si costituiva l'I.N.P.S. e chiedeva la riunione con diverso giudi- zio relativo ad altra evasione contributiva ascritta alla stessa 2 Л Società, trascrivendo la memoria di riposta depositata in tale procedimento. L'istanza di riunione veniva peraltro disattesa. Con sentenza n. 181/97 in data 2 - 17 giugno 1997 il Pretore di Macerata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiunti- vo. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Macera- ta, con sentenza n. 117/99, emessa in data 10 - 26 marzo 1999, re- spingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che il lavoro degli sportel- listi, come qualsiasi attività umana, può essere indifferentemente considerata come autonoma o subordinata e peraltro l'Istituto ave- va dedotto capitoli di prova non idonei a fornire alcun elemento al riguardo, siccome attinenti esclusivamente alla descrizione dei compiti espletati. Osservava ancora che giustamente il Pretore non aveva preso in considerazione le prove formulate nell'atto di costituzione in a- tro giudizio (ancorché trascritto nella difesa dell'I.N.P.S.) at- teso che era mancata una espressa richiesta di ammissione. Osservava infine che dette prove non potevano essere proposte in grado di appello, essendo mancata la richiesta di ammissione delle stesse nel giudizio di primo grado. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne 1'I.N.P.S. con atto notificato in data 7 ottobre 1999, sulla base di un unico complesso motivo. 3 n La Società AU ER S.n.c., in persona del legale rappresen- tante pro tempore AU ER, nonché AU ER in pro- prio, resistono con controricorso notificato in data 11 novembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia ai numeri 3 e 4 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 189, 244, 414, 416, 420, 421, 437 cpc, nonché, con riferimento al n. dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che il richiamo alle deduzioni contenute nella memoria difensiva versata nell'altro giudizio e trascritta integralmente, opera anche per le richieste istruttorie. Si afferma che l'omesso richiamo di tali richieste nelle conclusioni non equivale a rinun- cia alle medesime. Si assume ancora che i capitoli di prova così richiamati avrebbero carattere decisivo quanto alla subordinazione e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto svolgere apposita indagine. La censura non è fondata. Si premette che non viene criticata l'affermazione del Tribunale senso che era onere dell'istituto provare la natura subordina- nel ta del rapporto in questione e ciò in conformità all'insegnamento di questa Corte, indicato nella denunciata sentenza, sia pure sen- za indicazione degli estremi del precedente invocato, per cui "la prestazione lavorativa esercitata da addetti alla ricezione delle scommesse in una agenzia ippica, alla stregua del resto di qual- siasi altra attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento, di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo;
del resto la previsione dell'iscrizione dei medesimi addetti all'Enpals, dispo- sta dal d.p.r. 22 luglio 1986 n. 1006, ha lo scopo di non lasciar- li privi della tutela previdenziale anche in caso di accertata esistenza di un lavoro autonomo" (Cass., sez. lav., 29 marzo 1999, n. 3032). Si rileva ancora che il richiamo al n. 4 dell'art. 360 cpc non va- le a configurare la denuncia di un error in procedendo. Invero "in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quel- la in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della con- troversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte;
nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione del- l'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura tipicamente pro- cessuale, per risolvere il quale la corte di cassazione ha il po- tere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisi- re gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia;
nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'ap- prezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata" (Cass., sez. III, 24-03-2000, n. 3538, conf. Cass., 5 sez. lav., 04-07-2000, n. 8946, Cass., sez. lav., 20-01-1997, n. 551, Cass., sez. I, 19-09-1997, n. 9314, Cass., sez. II, 24-02- 1995, n. 2113, Cass., sez. lav., 18-02-1993, n. 1988). Il Tribunale ha pronunciato in ordine alla censura che l'Istituto appellante muove alla sentenza pretorile ove sono state prese in esame solamente le deduzioni istruttorie contenute nella memoria di costituzione nel giudizio in corso, non anche quelle avanzate in altra sede, ancorché materialmente trascritte nell'esposizione; ha considerato corretta la pronuncia di primo grado in quanto in essa si afferma che tali mezzi di prova non sono state proposti, siccome non espressamente richiamati. Tale valutazione rappresenta un giudizio di fatto e può essere sindacata in questa sede solamente sotto il profilo di un vizio di motivazione, non denunciato, al di là dell'apodittica affermazione della sussistenza del medesimo, priva peraltro di qualsiasi sup- porto argomentativo o quanto meno esplicativo. D'altro canto l'Istituto non trascrive i capitoli di prova della cui mancata ammissione si duole, limitandosi ad un generico ri- chiamo al loro contenuto, privo di qualsiasi riferimento al rap- porto di lavoro dedotto nel presente giudizio. Osserva la Corte che, salvo che vi sia denuncia di error in proce- dendo, da escludersi nel caso in esame per le considerazioni sopra svolte, "il ricorrente per cassazione che si duole della omessa insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o per la mancata am- 6 missione di mezzi di prova ha l'onere di indicare, mediante l'in- tegrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asserisce decisive e non valutate ovvero di indicare specificamente le deduzioni di prova non ammesse, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazio- ne, il controllo della decisività delle deduzioni disattese deve essere consentito senza necessità di indagini integrative (Cass., sez. lav., 21-07-2000, n. 9624, conf. Cass., sez. lav., 04-05- 2000, n. 5608, Cass., sez. III, 07-11-2000, n. 14479, Cass., sez. 24-02-1998, n. 1988, Cass., sez. I, 21-03-1995, n. 3233, un., Cass., sez. lav., 25-05-1995, n. 5742). A tali principi l'Istituto ricorrente non si è attenuto, come si è posto in evidenza. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'I.N.P.S. alle spese del presente giudizio a favore dei 10,00% ol- controricorrenti in solido, che liquida in € tre € 3.000.00 (tremila) per onorario. Roma, 19 febbraio 2002 IL PRESIDENTE Gylich I wh r IL CANCELLIERE Other buIL CONSIGLIERE ESTENSORE Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAG 2002 IL CANCELLIERE