Sentenza 9 marzo 2016
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, comporta la revoca della statuizioni civili.
Commentari • 2
- 1. Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarieDavide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (che si pronunceranno all'udienza del 29 settembre prossimo) il seguente quesito: "se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili". La questione si pone in particolare, nella prassi, in relazione alle sentenze con le quali, nel giudizio di appello o davanti …
Leggi di più… - 2. Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2016, n. 14044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14044 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2016 |
Testo completo
14044/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 778 Dott. GRAZIA LAPALORCIA Presidente N. - Dott. FRANCESCA MORELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38777/2015- Consigliere - Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BONAVENTURA GIANLUIGI N. IL 18/11/1983 avverso la sentenza n. 2267/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 12/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedranges che ha concluso per l'ime misilient se 20020 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit il difensor Avv. --lo Tomelte che be concluso fer l'ecco ments de motive of row, sotto l' ent l' putere int ei all' and 594 cool.abroJer one she rest 1 feu Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/11/2014 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni GI BO, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 594 cod. pen. (capo a), 651 cod. pen. (capo b), art. 2 I. n. 1423 del 1956 (capo c).
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si rileva che erroneamente la Corte territoriale non aveva rilevato l'estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi b) e c).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, giacché i due reati contravvenzionali di cui ai capi b) e c), entrambi commessi in data 29/09/2008, si sono estinti per prescrizione il 23/01/2014, anche a voler considerare, in aggiunta all'ordinario termine massimo quinquennale di cui agli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. pen., i centosedici giorni di sospensione di cui al d.l. n. 39 del 2009, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, conv. con I. n. 77 del 2009. Ne discende che, in assenza di evidenti ragioni giustificative di una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere gli indicati reati estinti per prescrizione. Deve aggiungersi, al riguardo, che, sebbene le persone offese si siano costituite parte civile anche in relazione al reato di cui al capo b), la sentenza di primo T grado ha accolto la pretesa risarcitoria solo con riguardo al delitto di cui al capo a), con statuizione non impugnata. Ne discende che non vi è luogo ad alcuna decisione, ai sensi dell'art. 578 del codice di rito.
2. Con riferimento al reato di cui all'art. 594 cod. pen. (capo a), va solo rilevato che l'art. 1 del d. lgs. n. 7 del 2016 ne ha determinato l'abrogazione dal 06/02/2016. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 1 Deve aggiungersi che la decisione comporta, altresì, la revoca delle statuizioni civili. Il Collegio è consapevole del fatto che la scelta del legislatore delegato di distinguere formalmente un gruppo di reati abrogati, ma, a determinate condizioni, assoggettati ad una cd. sanzione pecuniaria civile (art. 4 del d.lgs. n. 7 del 2016), da un altro gruppo di fattispecie oggetto di depenalizzazione e riconfigurate in termini di illecito amministrativo (d. Igs. n. 8 del 2016), può, in astratto, condurre a qualificare, attraverso una valutazione di carattere sostanziale, la sanzione pecuniaria civile delineata dall'art. 4 del d. lgs. n. 7 cit. in termini punitivi tali da consentire di individuare, anche nell'intervento abrogativo che riguarda gli illeciti assoggettati a tale sanzione, una depenalizzazione, che aprirebbe le porte all'applicazione analogica del meccanismo delineato dall'art. 9 del d. lgs. n. 8 del 2016 e del principio del quale è espressione l'art. 578 cod. proc. pen. Tale soluzione appare tuttavia, de iure condito, collidere con il fatto che l'art. 12, comma 1 del d. lgs. n. prevede, altresì, il potere dovere del giudice di - applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con il solo limite della irrevocabilità della decisione penale. Ne discende che, si applicasse l'art. 9, comma 3, secondo periodo del d. lgs. n. 8 del 2016 anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal d. lgs. n. 7 e rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 dello stesso d. lgs., si imporrebbe anche alla Corte di Cassazione, quale giudice dell'impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 7, sulla base di elementi fattuali che le parti avrebbero diritto di sottoporre al giudice, in quanto rimasti estranei al contraddittorio nel processo penale (si pensi all'arricchimento del soggetto responsabile o alle condizioni economiche dell'agente). E se è vero che la destinazione delle sanzioni civili alla Cassa delle Ammende (art. 10 d. lgs. n. 7 del 2016) esclude che possa essere la parte civile a dolersi di una incompleta istruttoria, è però anche vero che la lesione del diritto di difesa potrebbe essere lamentata dall'imputato che, nel corso del processo di merito, non aveva alcun interesse a contraddire su profili come il suo arricchimento o- le sue condizioni economiche - irrilevanti, all'epoca, ai fini della decisione. E ciò, infine, senza dire che l'art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 7 del 2016 prefigura, anche per l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile. La soluzione che sembra imposta dal silenzio del legislatore, allora, ossia quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche, per effetto dell'abrogazione del reato oggetto del procedimento, lascia aperta la questione 2 della violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.), in quanto, per i procedimenti in corso, costringe la parte civile a promuovere un nuovo processo nel quale far valere le proprie pretese. E, tuttavia, il carattere transitorio dell'inconveniente e la sua riconducibilità all'alea alla quale si espone il danneggiato che scelga di esercitare l'azione civile nel processo penale (si veda, di recente, ad es. Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 12) rendono tali dubbi manifestamente infondati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al reato di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, quanto alle contravvenzioni, perché estinte per prescrizione. Così deciso in Roma il 09/03/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Lapalorcia Lo DEPONITATA IN CANCELLERIA addi 7 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carla Lanzuise 3